§ 2.8.31 - Legge Regionale 23 giugno 1987, n. 18.
Modifiche ed integrazioni ai Capi II, III e VI della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, concernente interventi straordinari finalizzati [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:23/06/1987
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, a definire con deliberazione della Giunta regionale, su proposta [...]
Art. 2.      1. All'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ed in particolare per integrare gli interventi previsti dall'articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, [...]
Art. 4.      1. L'Amministrazione regionale, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 36 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata a concedere finanziamenti o contributi fino ad un [...]
Art. 5.      1. In via d'interpretazione autentica, la percentuale del contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, si applica alle domande soggette a delibera di [...]
Art. 6.      1. Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come aggiunto con il precedente articolo 2, è autorizzata la spesa di lire 935 [...]
Art. 7.      1. Per le finalità previste dal precedente articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni per l'anno 1987, di cui lire 1.500 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo [...]
Art. 8.      1. Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1987, per progetti da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 [...]
Art. 9.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.31 - Legge Regionale 23 giugno 1987, n. 18.

Modifiche ed integrazioni ai Capi II, III e VI della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, concernente interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, concernente contributi sulle operazioni di locazione finanziaria.

(B.U. 24 giugno 1987, n. 74).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, a definire con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria, ulteriori modalità relative all'attuazione delle operazioni di consolidamento finanziario attraverso l'unificazione della misura dell'agevolazione creditizia, nei limiti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 30/1984, anche per quanto concerne le operazioni già concluse.

     2. La misura del tasso unificato così determinata troverà applicazione a favore di tutti i contratti di finanziamento in essere per le rate non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     3. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore dei contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ed in particolare per integrare gli interventi previsti dall'articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dalla Banca d'Italia.

     2. La provvista finanziaria di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista dell'Istituto di Mediocredito, è finalizzata a favorire prioritariamente i finanziamenti delle imprese operanti nei settori di cui all'articolo 34, secondo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, anche attraverso operazioni di consolidamento finanziario.

     3. L'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, proposta dallo stesso di concerto con l'Assessore all'industria, è autorizzato a stipulare con l'Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto al presente articolo.

 

     Art. 4.

     1. L'Amministrazione regionale, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 36 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata a concedere finanziamenti o contributi fino ad un massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile a centri di ricerca nei settori di cui al secondo comma dell'articolo 34 della legge regionale n. 30/1984, per progetti che abbiano come finalità:

     a) trasferimento di nuove tecnologie;

     b) assistenza tecnica, organizzativa e gestionale;

     c) iniziative di promozione commerciale sul territorio nazionale.

 

     Art. 5.

     1. In via d'interpretazione autentica, la percentuale del contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, si applica alle domande soggette a delibera di concessione da parte della Giunta regionale successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 52/1985.

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come aggiunto con il precedente articolo 2, è autorizzata la spesa di lire 935 milioni per l'anno 1987, per l'attuazione di programmi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, viene istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.2. - Spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7751 [2,1.243.3. 10.28] con la denominazione: «Contributi "una tantum" alle imprese per i'attuazione di programmi finalizzati a realizzare nuovi stabilimenti o ad acquistare, ristrutturare, trasformare o riconvertire stabilimenti che hanno cessato la precedente attività a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nelle zone delimitate nell'ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese» con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 935 milioni per l'anno 1987.

     3. Al predetto onere di lire 935 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7684 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11 del 9 febbraio 1987.

     4. Sul precitato capitolo 7751 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 788 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 7684 del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 7.

     1. Per le finalità previste dal precedente articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni per l'anno 1987, di cui lire 1.500 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, lire 2.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 e lire 500 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 vengono istituiti alla Rubrica n. 5 - Programma 3.3.1 - Spese d'investimento - Categoria 2.5 - Sezione X - i seguenti capitoli:

     - capitolo 1367 [2.1.253.3.10.32] con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia per gli interventi previsti dall'articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1987, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7681 del precitato stato di previsione della spesa: tale somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 2 febbraio 1987;

     - capitolo 1368 [2.1.253.3.10.32] con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia per gli interventi previsti dall'articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1987, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7682 del precitato stato di previsione della spesa: tale somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 4 del 20 gennaio 1987;

     - capitolo 1369 [2.1.253.3.10.32] con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia per gli interventi previsti dall'articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1987, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7684 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11 del 9 febbraio 1987.

     3. Sui precitati capitoli 1367, 1368 e 1369 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente di lire 1.500 milioni, di lire 2.000 milioni e di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 - Fondo riserva di cassa - del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1987, per progetti da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7687 [2.1.242. 3.10.28] con la denominazione: «Finanziamenti o contributi a centri di ricerca che operano nei settori di cui al secondo comma dell'articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per la realizzazione di progetti nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1987.

     3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7681 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 2 febbraio 1987.

     4. Sul precitato capitolo 7687 viene, altresì, iscritto, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7681 del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma già inserito nel testo della legge originaria.