Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 14/12/2018 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Attività relative al “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”. |
Art. 2. Valorizzazione dei vini della denominazione di origine controllata “delle Venezie”. |
Art. 3. Attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari. |
Art. 4. Provvedimenti per favorire l’accesso al credito alle imprese agricole e agroalimentari. |
Art. 5. Promozione dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”. |
Art. 7. Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni. Disposizioni per la classificazione delle strutture [...] |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni. |
Art. 9. Norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche. |
Art. 10. Modifica all’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 11. Interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell’area deltizia del Delta del Po. |
Art. 12. Interventi a favore dei distretti del commercio. |
Art. 13. Interventi per favorire la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole e medie imprese. |
Art. 14. Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...] |
Art. 15. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi a favore delle imprese ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della [...] |
Art. 16. Interventi finalizzati al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale in relazione alla tutela e al mantenimento/incremento occupazionale dell’Area di crisi industriale [...] |
Art. 17. Verifiche ed interventi sui ponti sull’Idrovia Padova-Venezia. |
Art. 18. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 “Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario”. |
Art. 19. Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali. |
Art. 20. Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende [...] |
Art. 21. Finanziamento per le attività delle equipe specialistiche in ambito di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori d’età. |
Art. 22. Ulteriori interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova. |
Art. 23. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione [...] |
Art. 24. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”. |
Art. 25. Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”. |
Art. 26. Partecipazione della Regione Veneto agli itinerari culturali del Consiglio d’Europa. |
Art. 27. Contributi a sostegno dei progetti di cui alla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 “Veneto, Terra di Pace”. |
Art. 28. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 29. Modificazioni all’articolo 13, comma 3, lettera b), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. |
Art. 30. Modifiche agli articoli 83, 84 e 85, in materia di difesa del suolo, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in [...] |
Art. 31. Entrata in vigore. |
§ 6.2.220 - L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2019.
(B.U. 21 dicembre 2018, n. 128)
Art. 1. Attività relative al “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”.
1. La Giunta regionale si dota di un Programma regionale di contributi per complessivi euro 2.000.000,00, in conformità con gli impegni assunti con il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
2. La Giunta regionale, per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata ad avvalersi dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, complessivamente quantificati in euro 1.000.000,00 per il 2019 e in euro 1.000.000,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 2. Valorizzazione dei vini della denominazione di origine controllata “delle Venezie”.
1. Al fine di contribuire alla valorizzazione della denominazione di origine controllata (DOC) “delle Venezie”, la Regione del Veneto sostiene azioni di promozione, informazione e animazione territoriale volte a far conoscere ai consumatori la DOC “delle Venezie”.
2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione di azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 50.000,00 al Consorzio tutela DOC “delle Venezie” per le seguenti attività:
a) l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
b) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni o di altri strumenti di comunicazione destinati a sensibilizzare il grande pubblico in merito al Pinot grigio prodotto nell’ambito della nuova denominazione di origine.
3. Il Consorzio tutela DOC “delle Venezie” deve promuovere le iniziative di cui al comma 2 a favore delle imprese produttrici di vini DOC “delle Venezie”, anche se non aderenti al consorzio medesimo.
4. Il contributo di cui al comma 2 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
5. Il contributo di cui al comma 2 è concesso per un importo massimo dell’ottanta per cento delle spese sostenute per le attività di valorizzazione svolte.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 3. Attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari.
1. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari, previste da disposizioni nazionali o comunitarie, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante convenzioni, di enti pubblici operanti in ambito regionale e a partecipare ad accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 4. Provvedimenti per favorire l’accesso al credito alle imprese agricole e agroalimentari.
1. Per l’esercizio 2019 le disponibilità di euro 3.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui agli articoli 57 e 58 della
2. La Giunta regionale disciplina l’operatività del fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 e individua le forme di garanzia più idonee per lo sviluppo delle imprese operanti nel settore primario.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 24 della
“2 ter. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche alle grandi imprese esclusivamente in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, secondo le modalità previste nell’articolo 57 della presente legge.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 57 della
“3 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lettera a), possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.”.
5. Alla fine del comma 5 dell’articolo 57 della
6. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00, per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate nel Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021 [2].
Art. 5. Promozione dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
1. La Regione del Veneto favorisce la realizzazione di iniziative a favore dell’uso razionale dell’energia, della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili mediante la promozione dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione al fine di ampliare la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore di soggetti privati residenti in Veneto, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare [3].
3. Per l’esercizio 2019 la disponibilità di euro 6.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui al
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.000.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021 [5].
Art. 6. Modifica dell’articolo 32 della
1. Al comma 2 dell’articolo 32 della
“f ter) promozione e valorizzazione dell’export veneto.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le entrate derivanti dal piano dei rientri di cui all’articolo 32, comma 1, della
Art. 7. Modifiche all’articolo 50 della
1. Al fine di evitare conseguenze economiche e negative ricadute occupazionali per il Veneto dalla chiusura delle strutture ricettive già regolarmente esercitate in vigenza della
2. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo a favore delle associazioni di categoria degli operatori del settore ricettivo per iniziative di formazione ed aggiornamento in ordine ai mutamenti intervenuti nel quadro normativo ed in ordine ai relativi adempimenti e sanzioni.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 8. Inserimento dell’articolo 33 bis nella
1. Dopo l’articolo 33 della
“Art. 33 bis. Attività del consigliere o della consigliera di parità regionale.
1. La Regione del Veneto assicura il pieno esercizio dell’attività del consigliere o della consigliera di parità regionale di cui all’articolo 12 del
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua un ufficio dotato di risorse umane e strumentali adeguate e può attribuire al consigliere o alla consigliera di parità regionale un’indennità mensile, in conformità all’articolo 17, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 03 “Sostegno all’occupazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 9. Norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le garanzie relative alle concessioni per l’uso di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche sono dovute solo nel caso in cui l’importo delle stesse sia superiore ad euro 500,00.
Art. 10. Modifica all’articolo 83 della
1. Dopo il comma 4 quinquies dell’articolo 83 della
“4 sexies. In caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia.”.
2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono introitate al Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 11. Interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell’area deltizia del Delta del Po.
1. Al fine di garantire la salvaguardia dell’integrità degli ecosistemi lagunari, l’assetto idrodinamico delle correnti di marea e la funzionalità delle opere idrauliche e dei canali navigabili realizzati nelle lagune, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti di manutenzione straordinaria e di interventi di interesse pubblico, ricadenti nel territorio dei comuni del Parco naturale regionale del Delta del Po, necessari alla vivificazione delle lagune e dell’area deltizia e funzionali anche al sostegno delle realtà economiche tradizionali legate all’agricoltura, alla pesca e all’acquacoltura.
2. La Giunta regionale adotta, annualmente e per ordine di priorità, il programma dei progetti di manutenzione e interventi di cui al comma 1, avvalendosi di un gruppo di lavoro interdisciplinare presieduto e coordinato dal Direttore della struttura regionale competente in materia di parchi e aree protette e costituito dalla Giunta regionale medesima.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la predisposizione dei progetti di manutenzione e interventi e la realizzazione delle eventuali opere sono affidati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 12. Interventi a favore dei distretti del commercio.
1. Per l’esercizio 2019, la disponibilità di euro 5.000.000,00 sul fondo di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 6 della
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 13. Interventi per favorire la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole e medie imprese.
1. Per l’esercizio 2019 le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all’articolo 23 della
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare la rottamazione di veicoli ad uso commerciale e industriale inquinanti, utilizzati per il trasporto in conto proprio da parte di micro, piccole e medie imprese dei settori industria, artigianato e commercio aventi sede operativa in Veneto.
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza imprenditoriale maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al comma 2 nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 14. Modifica dell’articolo 25 della
1. All’articolo 25 della
2. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 25 della
3. Ai fini di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse del fondo di rotazione istituito con l’articolo 25 della
4. Ai maggiori oneri gestionali derivanti dalla applicazione delle nuove iniziative previste dall’articolo 25 della
Art. 15. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 6, dell’articolo 3 della
3. Ai maggiori oneri gestionali derivanti dall’applicazione della nuova iniziativa prevista alla lettera h ter) del comma 6 dell’articolo 3 della
Art. 16. Interventi finalizzati al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale in relazione alla tutela e al mantenimento/incremento occupazionale dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia.
1. Per il triennio 2019-2021 le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all’articolo 23 della
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere il rilancio e la riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale in relazione alla tutela e al mantenimento/incremento dell’occupazione dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia, attraverso il sostegno di iniziative realizzate in collaborazione o in modo coordinato con i Ministeri a vario titolo competenti (articolo 37,
3. Agli oneri in conto capitale, derivanti dall’applicazione del comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2019, euro 500.000,00 per l’esercizio 2020 ed euro 250.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 03 “Sostegno all’occupazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 quantificate in euro 250.000,00 per l’esercizio 2019, euro 500.000,00 per l’esercizio 2020 e euro 250.000,00 per l’esercizio 2021 e allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 17. Verifiche ed interventi sui ponti sull’Idrovia Padova-Venezia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo complessivo di euro 1.550.000,00 alla Società a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.A., costituita con
a) alle verifiche straordinarie delle condizioni strutturali dei ponti presenti sull’Idrovia Padova-Venezia, comprensive delle attività di valutazioni dello stato di conservazione;
b) all’attività di monitoraggio delle infrastrutture di cui alla lettera a);
c) all’esecuzione degli interventi necessari ai fini della messa in sicurezza e della manutenzione straordinaria delle infrastrutture di cui alla lettera a).
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del comma 1, lettere a) e b), quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del comma 1, lettera c), quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 18. Abrogazione della
1. La
2. È fatta salva la validità ed efficacia dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia di copertura del rischio sanitario delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
3. Le minori spese conseguenti all’abrogazione della
Art. 19. Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali. [7]
1. La quota di compartecipazione sociale per i trattamenti residenziali socio-riabilitativi ai pazienti inseriti nelle Comunità Alloggio Estensive e di Base e nei Gruppi Appartamento Protetti della salute mentale è stabilita nella misura del quaranta per cento della tariffa giornaliera; la quota sanitaria è fissata nella misura del sessanta per cento.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 8.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 20. Modifiche all’articolo 40 della
1. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 40 della
“Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell’azienda sanitaria, ad eccezione delle spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute dai componenti del collegio che siano dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute i quali svolgano il mandato, su designazione dei rispettivi ministeri, in costanza di servizio.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario regionale allocate alla missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 21. Finanziamento per le attività delle equipe specialistiche in ambito di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori d’età.
1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 24 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 680.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 22. Ulteriori interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a titolo di equo indennizzo a favore di quanti hanno effettuato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova un intervento di impianto di valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies”, o a favore dei loro eredi.
2. Il contributo a titolo di equo indennizzo è concesso nei limiti e secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale che deve tenere conto delle finalità di natura equitativa dell’intervento regionale e di quanto eventualmente percepito, a qualunque titolo, dai destinatari dell’indennizzo, ivi compreso l’eventuale sostegno previsto dall’articolo 41 della
3. La concessione del contributo a titolo di equo indennizzo di cui al presente articolo è condizionata alla rinuncia ad eventuali contenziosi pendenti con l’Azienda Ospedaliera di Padova in conseguenza dell’intervento di impianto di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, qualificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2019 e in euro 350.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse collocate alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 23. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo la lettera f), del comma 2, dell’articolo 2 della
“f bis) l’esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021 [8].
Art. 24. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 25. Modifiche all’articolo 33 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della
“1 bis. In attuazione del comma precedente e dell’articolo 45 bis della
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.469.780,12 per l’esercizio 2019 si fa fronte con le risorse accantonate del risultato di amministrazione di cui alla Tabella “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” dell’allegato A della
Art. 26. Partecipazione della Regione Veneto agli itinerari culturali del Consiglio d’Europa.
l. La Regione del Veneto, nell’ambito delle iniziative intraprese dal Consiglio d’Europa per promuovere la consapevolezza di una identità culturale comune e di una cittadinanza europea fondata su valori condivisi, dando seguito alla sottoscrizione da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa della “Convenzione quadro sul valore della eredità culturale per la società” (cosiddetta “Convenzione di Faro”), in conformità alle previsioni di cui alla
2. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire ad associazioni culturali che perseguono le finalità promosse dal Consiglio d’Europa. Tali associazioni operano senza fini di lucro con lo scopo di costituire, implementare e gestire gli itinerari culturali al fine di conseguire e mantenere l’accreditamento da parte del Consiglio d’Europa.
3. La Giunta regionale, anche tramite gli uffici del Consiglio regionale, compie tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione agli itinerari di cui al presente articolo; il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti anche alla qualità di socio fondatore e la partecipazione alle attività associative.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, finalizzati al conferimento al fondo di dotazione associativo e quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2019-2021.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, finalizzati alle quote di adesione annuali e quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 27. Contributi a sostegno dei progetti di cui alla
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad enti locali, istituzioni e associazioni civili e religiose per sostenere la realizzazione dei progetti previsti dalla
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Programma 01 “Relazioni internazionali”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di Previsione 2019-2021.
Art. 28. Modifica dell’articolo 9 della
1. [Al comma 7, dell’articolo 9, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2018”, sono sostituite con le parole: “31 marzo 2019”] [10].
2. Ai fini dell’aggiornamento della raccolta dei dati relativi all’applicazione della
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 29. Modificazioni all’articolo 13, comma 3, lettera b), della
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 della
“b) da quattro esperti, designati dal Consiglio regionale, nelle materie dell’urbanistica, della geologia e dei giacimenti, dell’ambiente, della chimica con particolare riferimento all’inquinamento dei suoli, del diritto minerario, di cui almeno un esperto nella materia della geologia e dei giacimenti.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.800,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 30. Modifiche agli articoli 83, 84 e 85, in materia di difesa del suolo, della
1. All’articolo 83 della
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4 le parole: “, sentite le province,” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 84 della
3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 84 della
“f bis) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti;
f ter) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all’attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della
f quater) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere f bis) e f ter);
f quinquies) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;
f sexies) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l’estrazione di materiali inerti.”.
4. L’articolo 85 della
“Art. 85 Funzioni della Provincia di Belluno.
1. Spettano alla Provincia di Belluno le funzioni relative:
a) alla gestione delle risorse idriche e la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con
b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al testo unico approvato con
c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica;
d) al servizio di piena e di pronto intervento;
e) all’approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del
f) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti;
g) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e l’attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della
h) alla realizzazione di pronto intervento relativamente alle opere di cui alle lettere f) e g);
i) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;
l) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché la relativa polizia idraulica ivi compresa l’estrazione di materiali inerti;
m) al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica, di cui all’articolo 12 del
n) alla progettazione ed esecuzione di interventi di difesa idraulico-forestale di cui al capo II della
5. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 31. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[10] Comma abrogato dall'art. 19 della