Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 25/06/2021 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. |
Art. 4. Modifica all’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. |
Art. 5. Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. |
Art. 6. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. |
Art. 7. Modifica all’articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto”. |
Art. 8. “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”. |
Art. 9. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”. |
Art. 10. Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’epidemia Covid-19. Proroga di termini previsi dalla legislazione regionale. |
Art. 11. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, e successive modificazioni. |
Art. 12. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”. |
Art. 13. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”. |
Art. 14. Modifica all’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”. |
Art. 15. Modifica all’articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 16. Modifica all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 17. Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2012”. |
Art. 18. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”. |
Art. 19. Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”. |
Art. 20. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”. |
Art. 21. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”. |
Art. 22. Abrogazione dell’articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”. |
Art. 23. Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio [...] |
Art. 24. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”. |
Art. 25. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”. |
Art. 26. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”. |
Art. 27. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”. |
Art. 28. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque [...] |
Art. 29. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”. |
Art. 30. Modifica all’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 31. Modifica dell’articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 32. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”. |
Art. 33. Inserimento di articolo nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema [...] |
Art. 34. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 35. Entrata in vigore. |
§ 3.3.51 - L.R. 25 giugno 2021, n. 17.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.
(B.U. 25 giugno 2021, n. 84)
CAPO I
Disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio
Art. 1. Modifica all’articolo 6 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della
“2 bis. Il Presidente della Consulta dei sindaci, di cui all’articolo 10 bis, partecipa, senza diritto di espressione di voto, a tutte le sedute dell’Assemblea.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 10 bis della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 bis della
“1 bis. È sempre consentita la delega da parte di un Sindaco all’esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all’interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell’ordine del giorno, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all’adunanza.
1 ter. La delega di cui al comma 1 bis non può essere esercitata in forma permanente e deve essere eventualmente rinnovata di volta in volta. Non sono in ogni caso ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della
Art. 3. Modifiche all’articolo 26 della
1. All’articolo 26 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.”;
b) al comma 3 le parole: “costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e” sono soppresse.
Art. 4. Modifica all’articolo 31 della
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della
Art. 5. Inserimento di nuovo articolo nella
1. Dopo l’articolo 17
“Art. 17 bis. Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d’acqua ai consorzi di Bonifica.
1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di derivazione in forma collettiva presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di concessione prima della sua scadenza comporta l’autorizzazione della Regione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell’uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fatta salva la facoltà della Regione, ove detta continuazione contrasti con il buon regime delle acque e le altre finalità di cui all’articolo 1, di denegare o imporre le necessarie cautele per la continuazione provvisoria del prelievo, entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda;
b) la presentazione della domanda di concessione relativa al riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d’acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione;
c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta regionale, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna ittica, sulla base dell’esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi di derivazioni che gravitano su un determinato corso d’acqua, sulla base del parere dell’Autorità di Bacino di cui all’articolo 96 del
CAPO II
Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio
Art. 6. Modifica all’articolo 11 della
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della
Art. 7. Modifica all’articolo 19 della
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della
Art. 8. “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;
b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c);
e) professioniste iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti alle associazioni professionali contenute nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della
3. Al comma 3 dell’articolo 2 della
“b bis) praticare la parità retributiva tra donne e uomini”.
4. Al comma 4 dell’articolo 2 della
Art. 9. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
“3 bis. Accertato che l’operatività delle strumentazioni agevolative di cui al comma 3, lettere c) e d) è cessata, i compensi spettanti al soggetto gestore per le attività residuali riferite a tali strumentazioni agevolative per gli esercizi 2018, 2019, 2020 sono posti a carico delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3, lettere b), e) e f).
3 ter. Con decorrenza dall’annualità 2021 il fondo unico di cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo istituito in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della
Art. 10. Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’epidemia Covid-19. Proroga di termini previsi dalla legislazione regionale.
1. Considerato il perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da “Covid-19”, i termini previsti all’articolo 1, commi 6 e 7, della
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della
3. Il termine previsto all’articolo 3 bis, comma 4, della
4. Il termine del 31 dicembre 2021 previsto all’articolo 3, comma 2, della
Art. 11. Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 12. Modifiche all’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9
Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.
1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Il titolare dell’autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell’articolo 10 del
3. Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.”.
Art. 13. Modifiche all’articolo 4 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 14. Modifica all’articolo 17 della
1. Il comma 8 dell’articolo 17 della
“8. L’autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell’impianto non presenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza.”.
Art. 15. Modifica all’articolo 34 della
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 34 della
“o bis) al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale di cui al Capo II della
Art. 16. Modifica all’articolo 55 della
1. Il comma 1 dell’articolo 55 della
“1. Il presente capo disciplina l’incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana.”.
Art. 17. Modifiche all’articolo 25 della
1. La rubrica dell’articolo 25 della
“Interventi a favore delle imprese nei comparti dei settori dell’artigianato, industria, commercio e servizi”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 della
3. Al comma 4 dell’articolo 25 della
CAPO III
Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e pesca
Art. 18. Modifiche all’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2
1. La Giunta regionale, ai sensi del Titolo I del
2. Resta confermato l’assoggettamento al vincolo idrogeologico per i terreni già vincolati ai sensi dell’articolo 2 della
Art. 19. Abrogazione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
Art. 20. Modifiche all’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l’esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l’esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli interessati presentano all’autorità forestale competente per territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecnici. Sono fatte salve le competenze delegate al Comune ai sensi dell’articolo 20 della
2. Entro il termine di novanta giorni, l’autorità forestale autorizza l’esecuzione degli interventi formulando eventuali prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio.
3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l’autorità forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
4. I lavori realizzati in assenza dell’atto autorizzativo o in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite, possono essere oggetto di regolarizzazione mediante l’emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo in sanatoria dell’autorità forestale, sempre che gli interventi eseguiti non pregiudichino l’assetto idrogeologico dell’area interessata. L’autorità forestale competente per territorio, al momento del rilascio dell’autorizzazione, può prescrivere l’esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento.
5. Nel caso in cui gli interventi non autorizzati risultino pregiudizievoli all’assetto idrogeologico o la difformità, rispetto alle modalità esecutive dichiarate o impartite, sia rilevante, l’autorità forestale impone al trasgressore la sospensione immediata dei lavori e ii ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, oltre al pagamento delle previste sanzioni, fissando un adeguato termine temporale.
6. Nei casi previsti dal comma 4 l’emanazione del provvedimento in sanatoria, fermo restando quanto previsto da altre specifiche normative di settore, è condizionata al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido previste dal
2. La Giunta regionale adegua il
Art. 21. Modifiche all’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“Art. 14
1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) “bosco”: le superfici che presentano le caratteristiche indicate al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 4 del
b) “aree escluse dalla definizione di bosco”: le aree che presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento le modalità per l’individuazione delle superfici ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1.”.
2. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14 della
Art. 22. Abrogazione dell’articolo 31 della
1. L’articolo 31 della
Art. 23. Modifica dell’articolo 20 della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
Art. 24. Modifica all’articolo 3 della
1. Al comma 2, dell’articolo 3, della
Art. 25. Modifiche all’articolo 4 della
1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 4 della
2. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 4 della
Art. 26. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della
3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della
Art. 27. Modifica all’articolo 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
“1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento definisce:
a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 5;
b) il contributo da assegnare all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario in relazione alle attività affidate dalla presente legge.”.
Art. 28. Modifica all’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
“2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della
Art. 29. Modifica all’articolo 10 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della
CAPO IV
Disposizioni in materia di energia
Art. 30. Modifica all’articolo 42 della
1. Il comma 2 bis, dell’articolo 42 della
“2 bis. Fino alla revisione o all’aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo Piano energetico regionale, le funzioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente per materia.”.
Art. 31. Modifica dell’articolo 43 della
1. Al comma 1 dell’articolo 43 della
Art. 32. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della
“6 bis. Non sono, altresì, soggette all’obbligo dell’autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
a) con tensione nominale fino a 5.000 volt, a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del
b) con tensione nominale massima fino a 30.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del
6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l’esercente presenta al comune interessato la denuncia di inizio lavori (DIL), ai sensi della vigente normativa di settore.
6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l’esercente trasmette annualmente alle province interessate l’elenco delle nuove linee realizzate ovvero i dati eventualmente conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016 “Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture”.”.
CAPO V
Disposizioni in materia di ricerca e innovazione
Art. 33. Inserimento di articolo nella
1. Dopo l’articolo 18 della
“Art. 18 bis. Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione.
1. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco denominato “Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione”, nel quale sono identificati e registrati in specifiche sezioni, con un numero progressivo di iscrizione, i “Temporary Manager”, i “Temporary Export Manager” e i “Manager dell’Innovazione”.
2. La Giunta regionale si avvale di Veneto Innovazione Spa per la gestione e la tenuta dell’elenco regionale di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della
a) i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione a ciascuna sezione;
b) i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione e le eventuali limitazioni;
c) le modalità di consultazione dell’elenco;
d) le modalità di controllo periodico sui soggetti iscritti.”.
Art. 34. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 35. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.