§ 4.1.163 - L.R. 21 settembre 2021, n. 27.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:21/09/2021
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”.
Art. 2.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 [...]
Art. 3.  Modifica all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
Art. 4.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. [...]
Art. 5.  Modifica all’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...]
Art. 6.  Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
Art. 7.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...]
Art. 8.  Modifica all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...]
Art. 9.  Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.
Art. 10.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 11.  Modifica all’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata [...]
Art. 12.  Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.
Art. 13.  Modifica all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
Art. 14.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
Art. 15.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
Art. 16.  Modifica all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con [...]
Art. 17.  Modifica all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente [...]
Art. 18.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato [...]
Art. 19.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 “Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali [...]
Art. 20.  Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale.
Art. 21.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 22.  Entrata in vigore.


§ 4.1.163 - L.R. 21 settembre 2021, n. 27.

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente.

(B.U. 24 settembre 2021, n. 128)

 

CAPO I

Disposizioni in materia di governo del territorio

 

Art. 1. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”.

1. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è sostituito dal seguente:

“1 bis. La Regione può, altresì, destinare l’incremento dell’oblazione di cui al comma 1:

a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all’articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, approvati ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale n. 14 del 2017. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo.”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.

1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: “e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.”.

2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: “e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.

1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 le parole: “30 settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2022”.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE,

della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)”.

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 è così sostituito:

“3. La Giunta regionale individua i soggetti affidatari della gestione dei siti della rete Natura 2000 prioritariamente tra gli enti indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni. Nel caso siano individuati soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, la Giunta regionale nel relativo provvedimento dà conto delle competenze, della professionalità e dell’adeguatezza degli affidatari, in rapporto alle funzioni che devono svolgere.”.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti

 

     Art. 5. Modifica all’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è inserito il seguente:

“3 bis. Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati dalla classificazione, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta decorso il quale può prescindere dal parere, provvede alla classificazione dei medesimi tratti in regionali, provinciali o comunali, in conformità all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. All’intervenuta classificazione segue l’accatastamento dei tratti viari ai sensi della vigente normativa.”.

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono aggiunte le parole: “e alle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

 

     Art. 7. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

“1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e al decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. A tali fini la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo; tali atti sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.”.

2. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

3. Al comma 1 ter dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le parole: “di cui ai commi 1 e 1 bis” sono sostituite dalle seguenti: “dei lavori, approvati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) 2) 3) e 5),”.

4. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del DM n. 14/2018.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

“3. Le modifiche al Programma triennale e all’elenco annuale dei lavori nei casi previsti dall’articolo 5 del DM n. 14/2018 sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere decorsi i quali può prescinderne.”.

6. Alla fine del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: “o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari”.

7. I commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati.

 

     Art. 8. Modifica all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del numero 1) della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)”;

b) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono abrogati;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera a).”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come modificato dal comma 1, si applicano ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già stata presentata la richiesta di nomina del collaudatore all’amministrazione regionale.

 

     Art. 9. Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento. [1]

1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di ambiente e di trasporto

 

     Art. 10. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

“2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:

a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e) e m);

b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);

c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l).”.

 

     Art. 11. Modifica all’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. [2]

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è sostituito dal seguente:

“1. Per le tipologie progettuali di cui all’Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell’ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.”.

 

     Art. 12. Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra” possono sospendere l’esercizio dell’attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all’alienazione del mezzo a cui si riferisce l’autorizzazione. L’alienazione del mezzo e l’eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca dell’autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai titolari di licenza di taxi di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell’interessato, del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui all’articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza diversa comunicazione all’interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai servizi di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all’articolo 3 e ai servizi di cui all’articolo 18, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Per tali servizi la sospensione dell’esercizio dell’attività non comporta l’alienazione del natante e prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante alle Autorità competenti per l’intero periodo di sospensione dell’esercizio dell’attività.

4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, al cessare della sospensione dell’esercizio dell’attività e comunque entro sessanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità di sospensione delle autorizzazioni.

6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il conferimento del titolo di cui agli articoli 14, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e 17, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di cui all’articolo 17 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e all’articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.

 

     Art. 13. Modifica all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.

1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, dopo la lettera a) e la lettera b) sono rispettivamente inserite le seguenti lettere:

“a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l’attuazione dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”, per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale;

b bis) l’impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge;”.

 

     Art. 14. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. L’utilizzo per l’attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, comporta la revoca dell’autorizzazione.”.

 

     Art. 15. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, sono inserite le seguenti parole: “La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.”.

 

     Art. 16. Modifica all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, è sostituita dalla seguente:

“b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui la presente legge; le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto dovranno costituire una unità locale, ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l’attuazione dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”;”.

 

     Art. 17. Modifica all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sono inserite le seguenti parole: “La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.”.

 

     Art. 18. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“h bis) la definizione dei criteri per l’individuazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d).”.

 

     Art. 19. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 “Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale””. [3]

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41, è così sostituito:

“2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi.”.

 

     Art. 20. Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale.

1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla effettuazione degli interventi funzionali alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico sui corsi d’acqua di competenza regionale, hanno titolo ad eseguire, direttamente o mediante i soggetti affidatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, gli interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell’alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di valutazione di incidenza ambientale su parere reso ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” nonché ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia forestale sul territorio, ove l’area di intervento sia configurabile come boscata ai sensi del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”” ed in conformità alle specifiche tecniche ed ambientali definite dal Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018 “Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017”, pubblicata sul BUR n. 9 del 23 gennaio 2018.

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 21. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 22. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2023, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 27 maggio 2024, n. 12.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2023, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.