§ 5.2.27 - Legge Regionale 7 giugno 1979, n. 26.
Finanziamento agli Enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature per la dialisi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:07/06/1979
Numero:26


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Unità sanitarie locali contributi in conto capitale fino al 100% della spesa prevista per l'acquisto di attrezzature sanitarie, nonché [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, tenuto conto delle richieste degli enti interessati, il programma degli interventi e ne determina la misura in [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 320 milioni per l'esercizio finanziario 1979
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.27 - Legge Regionale 7 giugno 1979, n. 26. [1]

Finanziamento agli Enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature per la dialisi.

(B.U. 7 giugno 1979, n. 58).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Unità sanitarie locali contributi in conto capitale fino al 100% della spesa prevista per l'acquisto di attrezzature sanitarie, nonché per l'esecuzione di opere di adattamento e ristrutturazione di locali, necessarie per l'istituzione ed il potenziamento di presidi di dialisi nell'ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, tenuto conto delle richieste degli enti interessati, il programma degli interventi e ne determina la misura in relazione alle necessità più importanti ed urgenti.

     Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 320 milioni per l'esercizio finanziario 1979 [4].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7617 con la denominazione «Contributi in conto capitale alle Unità sanitarie locali per l'istituzione e il potenziamento di presidi di dialisi» e con lo stanziamento di lire 320 milioni per l'esercizio 1979 [5].

     Al predetto onere di lire 320 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 320 milioni per l'esercizio 1979.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo così modificato dall'art. 10, quarto comma, della L.R. 17 dicembre 1984, n. 52.

[3] Articolo soppresso dall'art. 52 della L.R. 11 maggio 1988, n. 28.

[4] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, quarto comma, della L.R. 17 dicembre 1984, n. 52, all'art. 11 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3, all'art. 21 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 all'art. 43 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, all'art. 46 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 e all'art. 22 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4.

[5] La denominazione dell'articolo è stata così modificata dall'art. 10, quarto comma, della L.R. 17 dicembre 1984, n. 52.