§ 3.3.14 - Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6.
Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:24/01/1992
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piano regionale antincendi boschivi.
Art. 3.  Strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi.
Art. 4.  Attuazione del Piano.
Art. 5.  Servizi antincendi boschivi.
Art. 6.  Incentivi al volontariato.
Art. 7.  Compiti della Giunta regionale.
Art. 8.  Opere di approvvigionamento idrico.
Art. 9.  Divieti e sanzioni.
Art. 10.  Abrogazioni.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Norma finale.


§ 3.3.14 - Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6. [1]

Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

(B.U. n. 8 del 28-1-1992).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale favorisce la protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea e in attuazione dell'art. 69, comma 3, del dpr 24 luglio 1977, n. 616, disciplina gli interventi di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

 

     Art. 2. Piano regionale antincendi boschivi.

     1. La Giunta regionale, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del personale del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il Corpo dei vigili del fuoco e sentite le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve e dell'Azienda regionale delle foreste per il territorio di competenza, predispone il Piano regionale antincendi boschivi, che viene approvato dal Consiglio regionale.

     2. Il piano, che è sottoposto a revisione triennale con le modalità di cui al comma 1, individua gli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indica la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi stessi, stabilisce direttive per la riorganizzazione del servizio di sorveglianza e di spegnimento, per il rilevamento dei sinistri anche ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, prevede criteri per la ricostituzione forestale, e determina le destinazioni delle risorse finanziarie.

 

     Art. 3. Strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi.

     1. Sono considerati strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

     a) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica con particolare riguardo a quella attuata nelle scuole, d'intesa con le autorità scolastiche;

     b) l'impiego di essenze meno combustibili nei rimboschimenti, compatibilmente con le esigenze delle diverse zone boscate;

     c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche puliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate per assicurare la percorribilità di uomini e mezzi;

     d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo;

     e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonchè le attrezzature per il sollevamento dell'acqua;

     f) le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

     g) gli apparecchi di segnalazione e comunicazione, fissi e mobili;

     h) i mezzi di trasporto;

     i) la creazione di aree attrezzate per gli escursionisti;

     l) ogni altra attrezzatura ritenuta idonea, ivi compresi mezzi aerei mediante convenzioni con enti pubblici e privati;

     m) la formazione e l'addestramento, nei singoli comuni compresi nelle aree di cui al comma 4 dell'art. 5, degli aderenti alle associazioni di volontariato da adibire a pronto intervento.

 

     Art. 4. Attuazione del Piano.

     1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano regionale antincendi boschivi di cui all'art. 2, provvede alla realizzazione delle iniziative, alla esecuzione delle opere e all'acquisto dei mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, nonché alla elaborazione e aggiornamento della apposita cartografia.

 

     Art. 5. Servizi antincendi boschivi.

     1. Il Corpo forestale dello Stato d'intesa con la Regione coordina le operazioni di sorveglianza, di avvistamento e spegnimento degli incendi.

     2. La Regione, per il pronto intervento, può avvalersi, al fine di tutelare il patrimonio boschivo regionale dagli incendi, oltre del personale del Corpo forestale dello Stato, degli operai assunti dalla Regione e dall'Azienda regionale delle foreste (A.r.f.) e dalle Comunità montane e dagli enti di gestione dei Parchi, anche delle guardie boschive dipendenti dai comuni, nonché di persone appartenenti ad associazioni di volontariato.

     3. A tal fine la Regione assicura il coordinamento delle associazioni di volontariato di cui al comma 2 e determina le modalità di intervento.

     4. Le associazioni di volontariato, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge, debbono garantire l'operatività nelle aree delle comunità montane, dei Colli Euganei e dei Monti Berici e nelle altre aree boscate omogenee definite dal Piano regionale di cui all'articolo 2.

     5. La Giunta regionale riconosce le associazioni di volontariato secondo i criteri di cui all'art. 9 della legge 27 novembre 1984, n. 58.

     6. I volontari antincendi boschivi che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi operano secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 3 dell’articolo 6 e dalle procedure operative di intervento e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 18 anni;

b) adeguata preparazione professionale e certificata idoneità fisica, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera b) della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

c) indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale;

d) essere assicurati contro gli infortuni in ogni fase di intervento [2].

 

     Art. 6. Incentivi al volontariato.

     1. Alle associazioni di cui all'art. 5, la Regione assicura la fornitura delle attrezzature infortunistiche personali e i mezzi antincendi.

     2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per le spese di organizzazione e funzionamento delle associazioni medesime.

     3. La concessione del contributo è subordinata all'impegno da parte delle associazioni di realizzare, tramite apposite convenzioni con la Giunta regionale, le attività di cui all'articolo 5.

     4. La Regione provvede ad assicurare coloro che partecipano alle operazioni di prevenzione e di spegnimento o a corsi di formazione, addestramento e aggiornamento contro eventuali rischi da infortunio o di incidenti o danni a terzi legati allo svolgimento delle attività sopraindicate.

 

     Art. 7. Compiti della Giunta regionale.

     1. La Regione provvede alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52, assumendo l'onere a proprio carico, nei limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge, salvo recupero della spesa a carico dei responsabili individuati.

     2. Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

     3. La Giunta regionale, tramite il Dipartimento per le foreste e l'economia montana, cura la preparazione tecnica delle persone da impiegare nell'attività di prevenzione e spegnimento degli incendi.

 

     Art. 8. Opere di approvvigionamento idrico.

     1. Gli enti che provvedono alla realizzazione o alla straordinaria manutenzione degli acquedotti adiacenti ad aree boscate devono installare opportune prese d'acqua uniformate a quelle in uso nei mezzi dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato al fine dell'approvvigionamento idrico dei mezzi antincendio.

 

     Art. 9. Divieti e sanzioni.

     1. Il Dipartimento per le foreste e l'economia montana stabilisce i periodi di maggiore pericolosità d'incendio, informandone gli enti e uffici interessati. Nei suddetti periodi sono vietati in tutti i terreni boscati, cespugli e vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio; a tale fine si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

     2. Le zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e devono mantenere, in linea di massima, il preesistente tipo di bosco.

     3. E' vietato il pascolo fino alla completa rinnovazione del bosco.

     4. Per la violazione ai divieti di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dalla legge 1 marzo 1975, n. 47.

 

     Art. 10. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 20 marzo 1975, n. 27;

     b) l'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40;

     c) la lettera b), del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 limitatamente alle parole: «della difesa dei boschi dagli incendi»;

     d) il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 limitatamente alle parole: «A tal fine la Giunta regionale cura che il territorio del parco sia ricompreso per intero nell'ambito di un unico distretto antincendio».

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. La presente legge non comporta oneri per l'anno 1991.

     2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1976, n. 335, all'onere di lire 1.000.000.000 per l'anno 1992 si provvede con la legge di bilancio 1992 alla cui entrata in vigore la spesa stessa resta subordinata.

 

     Art. 12. Norma finale.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme della legge 1 marzo 1975, n. 47.


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall'art. 90 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.