Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 07/12/1979 |
Numero: | 95 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Attribuzioni del Consiglio regionale. |
Art. 3. Attribuzioni della Giunta regionale. |
Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. |
Art. 5. Delega al Direttore dell'Ufficio regionale del Genio Civile. |
Art. 6. Approvazione dei programmi esecutivi di intervento. |
Art. 7. Nuove costruzioni. |
Art. 8. Recupero. |
Art. 9. Collaudo. |
Art. 10. Nuove costruzioni. |
Art. 11. Recupero. |
Art. 12. Variazioni al bilancio. |
Art. 13. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.2.8 - Legge Regionale 7 dicembre 1979, n. 95.
Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457. (B.U. n. 62 del 12-12-1979).
Art. 1. Finalità.
Al fine di realizzare il piano decennale di edilizia residenziale la Regione del Veneto, con la presente legge, regola l'attuazione delle disposizioni contenute nella
Titolo I
COMPETENZE
Art. 2. Attribuzioni del Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale, sulla base delle proposte avanzate dalla Giunta regionale:
a) individua il fabbisogno abitativo del territorio regionale da soddisfare:
1. con interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
2. con la realizzazione di nuove costruzioni;
3. con gli interventi di edilizia rurale;
b) [1];
c) [1];
d) [1];
e) [1].
Art. 3. Attribuzioni della Giunta regionale.
La Giunta regionale:
a) approva i bandi di concorso per la prenotazione di finanziamenti di edilizia residenziale pubblica agevolata-convenzionata;
b) individua i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata, secondo le prescrizioni e le priorità stabilite dalla legge regionale di attuazione dell'art. 25 della
c) [1];
d) forma e gestisce l'anagrafe degli assegnatari secondo la legge regionale di attuazione dell'art. 4, lett. f), della
e) [1];
f) approva lo schema di convenzione tra la Regione e gli Istituti di credito per la disciplina della concessione di mutui agevolati.
Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. [2]
Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato emana i decreti:
a) di ammissione al finanziamento dei soggetti incaricati della realizzazione del progetto biennale regionale di edilizia agevolata- convenzionata in base alle graduatorie di cui al precedente art. 3, lett. a), previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni che hanno determinato la posizione nella graduatoria;
b) d'impegno e di concessione dei fondi, di cui all'art. 35 della
c) d'impegno e di concessione dei contributi, di cui agli artt. 36 e 37 della
d) di revisione dei tassi, di cui all'art. 20 della
Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato:
a) stipula la convenzione con gli Istituti di credito fondiario per la disciplina della concessione dei mutui agevolati;
b) comunica ogni tre mesi al CER e alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. la situazione di cassa di cui alla lett. h) dell'art. 4 della
c) redige la relazione annuale di cui alla lett. i) dell'art. 4 della
d) raccoglie e coordina le domande dei Comuni di cui all'art. 45 della
Art. 5. Delega al Direttore dell'Ufficio regionale del Genio Civile. [3]
Titolo II
PROCEDURE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA
Art. 6. Approvazione dei programmi esecutivi di intervento. [4]
Per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale sovvenzionata, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio e il consiglio comunale provvedono, per i fondi agli stessi assegnati, all'approvazione del programma esecutivo di interventi di cui agli articoli 7 e 8.
2. I comuni e le ATER trasmettono gli atti e la documentazione relativi al programma approvato alla Regione.
Art. 7. Nuove costruzioni.
Per ogni singolo intervento di nuova costruzione finanziato ai sensi della
1) relazione dalla quale risultino:
- le caratteristiche dell'area assegnata e la sua idoneità in relazione alle condizioni orografiche e geomorfologiche;
- la configurazione e la dotazione di aree verdi e spazi pubblici;
- la dotazione di servizi esistenti o da realizzare;
- le tipologie da rispettare;
- il sistema costruttivo previsto ed i materiali impiegati;
- la forma di aggiudicazione dei lavori;
- i tempi programmati per l'aggiudicazione, la consegna e l'esecuzione dei lavori;
2) quadro economico (Q.E.) redatto sul modello predisposto dal CER;
3) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione necessaria per l'aggiudicazione dei lavori.
Art. 8. Recupero.
Per ogni singolo intervento di recupero finanziario ai sensi della
1) relazione dalla quale risultino:
- la localizzazione dell'intervento;
- il tipo di intervento programmato definito ai sensi dell'art. 31 della
- lo strumento urbanistico vigente sull'area oggetto dell'intervento;
- la disponibilità dell'immobile;
- la forma di aggiudicazione dei lavori;
- i tempi programmati per l'aggiudicazione, la consegna e l'esecuzione dei lavori;
2) copia della deliberazione del Consiglio comunale
sull'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente;
3) copia della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di recupero in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della
4) quadro economico (Q.E.) redatto sul modello predisposto dal CER;
5) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione necessaria per l'aggiudicazione dei lavori.
Art. 9. Collaudo.
Le opere oggetto degli interventi di edilizia sovvenzionata sono soggette a collaudo definitivo a norma di legge.
(omissis) [5].
Il collaudatore è nominato dalla Regione, su richiesta dell'Ente attuatore.
Titolo III
PROCEDURE PER L'EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA
Art. 10. Nuove costruzioni. [4]
I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di nuova costruzione di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio, per l'esercizio del controllo di cui alla lett. h bis) del comma 1 dell'articolo 5 della
a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;
b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull'apposito modello.
I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di recupero di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio per l'esercizio del controllo di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 5 della
a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;
b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull'apposito modello.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12. Variazioni al bilancio.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni di entrata e di spesa relative alle assegnazioni statali di cui alla
Art. 13. Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della
[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della
[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della
[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della
[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della
[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della
[2] L'art. 5 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 70 della
[4] Articolo così sostituito dall art. 68 della
[5] Vedi ora le disposizioni previste dalla
[4] Articolo così sostituito dall art. 68 della
[4] Articolo così sostituito dall art. 68 della