§ 2.4.36 - L.R. 13 aprile 2001, n. 11.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:13/04/2001
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Principio di sussidiarietà e partecipazione dei privati all'esercizio di funzioni amministrative.
Art. 3.  Principio della concertazione.
Art. 4.  Funzioni della Regione.
Art. 5.  Funzioni delle Province.
Art. 6.  Funzioni dei Comuni.
Art. 7.  Funzioni delle Città metropolitane.
Art. 8.  Esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni.
Art. 9.  Ruolo delle Comunità Montane.
Art. 10.  Funzioni delle Comunità Montane.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Individuazione delle risorse umane.
Art. 13.  Trattamento economico del personale trasferito.
Art. 14.  Modificazioni organizzative.
Art. 15.  Decorrenza dell'esercizio delle funzioni.
Art. 16.  Poteri sostitutivi.
Art. 17.  Sistema informatico e coordinamento delle informazioni.
Art. 18.  Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive [...]
Art. 19.  Disposizioni transitorie.
Art. 20.  Ambito di intervento.
Artigianato 
Art. 21.  Funzioni della Regione.
Art. 22.  Funzioni delle Province.
Art. 23.  Funzioni dei Comuni.
Art. 24.  Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 25.  Funzioni della Regione.
Art. 26.  Disciplina delle funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria.
Art. 27.  Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali.
Art. 28.  Funzioni della Regione.
Art. 29.  Funzioni della Regione.
Art. 30.  Funzioni delle autonomie funzionali e locali.
Art. 31.  Disposizioni transitorie in materia di turismo.
Art. 32.  Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 33.  Modifica della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco".
Art. 34.  Funzioni della Regione.
Art. 35.  Funzioni dei Comuni.
Art. 36.  Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Art. 37.  Modifica alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 38.  Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese.
Art. 39.  Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di insediamenti produttivi e di assistenza alle imprese.
Art. 40.  Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di servizi e di assistenza alle imprese.
Art. 41.  Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.
Art. 42.  Funzioni della Regione.
Art. 43.  Funzioni dei Comuni.
Art. 44.  Funzioni delle Province.
Art. 44 bis.  Disposizioni applicative in materia di gasdotti.
Art. 45.  Disposizioni generali e di rinvio.
Art. 46.  Ausili finanziari.
Art. 47.  Diritti, canoni, contributi e tariffe.
Art. 48.  Funzioni delle Province.
Art. 49.  Informazioni.
Art. 50.  Funzioni della Regione.
Art. 51.  Scioglimento degli organi camerali.
Art. 52.  Revisori dei conti.
Art. 53.  Funzioni della Regione.
Art. 54.  Funzioni degli enti locali.
Art. 55.  Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico
Art. 56.  Convenzioni.
Art. 57.  Ambito di intervento.
Art. 58.  Funzioni della Regione.
Art. 59.  Funzioni delle Province.
Art. 60.  Funzioni dei Comuni.
Art. 61.  Funzioni della Regione.
Art. 62.  Funzioni delle Province.
Art. 63.  Funzioni dei Comuni.
Art. 64.  Funzioni degli enti parco
Art. 65.  Funzioni della Regione.
Art. 66.  Funzioni dei Comuni.
Art. 67.  Strumenti di programmazione e pianificazione.
Art. 68.  Modifiche delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 95 "Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457" e successive modifiche e integrazioni e 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il [...]
Art. 69.  Applicazione di norme vigenti.
Art. 70.  Abrogazioni.
Art. 71.  Disposizioni generali e di rinvio.
Art. 72.  Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 73.  Procedimento per l'emanazione dei programmi attuativi in materia di tutela della natura e dell'ambiente.
Art. 74.  Valutazione di impatto ambientale.
Art. 75.  Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.
Art. 76.  Funzioni della Regione.
Art. 77.  Funzioni della Regione.
Art. 78.  Tutela delle acque.
Art. 79.  Disposizioni generali e di rinvio.
Art. 80.  Funzioni della Provincia.
Art. 81.  Funzioni dell'ARPAV.
Art. 82.  Oggetto.
Art. 83.  Canoni.
Art. 83 bis.  Uso idroelettrico dell’acqua.
Art. 83 ter.  Canoni del demanio della navigazione interna
Art. 84.  Funzioni della regione.
Art. 85.  Funzioni della Provincia di Belluno.
Art. 86.  Monitoraggio.
Art. 87.  Ulteriori funzioni conferite.
Art. 88.  Funzioni della Regione.
Art. 89.  Funzioni degli Enti locali.
Art. 90.  Monitoraggio e indirizzi.
Art. 91.  Realizzazione degli interventi.
Art. 92.  Programmazione della rete viaria.
Art. 93.  Rete viaria provinciale.
Art. 94.  Funzioni amministrative degli enti locali.
Art. 95.  Funzioni amministrative della Regione.
Art. 96.  Rete viaria di interesse regionale.
Art. 96 bis.  Espletamento dei servizi di polizia stradale.
Art. 97.  Ulteriori funzioni della Regione.
Art. 98.  Disposizioni finanziarie.
Art. 99.  Abrogazioni di norme.
Art. 100.  Funzioni della Regione.
Art. 100 bis.  Funzioni dei Comuni.
Art. 101.  Funzioni delle Province.
Art. 102.  Disposizioni transitorie.
Art. 103.  Sistema regionale veneto di protezione civile.
Art. 104.  Attività programmatoria della Regione.
Art. 105.  Attività di soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche e [...]
Art. 106.  Eccezionale calamità o avversità atmosferica.
Art. 107.  Funzioni delle Province.
Art. 108.  Funzioni delle Comunità montane.
Art. 109.  Funzioni dei Comuni.
Art. 110.  Fondo regionale di protezione civile.
Art. 111.  Ambito di intervento.
Art. 112.  Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio- sanitaria.
Art. 113.  Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria.
Art. 114.  Piano attuativo locale.
Art. 115.  Relazione sanitaria
Art. 116.  Valutazione dei direttori generali delle aziende ULSS ed aziende ospedaliere.
Art. 117.  Poteri sostitutivi della Regione.
Art. 118.  Ruolo dei comuni nella programmazione regionale e locale.
Art. 119.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
Art. 120.  Comitato dei sindaci di distretto.
Art. 121.  Recepimento nell'atto aziendale delle norme concernenti il ruolo dei comuni nella programmazione locale socio sanitaria.
Art. 122.  Funzioni amministrative dei comuni.
Art. 123.  Funzioni amministrative delle Unità locali sociosanitarie.
Art. 123 bis.  Piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico ed esercizio da parte delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) delle [...]
Art. 123 ter.  Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
Art. 124.  Oggetto e finalità.
Art. 125.  Destinatari degli interventi.
Art. 126.  Diritti degli utenti.
Art. 127.  Qualità dei servizi.
Art. 128.  Programmazione dei servizi sociali.
Art. 129.  Funzioni della Regione.
Art. 130.  Funzioni dei Comuni.
Art. 131.  Funzioni delle Province.
Art. 132.  Ruolo delle ULSS, delle IPAB e dei soggetti del privato sociale.
Art. 133.  Fondo regionale per le politiche sociali.
Art. 134.  Abrogazione.
Art. 135.  Finalità e principi.
Art. 136.  Programmazione dell'offerta formativa.
Art. 137.  Funzioni della Regione e delle province in materia di formazione professionale.
Art. 138.  Funzioni della Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione scolastica.
Art. 138 bis.  Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali.
Art. 139.  Strutture di erogazione dell'offerta formativa.
Art. 140.  Diritto allo studio.
Art. 141.  Edilizia scolastica e anagrafe.
Art. 142.  Sistema universitario veneto.
Art. 143.  Funzioni della Regione.
Art. 144.  Funzioni degli Enti Locali.
Art. 145.  Finalità.
Art. 146.  Funzioni della Regione.
Art. 147.  Funzioni delle Province.
Art. 148.  Funzioni della Regione.
Art. 149.  Funzioni delle Province.
Art. 150.  Funzioni della Regione e degli enti locali.


§ 2.4.36 - L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(B.U. 17 aprile 2001, n. 35).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

CAPO I

Finalità e indirizzi generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge regionale, individua, nelle materie relative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.

     2. Tali funzioni sono esercitate e conferite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modifiche e integrazioni.

     3. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione del principio di sussidiarietà; conseguentemente tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite alle province, ai comuni, alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative.

     4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 attengono, in particolare, ai seguenti ambiti:

     a) sviluppo economico ed attività produttive;

     b) territorio, ambiente ed infrastrutture;

     c) servizi alla persona e alla comunità;

     d) polizia amministrativa.

     5. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento di funzioni comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.

     6. Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali, secondo quanto disposto dalla presente legge.

 

     Art. 2. Principio di sussidiarietà e partecipazione dei privati all'esercizio di funzioni amministrative.

     1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.

     2. In attuazione del principio di sussidiarietà, Regione, province, comuni, comunità montane e autonomie funzionali esercitano i rispettivi compiti e funzioni anche attraverso la partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei soggetti privati, salvo quando l'organizzazione pubblica sia indispensabile alla realizzazione dell'interesse generale costituzionalmente protetto.

     3. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei privati, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, può interessare tutti gli ambiti indicati dall'articolo 1, comma 4.

     4. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa di cui al comma 3, si esplica con le modalità individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Principio della concertazione.

     1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti sociali.

     2. Le modalità di partecipazione delle parti sociali nel tavolo di concertazione regionale sono individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

Ruolo della Regione e degli enti locali

 

     Art. 4. Funzioni della Regione.

     1. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione esercita funzioni di legislazione, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.

     2. Qualora la presente legge attribuisca alla Giunta regionale funzioni amministrative senza una specifica competenza all'adozione del provvedimento finale, si intende fatta salva la previsione di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modifiche e integrazioni, secondo il quale è competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia.

     3. Con riferimento alle materie di rilievo sovraregionale o che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali nonché dei soggetti privati, la Regione si avvale degli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e successive modifiche e integrazioni, nonché delle altre forme convenzionali previste dalle leggi vigenti.

     4. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione, anche in applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite.

     5. Alla Regione competono, nelle materie oggetto della presente legge, le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni conferite, con particolare riferimento alle funzioni ed ai compiti per i quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è definito il livello ottimale di esercizio.

     6. Ove lo richiedano particolari esigenze determinate da eventi calamitosi o da situazioni di grave insufficienza delle infrastrutture indispensabili allo sviluppo economico e sociale, la Regione può intervenire, in via eccezionale, assumendo ogni idonea iniziativa anche in ambiti riguardanti funzioni amministrative conferite agli enti locali e non espressamente attribuite alla competenza regionale.

 

     Art. 5. Funzioni delle Province.

     1. Le province, esercitano funzioni di programmazione in riferimento alle materie e competenze proprie, attribuite o delegate.

     2. Le province esercitano, altresì, funzioni di tipo gestionale in riferimento agli interessi relativi a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale.

     3. Al fine di valorizzare la specificità delle condizioni socioeconomiche del proprio territorio, su iniziativa della provincia interessata, con legge regionale previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 18, ulteriori funzioni amministrative possono essere attribuite alle province; in particolare viene riconosciuta la specificità alla provincia di Belluno in relazione alle convenzioni comunitarie per le zone transfrontaliere.

 

     Art. 6. Funzioni dei Comuni.

     1. E' attribuita ai comuni, singoli o associati, secondo le modalità di cui all'articolo 8, la generalità delle funzioni, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico nonché dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, con l'eccezione di quelle espressamente riservate alla Regione e alle province o conferite alle comunità montane e alle autonomie funzionali.

 

     Art. 7. Funzioni delle Città metropolitane.

     1. Alle città metropolitane, ove costituite, sono attribuite le funzioni amministrative di cui agli articoli 5 e 6 che richiedono l'esercizio unitario nell'ambito del proprio territorio.

 

     Art. 8. Esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni.

     1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione- Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, definisce, per materia, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, al fine di garantire la possibilità di esercizio in forma associata con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, fatto salvo quanto già disciplinato dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni.

     2. I livelli ottimali di cui al comma 1 sono individuati, anche con riferimento all'articolo 4, comma 3, lettere e), f) e g) della legge n. 59/1997 ed in applicazione del principio di leale collaborazione tra enti locali, in ragione dei seguenti elementi:

     a) dimensione demografica, caratteristiche geografiche, morfologiche e orografiche dei territori dei comuni interessati;

     b) classi di popolazione dei comuni interessati, con particolare attenzione alle esigenze delle componenti infantile, femminile, studentesca, produttiva e anziana;

     c) tipologia ed articolazione delle attività produttive e commerciali presenti nei comuni interessati al fine di assicurare un congruo sviluppo dell'economia e dell'occupazione locali;

     d) vocazioni e tradizioni delle popolazioni interessate;

     e) caratteristiche dei servizi da assicurare ai cittadini, in modo che il loro esercizio associato risulti maggiormente efficace ed economico;

 

     f) contiguità territoriale, salvo casi eccezionali, fra i comuni interessati.

     3. Entro i successivi centoventi giorni, i comuni interessati, anche con il concorso delle province oppure, nel caso di comuni montani, delle comunità montane, individuano i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o delegati.

     4. All'interno del territorio provinciale, le funzioni di tipo gestionale di vaste aree intercomunali di cui all'articolo 5 comma 2, sono esercitate dai soggetti individuati ai sensi del comma 3.

     5. Qualora i comuni, entro il termine di cui al comma 3 ed in applicazione del principio di adeguatezza di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), della legge n. 59/1997, dichiarino, nelle forme previste dai rispettivi statuti, l'impossibilità di garantire l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite, entro i successivi novanta giorni tali funzioni sono temporaneamente delegate alla provincia competente per territorio oppure, nel caso di comuni montani, alla comunità montana, fino all'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o delegati.

     6. Per favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni la Regione individua appositi strumenti di incentivazione nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

 

CAPO III

Tutela del territorio montano

 

     Art. 9. Ruolo delle Comunità Montane.

     1. Le comunità montane promuovono la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani nel quadro della programmazione regionale e in attuazione delle leggi regionali.

     2. Le comunità montane, in particolare, esercitano le funzioni amministrative nei settori della tutela e valorizzazione dello spazio agro- forestale e della manutenzione del territorio, nell'ambito della programmazione regionale e secondo le indicazioni contenute nei piani territoriali provinciali.

 

     Art. 10. Funzioni delle Comunità Montane.

     1. Fermo restando le competenze già attribuite dalla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" e successive modifiche ed integrazioni, le comunità montane, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, possono esercitare direttamente gli interventi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 2/1994, e in particolare:

     a) il mantenimento delle aree prative;

     b) lo sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;

     c) il controllo della vegetazione infestante nelle superfici abbandonate;

     d) la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;

     e) il recupero e la manutenzione delle infrastrutture interaziendali, della sentieristica e della viabilità interpoderale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;

     f) le cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo;

     g) la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini;

     h) la manutenzione ordinaria dei torrenti, secondo un programma definito in accordo con le strutture regionali competenti, cui resta in capo il procedimento autorizzatorio, mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini;

     i) la costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico.

     2. Nell'ambito delle linee guida contenute nel Piano regionale antincendi boschivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", e salvo quanto previsto dall'articolo 108, sono delegati alle comunità montane negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, i seguenti interventi:

     a) manutenzione territoriale finalizzata alla riduzione del rischio di incendio di vegetazione quali la ripulitura del sottobosco, le cure colturali ed i diradamenti, lo sfalcio dei prati, la ripulitura degli incolti e delle aree marginali;

     b) progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di supporto all'attività antincendio quali la viabilità di servizio, i punti di approvvigionamento idrico, le piazzole per gli elicotteri, i depositi di materiali e attrezzature;

     c) vigilanza delle aree maggiormente a rischio anche attraverso il coordinamento operativo dei corpi di volontari antincendio convenzionati con la Regione;

     d) diffusione delle informazioni ai cittadini per favorire comportamenti prudenti e responsabili da parte dei frequentatori delle aree boscate, nonché realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale, in particolare, in ambito scolastico.

     3. Le comunità montane esercitano gli interventi di cui ai commi 1 e 2 direttamente o nel rispetto delle norme vigenti, mediante affidamento ad imprese oppure ai soggetti previsti dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

     4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, con la specificazione della loro tipologia, si intendono autorizzati ove, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, non sia intervenuto, da parte degli uffici regionali competenti, un provvedimento motivato di diniego.

     5. Nell'ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte di soggetti privati, le comunità montane, nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente rurale montano, anche ai fini del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi all'abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite i comuni, gli interventi di tutela di cui ai commi 1 e 2 e quelli di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini.

     6. Gli interventi di tutela di cui al comma 5, vengono attuati mediante accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree interessate, salve le competenze e le procedure disciplinate dalle leggi vigenti nei casi di indifferibilità ed urgenza.

     7. Fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, è delegata alle comunità montane l'istruttoria tecnico- economica degli interventi previsti dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

     8. La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle comunità montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di proprietà regionale continua a provvedervi l'azienda regionale Veneto Agricoltura.

     9. I finanziamenti regionali relativi alla gestione ed esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono imputati annualmente agli specifici capitoli del bilancio regionale afferente alla legge regionale n. 2/1994 e alla legge regionale n. 52/1978. Il riparto dei finanziamenti tra le comunità montane è effettuato con i criteri di cui all'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39.

     10. Le comunità montane nel riparto dei fondi di cui al comma 9 sono tenute ad osservare le seguenti priorità:

     a) interventi per la riattivazione delle malghe;

     b) interventi effettuati dai proprietari per la manutenzione del territorio.

     11. Fatta salva l'attività di controllo sugli interventi di cui ai commi 1 e 2, i servizi Forestali regionali assicurano alle comunità montane l'attività di supporto e di collaborazione tecnico-amministrativa e, ove necessaria, l'eventuale attività di progettazione.

     12. La Regione coordina la formazione professionale del personale delle comunità montane.

     13. Le comunità montane, sulla base dei propri programmi annuali di intervento, provvedono alla destinazione dei fondi assegnati e alla rendicontazione finale.

 

CAPO IV

Modalità di assegnazione delle risorse e poteri sostitutivi

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 59/1997, ai sensi di quanto stabilito negli articoli 3, comma 3, e 7 del decreto legislativo n. 112/1998.

     2. La Giunta regionale, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale avvalendosi contestualmente del personale statale trasferito e delle risorse strumentali, immobili e mobili, attribuite secondo modalità e termini definiti di concerto con le amministrazioni dello Stato interessate.

     3. L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali ai sensi della presente legge è assicurato anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro attribuite direttamente dallo Stato in attuazione degli accordi tra Governo e Regioni in materia.

     4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, determina le attribuzioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali relativamente alle funzioni proprie della Regione, attribuite o delegate agli enti locali con la presente legge.

     5. Ove successivamente all'entrata in vigore della presente legge si proceda a conferire, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, agli enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi, con le relative leggi di conferimento sono contestualmente individuate e trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a garantirne l'esercizio previa concertazione con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

     6. I beni immobili e i diritti reali parziali sugli stessi, nonché i beni mobili e strumentali, necessari per l'esercizio delle nuove funzioni conferite agli enti locali sono trasferiti secondo modalità e termini definiti di concerto con gli enti destinatari.

     7. Al bilancio regionale sono allegati:

     a) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali e trattenute dalla Regione in base ai D.P.C.M. definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     b) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali in base alle funzioni proprie attribuite e delegate dalla Regione agli enti locali.

     8. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse già nel corso del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2001 le conseguenti variazioni.

     9. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse a partire dal 2002, si provvede alla definizione delle occorrenti risorse finanziarie nella legge di approvazione del bilancio 2002 ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335", e successive modificazioni.

     10. La quantificazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 8 e 9, non potrà essere inferiore alla media della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio precedente.

 

     Art. 12. Individuazione delle risorse umane.

     1. La Giunta regionale procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale statale trasferito entro sei mesi dall'effettiva messa a disposizione.

     2. L'impiego del personale statale trasferito avviene nel rispetto delle norme di stato giuridico e di trattamento economico di ciascun dipendente come definito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore al momento della effettiva messa a disposizione.

 

     Art. 13. Trattamento economico del personale trasferito.

     1. In assenza di specifica normativa, la Giunta regionale determina l'equiparazione delle qualifiche tra il personale dello Stato e il personale del comparto "Regioni - Autonomie locali".

     2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

     3. Al personale trasferito è garantito il trattamento economico fisso e continuativo in godimento relativo a stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione di anzianità.

     4. Il personale trasferito dallo Stato esercita, qualora consentito, il diritto di opzione per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente al trasferimento entro sessanta giorni dall'inquadramento nel ruolo dell'ente di assegnazione.

     5. Trascorso il termine di cui al comma 4, in assenza di opzione, il dipendente viene iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con decorrenza dalla data di inquadramento nel ruolo dell'ente di assegnazione.

     6. Al personale regionale trasferito, a seguito di delega o trasferimento di funzioni, viene corrisposta, in base al periodo utile computabile alla data del trasferimento stesso, la differenza tra l'indennità premio di fine servizio calcolata con le modalità di cui all'articolo 111 della legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e quella determinata in base alle disposizioni previdenziali stabilite dall'INPDAP. Il pagamento del differenziale di cui al citato articolo 111 della legge regionale n. 12/1991 avviene entro nove mesi dall'avvenuto trasferimento, mentre non viene corrisposta l'indennità premio di fine servizio. La presente disposizione non è applicabile nell'ipotesi di trasferimento volontario.

     7. Al personale coinvolto in processi di mobilità correlati al trasferimento o alla delega di funzioni vengono corrisposti gli specifici compensi di cui all'articolo 17, comma 7 del CCNL Regioni-Autonomie locali 1998-2001.

     8. All'atto del passaggio di personale in mobilità a seguito di delega o trasferimento di funzioni viene assegnata all'ente di destinazione la corrispondente quota del fondo per il trattamento accessorio di cui all'articolo 15 del CCNL Regioni-Autonomie locali 1998-2001, al fine di garantire, secondo modalità da definire in sede di accordo con le organizzazioni sindacali, una equa corresponsione del trattamento economico variabile in godimento.

     9. Il personale inquadrato nel ruolo dell'ente di assegnazione a seguito del processo di delega, non può essere comandato o trasferito nel ruolo regionale per almeno cinque anni dalla data di inquadramento nel nuovo ente.

 

     Art. 14. Modificazioni organizzative.

     1. La Giunta regionale provvede, in conseguenza delle attribuzioni delle deleghe e delle funzioni, all'adeguamento degli organici, garantendo comunque l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento e di vigilanza e controllo in ordine alle funzioni trasferite o delegate.

 

     Art. 15. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni.

     1. Il termine di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, da parte della Regione e degli enti locali è fissato al 21 febbraio 2001.

     2. Fatta salva l'esplicita diversa previsione, l'esercizio delle funzioni proprie della Regione conferite agli enti locali nei titoli che seguono, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Fatta salva l'esplicita diversa previsione nei titoli che seguono, dal medesimo termine di cui al comma 2 decorre l'abrogazione di ogni disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 16. Poteri sostitutivi.

     1. Fatta salva l'esplicita diversa previsione nei titoli che seguono e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nel caso siano accertati una persistente inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle autonomie funzionali, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, assegna agli enti inadempienti un congruo termine, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, attiva il procedimento legislativo di revoca delle funzioni e dei compiti amministrativi già conferiti.

     2. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla normativa regionale vigente.

 

CAPO V

Sistema informatico regionale, servizi di consulenza e disposizioni generali

 

     Art. 17. Sistema informatico e coordinamento delle informazioni.

     1. La Regione e gli enti locali garantiscono la circolazione delle informazioni e delle conoscenze concernenti le funzioni di rispettiva competenza mediante l'utilizzo di sistemi informatici comuni.

     2. Con successiva legge regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, è disciplinato il sistema informativo, di rilevazione statistica e della rete informatica, compatibilmente con quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle norme concernenti il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni. Tale sistema è realizzato tenuto conto dei sistemi informatici già operanti nelle autonomie locali.

 

     Art. 18. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modifiche e integrazioni.

     1. L'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 è sostituito dal seguente:

     "Art. 12. Funzioni.

     1. [1].

     2. La novellazione disposta dal comma 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie.

     1. I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di cui all'articolo 15 conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabilite dalle norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.

     2. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di attribuire alla Regione funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti agli enti locali ed alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

CAPO I

Ambito di intervento

 

     Art. 20. Ambito di intervento.

     1. Il presente titolo, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, disciplina le funzioni amministrative di competenza regionale che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, nonché il conferimento delle altre funzioni amministrative agli enti locali ed alle autonomie funzionali nel settore sviluppo economico e attività produttive.

     2. Il settore sviluppo economico e attività produttive attiene, in particolare, alle materie dell'artigianato, industria, turismo, imprese, cooperative, fiere e sostegno dell'internazionalizzazione, sportello unico e agevolazioni alle imprese, energia, miniere e risorse geotermiche, vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, carburanti.

     3. Nelle materie oggetto del presente titolo la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali esercitano le funzioni organizzative, nonché tutte le attività strettamente connesse all'esercizio delle funzioni amministrative.

 

CAPO II

     Artigianato

 

     Art. 21. Funzioni della Regione. [2]

     1. Sono di competenza regionale le funzioni concernenti:

     a) la ricerca applicata e l'innovazione;

     b) l'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea;

     c) la formazione per gli imprenditori artigiani;

     d) l'osservatorio dell'artigianato;

     e) la concessione ed erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici comunque denominati.

     2. Per l'attivazione degli incentivi e la realizzazione delle iniziative programmate, la Regione, in attuazione dell'articolo 2, può avvalersi dei soggetti privati e delle loro forme associative.

     3. Fermi restando le funzioni e i compiti già conferiti agli enti locali dalla normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge e non modificata dalle disposizioni del presente capo, fino all'emanazione della legge regionale di riordino del complesso delle funzioni amministrative in materia di artigianato, restano, altresì, di competenza regionale le funzioni e compiti attualmente gestiti dalla Regione.

 

     Art. 22. Funzioni delle Province. [3]

     1. Sono delegate alle province, con decorrenza 1 gennaio 2002, le funzioni relative agli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e successive modificazioni, relativi al completamento, all'ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane.

 

     Art. 23. Funzioni dei Comuni. [4]

     1. Sono di competenza dei comuni:

     a) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell’iscrizione d’ufficio o della cancellazione dall’albo delle imprese artigiane [5];

     b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;

     c) l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di artigianato;

     d) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.

     2. Sono delegati ai comuni con decorrenza 1 gennaio 2002 gli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e successive modificazioni relativi all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all'acquisto e recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

     3. E' abrogato l'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 24. Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. [6]

     1. È attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la gestione dei seguenti interventi [7]:

     a) tutela e promozione della denominazione di origine dei prodotti artistici e tipici artigianali veneti;

     b) [organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato sino all’accreditamento delle agenzie per le imprese artigiane] [8];

     c) gestione dell’albo delle imprese artigiane nell’ambito della sezione speciale del registro imprese [9].

 

CAPO III

Industria

 

     Art. 25. Funzioni della Regione.

     1. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'attuazione di interventi finanziati dall'Unione europea;

     b) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 112/1998, secondo la disciplina di cui all'articolo 26 ed agli articoli del capo XII;

     c) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo, non di competenza dello Stato, per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, anche avvalendosi di enti, società o agenzie regionali;

     d) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli enti locali, anche in ordine alle competenze da affidare ai soggetti attuatori;

     e) la proposta di adozione di criteri differenziati per l'attuazione, nell'ambito regionale, delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive.";

     f) l'erogazione dei fondi trasferiti con leggi dello Stato nella materia, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) del decreto legislativo n. 112/1998, assegnati ad un fondo unico regionale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e disciplinato dal capo XII.

 

     Art. 26. Disciplina delle funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria.

     1. I benefici all'industria sono attribuiti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, in una delle seguenti forme: credito di imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

     2. Sono subdelegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti all'accertamento di speciali qualità delle imprese specificatamente richieste dalla legge ai fini della concessione dei benefici.

     3. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti la concessione di benefici all'industria nelle forme del bonus fiscale e del credito d'imposta anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei confidi, esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria nella forma della concessione di garanzia.

     5. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria nelle forme del contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato avvalendosi della "Veneto Sviluppo" o di enti, società, agenzie regionali e altri organismi.

     6. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e dell'articolo 56 limitatamente alle ipotesi di approvazione di programmi integrati di sviluppo che individuino un diverso soggetto gestore del pacchetto di interventi definito dallo strumento di programmazione negoziata.

 

     Art. 27. Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali.

     1. Sono di competenza dei comuni le funzioni in materia di impianti produttivi e sportello unico di cui al capo VII.

     2. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi, in conformità alla previsione di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo n. 112/1998.

 

CAPO IV

Cooperazione

 

     Art. 28. Funzioni della Regione.

     1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 112/1998.

     2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

     a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;

     b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;

     c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a programmi di innovazione;

     d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;

     e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;

     f) gli interventi finalizzati all'accrescere di attività d'impresa in forma cooperativa ed alla sua capitalizzazione.

     3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.

 

CAPO V

Turismo

 

     Art. 29. Funzioni della Regione.

     1. Nell'ambito delle funzioni conferite dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112/1998, le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono le seguenti:

     a) [10];

     b) [11];

     c) [12];

     d) [13];

     e) [14];

     f) [15];

     g) [16];

     h) [17];

     i) la proposta di adozione dei criteri differenziati per l'attuazione in ambito regionale delle misure di cui alla legge n. 488/1992.

 

     Art. 30. Funzioni delle autonomie funzionali e locali. [18]

 

     Art. 31. Disposizioni transitorie in materia di turismo. [19]

 

     Art. 32. Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche e integrazioni. [20]

 

     Art. 33. Modifica della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco".

     1. - 4. [21].

     5. La novellazione disposta dal presente articolo decorre dal 1° gennaio 2002.

 

CAPO VI

Commercio, fiere e sostegno alla internazionalizzazione

 

     Art. 34. Funzioni della Regione.

     1. In attuazione degli articoli 41 e 48 del decreto legislativo n. 112/1998 la Giunta regionale provvede:

     a) [22];

     b) [23];

     c) [24];

     d) [25];

     e) [26];

     f) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;

     g) alla promozione, al sostegno e alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane ad esclusione di quelli a carattere multi-regionali, così come individuati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane";

     h) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari;

     i) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane" e successive modifiche e integrazioni;

     l) alla promozione ed al sostegno finanziario di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane con sede legale e con la maggioranza delle strutture produttive nell'ambito del territorio regionale veneto;

     m) ad esercitare le funzioni in materia di associazionismo e cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel medesimo settore;

     n) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;

     o) all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori commerciali con l'estero in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE);

     o bis) al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale di cui al Capo II della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, con particolare riferimento ai distretti del commercio [27].

     2. La Regione avvalendosi dei fondi a ciò destinati dalle leggi statali esercita altresì le funzioni relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere anche tramite i soggetti privati e le loro forme associative.

     3. Spetta inoltre alla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, determinare le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione di ulteriori benefici economici nella materia fiere e mercati.

     4. [Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettere f), g), h) i), l) e o) la Giunta regionale può avvalersi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro organismi operativi, e delle rappresentanze sociali di settore] [28].

 

     Art. 35. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono attribuite ai comuni, o alle unioni dei comuni ove costituite, le seguenti funzioni:

     a) programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

     b) programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita delle edicole [29].

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.

     3. [30].

     4. [31].

 

     Art. 36. Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

     1. [La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, delega alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'esercizio delle funzioni in materia di tutela dei consumatori, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente e tutela degli interessi economici e giuridici di carattere generale;

     b) promozione e attuazione di una politica di formazione, educazione e informazione del consumatore;

     c) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori] [32].

     2. Sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura le funzioni concernenti la vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati.

 

     Art. 37. Modifica alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" e successive modifiche e integrazioni.

     1. [33].

 

CAPO VII

Sportello unico e agevolazioni alle imprese

 

     Art. 38. Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese.

     1. La Giunta regionale coordina le attività di servizio e di assistenza alle imprese, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/1998, in particolare attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti e società istituiti dalla stessa Regione o di cui essa sia socia.

     2. La raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112/1998, sono assicurate dalla Giunta regionale.

     3. Allo scopo di adeguare il sistema informativo-statistico (SIRV) e la rete telematica regionali alle esigenze di assistenza alle imprese, la Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma per il potenziamento dello stesso sistema e per la prioritaria connessione in rete dei comuni singoli o associati nonché degli enti e società di cui al comma 1.

 

     Art. 39. Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di insediamenti produttivi e di assistenza alle imprese.

     1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di attività produttive attribuite ai comuni ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 112/1998, i comuni, nel rispetto del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" attivano una struttura che:

     a) costituisca l'unica struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, rilocalizzazione, trasformazione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi;

     b) coordini l'attività, anche tramite l'installazione e la gestione di un'adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici pubblici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti autorizzatori all'insediamento sul territorio di competenza;

     c) offra ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie per le decisioni localizzative delle imprese nonché per lo svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'insediamento;

     d) fornisca assistenza e servizi alle imprese già insediate o che intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività produttive.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere c) e d), la struttura di cui al comma 1 si avvale di uno sportello informativo in grado di garantire a tutti gli interessati l'accesso ai dati e alle informazioni riguardanti gli adempimenti e le procedure di autorizzazione all'insediamento.

     3. Al fine di conseguire livelli adeguati di efficienza e di efficacia per l'esercizio delle funzioni di assistenza alle imprese, i comuni possono realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 anche tramite le forme associative previste dal decreto legislativo n. 267/2000.

     4. Il livello ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al presente articolo è definito dalla Giunta regionale con i provvedimenti di cui all'articolo 8.

     5. In alternativa alle forme associative di cui al comma 3, i comuni possono realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure la comunità montana di appartenenza.

     6. Possono infine proporsi come assuntori dei compiti di cui al comma 1, lettere c) e d), i centri servizi e i soggetti del mondo associativo operanti nel Veneto, con i quali i comuni possono stipulare apposite convenzioni.

     7. Qualora i comuni non istituiscano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura prevista dal comma 1, la Giunta regionale, nei successivi quarantacinque giorni, provvede, previa diffida, a nominare commissari ad acta aventi come compito quello di procedere a stipulare apposita convenzione con i comuni contermini, singoli o associati, oppure con la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente affinché assicurino i servizi e l'assistenza alle imprese in luogo dei comuni inadempienti.

     8. L'intervento sostitutivo di cui al comma 7, attuato attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, rimane valido e operante fino alla data di istituzione ed attivazione della struttura di cui al comma 1 da parte dei comuni.

     9. I servizi e l'assistenza di cui al presente articolo concernono sia le imprese industriali, sia le imprese commerciali non diversamente disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, che le imprese artigianali e le imprese cooperative.

 

     Art. 40. Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di servizi e di assistenza alle imprese.

     1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono attivare specifiche strutture di servizio ed assistenza alle imprese, in grado di assolvere anche i compiti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/1998, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 39.

 

     Art. 41. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.

     1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112/1998.

 

CAPO VIII

Energia

 

     Art. 42. Funzioni della Regione.

     1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

     1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:

a) promuovere l’efficienza energetica negli usi finali;

b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;

c) definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici;

d) promuovere l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso razionale dell’energia e la riduzione degli impatti;

e) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all’ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti nell’anno solare precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;

f) dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;

g) definire le modalità per l’effettuazione dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori [34].

     1 ter. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g) [35].

     2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:

     a) contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;

     b) risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;

     c) progetti dimostrativi;

     d) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

     e) riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

     2 bis. Fino alla revisione o all’aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo Piano energetico regionale, le funzioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente per materia [36].

     2 ter. La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell’articolo 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» ” e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l’autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale [37].

     2 quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell’articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province [38].

 

     Art. 43. Funzioni dei Comuni.

     1. Sono delegati ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti i controlli sul rendimento energetico degli impianti termici [39].

     1 bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell’articolo 52 sexies del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”. Sono gasdotti di interesse esclusivamente locale i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune [40].

 

     Art. 44. Funzioni delle Province.

     1. Sono sub-delegate alle province le funzioni relative alla concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di cui all'articolo 8 della legge n. 10/1991.

     2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative:

     a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

     b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" per i quali la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata dall'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; in tal caso, il provvedimento che approva il progetto ed autorizza la costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia;

     c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

     2 bis. Le province autorizzano, ai sensi dell’articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni [41].

 

     Art. 44 bis. Disposizioni applicative in materia di gasdotti. [42]

     1. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento gli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale nonché le linee di indirizzo per le autorizzazioni di competenza degli enti locali.

     2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore dei commi 2 ter e 2 quater dell’articolo 42, del comma 1 bis dell’articolo 43 e del comma 2 bis dell’articolo 44.

     3. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2607 “Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale”, pubblicate nel BUR n. 81 del 15 settembre 2006.

     4. I procedimenti relativi ai gasdotti di cui al comma 2 quater dell’articolo 42, al comma 1 bis dell’articolo 43 e al comma 2 bis dell’articolo 44, già iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono autorizzati da comuni, province e regione a seconda della rispettiva competenza. La documentazione relativa a tali procedimenti va trasmessa all’ente competente entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.

 

CAPO IX

Miniere e risorse geotermiche

 

     Art. 45. Disposizioni generali e di rinvio.

     1. Le funzioni amministrative in materia di miniere e risorse geotermiche delegate dallo Stato con l'articolo 34 del decreto legislativo n. 112/1998 riguardano i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione dei minerali solidi e le risorse geotermiche sulla terraferma.

     2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina:

     a) l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

     b) le funzioni organizzative e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, quali, fra le altre, la programmazione, da esercitarsi nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca e l'accesso al credito.

     3. Fino all'emanazione della corrispondente normativa, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 46. Ausili finanziari.

     1. La Regione, con la legge di cui all'articolo 45, comma 2, disciplina altresì:

     a) le procedure per la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore dei titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di risorse minerali e di risorse geotermiche;

     b) la concessione e l'erogazione degli speciali contributi, contemplati dalla legislazione statale, destinati alla realizzazione dei progetti di riassetto ambientale concernenti aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

 

     Art. 47. Diritti, canoni, contributi e tariffe.

     1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione corrisponde alla Regione il diritto proporzionale annuo determinato in ragione di ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area oggetto di permesso o concessione, secondo la vigente normativa.

     2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'emanazione del provvedimento dello Stato di fissazione dei limiti massimi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e i), del decreto legislativo n. 112/1998, determina l'ammontare dei diritti, canoni, contributi e tariffe da corrispondere alla Regione e la quota da devolvere ai comuni interessati e alle province.

 

     Art. 48. Funzioni delle Province. [43]

     1. Le funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma sono sub-delegate alle province.

     2. Sono, altresì, delegate alle province le funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali" e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alla polizia delle cave.

     3. Per la decorrenza e l'effettivo esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto agli articoli 11 e 15.

 

     Art. 49. Informazioni.

     1. Il ricercatore ed il concessionario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere alla Giunta regionale e, per conoscenza, alle province e ai comuni interessati, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti.

     2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale invia al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato una relazione riferita ai dati ricevuti ai sensi del comma 1.

 

CAPO X

Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 

     Art. 50. Funzioni della Regione.

     1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale esercita la funzione di controllo sugli organi delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura così come individuati dall'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche e integrazioni.

     2. Al fine di esercitare la vigilanza in ordine al corretto funzionamento degli organi camerali, le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché entro due mesi una relazione sulle attività svolte contenente i programmi attuati e gli interventi realizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

     3. Sulla base della documentazione acquisita dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la Giunta regionale predispone la relazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998 da trasmettere al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato.

 

     Art. 51. Scioglimento degli organi camerali.

     1. La Giunta regionale, nell'esercizio della funzione di controllo di cui all'articolo 50, dispone lo scioglimento del consiglio camerale provvedendo contestualmente a nominare un commissario straordinario che esercita le funzioni conferitegli, fino alla nomina del nuovo organo, nei casi di:

     a) gravi e persistenti violazioni di legge, esclusi i gravi motivi di ordine pubblico la cui competenza permane in capo al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato ai sensi dell'articolo 38 comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998;

     b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del consiglio camerale;

     c) nel caso di mancata elezione del presidente del consiglio camerale.

     2. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio preventivo o del conto consuntivo, determinata dalla mancata predisposizione da parte della giunta camerale del relativo progetto, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio camerale.

     3. Qualora il consiglio camerale non approvi nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo, il Presidente della Giunta regionale assegna al consiglio un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione, decorso il quale la Giunta regionale dispone lo scioglimento.

 

     Art. 52. Revisori dei conti.

     1. Spetta al Presidente della Giunta regionale la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al collegio dei revisori dei conti nominato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 580/1993.

 

CAPO XI

Carburanti

 

     Art. 53. Funzioni della Regione.

     1. In attuazione dell'articolo 41, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 112/1998 sono mantenute in capo alla Regione i criteri e le linee generali di indirizzo e programmazione nella materia carburanti secondo le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 "Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti" e successive modifiche e integrazioni, del provvedimento del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3 e dei conseguenti atti programmatori regionali per quanto non in contrasto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59".

     2. Sono, inoltre, di competenza della Giunta regionale, secondo i criteri emanati dalla stessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 112/1998.

 

     Art. 54. Funzioni degli enti locali.

     1. Sono esercitate dagli enti locali le funzioni già ad essi attribuite dal decreto legislativo n. 32/1998 nel rispetto delle norme attuative e degli atti programmatori della Regione di cui alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 e al provvedimento del Consiglio regionale n. 3/1998.

 

CAPO XII

Interventi per il sostegno alle imprese

 

     Art. 55. Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico [44].

     1. Il presente capo disciplina l’incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana [45].

     2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.

     3. E’ istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies [46].

     4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.

     5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere [47].

     6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.

     7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000". Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

     7 bis. E’ istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione [48].

     7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all’u.p.b. U0053 “Interventi a favore delle PMI” [49].

     7 quater. Per l’attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5 [50].

     7 quinquies. E’ istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese [51].

     7 sexies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane." [52].

     7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5 [53].

 

     Art. 56. Convenzioni.

     1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112/1998 e stipula, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

     2. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla Giunta regionale.

 

TITOLO III

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

 

CAPO I

Ambito di intervento

 

     Art. 57. Ambito di intervento.

     1. In attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 il presente titolo, previa individuazione delle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplina il conferimento di funzioni agli enti locali ed alle autonomie funzionali nella materia territorio, ambiente e infrastrutture.

     2. Il settore territorio, ambiente e infrastrutture attiene, in particolare, alle materie territorio e urbanistica, beni ambientali, edilizia residenziale pubblica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, lavori pubblici, viabilità, trasporti, protezione civile.

 

CAPO II

Territorio ed urbanistica

 

SEZIONE I

Urbanistica

 

     Art. 58. Funzioni della Regione. [54]

     [1. Sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni:

     a) adozione ed approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento, dei piani di settore e dei piani d'area di livello regionale nonché delle relative varianti;

     b) approvazione dei piani territoriali provinciali e loro varianti ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;

     c) monitoraggio dell'attuazione della pianificazione di livello regionale e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali anche al fine di predisporre la revisione e l'aggiornamento dei medesimi;

     d) attività di indirizzo e coordinamento della pianificazione comunale e provinciale;

     e) approvazione, in via transitoria ai sensi dell'articolo 108 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni dei piani regolatori generali e loro varianti, approvazione di varianti urbanistiche conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali", nonché il parere e l'eventuale decisione definitiva sulle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali dei comuni ai sensi dell'articolo 50, comma 9, della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni, fatte salve, in ogni caso, le competenze attribuite ai comuni ai sensi del medesimo articolo 50 della legge regionale n. 61/1985;

     f) pronuncia sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindaco in materia di misure di salvaguardia al piano territoriale regionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 61/1985;

     g) adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori che siano in contrasto con le prescrizioni del piano territoriale regionale di coordinamento o siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 61/1985;

     h) esercizio del potere sostitutivo spettante al Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 69 e 100 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

     i) nomina del commissario ad acta nella procedura di rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia" e successive modifiche e integrazioni;

     l) determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota del costo di costruzione ai sensi degli articoli 82 e 83 della legge regionale n. 61/1985;

     m) predisposizione ed adempimenti relativi alla carta tecnica regionale ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della carta tecnica regionale";

     n) concessione di contributi a province e comuni per l'adozione di strumenti urbanistici ai sensi delle singole leggi di finanziamento o per l'esercizio di funzioni attribuite;

     o) funzioni relative al funzionamento della Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 16 aprile 1973 n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e successive modifiche e integrazioni;

     p) competenze relative alla localizzazione di opere pubbliche di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche in variante agli strumenti urbanistici e territoriali, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale";

     q) attività in materia di basi informative territoriali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale n. 61 del 1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di basi informative territoriali".

     2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'intera materia urbanistica, ivi compresa l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali, tenendo conto dei seguenti principi:

     a) flessibilità delle norme generali per governare la diversa morfologia locale;

     b) valorizzazione dell'autonomia locale;

     c) riduzione dei termini di approvazione degli strumenti generali;

     d) ulteriore semplificazione amministrativa per l'approvazione delle varianti urbanistiche relative ad interventi di opere pubbliche o di pubblica utilità [55].

     3. Qualora la Regione non abbia disciplinato l'intera materia urbanistica, con l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali, entro il termine previsto dal comma 2, alla scadenza del termine sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 108 della legge regionale n. 61/1985 e le funzioni previste dal penultimo comma del medesimo articolo 108 sono esercitate dalla provincia].

 

     Art. 59. Funzioni delle Province. [56]

     [1. Sono attribuite alle province, secondo le disposizioni vigenti in materia, le seguenti funzioni:

     a) adozione del progetto preliminare e del piano territoriale provinciale nonché delle relative varianti ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge regionale n. 61 del 1985;

     b) approvazione dei piani di settore di livello provinciale e loro varianti in conformità alle disposizioni dei piani territoriali provinciali approvati;

     c) approvazione ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, dei piani regolatori generali e loro varianti, fatte salve le competenze attribuite ai Comuni dalla legislazione vigente;

     d) esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Provincia ai sensi degli articoli 69 e 100 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

     e) emanazione del nulla-osta per il rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali nei casi previsti dall'articolo 80 della legge regionale n. 27 giugno 1985, n. 61;

     f) annullamento dei provvedimenti comunali illegittimi nei casi previsti dall'articolo 98 della legge regionale n. 61/1985;

     g) competenze in materia di formazione e funzionamento della commissione urbanistica provinciale di cui all'articolo 114 della legge regionale n. 27 giugno 1985, n. 61;

     h) adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori di trasformazione nei casi di entità tale da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti in itinere ai sensi dell'articolo 71, comma 4 della legge regionale n. 61/1985;

     i) pronuncia sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindaco in materia di salvaguardia al piano territoriale provinciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 61/1985;

     l) adozione del provvedimento di sospensione dei lavori che siano in contrasto con le prescrizioni del piano territoriale provinciale o siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 61/1985;

     m) esercizio delle funzioni di cui all'articolo 57 della legge regionale n. 61/1985;

     n) individuazione dei comuni tenuti all'approvazione del programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale n. 61/1985].

 

     Art. 60. Funzioni dei Comuni. [57]

     [1. Sono di competenza dei comuni, secondo le disposizioni vigenti in materia, le seguenti funzioni:

     a) adozione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti;

     b) adozione della variante allo strumento urbanistico generale conseguente all'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 1/1978;

     c) approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 50, commi 4 e 9, della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

     d) adozione ed approvazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica ai sensi dell'articolo 52 legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

     e) approvazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

     f) attuazione d'ufficio di piani urbanistici attuativi o di comparti edilizi ai sensi degli articoli 61 e 62 della legge regionale n. 61/1985;

     g) formazione ed approvazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi del capo VII della legge regionale n. 61/1985;

     h) approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali per strutture non residenziali di modeste dimensioni a servizio di opere o di impianti pubblici ai sensi dell'articolo 74 della legge regionale n. 61/1985;

     i) rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della vigente normativa statale e regionale;

     l) rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie in deroga alle previsioni urbanistiche generali nei limiti di cui all'articolo 80 della legge regionale n. 61/1985;

     m) determinazione e riscossione dei contributi per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie;

     n) vigilanza e controllo dell'attività edilizia compreso l'esercizio delle funzioni sanzionatorie ai sensi della vigente normativa statale e regionale;

     o) rilascio del certificato di abitabilità e di agibilità ai sensi della vigente normativa statale e regionale;

     p) formazione e funzionamento della commissione edilizia comunale ai sensi dell'articolo 113 legge regionale n. 61/1985;

     q) applicazione di misure di salvaguardia ai sensi degli articoli 35, 38, 48 della legge regionale n. 61/1985].

 

SEZIONE II

Beni ambientali

 

     Art. 61. Funzioni della Regione. [58]

     [1. Sono di competenza della Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni già delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977:

     a) individuazione delle aree inedificabili di cui all'articolo 1 ter del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", nonché l'elenco dei corsi d'acqua esclusi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352";

     b) rilascio di autorizzazioni, funzioni di vigilanza e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni ambientali relativi ad opere o lavori:

     1) di competenza dello Stato o della Regione;

     2) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;

     3) in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico- consultivo regionale, anche decentrato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali";

     c) approvazione, revoca e modifica dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63;

     d) esercizio dell'attività di indirizzo e coordinamento nelle materie delegate dei beni ambientali ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63;

     e) le funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo n. 490/1999.

     2. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Giunta regionale o dalle direzioni regionali secondo le rispettive competenze. Sulle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) la Giunta regionale provvede sentita la competente commissione consiliare.]

 

     Art. 62. Funzioni delle Province. [59]

     [1. Sono subdelegate alle province, secondo le disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:

     a) compilazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 31 ottobre 1994, n. 63;

     b) competenze in materia di funzionamento della commissione provinciale per apposizione e revisione vincoli paesaggistici.]

 

     Art. 63. Funzioni dei Comuni. [60]

     [1. Sono subdelegate ai comuni, secondo le disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:

     a) rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dall'articolo 61, comma 1, lettera b), comprese quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali;

     b) competenze in materia di nomina e funzionamento delle commissioni edilizie comunali integrate con esperti in bellezze naturali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63.]

 

     Art. 64. Funzioni degli enti parco [61].

     [1. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi regionali, con esclusione del parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 "Norme per l'istituzione del parco delle Dolomiti d'Ampezzo" e successive modifiche e integrazioni, e nelle aree di protezione esterne ai parchi, vincolate ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 sono esercitate dagli enti parco.

     2. L'ente parco trasmette l'autorizzazione di cui al comma 1 alla sovrintendenza ed al comune il quale rilascia la concessione edilizia ove non sia intervenuto l'annullamento ministeriale ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 490/1999.

     3. E' delegato al consiglio dell'Ente Parco dei Colli Euganei il rilascio del parere di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1971, n. 1097 "Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei".

     4. Per gli enti parco che già non le esercitano, l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti decorre dal novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

     4 bis. Nelle aree ricadenti all’interno del perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, vincolate ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 61, relative ad opere o lavori di competenza degli enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 63, sono esercitate dall’ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale fra l’ente parco, la Regione e lo Stato che ne determini le modalità d’esercizio [62].]

 

SEZIONE III

Edilizia residenziale pubblica

 

     Art. 65. Funzioni della Regione. [63]

     1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:

     a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;

     b) la formazione, con la partecipazione degli enti locali, dei piani e dei programmi di intervento;

     c) l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

     d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;

     e) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa;

     f) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;

     g) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

     h) la fissazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni;

     i) l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

     l) la disciplina normativa delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) istituite con legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche e integrazioni;

     m) l’autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica, dei comuni e delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), con l’obbligo per gli stessi di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti [64];

     n) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore edilizio;

     o) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati di tale attività, riferita all'anno precedente.

     1 bis. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui al comma 1, lettera m) è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ove, da apposita verifica tecnica dell’ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell’atto di trasferimento dell’immobile l’esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui al presente comma soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario [65].

     1 ter. L’alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d’asta il prezzo di mercato di cui al comma 1 bis [66].

     1 quater. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 1 bis non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell’acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell’immobile [67].

     1 quinquies. Al fine di cui al comma 1, lettera m), sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dai comuni e dalle ATER per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico [68].

     2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) e i) provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; alle funzioni di cui alle lettere a), c), e), f), n) ed o) provvede la Giunta regionale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 67; alle funzioni di cui alla lettere d) e m), provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le materie di cui alle lettere g), h) e l) sono disciplinate con legge [69].

 

     Art. 66. Funzioni dei Comuni. [70]

     1. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti:

     a) il rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;

     b) l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruenti di contributi dello Stato e/o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;

     c) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;

     d) l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia e, per quanto riguarda l'edilizia convenzionata, l’introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall’articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, volte a favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. A tal fine, entro il 30 giugno 2010, la Giunta regionale detta criteri per un’omogenea determinazione da parte dei comuni delle agevolazioni sui prezzi di riscatto [71];

     e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.

     2. Rimangono ferme le funzioni e compiti attribuiti ai comuni, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 67. Strumenti di programmazione e pianificazione. [72]

     1. Gli strumenti di pianificazione dell'edilizia residenziale pubblica sono:

     a) il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

     1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obbiettivi della programmazione socio-economica regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento;

     2) le modalità di incentivazione;

     3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

     4) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;

     b) il programma annuale di attuazione del programma di cui alla lettera a), approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

 

     Art. 68. Modifiche delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 95 "Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457" e successive modifiche e integrazioni e 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche ed integrazioni.

     1. - 3. [73].

     4. [74].

 

     Art. 69. Applicazione di norme vigenti.

     1. Le disposizioni previste dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata finanziati dallo Stato e/o dalla Regione in attuazione degli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 112/1998.

 

     Art. 70. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente capo ed in particolare:

     a) l'articolo 2, comma primo lettere b), c), d) ed e), l'articolo 3, comma primo lettere c) ed e) e l'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95;

     b) l'articolo 3, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; l'articolo 4 e l'articolo 7 della legge regionale 19 luglio 1983, n. 40 "Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata".

 

CAPO III

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

 

SEZIONE I

Funzioni e servizi di carattere generale

 

     Art. 71. Disposizioni generali e di rinvio.

     1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi, nelle materie disciplinate dal presente capo resta ferma la ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali prevista dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni.

     2. La Regione con propria legge disciplina:

     a) l'esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi servizi, di competenza regionale, non disciplinati dalla presente legge;

     b) le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi, quali, fra gli altri, quelle di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa e l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

     3. La Regione e gli enti locali realizzano le opere per la tutela della natura e dell'ambiente, rientranti nelle funzioni e servizi di rispettiva spettanza, direttamente ovvero avvalendosi di altri enti interessati.

     4. Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettere f) ed h), del decreto legislativo n. 112/1998, alla Giunta regionale spettano l'acquisto, il noleggio e l'utilizzazione di navi ed aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo regionale.

 

     Art. 72. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni.

     1. [75].

     2. [76].

 

     Art. 73. Procedimento per l'emanazione dei programmi attuativi in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

     1. Tutti i programmi regionali esecutivi e di gestione di piani sovraordinati in materia di tutela della natura e dell'ambiente, previsti nel presente capo, nonché nella vigente normativa statale e regionale, sono emanati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime nel termine di novanta giorni dal ricevimento del programma; trascorso tale termine si prescinde dal parere.

 

SEZIONE II

Valutazione di impatto ambientale

 

     Art. 74. Valutazione di impatto ambientale. [77]

     1. Gli adeguamenti e le integrazioni degli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e successive modifiche e integrazioni, da attuare in esecuzione di provvedimenti dello Stato sono disposti con provvedimento della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

     2. L'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) realizza e gestisce l'archivio degli studi di impatto ambientale previsto all'articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 10/1999.

 

SEZIONE III

Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti

 

     Art. 75. Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

     1. Ferme restando le competenze già attribuite allo Stato ed agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza:

     a) della Regione:

     1) l'individuazione e perimetrazione, sentiti gli enti locali interessati, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 334/1999, delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del citato decreto legislativo;

     2) l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano regionale di intervento nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;

     3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi che discendono dagli esiti dell'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, nel caso in cui tali stabilimenti siano assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale ai sensi della normativa vigente [78];

     3 bis) l'adozione dei provvedimenti conclusivi relativi agli stabilimenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, a seguito delle verifiche ispettive effettuate dall’ARPAV, nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo di cui al n. 2 della lettera c) [79].

     b) della Provincia:

     1) l'adozione dei provvedimenti conclusivi derivanti dall'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 334/1999;

     2) l'adozione, sulla base del piano regionale di cui al numero 2 della lettera a), di appositi piani attuativi nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;

     3) il coordinamento dello scambio di informazioni fra i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 334/1999 e della predisposizione da parte dei medesimi soggetti, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area;

     4) il ricevimento della documentazione relativa agli stabilimenti industriali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 334/1999 e dei relativi aggiornamenti;

     c) dell'ARPAV:

     1) la partecipazione allo svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza;

     2) lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

     1 bis. Il provvedimento di individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui al comma 1, lettera a), n. 1) ed il piano regionale d’intervento di cui al medesimo comma 1, lettera a), n. 2 sono approvati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare [80].

     1 ter. La struttura della Giunta regionale, competente per materia, provvede all’approvazione dei provvedimenti conclusivi di cui al comma 1, lettera a), numeri 3 e 3 bis, nell’osservanza delle modalità e del procedimento  tecnico disposti per la loro assunzione con provvedimento della Giunta regionale [81].

     2. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza il gestore invia la documentazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999 alla provincia o alla Regione nei casi di cui al comma 1, lett. a), la quale provvede ad inviarne copia al comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, previsto dall'articolo 20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi". All'istruttoria tecnica, che si svolge con le modalità ed i tempi previsti dagli articoli 9 e 21 del decreto legislativo n. 334/1999, provvede il sopracitato comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, integrato da:

     a) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, nel caso in cui non sia già componente del comitato;

     b) due rappresentanti dell'ARPAV;

     c) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) territorialmente competente;

     d) un rappresentante della Regione;

     e) un rappresentante della provincia territorialmente competente;

     f) un rappresentante del comune territorialmente competente.

     3. L'esame preistruttorio del rapporto di sicurezza viene svolto congiuntamente dall'ARPAV e dal comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi. Per il funzionamento del comitato si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 334/1999. Conclusa l'istruttoria tecnica il Presidente del comitato tecnico regionale sopracitato invia il parere tecnico conclusivo alla Provincia, o alla Regione, che nei dieci giorni successivi adotta il provvedimento conclusivo.

     4. [In caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999 n. 10 e relativi ad attività soggette all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334/1999, il soggetto proponente può chiedere all'autorità competente per le procedure di VIA il rilascio del nulla osta di fattibilità ai sensi del sopracitato decreto legislativo contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 10/1999. In tal caso il proponente deve allegare alla domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale n. 10/1999, il rapporto preliminare di sicurezza previsto dal decreto legislativo n. 334/99. A tali fini la commissione VIA viene integrata dal Presidente del comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi previsto dall'articolo 20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577] [82].

 

SEZIONE IV

Tutela dell'ambiente costiero e delle zone costiere

 

     Art. 76. Funzioni della Regione.

     1. In materia di tutela dell'ambiente costiero, per effetto dell'articolo 69, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998, alla Giunta regionale spettano, in via concorrente con lo Stato, le funzioni ed i servizi esercitati da quest'ultimo, tra cui il controllo, la sorveglianza e la gestione da terra della navigazione marittima nelle zone costiere e nei porti.

     2. In materia di tutela delle zone costiere, per effetto dell'articolo 70, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998, alla Giunta regionale spettano le funzioni ed i servizi prima esercitati dallo Stato, in particolare:

     a) la sorveglianza delle attività che si svolgono lungo le coste e l'effettuazione degli interventi, al fine di controllare e prevenire l'inquinamento delle coste;

     b) in caso di incidenti, l'effettuazione di azioni di pronto intervento per la difesa delle zone costiere dagli inquinamenti;

     c) in caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare suscettibili di arrecare danni al litorale, l'imposizione di tutte le misure necessarie allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli;

     d) in caso di avarie o di incidenti ad una nave o ad un impianti situati sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, suscettibili di arrecare danni al litorale, previa o meno intimazione all'interessato, l'esecuzione, a spese dell'interessato, di tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento o per eliminare gli effetti già prodotti.

 

SEZIONE V

Tutela delle aree naturali protette

 

     Art. 77. Funzioni della Regione.

     1. Per effetto dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale:

     a) identifica, sulla base della Carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche e integrazioni, in relazione al territorio regionale, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali;

     b) riceve, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 394/1991, l'informazione sulle forme di protezione naturalistica delle aree, attuate dai soggetti pubblici e privati;

     c) emana un programma per le aree naturali protette, basato sulle indicazioni di cui alla lettera a), e sulle disponibilità finanziarie previste dal bilancio regionale i cui contenuti sono individuati nella specifica normativa regionale in materia di parchi e riserve naturali.

     2. La Giunta regionale individua il soggetto cui affidare la gestione delle riserve statali, non ricomprese in parchi nazionali, di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

 

SEZIONE VI

Tutela delle acque

 

     Art. 78. Tutela delle acque.

     1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'intera materia della tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modificazioni, ivi compresa l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali interessati e gli altri enti pubblici previsti dal succitato decreto legislativo n. 152/1999.

 

SEZIONE VII

Tutela dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico

 

     Art. 79. Disposizioni generali e di rinvio.

     1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, nelle materie disciplinate dalla presente sezione resta ferma la ripartizione delle competenze fra Regione ed enti locali prevista dalle leggi regionali vigenti.

     2. La Regione con propria legge da approvare entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento approva un testo unico che disciplina in modo organico la materia della presente sezione.

     3. E' di competenza della Regione l'espressione del parere di cui all'articolo 17, comma 2, del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", previsto esclusivamente per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o superiore a 300 MW termici.

     4. Per gli impianti di produzione di energia termoelettrica di potenza inferiore a 300 MW termici il provvedimento di autorizzazione alla installazione ed esercizio vale anche quale autorizzazione ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203.

 

     Art. 80. Funzioni della Provincia.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, sono delegate alla provincia le seguenti funzioni:

     a) l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

     b) la formazione e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;

     c) la decisione dei ricorsi contro i dinieghi delle autorizzazioni comunali all'installazione degli impianti termici, nonché contro l'esito negativo del collaudo.

     2. Le province sono tenute a comunicare all'ARPAV i provvedimenti relativi alle autorizzazioni degli impianti e all'attività di controllo adottati in attuazione del d.p.r. n. 203/1988.

 

     Art. 81. Funzioni dell'ARPAV.

     1. L'ARPAV esercita le funzioni relative:

     a) alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco regionale delle fonti di emissione;

     b) alla predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.p.r. n. 203/1988, da trasmettere alla Regione e alle province;

     c) la predisposizione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lett. d) della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico";

     d) la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei tecnici competenti di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

 

CAPO IV

Risorse idriche e difesa del suolo

 

     Art. 82. Oggetto.

     1. Le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo trasferite dallo Stato con il decreto legislativo n. 112/1998 sono disciplinate dal presente capo nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato nonché dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" al fine di garantire l'unitarietà della gestione e tutela delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico.

     2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 alla riorganizzazione delle strutture regionali centrali e periferiche, tenendo conto del personale appartenente alle strutture statali individuate ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 trasferito alla Regione e alle province.

     2 bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l'ottimale utilizzo della risorsa acqua, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle Autorità di bacino idrografico competenti [83].

     2 ter. Fino all'acquisizione delle risultanze dello studio di cui al comma 2 bis, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi tipologia di uso, presentate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge; tali disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e termali, alle istanze per uso potabile, igienico sanitario e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto nonché alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica [84].

     2 quater. La sospensione delle istruttorie di cui al comma 2 ter non si applica altresì alle istanze:

     a) di riconoscimento o di concessione preferenziale per qualsiasi uso di cui all’articolo 4 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modificazioni;

     b) di rinnovo di concessioni di derivazione senza varianti, per qualsiasi uso;

     c) di concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo, per interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal piano di sviluppo rurale e comprendenti sistemi di irrigazione volti al risparmio della risorsa idrica;

     d) di concessione di derivazione d’acqua per scopi geotermici o di scambio termico per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda come previsto nella normativa vigente [85].

     2 quinquies. Nelle more dell’approvazione del Piano di Tutela delle Acque, la Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le direttive per l’esame delle istanze di cui ai commi 2 ter e 2 quater [86].

 

     Art. 83. Canoni.

     1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche e i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate [87].

     1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee [88].

     2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico.

     3. [Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati"] [89].

     4. La Giunta regionale definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevato nell’anno precedente e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno 2000 [90].

     4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile ad uso privato o agricolo per l’accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente ad uno degli accessi, ha titolo all’esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1. L’esenzione non si applica agli accessi ad uso produttivo e commerciale e in ogni caso per quelli successivi al primo per i quali si applica la quota fissa annuale di 20 euro [91].

     4 bis 1. Nei territori montani, i titolari di concessioni di attraversamento di beni del demanio idrico con strade silvo-pastorali, così come definite dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina dalla viabilità silvo-pastorale”, sono esentati dal pagamento del relativo canone di concessione [92].

     4 bis 2. Le concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee di piccola portata inferiori a 5 lt/sec a servizio di rifugi alpini ed escursionistici, come individuati ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, a servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell’ambiente rurale montano, funzionali alla manutenzione ambientale, nonché a servizio di manufatti legati all’antico uso dell’acqua nel territorio montano, alimentati esclusivamente a scopo paesaggistico, fra i quali fontane, abbeveratoi e lavatoi previa autorizzazione da parte dell’autorità competente al rilascio della concessione, sono esentate dal relativo canone di concessione [93].

     4 ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all’uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all’utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell’anno di riferimento [94].

     4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d’anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione [95].

     4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese [96].

     4 sexies. In caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia [97].

 

     Art. 83 bis. Uso idroelettrico dell’acqua. [98]

     1. Il concessionario di derivazione di acqua per qualunque uso può utilizzare l'acqua, fino alla scadenza della concessione, anche allo scopo di produrre energia elettrica, purché restino invariate le opere di presa, la portata e la qualità dell’acqua e con l’ulteriore pagamento del maggior canone annuo dovuto. Se la concessione originaria è stata rilasciata per usi potabili o irrigui, tali usi si considerano prioritari ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36 " Disposizioni in materia di risorse idriche".

     2. La riduzione dell'utilizzo dell’acqua a scopo di produzione di energia elettrica dovuta a situazioni di carenza idrica dichiarata non dà diritto al riconoscimento di alcun indennizzo per la eventuale ridotta o mancata produzione.

     3. Il concessionario interessato, al fine di utilizzare l'acqua per la produzione di energia elettrica, presenta la denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al competente ufficio regionale, ferme restando le disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale", in quanto applicabili.

     4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività nonché per l'esercizio dell’attività di vigilanza.

     5. Nel caso in cui il concessionario di derivazione di acqua, utilizzando l’acqua allo scopo di produrre energia elettrica, altera le opere di presa o la qualità dell’acqua, aumenta la portata dell’acqua derivata o omette la denuncia di inizio dell'attività, il competente ufficio regionale, accertate le violazioni ai sensi  del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modifiche, disponendo altresì la chiusura dell'impianto di produzione di energia, procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689 e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di sanzioni amministrative.

     6. Nel caso di chiusura dell'impianto, la riattivazione dello stesso è subordinata al rilascio di una nuova concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, ai sensi dell’articolo 7 del Regio Decreto n. 1775 del 1933.

 

     Art. 83 ter. Canoni del demanio della navigazione interna [99]

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare appositi provvedimenti per definire standard ottimali dei corsi d’acqua, per la circolazione delle unità di navigazione pubblica, al fine della classificazione delle vie navigabili che costituiscono il demanio della navigazione interna.

 

     Art. 84. Funzioni della regione.

     1. La Giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario a livello regionale e di bacino idrografico, tenuto conto delle peculiarità relative alla tutela del vincolo idrogeologico e dei territori montani esercita le funzioni di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche nonché di programmazione degli interventi di cui al presente articolo [100].

     2. La Giunta regionale esercita le funzioni relative:

     a) alla gestione delle risorse idriche e alla polizia delle acque di cui al Testo unico approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;

     b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al Testo unico approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, con esclusione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 89 del decreto legislativo 112/1998;

     c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica, ivi compresi gli interventi finalizzati al risparmio idrico ovvero all’invaso antipiena e all’accumulo della risorsa idrica per fronteggiare i periodi di crisi [101];

     d) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri;

     e) al servizio di piena e di pronto intervento;

     f) all'approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'articolo 10, comma 4, della legge 183/1989 e vigilanza sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dal citato articolo 91 comma 2;

     f bis) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti [102];

     f ter) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all’attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati” [103];

     f quater) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere f bis) e f ter) [104];

     f quinquies) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali [105];

     f sexies) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l’estrazione di materiali inerti [106].

     3. La Giunta regionale promuove le opportune intese con le regioni che partecipano alla gestione unitaria delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 112/1998 al fine di individuare ed attuare le opportune soluzioni interregionali comuni, con particolare riferimento al riordino del Magistrato del Po, in attuazione dell'articolo 92, comma 1, lettera b) del decreto legislativo medesimo.

     3 bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell'efficienza ed economicità, la Giunta regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono attenersi nell'attività di gestione e manutenzione [107].

 

     Art. 85. Funzioni della Provincia di Belluno. [108]

     1. Spettano alla Provincia di Belluno le funzioni relative:

     a) alla gestione delle risorse idriche e la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;

     b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche”, con esclusione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica;

     d) al servizio di piena e di pronto intervento;

     e) all’approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e vigilanza sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dal citato articolo 91, comma 2;

     f) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti;

     g) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e l’attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, nei limiti dei finanziamenti disponibili e delle linee guida delle classificazioni predisposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge;

     h) alla realizzazione di pronto intervento relativamente alle opere di cui alle lettere f) e g);

     i) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

     l) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché la relativa polizia idraulica ivi compresa l’estrazione di materiali inerti;

     m) al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, qualora relativa ad impianti la cui concessione di derivazione ad uso idroelettrico rientri nella competenza della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e relativi provvedimenti attuativi;

     n) alla progettazione ed esecuzione di interventi di difesa idraulico-forestale di cui al capo II della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, restando in capo alla Regione gli interventi forestali di taglio in alveo, la difesa fitosanitaria, il miglioramento boschivo e rimboschimento compensativo, le funzioni di autorità forestale in relazione al patrimonio silvopastorale e ambientale, al vincolo idrogeologico, al controllo e vigilanza in materia forestale, nonché le funzioni di antincendio boschivo.

 

     Art. 86. Monitoraggio.

     1. La Giunta regionale al fine di preservare dagli sprechi le acque pubbliche, effettua il monitoraggio degli usi delle stesse, compreso il censimento delle fontane a getto continuo, promuovendo a tal fine in collaborazione con le autorità di bacino interessate l'organizzazione dei dati acquisiti e la corretta conoscenza delle disponibilità e degli usi in atto delle risorse nonché delle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali.

     2. I comuni e le province, a seguito di apposita convenzione assicurano il supporto al censimento di cui al comma 1.

 

     Art. 87. Ulteriori funzioni conferite.

     1. In relazione al processo di riorganizzazione delle strutture regionali periferiche di cui all'articolo 82, comma 2, sono conferite agli enti locali le funzioni e le risorse di seguito indicate, già espletate dalle unità periferiche del genio civile regionale.

     2. Sono conferite alle province:

     a) [le funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato"] [109];

     b) le funzioni relative alla partecipazione ai seguenti organi consultivi:

     1) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a norma dell'articolo 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

     2) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma dell'articolo. 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635/1940;

     3) commissione tecnica permanente per i gas tossici a norma dell'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;

     4) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, presso gli ATER, di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".

     3. Sono conferite ai comuni:

     a) le funzioni in materia di edilizia abitativa agevolata, ai sensi della vigente normativa, ai fini del rilascio dei requisiti tecnici oggettivi e dei requisiti soggettivi per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;

     b) le funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", nonché al deposito degli elaborati e degli atti previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 relativamente alle costruzioni in zone classificate sismiche e alle costruzioni in abitati da consolidare [110];

     c) le funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi, di cui legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali";

     c bis) limitatamente ai comuni montani, le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85, qualora le acque dell’invaso del lago, in corrispondenza della quota di massima regolazione, interessino il territorio di un solo comune. Sono fatti comunque salvi diversi accordi fra i Comuni interessati e la Provincia [111].

     4. Le funzioni relative alla stima di danno ambientale, derivante dall'esecuzione di interventi di competenza non regionale, sono conferite all'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione ambientale.

 

CAPO V

Lavori pubblici

 

     Art. 88. Funzioni della Regione.

     1. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

     a) coordinamento e responsabilità di attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche, dei programmi operativi e dei quadri di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

     b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica", programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere pubbliche riguardanti il patrimonio e il demanio regionale e delle opere pubbliche definite di competenza regionale ai sensi della vigente normativa regionale in materia;

     c) ferme restando le competenze degli enti pubblici sul territorio aventi specifica competenza nel settore, programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di grandi reti infrastrutturali e di altre opere pubbliche di rilevanza regionale, così definite con provvedimento di Giunta regionale;

     d) individuazione delle zone sismiche, nonché formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

     e) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di competenza regionale e di rilevanza regionale;

     f) programmazione e individuazione degli interventi in materia di edilizia di culto;

     g) valutazione tecnico amministrativa e approvazione delle opere pubbliche di interesse regionale ai sensi delle specifiche normative di settore.

     2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata una legge di riforma organica della disciplina dei lavori pubblici in attuazione dei principi e degli indirizzi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 89. Funzioni degli Enti locali.

     1. Le funzioni relative alla programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di tutte le opere pubbliche, non espressamente mantenute alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 88, sono trasferite ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo la rispettiva competenza.

     2. La valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di interesse regionale sono effettuate dagli enti nella cui rispettiva competenza rientra la relativa esecuzione fatto salvo quanto disposto dall'articolo 88 comma 1 lettera g).

     3. Le funzioni di progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 88, sono delegate alle province.

     4. Ai comuni sono trasferite le competenze relative al ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, nonché alla realizzazione esecutiva di interventi in materia di edilizia di culto.

     5. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, gli enti locali possono avvalersi dell'attività consultiva della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici e del genio civile competente per territorio.

     6. I progetti di opere di edilizia socio-sanitaria che modificano anche parzialmente la destinazione funzionale già approvata, sono soggetti al parere della commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche, di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni.

     7. E' altresì delegata alle province l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt"; nel caso di elettrodotti interprovinciali la predetta autorizzazione è rilasciata d'intesa tra le province interessate.

 

     Art. 90. Monitoraggio e indirizzi.

     1. Allo scopo di dare uniformità e celerità ai procedimenti in materia di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di interesse regionale, la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, in armonia con gli indirizzi statali, approva linee guide e norme di indirizzo ed individua criteri generali e standard tecnici, con riferimento alle varie fasi amministrative e alle diverse categorie di opere.

     2. Ai fini di valutare l'efficacia dall'azione amministrativa regionale, relativamente alle opere di competenza regionale e a quelle assistite da contributo a carico del bilancio regionale, la Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e strumenti per il monitoraggio e il controllo tecnico-economico degli interventi e dei programmi di opere.

 

     Art. 91. Realizzazione degli interventi.

     1. I lavori pubblici di cui al presente capo sono eseguiti in conformità alla vigente normativa statale e regionale.

     2. Con la legge di cui all'articolo 88, comma 2, sono individuati i lavori che possono eseguirsi in economia.

 

CAPO VI

Viabilità

 

     Art. 92. Programmazione della rete viaria.

     1. Sulla rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione provvede:

     a) alla pianificazione degli interventi sulla rete viaria mediante l'approvazione di un piano di settore sulla grande viabilità nell'ambito del Piano regionale trasporti e secondo le medesime procedure di formazione; il piano di settore individua, in particolare, il grafo della rete viaria regionale, tale da assicurare adeguate condizioni di mobilità e sicurezza sulla rete stradale della Regione;

     b) alla programmazione pluriennale degli interventi sulla rete viaria, coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

     c) all'attività di coordinamento delle funzioni trasferite agli enti locali;

     d) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni in materia di progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza relativamente alla rete viaria e alle reti telematiche.

 

     Art. 93. Rete viaria provinciale.

     1. La rete viaria di cui all'articolo 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c) [112].

     2. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le province provvedono alla determinazione dei criteri e alla fissazione e riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista di tali strade.

     3. La rete viaria di cui al comma 1 rientra tra le opere pubbliche di urbanizzazione ed infrastrutture di interesse regionale, di cui all'articolo 3, lettera f), della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le procedure relative.

 

     Art. 94. Funzioni amministrative degli enti locali.

     1. Sulla rete viaria di cui all'articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione, alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 95, comma 4, 96 e 97.

     2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza.

     2 bis. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non vi sia accordo tra provincia e comune, provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia [113].

     3. Alla classificazione e declassificazione della rete viaria interprovinciale provvede il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni [114].

     3 bis. Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati dalla classificazione, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta decorso il quale può prescindere dal parere, provvede alla classificazione dei medesimi tratti in regionali, provinciali o comunali, in conformità all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. All’intervenuta classificazione segue l’accatastamento dei tratti viari ai sensi della vigente normativa [115].

     4. L'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma l, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore, è rilasciata:

     a) dal comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali;

     b) dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza in tutti gli altri casi [116].

     4 bis. Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più enti, l'ente competente al rilascio dell' autorizzazione di cui al comma 4, acquisisce i nulla-osta degli altri enti [117].

     4 ter. L'autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza [118].

     4 quater. La Giunta regionale può emanare le direttive necessarie a garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni [119].

 

     Art. 95. Funzioni amministrative della Regione.

     1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione- Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:

     a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province [120];

     b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93;

     c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le province, la rete viaria d'interesse regionale;

     d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie.

     1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle province [121].

     2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, determina, annualmente, le risorse finanziarie da attribuire alle province per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

     3. La Giunta regionale svolge, inoltre, le funzioni relative:

     a) al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 53, comma 2;

     b) all'erogazione di contributi per l'attuazione del programma urbano dei parcheggi, di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 recante norme in materia di parcheggi, e all'approvazione di eventuali modifiche al medesimo. Qualora le modifiche comportino la necessità di apportare variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si procede ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di competenza territoriale prevalente, promuove gli accordi di programma con le regioni interessate per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere viarie di interesse interregionale.

 

     Art. 96. Rete viaria di interesse regionale.

     1. La rete viaria di interesse regionale, determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c), fa parte del demanio regionale [122].

     1 bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale sono svolte dalla Regione; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza di reti stradali [123].

     2. La Regione può inoltre, se richiesta, collaborare con le province per la progettazione e l'esecuzione della rete viaria di cui all'articolo 93, nonché con l'Ente nazionale per le strade (ANAS) per la progettazione della rete viaria e autostradale di competenza statale.

     3. La rete viaria d'interesse regionale rientra tra le opere pubbliche di competenza regionale e ad essa si applicano le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

     4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge sulle modalità di organizzazione per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 96 bis. Espletamento dei servizi di polizia stradale. [124]

     1. Le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni, possono essere esercitate, previo superamento dell’apposito esame di qualificazione previsto dall'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo, dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità della Regione, delle province, dei comuni e dei loro concessionari, limitatamente alle strade di proprietà degli enti medesimi. [125]

     2. Per i concessionari, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, in particolare, dal proprio personale addetto ai servizi di manutenzione e vigilanza stradale, limitatamente alle strade o ai tratti di strada affidati alla loro sorveglianza.

 

     Art. 97. Ulteriori funzioni della Regione. [126]

 

     Art. 98. Disposizioni finanziarie.

     1. La Giunta regionale, sentite le province, provvede, annualmente, in coerenza con la propria programmazione, alla ripartizione delle risorse finanziarie tenuto conto del complessivo chilometraggio delle strade provinciali e dell'eventuale presenza di strade montane ed a elevato flusso turistico. Parte delle risorse disponibili sono annualmente accantonate per interventi di somma urgenza derivanti da eventi calamitosi.

 

     Art. 99. Abrogazioni di norme.

     1. È abrogata la legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 "Disposizioni per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali".

     2. L'abrogazione di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO VII

Trasporti

 

     Art. 100. Funzioni della Regione.

     1. Fermo restando quanto disposto in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, è disciplinato con le modalità indicate nei commi che seguono.

     2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:

     a) attività in materia di estimo navale, sulla base della vigente normativa statale;

     b) programmazione e pianificazione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti classificati di rilievo regionale o interregionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche e integrazioni, nonché delle opere edilizie a servizio dell'attività dei medesimi, previo parere della competente commissione consiliare, utilizzando, per la progettazione ed esecuzione di tali interventi, anche il personale del soppresso servizio escavazione porti, trasferito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;

     c) gestione del servizio idroviario padano-veneto, sulla base di apposita convenzione con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 "Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7";

     d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

     e) rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da quelle di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a). Sono escluse le aree demaniali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 [127];

     f) escavazione del fondale dei porti, in mancanza delle autorità portuali;

     g) programmazione e coordinamento dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

     3. I provvedimenti di concessione di cui al comma 1, sono assoggettati alla tassa sulle concessioni regionali ai sensi della vigente normativa.

     4. Il Consiglio regionale, nell'ambito del piano regionale dei trasporti, provvede alla programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli classificati di rilievo internazionale.

     5. In materia di navigazione interna, fermo il richiamo alla normativa di cui al comma 1, si provvede ai sensi della vigente normativa.

     6. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sulle attività di cui al comma 2.

 

     Art. 100 bis. Funzioni dei Comuni. [128]

     1. Con riferimento alle concessioni del demanio della navigazione interna, sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative a:

     a) rilascio delle concessioni, vigilanza e contrasto all’abusivismo;

     b) manutenzione delle vie d’acqua classificate navigabili per il regolare svolgimento della navigazione interna, e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi;

     c) riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e i depositi cauzionali.

     2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio della navigazione interna sono introitati dai comuni che ne trattengono una quota pari al 50 per cento per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

     3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al 50 per cento dei canoni introitati nell’esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno.

 

     Art. 101. Funzioni delle Province.

     1. Oltre alle funzioni trasferite o delegate sulla base della vigente normativa statale e regionale spetta alle province:

     a) la sub-delega in materia di funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;

     b) la delega in materia di funzioni relative alla gestione dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

     2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è svolto sulla base di specifiche direttive stabilite con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 102. Disposizioni transitorie.

     1. I procedimenti amministrativi relativi agli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, già iniziati alla data di cui all'articolo 15, conservano la loro validità e sono portati a termine dai competenti organi della Regione secondo le modalità previste dalle norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.

 

CAPO VIII

Protezione civile

 

     Art. 103. Sistema regionale veneto di protezione civile. [129]

     1. La Giunta regionale individua le strutture della propria amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di protezione civile, indicando le forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile.

     2. I comuni, le comunità montane, le province e le organizzazioni e i gruppi di volontariato di protezione civile, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di protezione civile articolato su scala provinciale.

     3. Le province promuovono, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di protezione civile, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei.

 

     Art. 104. Attività programmatoria della Regione. [130]

     1. La Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province.

     2. In particolare la Giunta regionale:

     a) approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di protezione civile;

     b) sulla base degli indirizzi nazionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e sentiti il Comitato regionale di protezione civile (CRPC), e la competente commissione consiliare, approva i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio e ne cura l'aggiornamento con cadenza triennale;

     c) approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali e sentita la competente commissione consiliare, il piano regionale di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, contenente le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali di emergenza, in particolare per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche e integrazioni; le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione regionale di protezione civile di cui alle lettere a) e b), costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale [131];

     d) individua gli indirizzi ed i criteri per l'organizzazione, la formazione nonché per l'utilizzo, diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale promuove, altresì, direttamente o attraverso il centro istituito con la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 "Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione in materia di protezione civile in Longarone", oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di protezione civile [132];

     e) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di dare attuazione all'attività programmatoria in materia di lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", provvede all'integrazione delle funzioni svolte rispettivamente dal centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.) di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Centro operativo regionale (COR), nonché alla suddivisione del territorio in distretti di protezione civile e antincendio boschivo, precisandone, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati, la struttura organizzativa e funzionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare il servizio aereo di prevenzione, di ricognizione, di estinzione degli incendi boschivi, nonché di protezione civile, mediante l'utilizzo di aeromobili ad ala rotante, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

     f) individua gli enti locali e le province che devono curare la predisposizione, anche di intesa con la struttura regionale competente in materia di protezione civile, dei "piani urgenti di emergenza per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico" ai sensi dell'articolo 1, comma 4, decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, predisponendo a tal fine specifiche direttive per la formulazione dei piani stessi.

 

     Art. 105. Attività di soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni. [133]

     1. All'attuazione degli interventi urgenti, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi, si provvede secondo le modalità di cui al Titolo IV della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, al comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge regionale, dopo le parole “o di Comunità montane,” si aggiungono le parole “o di Province,”; al comma 2 del medesimo articolo, le parole “e le Comunità montane” sono sostituite dalle parole “le Comunità montane, e le Province”. Nel comma 1 e 2 dell'articolo 18 della medesima legge regionale, le parole “i Comuni singoli o associati e le Comunità montane” sono sostituiti dalle parole “i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province”.

     2. Salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale individua le strutture e gli enti attuatori degli interventi in relazione alla specifica competenza e alle finalità di efficacia e celerità dell'azione amministrativa.

     3. La Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2.

     4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo n. 112/1998, si avvale anche del Corpo nazionale dei vigili dal fuoco, previa stipula di apposita convenzione, intesa a regolare gli aspetti del rapporto.

 

     Art. 106. Eccezionale calamità o avversità atmosferica. [134]

     1. Al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, si provvede con le seguenti modalità:

     a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, anche su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto all'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali" e costituisce declaratoria di evento eccezionale;

     b) la Giunta regionale provvede all'individuazione dei territori danneggiati, anche ai fini delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 "Disciplina del fondo di solidarietà nazionale" e successive modifiche e integrazioni;

     c) qualora, per fronteggiare l'evento, si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale ne fa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

     d) il personale volontario, iscritto all'albo di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, chiamato dalla Regione o dalle province o dalle comunità montane o dai comuni per le attività di protezione civile di rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere è a carico dell'ente che effettua la chiamata nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, nei casi di cui alla lettera a) e di esaurimento delle risorse finanziarie, l’obbligo dell’ente sovraordinato di concorrere alla spesa [135].

 

     Art. 107. Funzioni delle Province. [136]

     1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:

     a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;

     b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali;

     c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'articolo 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;

     d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile;

     e) a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

     2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.

 

     Art. 108. Funzioni delle Comunità montane. [137]

     1. Le comunità montane, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, provvedono:

     a) alla raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile, con particolare riguardo al rischio idrogeologico, al rischio incendi boschivi e al rischio valanghe, sulla base degli indirizzi regionali;

     b) a promuovere e supportare le attività di protezione civile svolte dai comuni appartenenti alla comunità stessa, con particolare riferimento a quelle afferenti il volontariato di protezione civile, con il coordinamento delle province;

     c) a predisporre le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie per assolvere alle funzioni del presente articolo.

 

     Art. 109. Funzioni dei Comuni. [138]

     1. I comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:

     a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico- amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;

     b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

     c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.

     2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.

 

     Art. 110. Fondo regionale di protezione civile. [139]

     1. È istituito il fondo regionale di protezione civile la cui dotazione è annualmente stabilita con legge di bilancio.

     2. Il fondo è prioritariamente utilizzato per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 106 sulla base di quanto disposto con il decreto di cui alla lettera a) del medesimo articolo.

 

TITOLO IV

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

 

CAPO I

Ambito di intervento

 

     Art. 111. Ambito di intervento.

     1. In attuazione al decreto legislativo n. 112/1998 il presente titolo, previa individuazione delle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplina il conferimento delle funzioni agli enti locali ed alle autonomie funzionali nella materia servizi alla persona e alla comunità.

     2. Il settore servizi alla persona ed alla comunità attiene, in particolare, alle materie tutela della salute, servizi sociali, formazione professionale, istruzione scolastica e beni e attività culturali.

 

CAPO II

Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria

 

SEZIONE I

Tutela della salute

 

     Art. 112. Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio- sanitaria.

     1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la materia relativa alla tutela della salute, ai servizi sociali e all'integrazione socio-sanitaria ivi compresa l'individuazione delle funzioni di competenza regionale e di quelle da ripartire tra gli enti locali, le autonomie funzionali e le unità locali socio sanitarie.

     2. Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1, in attesa del provvedimento di riordino del servizio sanitario regionale in attuazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni e di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali", si applica la vigente normativa regionale nelle materie sanitaria, servizi sociali e integrazione socio sanitaria.

 

     Art. 113. Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria.

     1. È istituita la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria che, nello svolgimento delle attività, si raccorda con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, prevista dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

     2. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria esprime parere:

     a) sulla proposta di piano socio sanitario regionale;

     b) sulle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio sanitaria;

     c) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3 bis comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ULSS;

     d) Sugli schemi di disegno di legge e di regolamento in materia sanitaria, nonché sulle proposte di legge regionale di natura programmatoria individuate dalla competente commissione consiliare. Il parere sulle proposte di legge, non vincolante, viene espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento, trascorso il quale si prescinde dal parere stesso [140];

     e) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ospedaliere.

     3. Nell'esposizione del parere di cui al comma 2, lettera a), la Conferenza esprime in particolare parere sui seguenti aspetti:

     a) gli standard qualitativi delle prestazioni sociali e sanitarie;

     b) i servizi essenziali da garantire alle persone;

     c) la pari opportunità di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza per tutte le persone residenti nel suo territorio;

     d) la definizione, per territori alpini o disagiati, di parametri speciali necessari a compensare condizioni di disagio oggettive;

     e) la determinazione delle risorse da impegnare per garantire quanto stabilito nella programmazione;

     f) la periodica azione di monitoraggio e di controllo sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

     4. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria propone annualmente documenti di valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi, sulla base delle informazioni contenute nella relazione sanitaria regionale che la Giunta regionale provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'articolo 115. Copia dei documenti di valutazione è trasmessa al Consiglio regionale.

     5. Limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria può chiedere alla Regione di revocare i direttori generali delle aziende ospedaliere o di non disporne la conferma.

     6. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria elegge al suo interno il proprio Presidente. Essa ha la seguente composizione:

     a) i presidenti delle Conferenze dei sindaci;

     b) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sezione regionale;

     c) un rappresentante dell'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);

     d) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

     7. Per la trattazione di argomenti che si riferiscono a funzioni e competenze delle amministrazioni provinciali, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria è integrata dai Presidenti delle province.

     8. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle rispettive associazioni.

     9. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria provvede alla designazione del componente del collegio sindacale spettante all'organismo di rappresentanza dei comuni nelle aziende ospedaliere.

     10. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria si insedia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, organizza i propri lavori nel rispetto delle finalità e dei compiti previsti dal presente articolo.

 

     Art. 114. Piano attuativo locale.

     1. Il piano generale triennale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" costituisce il piano attuativo locale proposto dal direttore generale e, previo parere della Conferenza dei sindaci, è approvato dalla Regione.

 

     Art. 115. Relazione sanitaria [141]

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, tramite la competente commissione consiliare, la relazione sanitaria comprendente la verifica e la valutazione dell’attuazione del piano socio-sanitario regionale, dell’andamento della spesa sociale e sanitaria, dello stato sanitario della popolazione, dello stato dell’organizzazione e dell’attività dei presidi e dei servizi della Regione.

     2. Gli Assessori regionali alla sanità e al sociale sono tenuti a relazionare, con cadenza semestrale, in aprile e in ottobre di ogni anno, alla competente commissione consiliare in ordine all’andamento della spesa sanitaria e sociale dell’anno in corso..

 

     Art. 116. Valutazione dei direttori generali delle aziende ULSS ed aziende ospedaliere. [142]

     [1. La Giunta regionale nel corso degli adempimenti di cui all'articolo 41, legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)", acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina l'eventuale aggiornamento degli obiettivi dei direttori generali, nonché i parametri e i criteri di valutazione per il raggiungimento degli stessi.

     2. Nell'occasione di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, altresì, alla competente commissione consiliare, una relazione sulla valutazione dei risultati conseguiti in base alla previsione di cui al medesimo comma 1, riferiti all'anno precedente.]

 

     Art. 117. Poteri sostitutivi della Regione.

     1. Ferme restando le funzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale, la Regione, attraverso le aziende sanitarie, assicura i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502/1992.

     2. In caso di accertate e gravi inadempienze, segnalate anche dai sindaci del territorio interessato, nell'adozione di atti per la realizzazione degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale già fissati in provvedimenti regionali o in provvedimenti aziendali sottoposti a visto di congruità, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sanitarie, diffida il direttore generale stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato.

     3. In caso di urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma 2, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sanitarie, nomina un commissario ad acta.

 

     Art. 118. Ruolo dei comuni nella programmazione regionale e locale.

     1. Ad integrazione di quanto già previsto dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, ed ai sensi della legge n. 328/2000 i comuni:

     a) concorrono alla programmazione socio sanitaria regionale attraverso la loro rappresentanza nella Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria istituita dall'articolo 113;

     b) esercitano, in forma associata, le funzioni di indirizzo e valutazione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992 nell'ambito territoriale di ciascuna ULSS, tramite la rappresentanza della Conferenza dei sindaci;

     c) si raccordano alla Regione ed alle aziende unitarie locali socio sanitarie, attraverso gli organismi di rappresentanza previsti dalla legge vigente.

     2. La Conferenza dei sindaci dei comuni compresi nel territorio dell'ULSS:

     a) partecipa alla programmazione socio sanitaria regionale attraverso il proprio rappresentante nella Conferenza regionale permanente di cui all'articolo 113;

     b) programma, nell'ambito del territorio di competenza, le linee di indirizzo socio-sanitario per raggiungere gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale;

     c) verifica che vengano raggiunti gli obiettivi fissati dalla programmazione nel territorio di competenza.

 

     Art. 119. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

     1. [143].

     2. [144].

     3. [145].

 

     Art. 120. Comitato dei sindaci di distretto.

     1. In ogni distretto socio sanitario dell'unità locale socio sanitaria, di cui all'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è costituito il Comitato dei sindaci di distretto, previsto dal comma 4, dell'articolo 3-quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il Comitato dei sindaci di distretto è composto dai sindaci dei comuni il cui territorio rientra nell'area del distretto socio sanitario. Nel caso di presenza di comuni facenti parte di comunità montana, alle riunioni del Comitato dei sindaci di distretto può partecipare il Presidente della stessa comunità montana.

     3. Nei comuni il cui ambito territoriale coincide con quello del distretto socio sanitario o lo supera, il Comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione.

     4. Il Comitato dei sindaci di distretto concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali previsto dal comma 3, dell'articolo 3-quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Svolge tali funzioni formulando nei limiti delle risorse assegnate, al direttore del distretto socio sanitario, il proprio parere in merito alla proposta di Programma delle attività territoriali, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Limitatamente alle attività socio sanitarie esprime, al direttore generale dell'Unità locale socio sanitaria, l'intesa prevista dalla lettera c), del comma 3, dell'articolo 3 quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di Programma delle attività territoriali.

     5. Gli organi dell'Unità locale socio sanitaria sono tenuti a rendere disponibili al Presidente del Comitato dei sindaci di distretto, i dati informativi necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4.

     6. Il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti residenti nell'area del distretto socio sanitario, è il presidente del Comitato dei sindaci di distretto. Il presidente convoca il Comitato dei sindaci di distretto.

     7. Il Comitato dei sindaci di distretto si riunisce presso gli uffici del comune di cui al comma 6.

     8. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni del Comitato dei sindaci di distretto sono a carico dei comuni interessati.

 

     Art. 121. Recepimento nell'atto aziendale delle norme concernenti il ruolo dei comuni nella programmazione locale socio sanitaria.

     1. La Giunta regionale nell'approvare le disposizioni contenenti i principi e criteri per l'adozione da parte delle singole aziende sanitarie dell'atto aziendale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, definisce le modalità con cui i comuni esercitano la funzione di cui al comma 7, lettera e quinquies) dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 così come modificata ed integrata dall'articolo 119, comma 2.

 

     Art. 122. Funzioni amministrative dei comuni.

     1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514 "Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";

     b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli articoli 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie";

     c) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari.

     2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l'esercizio delle funzioni delegate previste dal comma 1.

     3. Sino all'approvazione dei provvedimenti di Giunta regionale di cui al comma 2, l'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 123. Funzioni amministrative delle Unità locali sociosanitarie.

     1. Sono delegate alle Unità locali sociosanitarie, (ULSS) le funzioni amministrative concernenti:

     a) la proposta al prefetto dell'elenco degli addetti alla attività di polizia giudiziaria per l'assunzione della relativa qualifica prevista dall'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

     b) l'autorizzazione alla fecondazione artificiale di cui agli articoli 6 e seguenti della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 "Disciplina della riproduzione animale".

     2. Le funzioni amministrative in materia di riconoscimento ed erogazione delle provvidenze amministrative previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, e successive modificazioni e dall’articolo 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”, sono trasferite ad una o più unità locali socio-sanitarie, da individuarsi con successivo provvedimento della Giunta regionale, che determina anche i tempi e le modalità del trasferimento [146].

     3. Sono sub-delegate alle ULSS le funzioni amministrative concernenti l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui all'articolo 4, lettera c) del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

     4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l'esercizio delle funzioni sub-delegate alle ULSS [147].

     5. Sino all'approvazione dei provvedimenti di Giunta regionale di cui al comma 3 l'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.

     6. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie da trasferire alle unità locali socio-sanitarie individuate [148].

 

     Art. 123 bis. Piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico ed esercizio da parte delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) delle funzioni relative al nulla osta. [149]

     1. Con cadenza triennale, sulla base dell’inventario regionale delle sorgenti ed apparecchiature radiogene, la Giunta regionale approva il piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico, che determina i bacini di utenza e, per ciascun bacino, la quantità di sorgenti autorizzabili con nulla osta, tenuto conto delle caratteristiche e della tipologia delle apparecchiature e delle sorgenti radioattive già autorizzate.

     2. In attuazione degli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e successive modificazioni, le aziende ULSS esercitano le funzioni relative al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico, ivi comprese le sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”.

     3. Il nulla osta è rilasciato, su domanda degli interessati, dall’azienda ULSS competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento dell’attività. Il direttore generale dell’ULSS, successivamente alla verifica della regolarità della documentazione ed alla compatibilità della richiesta con il piano regionale di cui al comma 1, richiede alla struttura aziendale competente in materia di igiene pubblica il parere igienico-sanitario ed alla Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 123 ter, il parere radioprotezionistico previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni. La Commissione si  esprime entro sessanta giorni dalla richiesta e può chiedere ulteriore documentazione ed elementi conoscitivi; in tale caso il parere è espresso entra trenta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti.

     4. Il direttore generale dell’ULSS rilascia i provvedimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dall'inizio del procedimento.

     5. Qualora ai fini del rilascio del nulla osta sia richiesto, ai sensi della vigente normativa, l’inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico ed alla disattivazione degli impianti, il parere radioprotezionistico della Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui al comma 3 è vincolante.

     6. La Giunta regionale definisce le modalità dello smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico.

     7. La cessazione dell’impiego della sorgente di radiazioni ionizzanti è comunicata all’azienda ULSS per la revoca del nulla osta di cui al comma 3.

     8. Al fine dell’aggiornamento della banca dati regionale, l’azienda ULSS trasmette tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di prevenzione copia di ogni provvedimento adottato ai sensi del comma 2.

 

     Art. 123 ter. Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti. [150]

     1. È istituita presso ciascuna azienda ULSS la commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di seguito denominata commissione.

     2. La commissione esprime il parere radioprotezionistico di cui all'articolo 123 bis in ordine al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta di cui  al comma 2 del medesimo articolo 123 bis.

     3. La commissione è nominata dal direttore generale dell'ULSS ed è composta:

a) dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda ULSS, che la presiede;

b) da un laureato in medicina, specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare;

c) da un laureato in fisica, dipendente del servizio sanitario regionale;

d) da un esperto qualificato con abilitazione di terzo grado, scelto nell'elenco di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 230 del 1995;

e) da un medico autorizzato, scelto nell'elenco di cui all'articolo 88 del decreto legislativo n. 230 del 1995;

f) da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;

g) da un rappresentante dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995 ;

h) da un rappresentante della direzione provinciale del lavoro e da un rappresentante dell’autorità portuale e dell’ufficio di sanità marittima, ove di competenza, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni.

     4. I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario dell'azienda ULSS.

 

 

SEZIONE II

Servizi sociali e integrazione socio sanitaria

 

     Art. 124. Oggetto e finalità.

     1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 112/1998, di cui all'articolo 22 della legge n. 328/2000 nonché le prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

     3. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita e l'efficacia degli interventi volti alla conservazione dello stato di benessere e alla prevenzione e rimozione delle cause di nocività, disagio e malattia, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari.

     4. La Regione tutela la salute, nel significato più ampio del termine, come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività e garantisce mediante atti di amministrazione e di programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di quest'ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

     5. Il presente capo, oltre a quanto previsto in materia di tutela della salute, disciplina i rapporti tra la Regione, gli enti locali, le autonomie funzionali e le ULSS in materia di servizi sociali.

 

     Art. 125. Destinatari degli interventi.

     1. Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti e i cittadini domiciliati nel Veneto per ragioni di lavoro, nonché gli apolidi residenti nel Veneto.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati, nei limiti di legge, anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio regionale che versino in condizioni di necessità e difficoltà contingenti.

 

     Art. 126. Diritti degli utenti.

     1. I servizi sociali sono garantiti agli utenti dagli enti erogatori nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente capo e delle disposizioni contenute nelle carte dei servizi adottate in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 328/2000.

 

     Art. 127. Qualità dei servizi.

     1. Gli enti pubblici e i soggetti privati per poter erogare servizi sociali devono ottenere l'idoneità strutturale relativa alla conformità dei locali di servizio agli standard qualitativi e l'idoneità organizzativa relativa alla qualità delle prestazioni, alla qualificazione del personale e all'efficienza operativa richieste dalla vigente normativa.

     2. Nel rispetto degli standard dei servizi sociali essenziali e degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati determinati dallo Stato, in base all'articolo 129, comma 1, lettere c) ed i), del decreto legislativo n. 112/1998, come coordinato con le disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Giunta regionale:

     a) definisce i livelli qualitativi minimi dei servizi e i relativi indicatori per la realizzazione di un omogeneo e qualificato sistema di servizi sociali;

     b) individua modalità e procedure per il rilascio delle idoneità di cui al comma 1 e per lo svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di attuare un sistema di controllo fondato su standard ed indicatori di qualità determinati per ciascuna tipologia di servizio;

     c) fissa gli ulteriori requisiti qualitativi necessari ai soggetti pubblici e privati per l'esercizio e la gestione di servizi sociali con l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, nonché i relativi criteri e modalità di accreditamento.

 

     Art. 128. Programmazione dei servizi sociali.

     1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 328/2000.

     2. Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

     3. I comuni e le province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l'obiettivo dell'integrazione sociosanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.

     4. La dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale e per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l'integrazione sociosanitaria, è individuata nel territorio di competenza di ciascuna ULSS. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci in armonia con l'articolazione in distretti delle ULSS, individua con riferimento al piano di zona particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni.

     5. Il piano di zona, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, nonché previsto dall'articolo 19 della legge n. 328/2000, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

     5 bis. In conformità ai principi contenuti nello Statuto, il piano di zona è anche strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con la programmazione regionale [151].

     5 ter. Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale fornisce il supporto per l’elaborazione del piano di zona, ne segue l’attuazione ponendosi come snodo fondamentale tra l’azienda ULSS e la conferenza dei sindaci, qualora costituita ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni [152].

     6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del piano di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

     7. La Giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della Conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini, la Giunta regionale interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

     8. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

     9. La realizzazione, il potenziamento, l'adattamento e la trasformazione di strutture per lo svolgimento di servizi sociali sono subordinate a preventiva autorizzazione. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco del comune territorialmente competente previa acquisizione del provvedimento rilasciato dalla struttura regionale attestante la compatibilità del progetto con la programmazione regionale.

     10. Nell'ipotesi d'intervento sostitutivo di cui al comma 7, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione, approvazione e realizzazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.

     11. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

     12. Per le finalità di cui al comma 11 la Giunta regionale organizza di conseguenza le proprie strutture con apposito personale e strumenti e promuove l'utile apporto degli enti locali e delle ULSS per la gestione di un patrimonio comune di informazioni.

 

     Art. 129. Funzioni della Regione.

     1. Nelle more dell'attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni:

     a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato;

     b) individuazione dei criteri e delle modalità per l'accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;

     c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;

     d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nell'ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all'interno dell'apposito registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali;

     e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali.

     1 bis. Spettano, altresì, alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell’istruzione degli adulti [153].

     1 ter. La Giunta regionale individua, nell’ambito della propria organizzazione, una struttura per lo studio e la ricerca sulle disabilità sensoriali, per la formazione del personale, e per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell’evoluzione linguistica e cognitiva delle persone con disabilità sensoriale [154].

     1 quater. Spettano, infine, alla Regione le funzioni relative agli interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità per quelli accolti in comunità [155].

     2. La Giunta regionale, nell'attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali.

 

     Art. 130. Funzioni dei Comuni.

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 131, in attuazione dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché del decreto legislativo n. 267/2000, è attribuita ai comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ed in particolare di quelli relativi alle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché di quelle previste dall'articolo 6 della legge n. 328/2000 ad eccezione delle funzioni attribuite alle ULSS dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni [156].

     2. In attuazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni la Giunta regionale definisce le prestazioni sociosanitarie di specifica competenza dei comuni.

     3. Allo scopo di perseguire pienamente l'integrazione sociosanitaria, la Giunta regionale promuove la delega da parte dei comuni alle ULSS anche mediante l'utilizzo delle risorse nel fondo sociale regionale, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché della gestione dei servizi sociali.

     4. Nelle materie proprie o conferite i comuni svolgono funzioni e compiti di programmazione e di gestione nonché esercitano poteri di iniziativa e di proposta. Nelle stesse materie svolgono funzioni di promozione e di coordinamento operativo dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 con i quali, per la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali, possono concludere accordi e programmi nonché stipulare convenzioni nel rispetto delle norme vigenti.

     5. I comuni, per quanto di loro competenza, esercitano poteri di controllo e di vigilanza sui servizi sociali secondo la disciplina adottata in merito dalla Regione ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 328/2000.

 

     Art. 131. Funzioni delle Province.

     1. [Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Sono compresi in tali interventi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale] [157].

     2. La Regione riconosce e sostiene il Centro audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale.

 

     Art. 132. Ruolo delle ULSS, delle IPAB e dei soggetti del privato sociale.

     1. Alla programmazione, gestione e realizzazione della rete dei servizi sociali locali e regionali concorrono, ciascuno per le proprie competenze e capacità, oltre alla Regione e agli enti locali territoriali, le ULSS, le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 dotati di autonoma potestà decisionale, economico-patrimoniale ed organizzativa inseriti in registri e albi regionali.

     2. Le ULSS, organizzate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, assicurano lo svolgimento delle seguenti funzioni:

     a) accertamento e rilascio, se delegate, delle idoneità strutturali ed organizzative di cui all'articolo 127, ivi comprese le connesse attività di vigilanza;

     b) programmazione, progettazione e gestione dei servizi sociali in relazione alle deleghe conferite dagli enti locali e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei sindaci;

     c) svolgimento, su delega della Giunta regionale, di funzioni amministrative in materia di servizi sociali concernenti assegnazioni di finanziamenti ad iniziative e ad interventi d'interesse regionale.

     3. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 2 lettera a) e comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all'articolo 3 septies, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS se delegate dai comuni.

     4. La direzione ed il coordinamento delle attività sociosanitarie, i cui servizi sono assicurati in ambito distrettuale, sono attuati dal direttore generale, secondo le forme e le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente, integrate dalle funzioni previste dall'articolo 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in attuazione ed applicazione dell'articolo 3, comma 1 quater, del decreto legislativo medesimo, ai fini della individuazione della figura di riferimento per le attività socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Per la programmazione e valutazione delle attività sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, il direttore generale si avvale altresì del Collegio di direzione, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, del quale il direttore dei servizi sociali è membro di diritto.

     5. Allo scopo di garantire continuità nell'erogazione dei servizi sociali, fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 112, comma 1 della presente legge le ULSS continuano a svolgere inoltre le funzioni e i compiti concernenti l'integrazione sociosanitaria mediante la gestione obbligatoria di attività sociosanitarie come determinate dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni.

     6. Le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, sono individuati dalle normative di settore e precisamente:

     a) IPAB di cui alla legge n. 6972/1890;

     b) cooperative sociali e relativi consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";

     c) fondazioni e associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;

     d) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

     e) enti religiosi di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede", operanti nel sociale ed in possesso delle idoneità, di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, ove richiesta;

     f) soggetti aventi scopo di lucro disciplinati dal libro V, titolo V del codice civile, che perseguono finalità in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'articolo 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività;

     g) associazioni non riconosciute disciplinate dall'articolo 36 del codice civile operanti in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'articolo 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività.

     7. La Giunta regionale entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge n. 328/2000 determina, i criteri e le modalità per l'attivazione di tavoli di confronto con i soggetti di cui al comma 6. in occasione della programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali a livello regionale.

 

     Art. 133. Fondo regionale per le politiche sociali.

     1. Nel bilancio regionale in sostituzione del fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, è istituito il Fondo regionale per le politiche sociali di seguito chiamato fondo sociale, per il conseguimento delle finalità del presente capo e, in particolare, degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità.

     2. Confluiscono in tale fondo sociale:

     a) le risorse destinate dallo Stato alla Regione in materia di servizi sociali, anche per l'esercizio di nuove funzioni trasferite, attribuite o delegate;

     b) le risorse regionali per il conseguimento delle finalità del presente capo.

     3. Il fondo sociale è ripartito dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione regionale secondo i seguenti criteri:

     a) finanziamento di iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario dirette sia ad attività istituzionali che ad attività progettuali, nonché di iniziative regionali concernenti studi e ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di confronto, informazione e formazione;

     b) sostegno e promozione dell'erogazione dei servizi sociali, svolti dai comuni in forma associata nell'ambito della programmazione regionale e dei piani di zona e con gli strumenti in esso previsti;

     c) sostegno e promozione di servizi sociali d'interesse locale delegati alle ULSS dagli enti locali in forma associata in attuazione della programmazione regionale e delle disposizioni previste nei piani di zona;

     d) sostegno e promozione delle iniziative in materia di servizi sociali svolte nell'ambito della programmazione regionale da soggetti pubblici attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente;

     e) finanziamento di funzioni amministrative d'interesse regionale conferite dalla Regione agli enti locali e alle ULSS;

     f) sostegno e promozione delle iniziative svolte dagli enti locali nella realizzazione della rete dei servizi sociali con la partecipazione dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000;

     g) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di situazioni di emergenza sociale;

     h) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di problematiche sociali con modalità e strumenti innovativi;

     i) sostegno di iniziative a tutela dei minori.

     4. Il fondo sociale regionale è comunque strumentale alle attività istituzionali regionali e viene ripartito secondo i criteri di cui al comma 3.

     5. Ogni disposizione in contrasto con i criteri di ripartizione del fondo sociale indicati nel presente articolo si intende implicitamente abrogata.

 

     Art. 134. Abrogazione.

     1. Le disposizioni in contrasto con le norme del presente capo si intendono abrogate.

 

CAPO III

Formazione professionale e istruzione scolastica

 

     Art. 135. Finalità e principi.

     1. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, attuano l'integrazione fra il sistema dell'istruzione, della formazione e del lavoro, allo scopo di promuovere la crescita civile, culturale e professionale della persona mediante azioni pubbliche, private e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000, nel settore dell'istruzione, della formazione professionale, dell'orientamento e del diritto allo studio, attuate nella dimensione della formazione iniziale, continua e ricorrente.

     2. Le funzioni di governo dell'offerta formativa integrata sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali nel rispetto dei principi di coerenza, di completezza dell'offerta nonché di pari opportunità nella fruizione, da parte dei cittadini, del pluralismo delle proposte.

     3. La Regione promuove il raccordo col sistema scolastico nazionale e con quello universitario, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'offerta formativa con le altre politiche attive del lavoro e con i rispettivi servizi, così come individuati, in sede di attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59", dalla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizio all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" e successive modifiche e integrazioni.

     4. La Regione informa la propria azione ai principi di collaborazione e di concertazione con le autonomie locali e scolastiche, con l'Università con le parti sociali nell'ambito dei protocolli allo scopo adottati.

     5. Le modalità per l'integrazione tra i sistemi di formazione, di orientamento scolastico e universitario sono definite dalla Giunta regionale, in rapporto alle proprie competenze, con appositi atti di indirizzo, tenuto conto dell'intera gamma della potenziale offerta formativa.

 

     Art. 136. Programmazione dell'offerta formativa.

     1. Nel rispetto delle finalità e dei principi di cui all'articolo 135, la programmazione riguarda sia la rete delle strutture della formazione professionale che la rete delle strutture scolastiche.

     2. La programmazione riguarda l'ambito della formazione professionale, dell'orientamento e delle azioni integrate con il mondo scolastico ed universitario e con il mondo del lavoro, il diritto allo studio e all'apprendimento.

     3. Le azioni di formazione professionale sono rivolte alla persona nella sua globalità e attengono, in particolare, agli interventi di inserimento lavorativo, di sviluppo e di cambiamento professionale e di reinserimento.

     4. Le azioni di orientamento, in particolare, comprendono interventi di informazione orientativa, di educazione alla scelta di orientamento formativo e speciale, di tirocinio e di accompagnamento nelle transizioni.

     5. È funzionale alla programmazione dell'offerta formativa la strutturazione di un adeguato e completo sistema informativo formazione e istruzione (SIFI) in collegamento con gli sportelli informagiovani e con i servizi di cui al comma 6.

     6. Il SIFI deve collegarsi con il sistema informativo lavoro ed osservatorio mercato del lavoro di cui alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

 

     Art. 137. Funzioni della Regione e delle province in materia di formazione professionale.

     1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti attribuiti dalla vigente normativa in materia di formazione professionale e orientamento, salvo quelli di cui al comma 2.

     2. Le province, in attuazione della programmazione regionale e sulla base delle risorse proprie e trasferite, esercitano le seguenti funzioni:

     a) gestione dell'offerta formativa erogata direttamente dalla Regione attraverso i propri centri di formazione;

     b) altri interventi connessi in tema di formazione.

     3. Con successiva legge, da approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino della disciplina nella materia della formazione e dell'orientamento professionale previa consultazione degli enti locali, delle autonomie scolastiche e delle parti sociali.

     4. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di cui al comma 3, che definisca la ripartizione delle competenze fra Regione e province in materia di formazione professionale, con decorrenza 1 settembre 2001 sono trasferite alle province in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 i Centri di formazione professionale.

     5. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 4 sono trasferiti alle Province territorialmente competenti il personale regionale, le risorse finanziarie e le risorse strumentali occorrenti per l'esercizio della funzione trasferita.

     6. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire ai sensi del comma precedente sono prese a riferimento le voci spesa previste per la specifica materia nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

     7. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6, 7, 8 e 9.

     8. Il Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 31/1998 costituisce la sede del confronto finalizzato alla definizione del Piano regionale di formazione e del programma operativo relativo al FSE.

 

     Art. 138. Funzioni della Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione scolastica.

     1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

     a) indirizzo, coordinamento, valutazione, programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

     b) definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani provinciali;

     c) suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

     d) determinazione del calendario scolastico;

     e) erogazione dei contributi alle scuole non statali;

     f) iniziative e attività di promozione, integrazione, sostegno e arricchimento dell’offerta formativa relative all'ambito delle funzioni conferite [158].

     1 bis. I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap spettano:

a) alla Regione, per quanto attiene gli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione;

b) ai comuni, per gli altri gradi inferiori dell’istruzione scolastica [159].

     2. Spettano alle province in materia di istruzione secondaria superiore ed ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, i seguenti compiti e funzioni:

     a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

     b) redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

     c) [servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio] [160];

     d) adozione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, di intesa con le istituzioni scolastiche;

     e) sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;

     f) iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

     g) costituzione, controlli e vigilanza ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

     h) ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla Regione, in forza delle vigenti disposizioni e del presente articolo.

     3. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche di intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

     a) educazione degli adulti;

     b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

     c) realizzare le pari opportunità di istruzione;

     d) promuovere e sostenere con azioni di supporto la coerenza e la continuità in verticale ed in orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuole;

     e) interventi perequativi;

     f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

     4. La risoluzione dei conflitti di competenza relativi alle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria la cui risoluzione spetta ai comuni.

 

     Art. 138 bis. Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali. [161]

     1. Nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi alle scuole materne non statali [162].

     1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche dai comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in comuni diversi [163].

     2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale [164].

 

     Art. 139. Strutture di erogazione dell'offerta formativa.

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi, anche sulla base di criteri e parametri nazionali, per il coordinamento nell'erogazione dell'offerta formativa.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel quadro delle riforme nazionali e comunitarie in atto, con riferimento ai processi di delega e nell'ambito della concertazione, la Regione approva specifiche norme e linee di programma e di indirizzo per la qualificazione delle strutture di offerta formativa integrata, con particolare riferimento ai processi di accreditamento-certificazione necessari, nonché alle eventuali azioni accompagnatorie, di sostegno e di incentivazione.

     3. La Giunta regionale, previa determinazione di modalità e criteri sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per le azioni previste dal comma 2.

 

     Art. 140. Diritto allo studio.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, nell'ambito di una riforma organica del diritto allo studio non- universitario, adotta le misure necessarie a garantire progressivamente a ciascuno il diritto allo studio, alla formazione e all'apprendimento, l'accesso ai servizi pubblici, privati, del privato-sociale, nonché un qualificato percorso formativo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e determinando criteri e modalità di attuazione.

 

     Art. 141. Edilizia scolastica e anagrafe.

     1. Gli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" e successive modifiche e integrazioni, e i rispettivi atti di programmazione regionale sono integrati, in prospettiva di coerenza complessiva, con la programmazione riguardante l'offerta formativa.

     2. L'anagrafe prevista dalla legge n. 23/1996 concorre alla definizione del più ampio sistema informativo di cui all'articolo 136.

 

     Art. 142. Sistema universitario veneto.

     1. Al fine di contribuire alla qualificazione dell'offerta formativa integrata nell'ambito delle specifiche sedi di programmazione, la Regione favorisce il collegamento dell'offerta formativa universitaria con il sistema scolastico, con il sistema formativo e con il mondo del lavoro.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove collaborazioni, anche finanziarie, per la migliore sinergia tra settore pubblico e settore privato.

 

CAPO IV

Beni e attività culturali

 

     Art. 143. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita direttamente o in concorso con lo Stato e gli enti locali, le funzioni e le competenze in materia di beni e attività culturali di cui al presente capo.

     2. La Regione inoltre promuove:

     a) la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

     b) lo sviluppo la diffusione la valorizzazione della cultura incentivando l'attività di soggetti sia pubblici che privati operanti nel territorio, nel rispetto della pluralità e dell'autonomia creativa.

     3. In particolare la Regione:

     a) esercita attività di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento, sperimentazione;

     b) esercita le attività volte a conseguire la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dal Capo V del decreto legislativo n. 112/1998;

     c) concorre con lo Stato all'azione di tutela dei beni culturali ed esercita direttamente la tutela dei beni librari;

     d) esercita le funzioni tecnico-scientifiche e amministrative inerenti all'azione di programmazione e coordinamento delle attività svolte da soggetti pubblici e privati e promuove lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali;

     e) attua la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività e dei servizi culturali di rilevanza regionale, anche mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali ed eventualmente con altri soggetti pubblici e privati;

     f) definisce, in cooperazione con lo Stato e le altre Regioni, le metodologie di catalogazione dei beni culturali;

     g) realizza direttamente o in collaborazione con gli enti locali il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali per implementare le banche dati regionali in un sistema integrato di reti e sistemi informativi;

     h) definisce in concorso con lo Stato, le metodologie di conservazione e restauro dei beni culturali e realizza attività di ricerca e documentazione in tale ambito;

     i) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento relative ai musei, biblioteche e beni culturali di enti locali, di interesse locale, e quelli statali soggetti a trasferimento ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 112/1998 e ne disciplina l'istituzione e il funzionamento;

     l) acquista beni culturali, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla Regione e ne definisce la gestione d'intesa con gli enti locali;

     m) provvede alla definizione dei profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori di servizi culturali, di musei e di biblioteche di enti locali e di interesse locale, anche con l'emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o responsabili della gestione di detti istituti;

     n) programma e attua con il concorso degli enti locali iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali, anche in cooperazione con le Università e altre istituzioni deputate alla formazione e all'istruzione;

     o) realizza la raccolta, l'organizzazione, l'elaborazione e la comunicazione di dati sui beni e attività culturali, anche con l'utilizzo di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici, eventualmente in raccordo con altre pubbliche Amministrazioni;

     p) promuove le attività culturali, realizzando iniziative concernenti ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998:

     1) gli interventi di sostegno alle attività culturali;

     2) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali;

     3) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali in diverse aree;

     4) l'integrazione delle attività culturali con l'istruzione scolastica e professionale;

     5) lo sviluppo di nuove espressioni culturali ed artistiche.

     4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari per l'insediamento e il funzionamento della commissione prevista dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112/1998.

     5. Il Consiglio regionale approva il programma regionale di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 112/1998.

 

     Art. 144. Funzioni degli Enti Locali.

     1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di beni e attività culturali.

     2. In particolare, ferme restando le competenze già attribuite dalla vigente normativa, le province:

     a) promuovono e sviluppano, secondo gli indirizzi regionali e d'intesa con gli enti locali, i sistemi museali, bibliotecari e di altri servizi culturali sul proprio territorio;

     b) curano la valorizzazione dei beni culturali di rilevanza provinciale, anche attraverso forme di cooperazione strutturale e funzionale con la Regione, gli enti locali e gli uffici periferici dello Stato;

     c) promuovono attività culturali di rilevanza provinciale, anche in concorso con Regione, enti locali e uffici periferici dello Stato;

     d) partecipano, nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto delle metodologie fatte proprie dalla Regione, all'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;

     e) gestiscono in ambito provinciale e a favore degli enti locali servizi territoriali a supporto dei sistemi regionali dei beni culturali ed eventuali beni trasferiti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 112/1998;

     f) concorrono alla programmazione regionale delle attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori di servizi culturali, di musei e di biblioteche di enti locali e di interesse locale anche assicurandone l'attuazione.

     3. Ai comuni competono:

     a) le funzioni di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle attività culturali rientranti negli ambiti territoriali di propria competenza nelle forme previste dagli articoli 152 e 153 del decreto legislativo n. 112/1998;

     b) la conservazione, manutenzione e il restauro dei beni culturali rientranti nel proprio patrimonio;

     c) la gestione, nel quadro della programmazione e secondo gli indirizzi regionali, di musei, biblioteche e altri servizi e beni culturali nonché di eventuali beni trasferiti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 112/1998.

     4. I comuni, inoltre, previa intesa, assicurano la gestione dei beni culturali acquistati dalla Regione mediante esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 143, comma 2, lettera l).

 

CAPO V

Spettacolo

 

     Art. 145. Finalità.

     1. La Regione, nel proprio ambito di competenza, promuove la diffusione e lo sviluppo delle attività artistiche, musicali, coreutiche, teatrali e cinematografiche.

 

     Art. 146. Funzioni della Regione.

     1. La Regione, in collaborazione con lo Stato e gli enti locali, favorisce la promozione e la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali.

     2. La Regione programma e promuove, unitamente allo Stato e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul proprio territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nella diffusione della fruizione degli spettacoli dal vivo, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e concorrendo alla loro equilibrata circolazione sul territorio regionale.

     3. In particolare la Regione promuove:

     a) la collaborazione e l'integrazione fra diversi soggetti e forme di coordinamento sovracomunale;

     b) la sperimentazione;

     c) l'espressione di iniziative giovanili e femminili;

     d) il sostegno alle imprese di spettacolo favorendone l'accesso al credito;

     e) la diffusione dello spettacolo nel sistema di istruzione e di formazione professionale e, nell'Università.

     4. Spetta alla Giunta regionale la funzione di promozione, diffusione e sviluppo delle attività di spettacolo di rilevanza regionale.

 

     Art. 147. Funzioni delle Province.

     1. È delegata alle province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche di rilevanza locale. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione nel settore dello spettacolo.

     2. Sono, in particolare, delegate alle province le seguenti funzioni:

     a) erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche;

     b) erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.

 

CAPO VI

Sport

 

     Art. 148. Funzioni della Regione.

     1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e, in particolare, quelle concernenti la definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di sport, attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione; sperimentazione per garantire la funzione sociale ed educativa dello sport.

     2. Ai sensi della legislazione vigente, la Regione svolge altresì le seguenti funzioni:

     a) iniziative tese a favorire il riequilibrio nel territorio regionale della distribuzione dell'impiantistica sportiva, secondo parametri tecnici degli impianti definiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

     b) incentivazione ed erogazione di contributi per la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi;

     c) realizzazione del sistema informativo sportivo regionale;

     d) incentivazioni in ordine a manifestazioni ed eventi sportivi di livello regionale, nazionale e internazionale;

     e) la promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, le autonomie scolastiche, le associazioni e gli enti di promozione sportiva.

 

     Art. 149. Funzioni delle Province.

     1. Sono delegate alle province le funzioni relative a:

     a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive e fisico-motorie;

     b) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sportivi;

     c) incentivazione delle manifestazioni provinciali e locali.

     2. Alla provincia di Venezia sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga veneta" e successive modifiche e integrazioni, intendendosi sostituiti agli organi della Regione i competenti organi della provincia di Venezia.

     3. Alle province montane interessate sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 "Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina" e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure, i termini e le modalità disciplinate con successiva legge regionale da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO V

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

 

     Art. 150. Funzioni della Regione e degli enti locali. [165]

     1. Le funzioni ed i compiti relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono tutti i provvedimenti e gli atti diretti ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone ed ai beni, assunti nello svolgimento di attività relative alle materie di competenza propria, trasferita, delegata o sub-delegata alla Regione ed agli enti locali, con l'eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 59/1997.

     2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le funzioni di polizia amministrativa che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

     3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale" e successive modifiche e integrazioni, le funzioni e i compiti di polizia locale degli enti locali si esplicano con riferimento alle materie loro trasferite, delegate o sub- delegate ai sensi della presente legge.


[1] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 3 giugno 1997, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 27 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[7] Alinea così modificato dall'art. 27 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

[8] Lettera modificata dall'art. 27 della L.R. 4 marzo 2010, n. 15 e abrogata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

[10] Lettera abrogata dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[11] Lettera abrogata dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[12] Lettera abrogata dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[13] Lettera abrogata dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[14] Lettera abrogata dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[15] Lettera abrogata dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[16] Lettera abrogata dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[17] Lettera abrogata dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[18] Articolo abrogato dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[19] Articolo abrogato dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[20] Articolo abrogato dall’art. 130 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

[21] Sostituiscono gli artt. 6, 7, 8 e 8 bis della L.R. 31 agosto 1983, n. 45.

[22] Lettera abrogata dall’art. 12 della L.R. 23 maggio 2002, n. 11.

[23] Lettera abrogata dall’art. 12 della L.R. 23 maggio 2002, n. 11.

[24] Lettera abrogata dall’art. 12 della L.R. 23 maggio 2002, n. 11.

[25] Lettera abrogata dall’art. 12 della L.R. 23 maggio 2002, n. 11.

[26] Lettera abrogata dall’art. 12 della L.R. 23 maggio 2002, n. 11.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[28] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 33.

[29] Comma così modificato dall’art. 25 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

[30] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 23 maggio 2002, n. 11.

[31] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 23 maggio 2002, n. 11.

[32] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 27.

[33] Aggiunge il numero 3 bis al comma 3, art. 10 della L.R. 2 agosto 1988, n. 35.

[34] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2018, n. 46.

[35] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2018, n. 46.

[36] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27 e così sostituito dall'art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[37] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2009, n. 5.

[38] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2009, n. 5.

[39] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2009, n. 5.

[41] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2009, n. 5.

[42] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2009, n. 5.

[43] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29, con la decorrenza ivi prevista.

[44] Rubrica così sostituita dall’art. 2 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

[45] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[46] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

[47] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

[48] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

[49] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

[50] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

[51] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

[52] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

[53] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 32.

[54] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.

[55] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 1 della L.R. 9 maggio 2002, n. 10.

[56] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.

[57] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 con la decorrenza indicata nell’art. 50 della stessa L.R. 11/2004, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della stessa L.R. 11/2004.

[58] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

[59] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

[60] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

[61] Rubrica così sostituita dall’art. 1 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 26. Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

[62] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 26. La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2004, n. 429 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro la disposizione che ha aggiunto il presente comma.

[63] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, fatto salvo quanto ivi previsto.

[64] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[65] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 16 agosto 2002, n. 29 e così modificato dall'art. 23 della L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

[66] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 16 agosto 2002, n. 29.

[67] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 16 agosto 2002, n. 29.

[68] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[69] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 marzo 2010, n. 19.

[70] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, fatto salvo quanto ivi previsto.

[71] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 4 marzo 2010, n. 19.

[72] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, fatto salvo quanto ivi previsto.

[73] Sostituiscono gli artt. 6, 10 e 11 della L.R. 7 dicembre 1979, n. 95.

[74] Aggiunge la lettera h bis al comma 1, art. 5 della L.R. 9 marzo 1995, n. 10.

[75] Sostituisce il comma 1, art. 33 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[76] Sostituisce l'art. 34 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[77] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 febbraio 2016, n. 4.

[78] Numero così sostituito dall'art. 15 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[79] Numero aggiunto dall'art. 15 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[80] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[81] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[82] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[83] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[84] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[85] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[86] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[87] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[88] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[89] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[90] Comma già modificato dall’art. 13 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[91] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1 e così riformulato dall'art. 44 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

[92] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11.

[93] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 e così modificato dall'art. 43 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

[94] Comma inserito dall’art. 13 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[95] Comma inserito dall’art. 13 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[96] Comma inserito dall’art. 13 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 38.

[97] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43. La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2020, n. 246, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[98] Articolo aggiunto dall’art. 14 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[99] Articolo inserito dall'art. 53 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.

[100] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[101] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2023, n. 6.

[102] Lettera aggiunta dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[103] Lettera aggiunta dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[104] Lettera aggiunta dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[105] Lettera aggiunta dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[106] Lettera aggiunta dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[107] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[108] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

[109] Lettera abrogata dall'art. 59 della L.R. 21 novembre 2008, n. 21.

[110] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[111] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20 e così sostituita dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 2008, n. 10.

[112] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 30.

[113] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2002, n. 14.

[114] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2002, n. 14.

[115] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

[116] L’originario comma 4 è così sostituito dagli attuali commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater per effetto dell’art. 6 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[117] L’originario comma 4 è così sostituito dagli attuali commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater per effetto dell’art. 6 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[118] L’originario comma 4 è così sostituito dagli attuali commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater per effetto dell’art. 6 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[119] L’originario comma 4 è così sostituito dagli attuali commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater per effetto dell’art. 6 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16.

[120] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 30.

[121] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 30.

[122] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 30.

[123] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 30.

[124] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[125] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 10 agosto 2006, n. 18.

[126] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 9 agosto 2002, n. 15.

[127] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 46.

[128] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 46.

[129] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13.

[130] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13.

[131] Lettera così modificata dall’art. 17 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[132] Lettera così modificata dall’art. 17 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[133] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13.

[134] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13.

[135] Lettera così modificata dall’art. 18 della L.R. 16 agosto 2002, n. 27.

[136] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13.

[137] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13.

[138] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13.

[139] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13.

[140] Lettera così sostituita dall’art. 7 della L.R. 16 agosto 2002, n. 28.

[141] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23.

[142] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23.

[143] Sostituisce il comma 3, art. 5 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[144] Aggiunge le lettere da e bis) ad e quinquies) al comma 7, art. 5 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[145] Aggiunge i commi da 8 bis) ad 8 quater) all'art. 5 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

[146] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[147] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[148] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[149] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 7.

[150] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 7.

[151] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23.

[152] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23.

[153] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[154] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[155] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[156] Comma così modificato dall’art. 34 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2.

[157] Comma abrogato dall'art. 46 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 34 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2.

[158] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44.

[159] Comma inserito dall'art. 46 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[160] Lettera abrogata dall'art. 46 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[161] Articolo introdotto dall’art. 6 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.

[162] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[163] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[164] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20.

[165] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 giugno 2020, n. 24.