Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 miniere - cave - torbiere |
Data: | 07/03/1989 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. La concessione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1988, n. 14, viene prorogata per un ulteriore anno sino al 31 dicembre 1990 |
Art. 2. 1. Con successiva legge regionale, in relazione alla nuova disciplina ed agli interventi della emananda normativa statale in materia mineraria, si procederà alla rideterminazione del contributo [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1º gennaio 1989. |
§ 4.4.8 - Legge Regionale 7 marzo 1989, n. 9. [1]
Proroga della concessione di esercizio del compendio minerario di Raibl in comune di Tarvisio alla Società italiana miniere - SIM S.p.A. del gruppo ENI all'anno 1989.
(B.U. 8 marzo 1989, n. 26).
1. La concessione di cui all'articolo 1, comma 1, della
1. Con successiva legge regionale, in relazione alla nuova disciplina ed agli interventi della emananda normativa statale in materia mineraria, si procederà alla rideterminazione del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 1 della
2. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1º gennaio 1989.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] L'originario termine del 31 dicembre 1989 è stato così fissato dall'art. 105 della