Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 10/05/1999 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Ambito di tutela. |
Art. 3. Piano di classificazione acustica dei comuni. |
Art. 4. Disposizioni attuative. |
Art. 5. Piani comunali di risanamento acustico. |
Art. 6. Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico. |
Art. 7. Emissioni sonore da attività temporanee. |
Art. 8. Controllo e sanzioni amministrative. |
Art. 9. Fondo comunale. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
§ 4.4.46 - Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21.
Norme in materia di inquinamento acustico.
(B.U. n. 42 del 14 maggio 1999).
Art. 1. Finalità.
1. Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in attuazione della
Art. 2. Ambito di tutela.
1. La tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
Art. 3. Piano di classificazione acustica dei comuni.
1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora adottato i piani di classificazione acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, devono provvedervi entro sei mesi.
2. La Giunta regionale, in adeguamento ai decreti attuativi della
3. I comuni, entro dodici mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, verificano la conformità dei piani di classificazione acustica e delle misure già adottati, ai contenuti della deliberazione stessa, provvedendo al relativo adeguamento ove necessario.
4. A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.
5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.
6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.
7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla provincia competente per territorio per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica.
8. Copia del piano di classificazione viene altresì inviata al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati.
9. Entro novanta giorni dalla definizione delle aree di rispetto nell'intorno degli aeroporti siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", i comuni interessati adeguano il proprio piano di classificazione acustica e modificano, se necessario, gli strumenti urbanistici in vigore.
10. Qualora il comune non provveda alla modifica o all'adozione del piano di classificazione acustica entro i limiti temporali fissati rispettivamente dai commi 1 e 3, la provincia territorialmente competente diffida il comune ad adeguarsi entro tre mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro 1 mese un commissario ad acta.
Art. 4. Disposizioni attuative.
1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, disposizioni attuative della
2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina le modalità di applicazione della presente legge e, in particolare stabilisce:
a) le modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della
b) le procedure e i criteri, oltre quelli previsti dall'articolo 7 della
c) le modalità per la predisposizione del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico previsto dall'articolo 4 comma 2 della
d) i criteri da osservare per la predisposizione della documentazione di impatto acustico prevista all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della
e) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse ambientale e/o turistico, di valori inferiori a quelli di cui all'articolo 2 della
Art. 5. Piani comunali di risanamento acustico.
1. Nei casi previsti dall'articolo 7 della
2. Per la stesura dei piani comunali di risanamento acustico i comuni possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dal competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV.
3. Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato dal comune, deve essere inviato alla provincia per la verifica di congruità con piani comunali di risanamento acustico dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani medesimi.
4. Successivamente, il comune trasmette il piano di risanamento acustico alla Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale di intervento.
5. Nei casi di inerzia del Comune previsti dall'articolo 7, comma 3 della
Art. 6. Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2 della
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1, vengono utilizzati le somme di cui all'articolo 10.
Art. 7. Emissioni sonore da attività temporanee.
1. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della
1 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell’inizio dell’attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico [2].
2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
3. [L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio regionale] [3].
4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.
5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.
6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
7. Il comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale [4].
8. [Ulteriori deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dal comune su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato] [5].
Art. 8. Controllo e sanzioni amministrative.
1. Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province si avvalgono dell'ARPAV.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della
3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 900,00 [6];
b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 7, comma 7;
c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 [7].
Art. 9. Fondo comunale.
1. Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della
Art. 10. Norma finanziaria.
1. All'introito delle somme provenienti dallo Stato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 della
2. Le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della
[1] Comma così modificato dall'art. 7 della
[2] Comma inserito dall'art. 7 della
[3] Comma abrogato dall'art. 7 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[5] Comma abrogato dall'art. 7 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 7 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 7 della