Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 16/07/1976 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Veneta, per promuovere un più razionale assetto del proprio territorio ai fini della programmazione regionale, cura, anche in concorso con altri Enti pubblici, la redazione, la [...] |
Art. 2. La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, i Comprensori e le Comunità Montane territorialmente interessati, individua, previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. [...] |
Art. 3. Gli Enti di cui al precedente articolo trasmettono alla Regione la deliberazione con la quale vengono manifestate le proprie esigenze in ordine alla realizzazione della cartografia e viene [...] |
Art. 4. L'aggiudicazione alle imprese dei lotti territoriali individuali secondo il programma e le priorità di cui al precedente articolo 2 si svolgerà a cura della Giunta regionale secondo le procedure [...] |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 2.900 milioni si fa fronte |
Art. 8. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni |
§ 4.1.4 - L.R. 16 luglio 1976, n. 28.
Formazione della carta tecnica regionale.
(B.U. 19 luglio 1976, n. 32).
La Regione Veneta, per promuovere un più razionale assetto del proprio territorio ai fini della programmazione regionale, cura, anche in concorso con altri Enti pubblici, la redazione, la diffusione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale, nonché di carte tematiche e di altre elaborazioni ricavabili da riprese aerofotogrammetriche, con il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla
La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, i Comprensori e le Comunità Montane territorialmente interessati, individua, previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 8 della
Nella formulazione dell'ordine di priorità, si terrà conto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e per quanto compatibile con gli indirizzi della programmazione regionale, delle opportunità espresse formalmente dai Comuni, dalle Province, dai Comprensori e dalle Comunità Montane in merito alla realizzazione di una corretta pianificazione del proprio territorio, con particolare riferimento alle esigenze relative all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle vigenti leggi, nonché degli eventuali impegni di compartecipazione volontaria alla spesa della restituzione cartografica che gli Enti sopraindicati ritengano di poter assumere.
Gli Enti di cui al precedente articolo trasmettono alla Regione la deliberazione con la quale vengono manifestate le proprie esigenze in ordine alla realizzazione della cartografia e viene eventualmente assunto l'impegno a sostenere le spese relative alla restituzione cartografica.
In tale ipotesi i rapporti con gli Enti di cui al precedente articolo sono regolati da apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale.
L'aggiudicazione alle imprese dei lotti territoriali individuali secondo il programma e le priorità di cui al precedente articolo 2 si svolgerà a cura della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi. [1]
Il relativo capitolato speciale di appalto è approvato, sentita la competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale può avvalersi di consulenze specializzate per gli studi preparatori, i controlli, i collaudi e le altre necessità inerenti alla formazione della carta tecnica regionale.
1. La Regione del Veneto, per l’assolvimento delle proprie attività istituzionali di programmazione e attraverso forme di coordinamento tra Stato-Regioni-Enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi territoriali, sulla base delle indicazioni e delle direttive derivate da progetti statali e comunitari, promuove l’utilizzo della Carta Tecnica Regionale e dei suoi elaborati mediante la diffusione in forma non onerosa, a chiunque ne faccia richiesta. Per tali finalità la Giunta regionale provvede all’approvazione di un disciplinare con il quale sono stabilite le modalità, le condizioni e le caratteristiche della cessione dei diversi elaborati.
2. I comuni, le province, le comunità montane, gli istituti universitari e di ricerca nonché gli altri enti pubblici possono richiedere, per fini di studio, l’uso temporaneo o la cessione delle fotocopie su carta dei fotogrammi risultanti dalle riprese aerofotogrammatiche.
3. La concessione in uso temporaneo dei fotogrammi aerei è gratuita mentre la cessione definitiva comporta il pagamento delle spese di riproduzione delle copie positive a stampa, ai sensi della vigente disciplina.
4. Le richieste degli enti di cui al secondo comma sono accolte nel rispetto della vigente disciplina e compatibilmente con le proprie esigenze di utilizzazione delle fotocopie.
In dipendenza delle disposizioni contenute all’articolo 2 della presente legge, sarà istituito nello stato di previsione della entrata del Bilancio della Regione per gli esercizi finanziari successivi apposito capitolo così denominato: «Proventi derivanti dal concorso nella spesa per la formazione della Carta Tecnica Regionale».
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 2.900 milioni si fa fronte:
- per l'esercizio 1976: L. 100 milioni mediante riduzione di pari importo del cap. 7250 (fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - partita: «primo finanziamento legge-progetto »);
- per gli esercizi successivi mediante l'iscrizione nei relativi bilanci di previsione dei seguenti stanziamenti coperti con incrementi di entrate derivanti dall'art. 8 della
- esercizio 1977: L. 700 milioni;
- esercizio 1978: L. 700 milioni;
- esercizio 1979: L. 700 milioni;
- esercizio 1980: L. 700 milioni.
Le somme non impegnate e in esercizio potranno essere utilizzate in quelli successivi.
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 20 della
[3] Articolo così modificato dall’art. 20 della