Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.7 tutela delle bellezze naturali |
Data: | 29/11/1971 |
Numero: | 1097 |
Sommario |
Art. 1. Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonché nel [...] |
Art. 2. Le cave e le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni [...] |
Art. 3. La continuazione delle attività estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente [...] |
Art. 4. La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente è punita con l'arresto sino [...] |
Art. 5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1347. |
§ 5.7.4 - L. 29 novembre 1971, n. 1097.
Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.
(G.U. 22 dicembre 1971, n. 322).
Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonché nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave o miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.
Nulla è innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi.
Le cave e le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni attività entro il termine perentorio del 31 marzo 1972.
La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle di calcare per cemento e di calcare per calce idraulica, sono disciplinati dal successivo articolo 3 salvo che per le miniere il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla è innovato.
La continuazione delle attività estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del soprintendente ai monumenti competente.
Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalità e ai tempi di escavazione, nonché alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attività estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.
Il soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del consiglio regionale, del consiglio comunale interessato per territorio e del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della regione ad emanare apposite norme legislative.
Nel caso di approvazione del progetto il soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progettate devono comprendere un programma per un periodo che non potrà comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del soprintendente.
Qualora, invece, la prosecuzione dell'attività estrattiva risulti di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale, il soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attività stabilendo le relative modalità.
La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente è punita con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.
La pena è triplicata nel caso di apertura abusiva di nuove cave o miniere.
Indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui ai precedenti commi, i contravventori dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino; qualora questa non sia possibile, essi sono tenuti al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione.
La riduzione in pristino o la determinazione dell'indennità è disposta dal soprintendente.
Si applicano a tal proposito i commi secondo e seguenti dell'articolo 15 della
Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla
Allegato
(Omissis)