§ 3.9.55 - L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:03/10/2003
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Disposizioni transitorie in materia di contributi alle imprese artigiane ai sensi della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".
Art. 2.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".
Art. 3.  Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".
Art. 4.  Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".
Art. 5.  Modifica dell'articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato".
Art. 6.  Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato".
Art. 7.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 "Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane".
Art. 8.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.".
Art. 9.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.".
Art. 10.  Modifica della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.".
Art. 11.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , "Norme generali in materia di marchi regionali".
Art. 12.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.".
Art. 13.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.".
Art. 14.  Abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.".
Art. 15.  Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.".
Art. 16.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo [...]
Art. 17.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo [...]
Art. 18.  Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola [...]
Art. 19.  Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola [...]
Art. 20.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".
Art. 21.  Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".
Art. 22.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio".
Art. 23.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio".
Art. 24.  Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".
Art. 25.  Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, [...]
Art. 26.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali in favore della qualità e dell'innovazione".
Art. 27.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali in favore della qualità e dell'innovazione".
Art. 28.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta".
Art. 29.  Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...]
Art. 30.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.9.55 - L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio.

(B.U. 7 ottobre 2003, n. 94).

 

TITOLO I

Modifiche in materia di artigianato

 

CAPO I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1993, N. 48

"INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE"

 

Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di contributi alle imprese artigiane ai sensi della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".

     1. Fatte salve le istanze pervenute al 30 settembre 2002 e fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino del complesso delle funzioni amministrative in materia di artigianato, la Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , può prevedere percentuali di contribuzione ed importi degli investimenti diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della stessa legge.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".

     1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 è così sostituito:

     "1. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, nonché degli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti sono determinati in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentiti la commissione consiliare competente e il comitato di cui all'articolo 12".

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".

     1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, dopo le parole "dalle cooperative artigiane di garanzia" sono aggiunte le parole "e dai consorzi fidi".

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".

     1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n .48 è così sostituito:

     "1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. La Giunta regionale nomina il presidente del collegio scegliendolo fra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili."

 

CAPO II

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, N. 67

"DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO"

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato".

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , è aggiunto il seguente comma:

     "2 bis. É ammessa l'iscrizione alla separata sezione dell'albo, da disporsi da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, con conseguimento dei benefici di cui al comma 1, dei consorzi di secondo grado purché i due terzi degli organismi consorziati siano a loro volta iscritti alla separata sezione dell'albo ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, e sempre che gli stessi detengano la maggioranza negli organi deliberanti.".

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato".

     1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , è così sostituito:

     "1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni connesse alla tenuta, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, dell'albo delle imprese artigiane nonché le funzioni di vigilanza.".

 

CAPO III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2001, N. 3

"INTERVENTI REGIONALI DI SOSTEGNO A RETI E SERVIZI TELEMATICI PER LE IMPRESE ARTIGIANE"

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 "Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane".

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 è così sostituito:

     "1. Gli interventi di cui al presente Capo consistono in contributi in conto capitale sulle spese di utilizzo dei servizi in rete, consulenza, formazione e addestramento del personale necessarie alla realizzazione di un progetto aziendale di utilizzazione e di accesso alle reti e ai servizi telematici.".

 

CAPO IV

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1996, N. 1

"MARCHIO E INCENTIVI PER LA TUTELA E LA PRODUZIONE DI IMBARCAZIONI

IN LEGNO TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA."

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.".

     1. L'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 è così sostituito:

     "Art. 3. Concessione dell'uso del marchio.

     1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso esclusivamente ai soggetti che costruiscono imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali e relativi accessori, nel territorio dei comuni inseriti nel Piano di area per la laguna e per l'area veneziana (PALAV), approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 70 del 9 novembre 1995 e del Comune di Caorle.

     2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite alla camera di commercio di Venezia.".

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.".

     1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 le parole "presso la Giunta regionale" sono soppresse.

 

     Art. 10. Modifica della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.".

     1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 è aggiunto il seguente:

     "Art. 8 bis. Disposizioni di rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai Capi I e II della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.".

 

CAPO V

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 16,

"NORME GENERALI IN MATERIA DI MARCHI REGIONALI"

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , "Norme generali in materia di marchi regionali". [1]

     1. All'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , le parole "e del marchio del mobile d'arte della pianura veronese che resta disciplinato dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 e successive modifiche" sono soppresse.

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.". [2]

     1. All'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , la lettera c) del comma 1 ed il comma 3 sono abrogati.

 

     Art. 13. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.". [3]

     1. L'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 è così sostituito:

     "Art. 6. Attribuzioni alle camere di commercio.

     1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso.".

 

     Art. 14. Abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.". [4]

     1. L'articolo 13 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 è abrogato.

 

     Art. 15. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.". [5]

     1. L'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, è così sostituito:

     "Art. 14. Attribuzioni alle camere di commercio.

     1. Sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso.".

 

CAPO VI

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1995, N. 31

"MARCHIO DEL MOBILE D'ARTE IN STILE DELLA PIANURA VERONESE PRODOTTO NEI COMUNI DI BOVOLONE, CASALEONE, CEREA, CONCAMARISE, GAZZO VERONESE, ISOLA DELLA SCALA, ISOLA RIZZA, LEGNAGO, NOGARA, OPPEANO, SALIZZOLE, SANGUINETTO, SAN PIETRO DI MORUBIO"

 

     Art. 16. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio".

     1. L'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 è così sostituito:

     "Art. 3. Concessione dell'uso del marchio.

     1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso esclusivamente ai soggetti ed imprese che producono i mobili d'arte in stile nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1.

     2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite alla camera di commercio di Verona.".

 

     Art. 17. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio".

     1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 le parole "presso la Giunta regionale" sono soppresse.

 

     Art. 18. Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio".

     1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 8 bis. Disposizioni di rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.".

 

     Art. 19. Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio".

     1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 9 bis. Abrogazioni.

     1. L'articolo 5, il comma 4 dell'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 9 sono abrogati".

 

TITOLO II

Modifiche in materia di commercio

 

CAPO I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001, N. 10

"NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"

 

     Art. 20. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

     1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è inserita la seguente:

     "b bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;".

 

     Art. 21. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

     1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è così sostituito:

     "1. I comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente, gli elenchi dei provvedimenti autorizzatori emessi nell'anno precedente.".

 

CAPO II

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1999, N. 1

"INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO"

 

     Art. 22. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio".

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituito:

     "2. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge le piccole e medie imprese come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1997 n. 229 e 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998 n. 34, aventi sede operativa nel Veneto.".

 

     Art. 23. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio".

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituito:

     "1. Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 composti da almeno 400 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione.".

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. Per gli organismi di garanzia già destinatari di contributi regionali, il requisito numerico di cui al comma 1 non si applica fino al 31 dicembre 2004.".

     3. La lettera a), del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituita:

     "a) gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la costituzione o per l'incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia possono essere utilizzati dagli organismi di garanzia per la copertura delle spese di gestione;".

 

CAPO III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1999, N. 37

"NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO"

 

     Art. 24. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".

     1. All'articolo 11, comma 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 dopo la parola "comuni" sono aggiunte le parole "o le unioni dei comuni ove costituite".

 

CAPO IV

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11

"CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"

 

     Art. 25. Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

     1. All'articolo 35, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo la parola "comuni" sono aggiunte le parole "o alle unioni dei comuni ove costituite,".

 

TITOLO III

Modifiche in materia di industria

 

CAPO I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1997, N. 3

"INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLA QUALITÀ E DELL'INNOVAZIONE"

 

     Art. 26. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali in favore della qualità e dell'innovazione".

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 , dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le parole ", sentita la competente Commissione consiliare,".

 

     Art. 27. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali in favore della qualità e dell'innovazione".

     1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 , le parole "della qualità ISO UNI EN serie 9000" sono sostituite dalle seguenti "della qualità ISO UNI EN serie 9000, o comunque secondo altre forme di certificazione di qualità riconosciute".

 

CAPO II

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1999, N. 57

"INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE VENETA"

 

     Art. 28. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta".

     1. Al comma 1 ter dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , le parole "sei mesi" sono sostituite con le parole "un anno".

     2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , le parole "legale, amministrativa e" sono soppresse.

 

CAPO III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, N. 5

"PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE

(LEGGE FINANZIARIA 2000)"

 

     Art. 29. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)".

     1. L'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:

     "Art. 12. Limiti dell'aiuto alle imprese.

     1. L'ammontare dei benefici concessi ad una impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a valere su altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può in nessun caso superare l'importo previsto dalla regola de minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

     2. Sono fatti salvi gli altri regimi di aiuto disciplinati nella relativa legge istitutiva oppure individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, in applicazione della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

     3. Al momento dell'inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi i prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la predetta regola de minimis.".

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

CAPO I

URGENZA

 

     Art. 30. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 23 luglio 2013, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 23 luglio 2013, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 23 luglio 2013, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 23 luglio 2013, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 23 luglio 2013, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.