Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 21/09/2021 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”. |
Art. 2. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 [...] |
Art. 3. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”. |
Art. 4. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. [...] |
Art. 5. Modifica all’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 6. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. |
Art. 7. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 8. Modifica all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 9. Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento. |
Art. 10. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”. |
Art. 11. Modifica all’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata [...] |
Art. 12. Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea. |
Art. 13. Modifica all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”. |
Art. 14. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”. |
Art. 15. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”. |
Art. 16. Modifica all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con [...] |
Art. 17. Modifica all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente [...] |
Art. 18. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato [...] |
Art. 19. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 “Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali [...] |
Art. 20. Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale. |
Art. 21. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 22. Entrata in vigore. |
§ 4.1.163 - L.R. 21 settembre 2021, n. 27.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente.
(B.U. 24 settembre 2021, n. 128)
CAPO I
Disposizioni in materia di governo del territorio
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della
“1 bis. La Regione può, altresì, destinare l’incremento dell’oblazione di cui al comma 1:
a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all’articolo 6 della
Art. 2. Modifica all’articolo 4 della
1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 4 della
2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 4 della
Art. 3. Modifica all’articolo 8 della
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 le parole: “30 settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2022”.
Art. 4. Modifica all’articolo 2 della
della
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della
“3. La Giunta regionale individua i soggetti affidatari della gestione dei siti della rete Natura 2000 prioritariamente tra gli enti indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni. Nel caso siano individuati soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, la Giunta regionale nel relativo provvedimento dà conto delle competenze, della professionalità e dell’adeguatezza degli affidatari, in rapporto alle funzioni che devono svolgere.”.
CAPO II
Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti
Art. 5. Modifica all’articolo 94 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 94 della
“3 bis. Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati dalla classificazione, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta decorso il quale può prescindere dal parere, provvede alla classificazione dei medesimi tratti in regionali, provinciali o comunali, in conformità all’articolo 2 del
Art. 6. Modifica all’articolo 13 della
1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 7. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al
2. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della
3. Al comma 1 ter dell’articolo 4 della
4. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del DM n. 14/2018.”.
5. Il comma 3 dell’articolo 4 della
“3. Le modifiche al Programma triennale e all’elenco annuale dei lavori nei casi previsti dall’articolo 5 del
6. Alla fine del comma 4 dell’articolo 4 della
7. I commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 4 della
Art. 8. Modifica all’articolo 48 della
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della
a) alla fine del numero 1) della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)”;
b) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono abrogati;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera a).”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 48 della
Art. 9. Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento. [1]
1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.
CAPO III
Disposizioni in materia di ambiente e di trasporto
Art. 10. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:
a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e) e m);
b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);
c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l).”.
Art. 11. Modifica all’articolo 19 della
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della
“1. Per le tipologie progettuali di cui all’Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell’ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.”.
Art. 12. Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.
1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all’articolo 4 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai titolari di licenza di taxi di cui all’articolo 3 della
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai servizi di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della
4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi di cui alla
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità di sospensione delle autorizzazioni.
6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il conferimento del titolo di cui agli articoli 14, comma 2, della
7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.
Art. 13. Modifica all’articolo 3, comma 1, della
1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della
“a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del
b bis) l’impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge;”.
Art. 14. Modifica all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della
“2 bis. L’utilizzo per l’attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all’articolo 1, comma 3, della
Art. 15. Modifica all’articolo 5 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 16. Modifica all’articolo 6, comma 1, lettera b), della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della
“b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui la presente legge; le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto dovranno costituire una unità locale, ai sensi del
Art. 17. Modifica all’articolo 15, comma 1, della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 15 della
Art. 18. Modifica all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
“h bis) la definizione dei criteri per l’individuazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d).”.
Art. 19. Modifica all’articolo 2 della
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi.”.
Art. 20. Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale.
1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla effettuazione degli interventi funzionali alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico sui corsi d’acqua di competenza regionale, hanno titolo ad eseguire, direttamente o mediante i soggetti affidatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di valutazione di incidenza ambientale su parere reso ai sensi dell’articolo 16 della
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 21. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 22. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2023, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2023, n. 44, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.