§ 2.3.5 - Legge Regionale 18 gennaio 1994, n. 2.
Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 comunità montane
Data:18/01/1994
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Criteri generali.
Art. 3.  Programmazione.
Art. 4.  Beneficiari.
Art. 5.  Interventi per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.
Art. 6.  Interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale.
Art. 7.  Interventi per la valorizzazione delle produzioni.
Art. 8.  Interventi per il miglioramento del patrimonio bovino
Art. 9.  Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti
Art. 10.  Promozione dell'assistenza zooiatrica e dell'inseminazione strumentale
Art. 11.  Interventi a favore dell'alpeggio.
Art. 12.  Interventi per l'acquisizione di quote latte da parte di aziende montane.
Art. 13.  Interventi per favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici
Art. 14.  Oggetto delle misure.
Art. 15.  Interventi a favore delle colture alternative.
Art. 16.  Interventi a favore degli allevamenti minori.
Art. 17.  Misure dei benefici.
Art. 18.  Aiuti transitori per l'avviamento.
Art. 19.  Coordinamento con le misure comunitarie.
Art. 20.  Premio per la conservazione delle aree prative.
Art. 21.  Manutenzione a fini ambientali di superfici agricole e forestali abbandonate.
Art. 22.  Interventi per opere di manutenzione ambientale
Art. 23.  Spesa ammissibile ai contributi.
Art. 24.  Agevolazioni per le operazioni di riordino fondiario.
Art. 25.  Interventi per la conservazione delle unità produttive.
Art. 26.  Indennità compensativa nelle zone particolarmente svantaggiate.
Art. 27.  Incoraggiamento al prepensionamento degli agricoltori.
Art. 28.  Promozione.
Art. 29.  Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive.
Art. 30.  Assistenza interaziendale.
Art. 31.  Consolidamento di passività onerose.
Art. 32.  Mutui integrativi
Art. 33.  Funzioni amministrative.
Art. 34.  Norme procedurali.
Art. 35.  Applicazione di norme vigenti.
Art. 36.  Abrogazione di norme.
Art. 37.  Divieto di cumulo dei benefici.
Art. 38.  Disposizioni transitorie.
Art. 39.  Norma finanziaria.


§ 2.3.5 - Legge Regionale 18 gennaio 1994, n. 2.

Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.

(B.U. 21 gennaio 1994, n. 6).

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura di montagna, in connessione con la tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi specifici diretti a:

     a) promuovere ed incentivare le risorse proprie dei territori montani ed il loro corretto utilizzo sotto l'aspetto produttivo ed ambientale;

     b) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni foraggere e del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto lattiero- caseario ed agli allevamenti minori;

     c) incentivare colture alternative;

     d) favorire e sostenere un più idoneo assetto delle aziende e consentire una più equa redditività alle imprese concorrendo anche al mantenimento di idonei livelli di popolazioni rurali sul territorio in condizioni di vita comparabili a quelle di altre zone;

     e) tutelare la tipicità e la qualità delle produzioni specifiche delle aree montane per una loro più conveniente collocazione nel mercato;

     f) promuovere ed incentivare interventi per la tutela e la gestione del territorio rurale, il riordino fondiario ed aziendale ed il recupero e la manutenzione dell'ambiente rurale nelle sue peculiari componenti;

     g) sviluppare i servizi reali per lo sviluppo socio-economico delle imprese montane in relazione alle specifiche esigenze nei settori della ricerca e sperimentazione, dell'assistenza tecnica e della formazione professionale.

     2. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente interventi specifici, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) approvato con la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria.

     3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei territori classificati montani ai sensi della vigente normativa e in conformità a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, la cui delimitazione è riportata nella cartografia di cui all'allegato alla presente legge.

 

     Art. 2. Criteri generali.

     1. In armonia con le finalità della legge, le azioni e le iniziative sono dirette ad eliminare o ridurre gli squilibri socio-strutturali ed economici esistenti tra le zone montane e gli altri territori e tra le diverse zone montane.

     2. I benefici previsti sono concessi con priorità alle zone montane particolarmente svantaggiate, individuate dal Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, sulla base di criteri di ordine socio-economico, strutturale ed ambientale determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare [1].

     3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, con riferimento alle peculiari caratteristiche ed esigenze delle zone particolarmente svantaggiate, determina le misure di intervento a favore dei beneficiari delle provvidenze.

 

Titolo II

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi

 

     Art. 3. Programmazione.

     1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, nell'osservanza dei criteri generali dell'articolo 2, gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità alla disciplina programmatoria stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed, in particolare, secondo le direttive dettate dal Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna redatto sulla base delle indicazioni fomite dalle Provincie interessate.

     2. Relativamente agli ambiti e livelli sottordinati agli strumenti programmatori richiamati dal comma 1, per quanto riguarda gli interventi, le cui funzioni amministrative sono delegate alle Comunità montane, si applicano le disposizioni recate in materia di programmazione della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, secondo i principi fissati dalle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 8 giugno 1990, n. 142.

     3. Le Comunità montane provvedono alla programmazione degli interventi relativi alle funzioni amministrative delegate dall'articolo 33, nel proprio territorio, nell'ambito del Piano pluriennale di sviluppo socio- economico e dei programmi annuali operativi, elaborati ed approvati ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 nei quali dovranno essere specificati, per ciascun tipo di intervento, le previsioni di spesa onde poter disporre per il relativo finanziamento.

 

     Art. 4. Beneficiari.

     1. Possono fruire delle provvidenze di cui alla presente legge, in ordine di preferenza, i seguenti soggetti:

     a) coltivatori diretti, singoli od associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;

     b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;

     c) altri soggetti aventi titolo alla esecuzione degli interventi.

     2. Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 viene accordata precedenza alle imprese singole od associate gestite da giovani o con presenza di giovani coadiuvanti.

     3. Le preferenze e le precedenze di cui al presente articolo si esplicano nel rispetto delle priorità oggettive di cui al comma 2 dell'articolo 2.

     4. A parità di condizioni, le maggiori misure di benefici sono accordate ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1.

 

Titolo III

Interventi settoriali

 

Capo I

Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna

 

     Art. 5. Interventi per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

     1. Allo scopo di concorrere al miglioramento degli assetti socio- strutturali ed economici, per gli interventi riguardanti

l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione, la viabilità rurale e le linee telefoniche, di cui agli articoli 28 e 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, effettuati nelle zone individuate particolarmente svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, possono essere concessi sussidi fino alla misura massima dell'85 per cento.

 

     Art. 6. Interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale.

     1. Al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale, quale elemento costitutivo essenziale del paesaggio delle zone montane, e per consentire agli imprenditori agricoli migliori condizioni di vita e di esercizio delle attività economiche, possono essere concessi contributi in conto capitale per il radicale riattamento, la ristrutturazione e l'eventuale ampliamento di preesistenti fabbricati da destinarsi ad abitazione e ad annesso rustico, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica.

     2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi:

     a) a coltivatori diretti singoli od associati, ad imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole, fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile;

     b) ad imprenditori agricoli non a titolo principale, ivi inclusi quelli a tempo parziale, fino alla misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile [2].

     3. Possono altresì beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, nella misura di cui alla lettera a) del comma 2, gli enti territoriali, e gli altri enti pubblici, le Regole e le Comunioni familiari anche per gli interventi riguardanti le malghe di cui sono titolari, in quanto destinate ad uso agricolo.

 

     Art. 7. Interventi per la valorizzazione delle produzioni. [3]

     1. Al fine di valorizzare le produzioni agricole nelle zone montane attraverso l’adeguamento delle strutture e delle attrezzature sono concessi contributi a imprenditori agricoli anche non a titolo principale, a cooperative agricole e ad associazioni di produttori.

     2. I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 55 per cento se i beneficiari sono giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

 

     Art. 8. Interventi per il miglioramento del patrimonio bovino [4].

     1. Allo scopo di promuovere e sostenere il miglioramento genetico del patrimonio bovino nelle zone montane, garantendo più equi redditi attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni, la Giunta regionale può concedere ad imprenditori agricoli, singoli e associati, e cooperative, contributi in conto capitale di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei limiti stabiliti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per la produzione e l'acquisto di manze gravide selezionate destinate alla riproduzione ed iscritte ai libri genealogici.

     2. Possono essere altresì concessi alle associazioni provinciali allevatori per l'elaborazione dei piani annuali di accoppiamento programmato e per la relativa attività di assistenza tecnica contributi fino al novanta per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 9. Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti [5].

     1. Ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative, nonché ad associazioni di produttori, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, per investimenti da effettuarsi in zone montane diretti al miglioramento delle condizioni di igiene ed al benessere degli animali negli allevamenti, a condizione che gli investimenti medesimi non comportino un incremento della capacità produttiva, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.

 

     Art. 10. Promozione dell'assistenza zooiatrica e dell'inseminazione strumentale [6].

     1. La Giunta regionale, al fine di tutelare lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualità delle produzioni, è autorizzata a concedere alle comunità montane contributi fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di:

     a) programmi annuali di assistenza specialistica zooiatrica;

     b) programmi annuali di assistenza specialistica per la diffusione dell'inseminazione strumentale.

 

     Art. 11. Interventi a favore dell'alpeggio.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 12. Interventi per l'acquisizione di quote latte da parte di aziende montane.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 13. Interventi per favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici [9].

     1. Al fine di incentivare il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici, favorendo il miglioramento della produttività dei suoli e contribuendo nel contempo alla tutela delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente, possono essere concessi:

     a) a imprenditori agricoli singoli ed associati, loro cooperative e associazioni di produttori, contributi, nella misura massima del quarantacinque per cento della spesa ammissibile, per investimenti aziendali ed interaziendali riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei ricoveri, nonché le strutture, impianti ed attrezzature per il trattamento, la conservazione, il trasporto e la distribuzione delle deiezioni zootecniche;

     b) a consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato D al Piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989, contributi, nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese ammissibili per la predisposizione di piani di utilizzazione consortile delle deiezioni zootecniche a scopo agronomico.

     2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) per essere ritenuti ammissibili debbono osservare le disposizioni regionali e nazionali di attuazione della direttiva n. 92/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e non comportare un incremento della capacità produttiva aziendale, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.

 

Capo II

   Misure particolari per lo sviluppo delle colture alternative e degli

allevamenti minori

 

     Art. 14. Oggetto delle misure.

     1. Le misure di cui al presente capo sono specificatamente dirette, nel rispetto della protezione dell'ambiente e nel più conveniente uso delle risorse naturali del territorio montano, ad incoraggiare l'introduzione e a favorire il sostegno, nelle piccole aziende agricole di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/1991, delle colture alternative e degli allevamenti minori i cui prodotti trovano normali sbocchi sui mercati.

 

     Art. 15. Interventi a favore delle colture alternative.

     1. Al fine di incentivare la riconversione produttiva nelle zone montane attraverso l'introduzione di colture alternative possono essere concessi, ad imprenditori agricoli, singoli o associati, loro cooperative ed associazioni di produttori, contributi sulle spese per l'acquisto di materiale vegetale e per il relativo impianto nonché per gli investimenti relativi alla trasformazione e vendita dei prodotti ricavati.

     2. Le colture alternative di cui al comma 1, erbacee, arboree ed arbustive, ricomprendono le produzioni di frutti di sottobosco, le specie frutticole minori, le piante officinali, le specie pregiate per la produzione di legno, le conifere e latifoglie a rapido accrescimento, gli arboreti specializzati per la produzione di semi e la conservazione del patrimonio genetico.

 

     Art. 16. Interventi a favore degli allevamenti minori.

     1. Al fine di diversificare le attività zootecniche nelle zone montane favorendo lo sviluppo di allevamenti minori possono essere concessi, ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative ed associazioni di produttori, contributi sulle spese per l'acquisto di riproduttori, per la realizzazione di strutture zootecniche e per la provvista di impianti ed attrezzature.

     2. Gli allevamenti minori di cui al comma 1 riguardano gli ovini, i caprini, i cunicoli, gli equini, l'acquacoltura, l'apicoltura, gli ungulati e l'avifauna nonché altre specie animali individuate dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle categorie specificate nel DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 14.

 

     Art. 17. Misure dei benefici.

     1. I contributi in conto capitale di cui agli articoli 15 e 16 possono essere concessi nella misura massima del 45 per cento della spesa ammissibile per i beni immobili e del 30 per cento della spesa ammissibile per gli altri investimenti.

     2. Le misure massime di contributi di cui al comma 1 sono elevabili del 25 per cento per gli interventi a favore di giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2328/1991.

 

     Art. 18. Aiuti transitori per l'avviamento.

     (Omissis) [10].

 

Capo III

Tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale

 

     Art. 19. Coordinamento con le misure comunitarie.

     1. Le misure previste dal presente capo, attuate in coordinamento con quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992, sono volte specificatamente alla tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano ai fini anche per la sua utilizzazione a scopi produttivi e turistico-ricreativi.

 

     Art. 20. Premio per la conservazione delle aree prative.

     1. Al fine di incentivare un razionale utilizzo delle superfici prative, prevenendo fenomeni di abbandono e degrado dello spazio rurale, ai soggetti privati e pubblici, che si impegnano per almeno un quinquennio a coltivare dette superfici secondo criteri agronomici atti a conservarne l'integrità, può essere concesso [11] un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di lire 500 mila.

     2. Il premio di cui al comma 1 non potrà superare od essere cumulato all'aiuto in favore delle aree prative previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 [12].

 

     Art. 21. Manutenzione a fini ambientali di superfici agricole e forestali abbandonate.

     1. Al fine di contribuire al contenimento del dissesto idrogeologico e limitare altresì i rischi di incendio e valanghe dovuti ai fenomeni di abbandono dei terreni agricoli e forestali, può essere concesso [13], a soggetti privati e pubblici, un contributo fino all'80 per cento della spesa ammessa per la manutenzione delle superfici agroforestali abbandonate.

     2. Sono da intendersi abbandonate le superfici agricole e forestali non sottoposte da almeno tre anni alle normali forme di utilizzazione.

     3. Rientrano fra le operazioni di manutenzione delle superfici abbandonate lo sfalcio delle erbe, il controllo di erbe e arbusti infestanti, la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, della viabilità aziendale, le cure colturali ai soprassuoli boschivi [14].

 

     Art. 22. Interventi per opere di manutenzione ambientale [15].

     1. Al fine di contenere i fenomeni di degrado dell'ambiente rurale montano, connessi all'abbandono delle opere realizzate dall'uomo a servizio dell'attività agricola e, più in generale, del territorio, la Giunta regionale può concedere, a soggetti privati e pubblici, contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per il mantenimento in efficienza di infrastrutture e manufatti interaziendali quali viabilità interpoderale, acquedotti rurali e relative opere di presa, opere di sostegno e consolidamento pendici, canalizzazione di sgrondo, valorizzazione di siepi e alberature e manutenzione di aree di servizio interaziendali.

 

     Art. 23. Spesa ammissibile ai contributi.

     1. L'entità della spesa ammissibile ai contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 viene definita in relazione ai fattori di svantaggio naturale e strutturale, di cui all'articolo 2, comma 2, che condizionano le attività di manutenzione ivi previste.

 

Capo IV

   Misure per il miglioramento delle condizioni socio-strutturali delle

imprese agricole

 

     Art. 24. Agevolazioni per le operazioni di riordino fondiario.

     1. La Giunta regionale, al fine di evitare il frazionamento del territorio montano, concede ai proprietari di terreni ricompresi nel Piano di riordino fondiario approvato secondo le procedure di cui al Titolo II Capo IV del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che alienano i terreni medesimi ad altri imprenditori proprietari di fondi ricadenti nel Piano di riordino, un contributo in conto capitale nella misura massima del settantacinque per cento del valore di stima determinato dalla competente commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e degli oneri accessori [16].

     2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 i proprietari di terreni la cui superficie complessiva interessata dal Piano non sia superiore ai sei ettari.

     3. Il valore di stima di cui al comma 1 non può in ogni caso risultare superiore al valore di mercato [17].

 

     Art. 25. Interventi per la conservazione delle unità produttive.

     1. La Giunta regionale, per favorire la permanenza dei giovani in agricoltura e per impedire la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, concede ad imprenditori agricoli a titolo principale che intendono proseguire nell'attività di conduzione dell'azienda medesima, contributi in capitale nella misura del 30 per cento sugli oneri, ivi comprese, le spese accessorie, relativi alla liquidazione delle quote spettanti ai coeredi, nel caso di successione ereditaria.

     2. Per beneficiare del contributo di cui al comma 1, i soggetti interessati, all'apertura della successione ereditaria, devono acquisire la formale rinuncia dei coeredi nonché impegnarsi a mantenere inalterato l'assetto fondiario dell'azienda.

     3. Decadono dal contributo i beneficiari che, prima che siano trascorsi dieci anni dalla loro acquisizione, alienano, senza giusta causa, le quote oggetto del beneficio.

 

     Art. 26. Indennità compensativa nelle zone particolarmente svantaggiate.

     (Omissis) [18].

 

     Art. 27. Incoraggiamento al prepensionamento degli agricoltori.

     1. Al fine di garantire un reddito adeguato agli imprenditori agricoli anziani operanti in zone montane, agevolando il conseguente subentro nella gestione aziendale di giovani imprenditori, la Giunta regionale può concedere, in presenza delle condizioni richieste dal regolamento (CEE) n. 2079/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992, un aiuto supplementare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento medesimo.

     2. L'aiuto supplementare viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale, ragguagliato al 50 per cento dell'importo del premio per la cessazione dell'attività e dell'indennità annuale ammissibili, ai sensi di detta normativa comunitaria.

 

Titolo IV

Promozione e sviluppo socio-economico delle imprese

 

     Art. 28. Promozione.

     1. Al fine di consentire un'adeguata promozione dei prodotti tipici delle zone montane, in armonia anche con quanto previsto dalle leggi regionali 8 marzo 1988, n. 11 e 8 gennaio 1991, n. 1, la Giunta regionale promuove lo studio, la predisposizione e la realizzazione di specifici progetti attuati da parte di associazioni di produttori, cooperative agricole e consorzi di tutela, mediante la concessione di un contributo sino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. (Omissis) [19].

     3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere accordate anche ad enti locali, associazioni agrituristiche, imprese agricole singole ed associate che intendono realizzare iniziative intese a promuovere l'ospitalità rurale nelle zone montane.

 

     Art. 29. Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive.

     1. Al fine di compensare l'insufficiente remunerazione della vendita di legname in piedi, favorendo la regolare coltivazione dei boschi più disagiati, la Giunta regionale può concedere a favore di titolari di boschi, singoli od associati, contributi per l'allestimento e l'esbosco all'imposto di legname proveniente da boschi pianificati [20].

     2. Il contributo può essere concesso, limitatamente alle zone maggiormente svantaggiate da determinarsi da parte della Giunta regionale, in funzione delle condizioni di viabilità, di geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura di euro 3,50 per metro cubo cormometrico utilizzato in boschi con situazioni stazionali mediamente disagiate, nella misura di euro 7,00 in boschi altamente disagiati e di euro 14,00 in assenza di viabilità e laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a cavo [21].

     3. Nella concessione delle provvidenze viene stabilito il seguente ordine di priorità:

     a) interventi eseguiti in applicazione di criteri di selvicoltura naturalistica sulla base delle indicazioni dei piani, approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 [22];

     b) utilizzazioni previste nei piani di riassetto non eseguite per mancato realizzo del prezzo di macchiatico;

     c) [utilizzazioni che coinvolgono contemporaneamente più proprietari attigui per masse legnose non inferiori ai trecento metri cubi] [23];

     d) utilizzazioni effettuate con sistemi d'esbosco a basso impatto, ivi comprese le teleferiche;

     e) [utilizzazioni previste da piani sommari di riassetto redatti in forma associata] [24];

     f) utilizzazioni per l'avviamento all'altofusto.

     4. I contributi di cui al presente articolo non devono in ogni caso risultare superiori ai maggiori oneri derivanti alle imprese boschive dalle condizioni di svantaggio definite nel comma 2 [25].

 

     Art. 30. Assistenza interaziendale.

     1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, alle strutture tecniche di sostegno operanti nelle aree montane possono aderire tutti gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compresi quelli operanti a tempo parziale nonché i coadiuvanti familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice civile.

     2. Il contributo concesso alle strutture tecniche di sostegno per il coordinamento dell'attività di assistenza interaziendale in zone montane è determinato in lire centomila per azienda.

 

     Art. 31. Consolidamento di passività onerose.

     1. Ad imprenditori agricoli, singoli od associati, titolari di aziende montane ad indirizzo zootecnico per la produzione di latte può essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui - contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni - per il consolidamento di passività onerose, derivanti da finanziamenti bancari effettuati mediante prestiti e mutui agrari poliennali, impiegati per investimenti aziendali, anche se assistiti dal concorso finanziario pubblico.

     2. L'importo di predetti mutui, della durata massima di anni dieci, può essere ragguagliato fino all'intero ammontare delle passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il concorso di cui al comma 1, determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 65 della legge regionale n. 88/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso dalla Giunta regionale in via attualizzata sotto forma di contributo da corrispondere in un'unica soluzione agli istituti mutuanti previa definizione del contratto di consolidamento.

     4. La Giunta regionale, data la particolare gravosità degli oneri connessi alle operazioni previste ai precedenti commi, può concedere un contributo in conto capitale sulle spese sostenute dai beneficiari, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese medesime [26].

     5. I mutui di cui ai commi precedenti debbono riguardare investimenti già realizzati compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie in materia di politica delle strutture agricole e non possono comportare il superamento dei massimali di contributo previsti dalla medesima normativa [27].

     6. Gli aiuti in parola possono essere erogati soltanto a seguito di modifiche dei tassi per i nuovi prestiti contratti per tener conto delle variazioni del costo del denaro o riguardare aziende che siano economicamente sane, in base ad apposita verifica da effettuarsi da parte degli uffici regionali sulla scorta di uno specifico Piano aziendale [28].

 

     Art. 32. Mutui integrativi [29].

     1. La Giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'articolo 4, un concorso nel pagamento degli interessi relativo a mutui integrativi della durata massima di quindici anni pari alla differenza tra spesa ammessa e il contributo in conto capitale effettivamente concesso limitatamente agli interventi previsti agli articoli 6, 13, 16 e 25, nel rispetto dei massimali di contributo previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91

 

 

Titolo V

Disposizioni finali

 

     Art. 33. Funzioni amministrative.

     1. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle esplicitamente attribuite alla Giunta regionale, è delegato alle Comunità montane ed alle Province, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, nei termini precisati dai seguenti commi.

     2. Le funzioni amministrative delegate alle comunità montane si esercitano relativamente agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 e 26 [30].

     3. Le funzioni amministrative delegate alle Province si esercitano relativamente agli interventi di cui all'articolo 13.

     4. In relazione all'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale:

     a) emana direttive, esercita funzioni di vigilanza e di controllo, adotta il provvedimento di revoca in caso di accertato inadempimento a norma dell'articolo 55 dello Statuto;

     b) assegna alle Comunità montane ed alle Province, le somme necessarie per l'attuazione degli interventi di loro competenza, riportandole in base ai criteri di cui al comma 3 dell'articolo 2 ed alle risultanze degli impieghi dei finanziamenti;

     c) provvede al trasferimento alle Comunità montane e alle Province del personale necessario.

 

     Art. 34. Norme procedurali.

     1. La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi dell'articolo 32 lettera g) dello Statuto, per l'attuazione degli interventi e delle azioni della presente legge, nonché per la concessione dei relativi benefici.

 

     Art. 35. Applicazione di norme vigenti.

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina dettata dalla vigente legislazione regionale in materia, in particolare, dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88 e 8 gennaio 1991, n. 1 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 36. Abrogazione di norme.

     1. E abrogata la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5 «Interventi di conservazione e mantenimento dei prati e dei prati-pascoli nelle aree montane», fatti salvi i procedimenti amministrativi in atto.

 

     Art. 37. Divieto di cumulo dei benefici.

     1. I benefici di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto diversamente disposto, non sono cumulabili con quelli concessi per le stesse iniziative ai sensi di leggi statali e regionali o di normative comunitarie.

 

     Art. 38. Disposizioni transitorie.

     1. Fino all'approvazione del piano specifico per lo sviluppo socio- economico ed ambientale della montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a determinare le misure di intervento a favore dei beneficiari delle provvidenze, nel rispetto dei criteri dettati dal comma 2 dell'articolo 2.

     2. Possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge le iniziative le cui domande sono state presentate ai sensi di altre leggi regionali, in quanto compatibili con le disposizioni da essa recate, con l'esclusione di quelle la cui istruttoria sia stata già formalizzata ai sensi e per gli effetti degli specifici disposti legislativi.

 

     Art. 39. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di lire 10 miliardi per l'anno 1994, derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione, per lo stesso importo della partita n. 2 «Interventi per l'agricoltura di montagna» del Fondo globale spese di investimento, capitolo 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) capitolo 3102 denominato «Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura di montagna, la tutela e la valorizzazione dei territori montani» di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18 e 26 con lo stanziamento per sola competenza di lire 3 miliardi per l'esercizio 1994;

     b) capitolo 12528 denominato «Interventi per il riuso agronomico dei reflui zootecnici» di cui all'articolo 13 con lo stanziamento per sola competenza di lire 850 milioni per l'anno 1994;

     c) capitolo 13016 denominato «Interventi per il consolidamento e sviluppo della zootecnia di montagna» di cui agli articoli 8,10 e 12 con lo stanziamento per sola competenza di lire 2 miliardi per l'esercizio 1994;

     d) capitolo 13018 denominato «Interventi per la tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano» di cui agli articoli 20, 21 e 22 con lo stanziamento per sola competenza di lire 3 miliardi per l'anno 1994;

     e) capitolo 13020 denominato «Interventi per la valorizzazione delle risorse boschive» di cui all'articolo 29 con lo stanziamento per sola competenza di lire 150 milioni per l'anno 1994;

     f) capitolo 13024 denominato «Interventi per il consolidamento delle passività onerose e mutui integrativi» di cui agli articoli 31 e 32 con lo stanziamento per sola competenza di lire 1 miliardo per l'anno 1994.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[3] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30 e così sostituito dall’art. 9 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[7] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[8] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[10] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[11] Comma così modificato con l'art. 10 della L.R. 14 settembre 1994, n. 58.

[12] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[13] Comma così modificato con l'art. 10 della L.R. 14 settembre 1994, n. 58.

[14] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[16] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[17] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[18] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[19] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[20] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[21] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30 e così modificato dall’art. 10 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[22] Lettera così modificata dall’art. 10 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[23] Lettera soppressa dall’art. 10 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[24] Lettera soppressa dall’art. 10 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[25] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[26] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[27] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[28] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 aprile 1995, n. 30.

[30] Comma così sostituito con l'art. 10 della L.R. 14 settembre 1994, n. 58.