Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 27/06/2016 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati all’ingrosso”. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”. |
Art. 3. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 5. Modifiche del titolo e della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità [...] |
Art. 6. Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...] |
Art. 7. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...] |
Art. 8. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità [...] |
Art. 9. Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...] |
Art. 10. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...] |
Art. 11. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...] |
Art. 12. Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 “Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d’origine [...] |
Art. 13. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 14. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 15. Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 16. Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 17. Modifiche dell’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 18. Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 19. Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 20. Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 21. Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 22. Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 23. Modifiche dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 24. Proroga del termine previsto dall’articolo 51 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 25. Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” e successive modificazioni”. |
Art. 26. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni pro-loco” |
Art. 27. Fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo. |
Art. 28. Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel [...] |
Art. 29. Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” |
Art. 30. Abrogazione dell’articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”. |
Art. 31. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”. |
Art. 32. Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”. |
Art. 33. Modifiche del Titolo VI e dell’articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”. |
Art. 34. Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”. |
Art. 35. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “I.R.V.V.””. |
Art. 36. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”. |
Art. 37. Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”. |
Art. 38. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” |
Art. 39. Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 40. Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 41. Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”. |
Art. 42. Modifiche del titolo e della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”. |
Art. 43. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” |
Art. 44. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”. |
Art. 45. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”. |
Art. 46. Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”. |
Art. 47. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”. |
Art. 48. Disposizioni transitorie. |
Art. 49. Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”. |
Art. 50. Modifiche dell’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. |
Art. 51. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”. |
Art. 52. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”. |
Art. 53. Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale. |
Art. 54. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 55. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque [...] |
Art. 56. Modifica dell’articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 57. Modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 58. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 59. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 60. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 61. Modifiche dell’articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 62. Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 63. Modifiche dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle [...] |
Art. 64. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 65. Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”. |
Art. 66. Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”. |
Art. 67. Modifiche dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”. |
Art. 68. Modifiche dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio” |
Art. 69. Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”. |
Art. 70. Piani regionali di controllo della fauna. |
Art. 71. Misure per il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo). |
Art. 72. Modifiche dell’articolo 21 “Palestre della Salute” della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”. |
Art. 73. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 74. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 6.2.183 - L.R. 27 giugno 2016, n. 18.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport.
(B.U. 1 luglio 2016, n. 63)
CAPO I
Disposizioni in materia di politiche economiche
SEZIONE I
Modifiche della
Art. 1. Modifiche dell’articolo 4 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della
“b) dai Consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della
SEZIONE II
Modifiche della
Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della
“b bis) carburante a basso impatto ambientale: GPL, gas naturale, idrogeno, miscele idrogeno e gas naturale, nonché i biocarburanti indicati nell’Allegato I del
Art. 3. Modifica dell’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
SEZIONE III
Modifiche della
Art. 4. Modifica dell’articolo 55 della
1. Il comma 5 dell’articolo 55 della
“5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.”.
SEZIONE IV
Modifiche della
Art. 5. Modifiche del titolo e della
1. Nel titolo e nella
Art. 6. Abrogazione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
Art. 7. Modifiche dell’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 8. Modifica dell’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 9. Modifiche dell’articolo 11 della
1. La rubrica dell’articolo 11 della
2. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“1. Per l’attuazione delle finalità previste dall’articolo 1, la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, approva un programma triennale di iniziative prevedendo in conformità al diritto comunitario:
a) campagne informative rivolte ai consumatori;
b) azioni promozionali della commercializzazione;
c) azioni pubblicitarie;
d) misure dirette all’attuazione di programmi di controllo di qualità.
1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono pubblicate, pubblicizzate e rendicontate attraverso la creazione di un portale web a ciò preposto.”.
Art. 10. Modifica dell’articolo 12 della
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 11. Modifica dell’articolo 15 della
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della
“1. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative della presente legge.”.
Art. 12. Modifiche dell’articolo 18 della
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della
“1. Gli effetti della presente legge decorrono dalla conclusione positiva delle procedure di notifica e di esame del marchio da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della
2. Il comma 2 dell’articolo 18 della
CAPO II
Disposizioni in materia di turismo
SEZIONE I
Modifiche della
Art. 13. Modifica dell’articolo 1 della
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 14. Modifica dell’articolo 13 della
1. Al comma 6 dell’articolo 13 della
Art. 15. Modifica dell’articolo 25 della
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della
Art. 16. Modifiche dell’articolo 26 della
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 26 della
“4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.”.
Art. 17. Modifiche dell’articolo 27 bis della
1. Al comma 2 dell’articolo 27 bis della
2. Al comma 3 dell’articolo 27 bis della
Art. 18. Modifiche dell’articolo 28 della
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della
Art. 19. Modifiche della
1. Dopo l’articolo 28 della
“Art. 28 bis Alloggio turistico diffuso.
1. Qualora l’ospitalità diffusa di cui all’articolo 28 riguardi una pluralità di alloggi turistici o di altre strutture ricettive complementari, è consentita in alternativa la denominazione di alloggio turistico diffuso.”.
Art. 20. Modifica dell’articolo 31 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della
“1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del
Art. 21. Modifica dell’articolo 35 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 35 della
“5 bis. I comuni, la Città metropolitana di Venezia e le province effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all’articolo 13 della
Art. 22. Modifica dell’articolo 49 della
1. Dopo il comma 11 dell’articolo 49 della
“11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali.”.
Art. 23. Modifiche dell’articolo 50 della
1. Nel primo periodo del comma 6 dell’articolo 50 della
2. Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 50 della
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 50 della
“6 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall’articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della
4. Il comma 7 dell’articolo 50 della
“7. Le strutture ricettive previste dall’articolo 23 possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge nei seguenti casi:
a) per causa di forza maggiore: fino a sei mesi;
b) per i procedimenti, iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi a tale data, volti al rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi: fino a ventiquattro mesi; la richiesta deve indicare i procedimenti che motivano la proroga.”.
Art. 24. Proroga del termine previsto dall’articolo 51 della
1. Il termine di diciotto mesi previsto all’articolo 51, comma 3, lettera e), della
SEZIONE II
Modifica della
Art. 25. Modifica dell’articolo 32 della
1. Al comma 2 dell’articolo 32 della
“f bis) promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici e promozione economico-fieristica del settore primario.”
SEZIONE III
Modifica della
Art. 26. Modifica dell’articolo 8 della
1. All’articolo 8, comma 1 della
SEZIONE IV
Fondi in materia di turismo
Art. 27. Fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo.
1. Al solo fine di garantire continuità agli interventi diretti a favorire l’accesso al credito delle imprese turistiche, la gestione del fondo di rotazione del turismo previsto dall’articolo 45 della
CAPO III
Disposizioni in materia di cultura
SEZIONE I
Modifiche della
Art. 28. Modifiche dell’articolo 6 della
1. La rubrica dell’articolo 6 della
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta regionale approva un programma di attività di film commission volto a perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale e favorire la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni sul territorio regionale;
b) favorire la realizzazione di progetti di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore del cinema e dell’audiovisivo;
c) costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di audiovisivi in spazi dismessi del Veneto, con particolare riguardo a spazi nei centri storici e in spazi ex industriali.”.
SEZIONE II
Modifiche della
Art. 29. Abrogazione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
Art. 30. Abrogazione dell’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
Art. 31. Modifica dell’articolo 18 della
1. L’articolo 18 della
“Art. 18 Mostre di materiale storico-artistico.
1. Le mostre di materiale storico e artistico, organizzate a cura e nell’ambito dei musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale, sono comunicate alla Regione.
2. La Regione può concedere i contributi di cui all’articolo 19 agli enti organizzatori, previa presentazione di istanza al Presidente della Giunta regionale almeno nove mesi prima del periodo in cui la mostra dovrà tenersi.
3. La domanda dovrà essere corredata da:
a) piano tecnico-scientifico della mostra;
b) elenco degli oggetti che si intendono esporre;
c) preventivo di spesa con l’indicazione degli Enti che concorrono alla copertura della stessa.”.
Art. 32. Modifica dell’articolo 23 della
1. La lettera f) del comma secondo dell’articolo 23 della
“f) sulla base di specifici accordi od intese con il Ministero competente, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomi di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del
Art. 33. Modifiche del Titolo VI e dell’articolo 43 della
1. Nel Titolo VI e nella rubrica dell’articolo 43 della
2. Al comma primo dell’articolo 43 della
Art. 34. Modifica dell’articolo 47 della
1. Al comma primo dell’articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole: “entro il 30 settembre di ogni anno” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande”.
SEZIONE III
Modifiche della
Art. 35. Modifiche dell’articolo 4 della
1. La lettera b) del comma primo dell’articolo 4 della
“b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;”.
2. La lettera d) del comma primo dell’articolo 4 della
3. Al comma terzo dell’articolo 4 della
CAPO IV
Disposizioni in materia di diritto allo studio
SEZIONE I
Modifiche alla
Art. 36. Modifiche all’articolo 15 della
1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 15 della
“1 quater. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del
SEZIONE II
Modifiche della
Art. 37. Modifiche dell’articolo 14 della
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della
“4. Il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello riservato ai dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla
a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti;
b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;
c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti.
La retribuzione di risultato attribuita ai Direttori non può superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo.”.
CAPO V
Disposizioni in materia di politiche del lavoro
SEZIONE I
Modifiche della
Art. 38. Modifiche dell’articolo 2 della
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della
2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della
3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della
“g bis) sostiene i processi di riconversione e reindustrializzazione del tessuto produttivo e imprenditoriale promuovendo specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area o di programma;”.
Art. 39. Modifiche dell’articolo 3 della
1. Le lettere f) e g) del comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 40. Modifiche dell’articolo 13 della
1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 13 della
“f bis) assicura anche in forma telematica e nell’ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l’attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all’occupazione e di ricollocazione;
f ter) promuove, nell’ambito della programmazione regionale, l’attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.”.
Art. 41. Modifiche dell’articolo 28 della
1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 28 della
“f bis) l’erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi necessari all’attuazione delle politiche attive e passive del lavoro.”.
CAPO VI
Disposizioni in materia di agricoltura
SEZIONE I
Modifiche della
Art. 42. Modifiche del titolo e della
1. Nel titolo e nella
Art. 43. Modifiche dell’articolo 2 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 2 della
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della
3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della
“d bis) definisce i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di cui all’articolo 5 bis e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo.”.
Art. 44. Modifica dell’articolo 4 della
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. I disciplinari di produzione sono soggetti alla procedura d’informazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 5 della
Art. 45. Modifica dell’articolo 5 della
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 46. Modifiche dell’articolo 8 della
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della
Art. 47. Modifica dell’articolo 9 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della
“c) concorre, nel limite massimo previsto dal vigente regolamento dell’Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale, alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti.”.
Art. 48. Disposizioni transitorie.
1. Le imprese che hanno ottenuto la concessione di uso del marchio la mantengono esclusivamente se rispondono ai requisiti previsti all’articolo 5, comma 2, della
Art. 49. Modifiche dell’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: “(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE”, sono sostituite dalle parole: “(UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)”.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della
“2. Gli aiuti della presente legge compatibili con il mercato interno, sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei termini e alle condizioni del
SEZIONE II
Modifiche della
Art. 50. Modifiche dell’articolo 69 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 69 della
“1 bis. È istituito l’elenco regionale degli enti pubblici che svolgono le attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico.
1 ter. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco regionale di cui al comma 1bis.
1 quater. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le attività di conservazione delle risorse genetiche svolte dagli enti pubblici iscritti nell’elenco regionale, prevedendo, in particolare, il riconoscimento a detti enti di titoli preferenziali nell’attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali volte alla conservazione della biodiversità di interesse agrario e naturalistico.”.
SEZIONE III
Modifica della
Art. 51. Modifica dell’articolo 10 della
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della
“ 3. L’elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) piante in genere a radice nuda e in contenitore, comprese le piante acquatiche, da idrocoltura, i bonsai e le piante grasse;
b) fronde e fiori recisi;
c) sementi, bulbi, rizomi, tuberi seme;
d) prodotti per la cura del verde quali confezioni da banco di humus, ammendanti, concimi, correttivi, lucidanti, prodotti fitosanitari definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera a) del
e) substrati colturali e di abbellimento, quali ad esempio terricci, torbe, cortecce, ciottoli, rocce, pomice ed argille;
f) vasi, sottovasi, portavasi, coprivasi, fioriere, divisori, blocchi di materiale vario, pavimenti, grigliati e altro materiale di arredamento e ornamento da giardino;
g) materiali per confezioni, allestimenti e cerimonie, quali ad esempio nastri, fiori di diverso materiale, spugne, addobbi, nonché decorazioni per il Natale e per le festività in genere;
h) attrezzatura per l’irrigazione dei giardini, quali ad esempio: tubi, raccordi, irrigatori di vario genere e loro accessori, carrelli avvolgitubo;
i) attrezzi per la cura hobbistica del verde e loro accessori, come ad esempio: vanghe, zappe, rastrelli, forbici per la potatura, pompe irroratrici, indumenti per il lavoro e la sicurezza, seminatrici, tagliaerba, piccoli attrezzi;
l) reti, teli di protezione e loro sostegni e accessori, miniserre;
m) prodotti ed accessori per l’arredo della casa nel verde (accessori per il fai da te, libri, ecc.);
n) animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati.”.
SEZIONE IV
Modifica della
Art. 52. Modifica dell’articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 della
“1 ter. In deroga al comma 1, lettera a) il biennio di attività non è richiesto ai giovani neo insediati finanziati nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai fini dell’avviamento di imprese di giovani agricoltori nell’ambito del cosiddetto “Pacchetto giovani” di cui all’articolo 8 del
SEZIONE V
Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale
Art. 53. Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore delle azioni supplementari regionali di sviluppo rurale e delle attività di assistenza e supporto al Programma di Sviluppo Rurale i fondi integrativi trasferiti o da trasferire all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati.
CAPO VII
Disposizioni in materia di caccia e pesca
SEZIONE I
Modifiche della
Art. 54. Modifiche dell’articolo 7 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
“2 bis. Il regolamento della Provincia di Belluno, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla
Art. 55. Modifica dell’articolo 9 della
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 9 della
“1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale.” [1].
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della
3. La lettera d bis) del comma 9 dell’articolo 9 della
“d bis) i soggetti di cui all’articolo 3 della
Art. 56. Modifica dell’articolo 11 ter della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 ter della
Art. 57. Modifiche dell’articolo 12 della
1. Il comma 8 bis dell’articolo 12 della
“8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l’uso come esca di pesce vivo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.”.
2. Il comma 8 ter dell’articolo 12 della
“8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l’uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.”.
Art. 58. Modifica dell’articolo 14 della
1. Al comma 2 bis dell’articolo 14 della
2. Il comma 4 dell’articolo 14 della
“4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l’uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.”.
Art. 59. Modifica dell’articolo 15 della
1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 15 della
Art. 60. Modifica dell’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
2. Il comma 1 bis dell’articolo 16 della
Art. 61. Modifiche dell’articolo 24 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 24 bis della
2. Alla fine della lettera c) e della lettera d) del comma 1 dell’articolo 24 bis della
Art. 62. Modifica dell’articolo 29 della
1. Al comma 4 dell’articolo 29 della
Art. 63. Modifiche dell’articolo 33 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 33 della
2. Al comma 5 dell’articolo 33 della
3. Al comma 9 dell’articolo 33 della
“Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.”.
SEZIONE II
Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica e modifiche della
Art. 64. Modifica dell’articolo 8 della
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della
Art. 65. Modifiche dell’articolo 14 della
1. All’articolo 14 della
“1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera b) della
1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della
1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera c), della
1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l’obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l’obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente commissione consiliare.”.
Art. 66. Modifiche dell’articolo 18 della
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della
“1. Le Province istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 9, destinate all’allenamento, all’addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna d’allevamento appartenente alle specie cacciabili.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della
“1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l’anno.”.
Art. 67. Modifiche dell’articolo 21 della
1. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 della
“d) il revisore dei conti.”.
2. Al comma 11 dell’articolo 21 della
Art. 68. Modifiche dell’articolo 24 della
1. Al comma 5 dell’articolo 24 della
2. Le disposizioni di cui all’articolo 24 della
Art. 69. Modifiche dell’articolo 20 della
1. Il comma 3 dell’articolo 20 della
“3. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l’ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall’appostamento.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della
“3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull’uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d’acqua naturali o artificiali, è ammesso l’uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l’uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l’ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall’appostamento.”.
Art. 70. Piani regionali di controllo della fauna.
1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale.
2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull’intero territorio regionale.
Art. 71. Misure per il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo). [4]
1. La Regione del Veneto nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della fauna ittica, della biodiversità delle specie autoctone e della conservazione dell’equilibrio tra le specie, interviene per concorrere alle iniziative di contenimento delle popolazioni di cormorano (Phalacrocorax carbo) presenti sul territorio regionale mediante la predisposizione del Piano regionale triennale nelle more delle linee guida di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, previo parere della competente Commissione consiliare, emana linee guida stabilendo in particolare:
a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1;
b) compiti di Regione, Città metropolitana di Venezia, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni dei produttori ittici e realtà associative organizzate;
c) metodologie di monitoraggio delle popolazioni di cormorano da parte delle province e città metropolitana;
d) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori autorizzati alle attività di cui al comma 4.
3. Il contenimento del cormorano avviene secondo le modalità disciplinate dalle linee guida regionali di cui al comma 2, in ogni periodo dell’anno, con esclusione del periodo di riproduzione, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all’esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell’ISPRA ai sensi dell’articolo 19 della
a) armi comuni da sparo;
b) metodi e strumenti, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;
c) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.
4. Le province e la Città metropolitana di Venezia, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 3, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:
a) la polizia provinciale e locale;
b) gli agenti venatori volontari;
c) le guardie giurate;
d) gli operatori della vigilanza idraulica;
e) i proprietari o conduttori di aziende vallive dedite all’acquacoltura e fondi agricoli;
f) i soggetti muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria;
g) altri soggetti all’uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana di Venezia.
5. Il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo) nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell’ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall’ente gestore stesso.
6. Le province e la Città metropolitana di Venezia sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento del cormorano e attuano il Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1.
7. Le province e la Città metropolitana di Venezia, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento del cormorano indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.
CAPO VIII
Disposizioni generali in materia di attività motoria - sportiva
Art. 72. Modifiche dell’articolo 21 “Palestre della Salute” della
1. L’articolo 21 della
“Art. 21 Palestre della salute.
1. La Regione, in aderenza alle programmazioni nazionali e internazionali in materia di prevenzione, promuove e diffonde la pratica dell’esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con patologie croniche.
2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato sono da svolgersi, su prescrizione o su consiglio medico, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell’ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette “palestre della salute”, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.
3. La Giunta regionale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell’esercizio fisico di cui al comma 2.”
CAPO IX
Disposizioni finali
Art. 73. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 74. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.