§ 41.3.3 - Legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Nuove norme per lo sviluppo della montagna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.3 comunità montane
Data:03/12/1971
Numero:1102


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Finalità e mezzi per il loro raggiungimento.
Art. 3.  Classifica e ripartizione dei territori montani.
Art. 4.  Comunità montane.
Art. 5.  Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge.
Art. 6.  Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale.
Art. 7.  Piani di sviluppo urbanistico.
Art. 8.  Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune.
Art. 9.  Demanio forestale ed affittanze degli enti locali.
Art. 10.  Comunioni familiari.
Art. 11.  Patrimonio.
Art. 12.  Agevolazioni fiscali.
Art. 13.  Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord.
Art. 14.  Carta della montagna.
Art. 15.  Autorizzazione di spesa.
Art. 16.  Riserva di investimenti pubblici.
Art. 17.      Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna
Art. 18.      Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla [...]
Art. 19.      Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'art. 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle [...]


§ 41.3.3 - Legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

(G.U. 23 dicembre 1971, n. 324).

 

 

Titolo I

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

 

     Art. 1. Finalità.

     Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

 

          Art. 2. Finalità e mezzi per il loro raggiungimento.

     La presente legge si propone:

     1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

     a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

     b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

     c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

     d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

     2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

 

          Art. 3. Classifica e ripartizione dei territori montani. [1]

 

          Art. 4. Comunità montane. [2]

 

          Art. 5. Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge. [3]

 

          Art. 6. Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale.

     La realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

     Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

     (Omissis) [4]

 

          Art. 7. Piani di sviluppo urbanistico. [5]

 

          Art. 8. Pubblica utilità delle opere - Opere private di interesse comune.

     Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonchè quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

     Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonchè urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

     La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.

     Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

 

Titolo II

DEMANIO FORESTALE AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

 

          Art. 9. Demanio forestale ed affittanze degli enti locali.

     Oltre alle regioni, le Comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

     Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le regioni, le Comunità montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Ai beni acquistati o espropriati si applica l'art. 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

     Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

     I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

     Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'art. 12 della presente legge.

     I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'autorità forestale regionale.

     L'autorità forestale concederà assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

     La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle regioni, alle Comunità montane ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

     L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorchè l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

     Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

 

Titolo III

COMUNIONI FAMILIARI

 

          Art. 10. Comunioni familiari.

     Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

     Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

     La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla regione.

     L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

 

          Art. 11. Patrimonio.

     Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

     Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

     Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della regione.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINANZIARIE

 

          Art. 12. Agevolazioni fiscali.

     Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

     I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

     Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

     Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

     Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

 

          Art. 13. Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord.

     I comuni dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, numero 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

     Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

     Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

 

          Art. 14. Carta della montagna.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, e sentite le regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonchè lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

 

          Art. 15. Autorizzazione di spesa.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

     1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane, previsti nell'art. 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della presente legge, nonchè per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'art. 9;

     2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;

     3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'art. 14.

     La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

     La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

     La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario 1972.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16. Riserva di investimenti pubblici.

     Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani.

 

Titolo V

NORME FINALI

 

          Art. 17.

     Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.

     Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'art. 5.

 

          Art. 19.

     Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'art. 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità montane.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 29 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[2] Articolo, modificato dall'art. 10 della L. 23 marzo 1981, n. 93, abrogato dall'art. 7 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[3] Articolo, modificato dall'art. 1 della L. 23 marzo 1981, n. 93, abrogato dall'art. 29 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

[4] Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[5] Articolo abrogato dall'art. 29 della L. 8 giugno 1990, n. 142.