§ 5.8.1 – L.R. 21 luglio 1971, n. 27.
Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:21/07/1971
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell'articolo 9 della Costituzione e delle vigenti leggi sulla protezione delle cose d'interesse storico artistico e delle bellezze [...]
Art. 2.      La catalogazione del patrimonio culturale e ambientale della regione e l'istituzione del relativo inventario hanno lo scopo di accertare la consistenza ed il valore del medesimo patrimonio; di [...]
Art. 3.      La catalogazione è condotta d'intesa col Ministero competente e, per quanto possibile, con gli stessi sistemi di classificazione, schedatura e riproduzione meccanografica già adottati da esso
Art. 4.      L'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia risultante dalla catalogazione comprende tutti i beni culturali riconosciuti come tali dalla legislazione statale
Art. 4 bis.      L'attività riguardante il restauro è condotta d'intesa con i competenti organi dello Stato, quella riguardante la ricerca archeologica è effettuata subordinatamente alla concessione del [...]
Art. 5.      E' istituito il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli- Venezia Giulia, alla redazione del relativo inventario e all'attività volta al restauro e alla ricerca archeologica possono [...]
Art. 8.      I documenti inventariali sono riprodotti in cinque esemplari e conservati nelle seguenti sedi
Art. 9.      Enti, istituti e privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni oggetto della catalogazione e dell'inventario previsti dalla presente legge, sono tenuti ad agevolare le operazioni [...]
Art. 9 bis.      L'Assessore delegato dal Presidente, su documentato parere del Direttore del Centro, può proporre alla Giunta regionale l'acquisto dei beni minacciati di dispersione o di rovina, ai sensi [...]
Art. 10.      E' istituito il Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia
Art. 11.      Il Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia è convocato dal Presidente
Art. 12.      Al termine delle operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia, previsto per il 31 dicembre 2005, il Centro regionale di [...]
Art. 12 bis.      Tutti i pagamenti afferenti alle spese di funzionamento e di gestione del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, previste ai sensi [...]
Art. 13.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 14.      Per il funzionamento del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario istituito con l'articolo 5 della presente legge, comprese le attrezzature, i libri e le pubblicazioni, gli oneri per [...]


§ 5.8.1 – L.R. 21 luglio 1971, n. 27. [1]

Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario. [2]

(B.U. 27 luglio 1971, n. 27).

 

CAPO I

Finalità, criteri e limiti della catalogazione e dell'inventario

 

Art. 1.

     Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell'articolo 9 della Costituzione e delle vigenti leggi sulla protezione delle cose d'interesse storico artistico e delle bellezze naturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) a procedere alla catalogazione sistematica del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e a istituire il relativo inventario;

     b) a promuovere ed effettuare il restauro del medesimo patrimonio;

     c) a condurre, con finalità strettamente scientifiche. ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo [3].

     Al restauro del predetto patrimonio, a chiunque esso appartenga, nonché alla manutenzione delle attrezzature e dei laboratori di cui all'articolo 5 si fa fronte con la disponibilità del capitolo di spesa relativo al funzionamento del Centro di catalogazione [4].

     I proprietari dei beni mobili di valore artistico, storico o culturale, già catalogati ed inventariati, hanno titolo a fruire del beneficio del restauro dei medesimi a cura e spese della Regione; nelle spese di restauro sono comprese eventuali spese di trasporto del bene culturale oggetto dell'intervento [5].

     La precedenza dei beni da ammettere a restauro in relazione alla capacità delle attrezzature e dei laboratori è stabilita annualmente dalla Giunta regionale su proposta del Presidente o dall'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali in base ad una relazione del direttore del Centro regionale per la catalogazione dell'inventario [6].

     L'effettiva ammissione al restauro è subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari di una convenzione circa il riconoscimento alla Regione di un diritto di prelazione in caso di compravendita del bene restaurato, l'inalienabilità dello stesso per il successivo decennio, la sua disponibilità, su richiesta del Centro, ad essere utilizzato per iniziative didattiche e culturali di interesse pubblico e di carattere temporaneo [7].

 

     Art. 2.

     La catalogazione del patrimonio culturale e ambientale della regione e l'istituzione del relativo inventario hanno lo scopo di accertare la consistenza ed il valore del medesimo patrimonio; di favorirne la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione, anche mediante pubblicazioni e l'organizzazione di mostre e convegni; di facilitare la predisposizione, da parte delle competenti pubbliche Amministrazioni, di organici piani di ricerca, di conservazione e di restauro; di formulare proposte di sistemazione e riutilizzo di prototipi edilizi opportunamente individuati, ai fini del recupero architettonico e funzionale del patrimonio residenziale esistente [8].

 

     Art. 3.

     La catalogazione è condotta d'intesa col Ministero competente e, per quanto possibile, con gli stessi sistemi di classificazione, schedatura e riproduzione meccanografica già adottati da esso [9].

     La catalogazione è, in ogni caso, effettuata con criteri rigorosamente scientifici e razionalmente rispondenti alle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di beni.

 

     Art. 4.

     L'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia risultante dalla catalogazione comprende tutti i beni culturali riconosciuti come tali dalla legislazione statale [10].

 

     Art. 4 bis.

     L'attività riguardante il restauro è condotta d'intesa con i competenti organi dello Stato, quella riguardante la ricerca archeologica è effettuata subordinatamente alla concessione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dall'articolo 45 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 e richiesta per il tramite della competente Soprintendenza [11].

 

CAPO II

   Istituzione del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario

 

     Art. 5.

     E' istituito il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia [12].

     Il Centro è un organo straordinario dell'Amministrazione regionale, posto alle dipendenze della Direzione regionale dell'istruzione, delle formazione professionale, delle attività e beni culturali ed ha sede presso la Villa Manin di Passariano [13].

     Per il conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 2 al Centro sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

     a) provvedere alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia, così come individuato dall'articolo 4 della presente legge;

     b) curare l'impianto, la redazione, la conservazione e l'aggiornamento del relativo inventario;

     c) promuovere ed effettuare il restauro di opere d'arte mobili, attuando altresì iniziative di ricerca interdisciplinare, finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento delle metodologie del restauro;

     d) condurre, con finalità strettamente scientifiche e con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo;

     e) assolvere alle funzioni di organo tecnico scientifico della Direzione regionale dell'istruzione, delle attività e beni culturali [14].

     Esso è dotato:

     - di un gabinetto fotografico;

     - di un laboratorio di microfilmatura;

     - di un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche [15].

 

          Art. 6.

     (Omissis) [16].

 

CAPO III

Collaborazione di istituti ed enti specializzati.

Conservazione, riproduzione e consultazione dei documenti inventariali.

Obbligo di agevolare il rilevamento

 

     Art. 7.

     Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli- Venezia Giulia, alla redazione del relativo inventario e all'attività volta al restauro e alla ricerca archeologica possono essere chiamati a collaborare istituti, enti specializzati ed esperti [17].

     Nella scelta degli esperti verrà data priorità, nel limite massimo del 25% degli incarichi da conferire, agli aspiranti in possesso del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali [18].

     Il conferimento degli eventuali incarichi, con la determinazione della loro natura e dei conseguenti compensi, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, previa conforme deliberazione della Giunta medesima [19].

     Il Centro è autorizzato a organizzare corsi di preparazione e di aggiornamento per collaboratori esterni. L'incarico di docenza ed il relativo compenso saranno disposti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore delegato, sentito il Comitato di cui all'art. 10 della presente legge [20].

     5. Il Centro è altresì autorizzato ad organizzare corsi pluriennali di restauro, cui si è ammessi previa frequenza di un corso propedeutico di lezioni teorico-pratiche e dopo avere superato il relativo programma di ammissione [21].

     Al termine del corso viene rilasciato ai partecipanti che abbiano favorevolmente superato le prove finali un diploma di frequenza e profitto professionale [22].

     Il programma d'insegnamento, gli eventuali incarichi di docenza ad esperti estranei al personale del Centro ed i relativi compensi sono deliberati nelle forme e nei modi previsti al precedente terzo comma [23].

 

     Art. 8.

     I documenti inventariali sono riprodotti in cinque esemplari e conservati nelle seguenti sedi:

     - Centro regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

     - Ministero competente;

     - Soprintendenza territoriale competente per i vari tipi di beni;

     - Ente o istituto proprietario del bene;

     - Comune entro il cui territorio si trovi il bene catalogato [24].

     Schede, fotografie, microfilms e altri documenti relativi al censimento possono essere consultati dal pubblico nella sede del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia. Lo Stesso Centro può fornire copia dei documenti inventariali a enti e istituti e a privati che ne facciano richiesta per ragioni di studio, con rimborso delle spese.

 

     Art. 9.

     Enti, istituti e privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni oggetto della catalogazione e dell'inventario previsti dalla presente legge, sono tenuti ad agevolare le operazioni connesse con la catalogazione e l'inventarlo medesimi.

 

     Art. 9 bis.

     L'Assessore delegato dal Presidente, su documentato parere del Direttore del Centro, può proporre alla Giunta regionale l'acquisto dei beni minacciati di dispersione o di rovina, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23 [25].

 

CAPO IV

  Istituzione del Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario

 

     Art. 10.

     E' istituito il Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia.

     Del Comitato fanno parte:

     - l'Assessore delegato dal Presidente, che lo presiede;

     - il Soprintendente alle antichità territorialmente competente;

     - il Soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia;

     - il Soprintendente archivistico territorialmente competente;

     - sei esperti, di cui tre eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, e tre scelti dall'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, uno dei quali particolarmente competente per il patrimonio culturale sloveno;

     - il Direttore del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario;

     - il Direttore regionale dell'istruzione e delle attività culturali;

     - il Direttore del Servizio dei beni ambientali e culturali o un suo sostituto;

     - il Direttore del Servizio della pianificazione territoriale o un suo sostituto [26];

     - il Dirigente del Servizio della pianificazione urbana o un suo sostituto [27].

     Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un addetto al Centro.

     Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica cinque anni.

     Nel caso di un riordinamento, nell'ambito regionale, delle soprintendenze oggi in funzione, i nuovi soprintendenti saranno chiamati a far parte del Comitato in sostituzione degli attuali.

 

     Art. 11.

     Il Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia è convocato dal Presidente.

     Esso esprime parere:

     a) sulle operazioni di censimento e sui criteri, i modi e i tempi del loro svolgimento nelle varie zone della regione;

     b) sulla eventuale collaborazione di istituti, enti specializzati ed esperti, ai sensi del precedente articolo 7, e sulle condizioni di tale collaborazione;

     c) su ogni altro rilevante problema che possa sorgere nel corso del censimento o che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al Comitato [28].

 

CAPO V

Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 12.

     Al termine delle operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia, previsto per il 31 dicembre 2005, il Centro regionale di cui all'articolo 5 è soppresso.

     L'archivio, lo schedario e le attrezzature del Centro sono conservati presso la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura [29].

 

     Art. 12 bis.

     Tutti i pagamenti afferenti alle spese di funzionamento e di gestione del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, previste ai sensi degli articoli 1, 2, 5 e 7 della presente legge, possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante aperture di credito da disporre da parte del Direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali - senza alcun limite di spesa - a favore di un impiegato, assegnato al Centro medesimo, appartenente ad un livello non inferiore al Vº, di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche alle pratiche già istruite e a quelle in corso di istruzione o non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge [30].

 

     Art. 13.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono apportate le seguenti variazioni [31]:

     a) in diminuzione:

     - Capitolo 1000 L. 50 milioni

     b) in aumento:

     - Capitolo 448 L. 50 milioni

     c) modifiche agli elenchi 4 e 5 allegati allo stato di previsione della spesa:

     a) l'importo indicato nell'elenco 5 alla voce «Interventi per la proprietà contadina» - Sezione V - Rubrica n. 5 - viene ridotto di 50 milioni;

     b) nell'elenco 4 alla Sezione II - Rubrica n. 8 - viene aggiunta - con lo stanziamento di lire 50 milioni - la seguente voce di spesa: «Spese per il Centro di catalogazione e inventario del patrimonio culturale e ambientale».

 

     Art. 14.

     Per il funzionamento del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario istituito con l'articolo 5 della presente legge, comprese le attrezzature, i libri e le pubblicazioni, gli oneri per il personale addetto al Centro stesso e quelli per gli incarichi di cui al precedente articolo 7, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 [32].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - è istituito il capitolo 154 con la denominazione: «Spese per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale e per il funzionamento del relativo Centro» e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 del medesimo stato di previsione della spesa (Rubrica n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio stesso).

     L'onere annuo di lire 50 milioni farà carico, per l'esercizio finanziario 1971, al sopracitato capitolo 154 e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     Le spese per il funzionamento del Comitato regionale di cui all'articolo 10 della presente legge fanno carico al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 

ALLEGATO 1 [33]

 

     Contingente massimo di personale per il funzionamento del Centro, di cui all'articolo 5:

     - un esperto con le funzioni di Direttore

     - un esperto in catalogazione (carriera direttiva)

     - un amministrativo (carriera direttiva o di concetto)

     - un architetto (carriera direttiva)

     - un bibliotecario (carriera direttiva)

     - un geometra (carriera di concetto)

     - tre applicati (carriera esecutiva)

     - due assistenti tecnici (carriera esecutiva)

     - un addetto tecnico (carriera ausiliaria).


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Vedi ora l'art. 13 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77 le attribuzioni demandate dalla presente legge al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato spettano all'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 1976, n. 43 e dall'art. 9 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77.

[4] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77.

[5] Vedi nota che precede.

[6] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[7] Vedi nota [4].

[8] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1974, n. 30 e successivamente così modificato dall'art. 13 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 1974, n. 30.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30.

[11] Articolo introdotto dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 1976, n. 43, sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77 e così sostituito, in via di interpretazione autentica, dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 1982, n. 52.

[12] Articolo già modificato dall'art. 13 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49 e successivamente sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1976, n. 43 e dall'art. 11 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77.

[13] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77 e dall'art. 15 della L.R. 25 luglio 1986, n. 30.

[14] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77 e così sostituito dall'art. 15 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30. La lettera e) è stata così sostituita dall'art. 10 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.

[15] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[16] Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 17 luglio 1974, n. 30, e successivamente abrogato dall'ultimo comma dell'art. 103 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 1974, n. 30, dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 1976, n. 46 e dall'art. 12 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77. Vedi anche il Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 02569/Pres.

[18] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30.

[19] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[20] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 1974, n. 30. Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 17 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30.

[21] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 1 settembre 1979, n. 57 e così sostituito dall’art. 7 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[22] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 1 settembre 1979, n. 57.

[23] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 1 settembre 1979, n. 57.

[24] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 1974, n. 30.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 17 luglio 1974, n. 30.

[26] Comma già modificato dall'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 20 agosto 1973, n. 49 e successivamente sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 1974, n. 30.

[27] Alinea così introdotto dall'art. 22 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[28] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 luglio 1974, n. 30.

[29] Articolo già modificato dall'articolo 1 della L.R. 25 novembre 1975, n. 72 e dall'art. 23 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57 e così sostituito dall'art. 105 della L.R. 17 giugno 1993, n. 47.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 41 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64.

[31] Vedi anche il rifinanziamento di cui all'art. 31 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[32] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 1974, n. 30. Vedi anche l'art. 5 della L.R. 25 novembre 1975, n. 72.

[33] Allegato così sostituito dall'art. 11 della L.R. 17 luglio 1974, n. 30.