§ 3.9.16 - Legge regionale 22 giugno 1993, n. 18. [*]
Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:22/06/1993
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi.
Art. 2.  Interventi per la sistemazione di aree e infrastrutture artigianali.
Art. 3.  Interventi nei centri storici e relativi a immobili dismessi.
Art. 4.  Priorità.
Art. 5.  Soggetti beneficiari e domande di concessione del contributo.
Art. 6.  Procedura per la concessione dei benefici.
Art. 7.  Erogazione dei contributi.
Art. 8.  Cumulabilità dei contributi.
Art. 9.  Abrogazione.
Art. 10.  Norme finali e transitorie.
Art. 11.  Norma finanziaria.


§ 3.9.16 - Legge regionale 22 giugno 1993, n. 18. [*]

Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano.

(B.U. n. 53 del 25-6-1993).

 

Art. 1. Finalità e obiettivi.

     1. La Regione del Veneto, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo economico e sociale delle attività artigiane, favorisce la realizzazione degli Interventi rivolti:

     a) al completamento, all'ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane;

     b) all'acquisto ed al recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane;

     c) all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali.

     2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 la Regione concede contributi in conto capitale con le modalità e le procedure disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 2. Interventi per la sistemazione di aree e infrastrutture artigianali.

     1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) sono concessi a titolo di concorso nella spesa per l'acquisto dei terreni compresi nel perimetro di uno strumento urbanistico attuativo vigente e per le opere di urbanizzazione primaria previste dal medesimo.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile e non possono comunque superare l'importo derivante dal contributo di lire 6 mila per ogni metro quadrato di superficie territoriale oggetto dell'intervento, con un limite massimo di lire 400 milioni.

     3. Per gli interventi di cui al comma 1, ricadenti nel territorio di comuni montani, individuati dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39, il contributo è concesso nella misura del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel limite del contributo di lire 12 mila per ogni metro quadrato di superficie territoriale interessata, con un limite massimo di lire 400 milioni [1].

     4. Qualora gli interventi riguardino la realizzazione di infrastrutture per le imprese artigiane di autotrasporto, i contributi di cui al comma 1 concorrono, per la parte ad essa relativa, anche nella spesa per la realizzazione di impianti e manufatti indispensabili per l'uso comune degli stessi. Tali contributi sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile; l'importo del contributo non potrà superare comunque lire 8 mila per ogni metro quadrato di superficie interessata, esclusa l'area di sedime dei manufatti, e lire 16 mila per ogni metro cubo di volume edificato. Il limite massimo del contributo è, comunque, fissato in lire 400 milioni [2].

     5. I contributi per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) che riguardino, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente:

     a) impianti comuni di pretrattamento e/o trattamento finale delle acque reflue derivanti da attività artigianali o da attività comunque inserite nell'area attrezzata;

     b) impianti comuni di stoccaggio provvisorio e/o di trattamento di rifiuti speciali anche tossici o nocivi;

     c) impianti comuni di stoccaggio e/o trattamento finalizzati alla commercializzazione o al riutilizzo di materie prime secondarie;

     d) impianti comuni finalizzati al risparmio energetico con priorità ai progetti di recupero e/o di utilizzo di fonti energetiche alternative e/o rinnovabili;

     sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non possono superare la somma di lire 250 milioni ad intervento.

     6. I comuni che ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, 142, promuovono accordi di programma finalizzati alla realizzazione di interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), beneficiano di un contributo aggiuntivo di lire 4 mila per ogni metro quadrato di superficie interessata con un limite massimo di lire 600 milioni.

     7. Qualora gli accordi di programma riguardino la realizzazione di infrastrutture di cui al comma 5 l'importo massimo di lire 250 milioni va moltiplicato per ogni comune che partecipa all'intervento.

     8. Nel caso in cui gli interventi siano localizzati in zone che prevedono anche insediamenti di diverso tipo, il contributo è determinato limitatamente alla superficie destinata agli interventi per le attività artigiane.

 

     Art. 3. Interventi nei centri storici e relativi a immobili dismessi.

     1. I contributi regionali previsti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1 sono concessi per l'acquisto e/o il recupero di immobili situati nei centri storici, come individuati nello strumento urbanistico generale vigente, a norma della legge regionale 31 maggio 1980, 80.

     2. La spesa per l'acquisto degli immobili di cui al comma 1 è ritenuta ammissibile qualora l'acquisto sia avvenuto entro un anno dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di concessione di contributo regionale di cui alla presente legge.

     3. I contributi regionali previsti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 sono concessi per il recupero di fabbricati dismessi e loro pertinenze.

     4. Sono considerati immobili dismessi quelli che, inizialmente destinati ad una attività economica, risultino, sulla base di attestazione del sindaco del comune in cui si trova l'immobile, non più utilizzati da almeno un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda.

     5. Il contributo regionale è concesso nel limite massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non può superare l'importo di lire 50 milioni.

     6. Il limite di cui al comma 5 è elevato a lire 70 milioni per ogni singolo intervento qualora si tratti di acquisto o recupero da parte di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, finalizzato all'insediamento di almeno cinque imprese artigiane in un unico complesso immobiliare.

     6 bis. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo non potranno, in ogni caso, essere superiori al massimale previsto dalla regola "de minimis" di cui alla comunicazione CE pubblicata sulla GUCE n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni [3].

     7. Gli immobili acquistati o recuperati non possono essere alienati nè concessi in godimento a terzi prima di cinque anni dall'acquisto o dall'ultimazione dei lavori, salvo casi di provata necessità e previa autorizzazione dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 4. Priorità.

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), i contributi sono concessi nell'ordine successivo e fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie alle seguenti iniziative:

     a) completamento di piani urbanistici attuativi già approvati e parzialmente realizzati;

     b) attuazione di servizi alle imprese artigiane;

     c) localizzazione di infrastrutture di autotrasporto;

     d) ampliamento di piani urbanistici attuativi già approvati e del tutto realizzati;

     e) realizzazione di nuove aree.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), è accordata la priorità alle iniziative che consentono il recupero funzionale di immobili dismessi, aventi caratteristiche di archeologia industriale, ubicati all'interno di aree urbane.

     3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) i contributi vengono concessi sulla base delle domande presentate in proporzione alle risorse disponibili.

 

     Art. 5. Soggetti beneficiari e domande di concessione del contributo.

     1. I contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 2 possono essere concessi a comuni, loro consorzi, loro associazioni e unioni, alle comunità montane nonchè a consorzi e società consortili costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 413. Tali contributi devono essere scomputati dal prezzo di cessione delle aree alle imprese artigiane segnatarie dei singoli lotti, ovvero ripartito per millesimi di superficie. I contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 3 possono essere concessi a imprese artigiane, a consorzi e società consortili costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     2. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale [4].

     3. Le domande per gli interventi di cui all'art. 2 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     a) documentazione comprovante la vigenza dello strumento urbanistico attuativo;

     b) planimetria generale dell'intervento, ovvero progetto degli impianti tecnici.

     4. Le domande per gli interventi di cui all'art. 3, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     a) dichiarazione del sindaco di conformità urbanistico-edilizia nel caso di acquisto e concessione edilizia o autorizzazione edilizia, nel caso di recupero;

     b) dichiarazione del sindaco attestante che l'immobile risulta dismesso per le iniziative previste al comma 3 del medesimo articolo;

     c) progetto di realizzazione e preventivo di spesa, con indicazione degli immobili e delle imprese artigiane che andranno ad insediarsi, nel caso di consorzi e società consortili;

     d) contratto preliminare o titolo di proprietà dell'immobile.

 

     Art. 6. Procedura per la concessione dei benefici.

     1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, sulla base delle disponibilità previste nel bilancio regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, stabilisce l'ammontare delle somme a disposizione per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e i criteri sulle eventuali variazioni allo scopo di utilizzare tutte le risorse disponibili [5].

     2. Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Giunta regionale effettua opportune variazioni nella ripartizione delle somme disponibili per ciascun intervento programmato, allo scopo di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

     3. Sulla base della determinazione di cui al comma 1 la Giunta regionale approva le iniziative ammissibili nei singoli settori di intervento tenuto conto delle priorità di cui all'art. 4.

     3 bis. La graduatoria degli interventi ammessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) si presenterà divisa in due sub-graduatorie che saranno ordinate in modo da finanziare, nell'ordine, i soggetti inclusi nella prima e poi, di seguito, quelli della seconda. Saranno inclusi nella seconda i progetti e/o i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso enti, società o consorzi, siano stati destinatari di contributi ai sensi della presente legge, ovvero di altre normative, anche comunitarie, per i quali il contributo concesso sia stato successivamente revocato o rideterminato in misura superiore al venti per cento [6].

     4. La Giunta regionale revoca il contributo concesso nei seguenti casi:

     a) mancata attuazione o modificazione senza preventiva autorizzazione dell'iniziativa finanziata;

     b) mancato inizio dei lavori entro un anno dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di approvazione della graduatoria delle domande ammesse relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

     c) non ultimazione degli interventi nei due anni successivi all'inizio dei lavori [7].

     4 bis. Per gli interventi relativi agli esercizi dal 1993 al 1996, il termine per l'ultimazione delle opere viene fissato al 31 dicembre 2000, per gli interventi ammessi nel 1997 il termine è fissato al 31 dicembre 2001, per gli interventi ammessi nel 1998 il termine è al 31 dicembre 2002. Per l'esercizio 1999, il termine di ultimazione degli interventi sarà fissato nel provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, secondo i criteri di cui al presente articolo. In ogni caso i beneficiari devono trasmettere una relazione sullo stato di attuazione dei progetti al 31 dicembre di ogni anno da far pervenire entro il 31 gennaio successivo pena la revoca del contributo assegnato [6].

     4 ter. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per effetto di revoche e/o rideterminazioni, saranno utilizzate per scorrere le graduatorie delle domande ammesse, per le rispettive tipologie di intervento, con precedenza per quelle a cui è stato assegnato un contributo in misura ridotta rispetto ai massimali previsti, per insufficienza dello stanziamento. Ulteriori somme ancora disponibili saranno ripartite secondo i criteri fissati di anno in anno dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al precedente comma 1 [6].

 

     Art. 7. Erogazione dei contributi.

     1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono erogati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente secondo i seguenti stati di avanzamento dei lavori:

     a) erogazione di un primo acconto pari al 40 per cento del contributo concesso, ad inizio lavori;

     b) un'ulteriore acconto pari al 40 per cento del contributo concesso ad acquisizione dei documenti di spesa quietanzati per almeno il 50 per cento della spesa complessivamente ammessa a contributo;

     c) saldo del 20 per cento previa acquisizione dei documenti di spesa quietanzati per l'intero investimento previsto, accompagnati dal collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori [8].

     1 bis. [9].

     2. I contributi di cui all'articolo 1, lettere b) e c), sono erogati ai soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 5 con Decreto del dirigente della struttura regionale competente in unica soluzione, a presentazione della rendicontazione finale dell'iniziativa agevolata [10].

 

     Art. 8. Cumulabilità dei contributi.

     1. Qualora la stessa iniziativa benefici di più contributi in conto capitale da parte dello Stato di altri enti pubblici, il contributo regionale può essere concesso purchè la somma dei contributi non superi i limiti percentuali e assoluti stabiliti dalla presente legge.

     2. Qualora la stessa iniziativa benefici anche di un contributo in conto capitale da parte della Comunità europea il contributo regionale può essere concesso purché la somma dei contributi non superi il limite di spesa riconosciuto per l'intervento.

     3. Sono cumulabili con i contributi regionali in conto capitale della presente legge anche i contributi in conto interessi derivanti dall'applicazione di altra normativa regionale o statale.

 

     Art. 9. Abrogazione.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 24 novembre 1981, 63;

     b) l'art. 1 della legge regionale 5 luglio 1984, 33;

     c) la legge regionale 24 novembre 1987, 56;

     d) la legge regionale 28 giugno 1988, 34;.

     e) la legge regionale 2 agosto 1988, 36;

     f) l'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, 43:

     g) l'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1989, 32;

     2. Le leggi regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti soni e per l'esecuzione degli impegni di spese assunti in base alle medesime leggi.

     3. A partire dall'esercizio 1994 gli impegni assunti nei capitoli istituiti ai sensi delle leggi regionali 24 novembre 1981, n. 63, 24 novembre 1987, 56, 28 giugno 1988, 34 e 2 agosto 1988, 36, per i quali non sia ancora intervenuta la relativa liquidazione e l'erogazione, sono trasferiti al capitolo 21018 di nuova istituzione.

 

     Art. 10. Norme finali e transitorie.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede a determinare le somme disponibili per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c).

     2. Per il 1993 le domande di cui agli artt. 2 e 3 devono essere presentate entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1. Le domande presentate ai sensi delle leggi regionali 24 novembre 1981, n. 63, 28 giugno 1988, 34 e 2 agosto 1988, 36 conservano efficacia purché riconosciute compatibili con la presente legge.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. All'onere di lire 9.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

     a) l'utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, dell'importo di lire 3.500.000.000 iscritto nella partita n. 4 del fondo globale spese di investimento del bilancio 1992;

     b) mediante utilizzo degli importi di lire 2.000.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1993 al 1995, iscritti nella partita 5 del medesimo fondo globale del bilancio 1993 e pluriennale 1993-1995.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 e pluriennale 1993-1995 è istituito il capitolo 21018 denominato «Interventi regionali per lo sviluppo di insediamenti artigiani» con lo stanziamento di lire 5.500.000.000 per l'anno 1993 e lire 2.000.000.000 per gli anni 1994 e 1995.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 8 ottobre 2018, n. 34.

[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.

[8] Comma sostituito dall'art. 47 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.

[9] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.

[10] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 58.