§ 25.5.2 - Legge 21 febbraio 1989, n. 83.
Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.5 gruppo europeo di interesse economico
Data:21/02/1989
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Soggetti beneficiari.
Art. 2.  Requisiti dei consorzi per il commercio estero.
Art. 3.  Agevolazioni tributarie.
Art. 4.  Contributi finanziari annuali.
Art. 5.  Ammontare dei contributi.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.


§ 25.5.2 - Legge 21 febbraio 1989, n. 83. [1]

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

(G.U. 10 marzo 1989, n. 58).

 

     Art. 1. Soggetti beneficiari.

     1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

     2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, nn. 1), 2), 3) e 5), dell'art. 2195 del Codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

     3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

 

          Art. 2. Requisiti dei consorzi per il commercio estero.

     1. I consorzi e le società consortili di cui all'art. 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti del Codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.

     2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo o del capitale.

     3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle società consortili tra imprese artigiane di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     4. I consorzi e le società consortili di cui all'art. 1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

     5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; è fatta salva, fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilità delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.

 

          Art. 3. Agevolazioni tributarie.

     1. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili di cui all'art. 1 gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

     2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'art. 1 alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

          Art. 4. Contributi finanziari annuali.

     1. Ai consorzi e società consortili di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

     2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

     3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, con priorità ai consorzi e alle società consortili che sono composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 2195 del Codice civile, sentito il parere di un Comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

     a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

     b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

     f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;

     g) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

     h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

     4. Il Comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile che richiede i contributi.

     5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

     6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del Comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

     7. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e la misura dei compensi spettanti ai membri del Comitato stesso.

 

          Art. 5. Ammontare dei contributi.

     1. I contributi a favore dei consorzi o società consortili di cui all'art. 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.

     2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 200 milioni di lire.

     3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 75 imprese.

     4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.

     5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

     6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni.

 

          Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     1. I contributi previsti dall'art. 4 a favore dei consorzi per il commercio estero fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, che viene a tal fine integrato con lo stanziamento di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

     2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi annui, si fa fronte per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributi ai consorzi e alle società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.