Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 25/07/2019 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”. |
Art. 2. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 6. Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 7. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 8. Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 9. Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 10. Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 11. Inserimento dell’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 12. Modifiche dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 44 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. |
Art. 14. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”. |
Art. 15. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 [...] |
Art. 16. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 [...] |
Art. 17. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 [...] |
Art. 18. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 [...] |
Art. 19. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 [...] |
Art. 20. Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia [...] |
Art. 21. Modifica dell’articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di [...] |
Art. 22. Modifiche degli articoli 37 e 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”. |
Art. 23. Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”. |
Art. 24. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento [...] |
Art. 25. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di [...] |
Art. 26. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 27. Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...] |
Art. 28. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”. |
Art. 29. Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”. |
Art. 30. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”. |
Art. 31. Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”. |
Art. 32. Modifiche degli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata [...] |
Art. 33. Abrogazione dell’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, [...] |
Art. 34. Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque [...] |
Art. 35. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. |
Art. 36. Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. |
Art. 37. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. |
Art. 38. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. |
Art. 39. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. |
Art. 40. Ulteriori modifiche della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. |
Art. 41. Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. |
Art. 42. Modifiche dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”. |
Art. 43. Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 44. Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”. |
Art. 45. Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”. |
Art. 46. Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”. |
Art. 47. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 48. Entrata in vigore. |
§ 4.1.155 - L.R. 25 luglio 2019, n. 29.
Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia.
(B.U. 30 luglio 2019, n. 83)
CAPO I
Modifiche di leggi regionali in materia di governo del territorio e paesaggio e parchi
Art. 1. Modifica dell’articolo 79 bis della
1. L’articolo 79 bis della
“Art. 79 bis. Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.
1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o interventi strutturali su coperture di edifici esistenti, in caso di installazione di impianti tecnologici che necessitano di interventi di manutenzione programmata, devono prevedere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo, idonee misure preventive e protettive che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza. La manutenzione programmata degli impianti tecnologici è quella regolamentata da norme di legge, norme di buona tecnica o manuali di uso e manutenzione rilasciati dal costruttore.
2. Le misure di sicurezza, atte a consentire l’accesso alla copertura per il transito dell’operatore in sicurezza, fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, costituisce condizione ostativa all’inizio dei lavori. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste nel progetto costituisce causa ostativa ai fini dell’agibilità dell’edificio.
4. Per le finalità del comma l, la Giunta regionale approva, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.
5. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al presente articolo e alle istruzioni tecniche contenute nel provvedimento di cui al comma 4.
6. Il presente articolo non si applica alle istanze di titolo abilitativo già presentate alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4.
7. Le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3 si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di Giunta di cui al comma 4 e non sono subordinate all’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali.”.
Art. 2. Modifiche dell’articolo 4 della
1. La rubrica dell’articolo 4 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della
“4 bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del
4 ter. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, definisce i contenuti della scheda di cui al comma 4 bis, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 12 del
a) riferimenti identificativi dell’istanza;
b) caratteristiche del piano;
c) caratteristiche dei potenziali effetti sull’ambiente e localizzazione delle aree che ne possono essere interessate;
d) riferimenti normativi.
4 quater. L’autorità procedente, ovvero il proponente dei piani e programmi di cui al comma 4 bis, predispone la scheda con i contenuti di cui al comma 4 ter per:
a) le varianti al PAT o al PI:
1) conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;
2) conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 per cento della superficie;
3) conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla
4) riguardanti la modificazione d’uso di singoli edifici esistenti;
5) previste dall’articolo 7 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili” della
6) conseguenti all’approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa;
b) i PUA e le relative varianti:
1) che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari e che non interessino un’area tra quelle indicate dall’articolo 6, comma 2, lettera b), del
2) conseguenti ad accordi di programma di cui all’articolo 7, già oggetto di VAS.
4 quinquies. L’autorità procedente, ovvero il proponente, trasmette la scheda di cui al comma 4 bis, debitamente compilata in ogni sua parte, all’autorità regionale competente in materia di VAS. L’autorità regionale si esprime con parere motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della scheda, nel caso in cui verifichi la non sussistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4 quater. Il parere motivato è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Giunta regionale.
4 sexies. Qualora l’autorità regionale competente in materia di VAS, valutati i contenuti della scheda, verifichi l’esistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4 quater, si applicano le disposizioni e le procedure di cui al titolo secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, adotta il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4 ter, della
4. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 7 bis nella
1. Dopo l’articolo 7 della
“Art. 7 bis. Disposizioni per favorire la trasparenza e legalità negli accordi.
1. Con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui agli articoli 6 e 7, di valore superiore a euro 150.000,00, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune o l’ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del
Art. 4. Modifica dell’articolo 14 della
1. Al comma 4 dell’articolo 14, della
Art. 5. Inserimento dell’articolo 14 bis nella
1. Dopo l’articolo 14 della
“Art. 14 bis. Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 14, il comune adotta e approva le varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio (PAT) che riguardano:
a) la rettifica di errori cartografici;
b) le modifiche alle norme tecniche di attuazione che non incidono sul dimensionamento o sulle tutele di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del PAT;
c) le modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10 per cento in termini di superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel limite massimo del 10 per cento di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a mutamenti di destinazione d’uso e ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l’integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo del suolo;
d) l’adeguamento del PAT ad atti di programmazione o pianificazione regionale.
2. Le varianti di cui al comma 1 non possono incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e non possono comportare modifiche al dimensionamento del piano.
3. In luogo della concertazione di cui all’articolo 5, il documento preliminare è inviato, anche con modalità elettroniche o su supporto informatico, ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune.
4. Si applicano le procedure dell’articolo 14 commi 2, 3, 5, 6 e 7; i termini per la pubblicazione e la formulazione di osservazioni sono ridotti della metà.
5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del comune.
6. Sono adottate e approvate dal comune con le procedure previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 14, come integrate dalle disposizioni del comma 7, le varianti che consistono nell’adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di:
a) prescrizioni di piani urbanistico-territoriali;
b) provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi di vincoli aventi efficacia territoriale, fra i quali il recepimento dei contenuti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d);
c) disposizioni legislative di carattere prescrittivo.
7. Il consiglio comunale trasmette la variante, entro dieci giorni dalla sua approvazione, alla provincia o alla Città metropolitana di Venezia che, nei quindici giorni dal suo ricevimento, verifica il ricorrere dei presupposti indicati dal comma 6. Trascorso inutilmente detto termine, la variante al PAT si intende approvata e diventa efficace trascorsi cinque giorni dalla sua pubblicazione, effettuata con le modalità di cui all’articolo 32 della
8. Il parere di regolarità tecnica dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate.”.
Art. 6. Inserimento dell’articolo 16 bis nella
1. Dopo l’articolo 16 della
“Art. 16 bis. Conformazione e adeguamento dei PAT e dei PATI alle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale.
1. Ai fini dell’adeguamento dei PAT e dei PATI alle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4, del
2. A seguito dell’adozione del piano da parte del consiglio comunale, il comune convoca una conferenza di servizi ai sensi della
3. Il piano, modificato sulla base delle risultanze della conferenza, è depositato presso la sede del comune a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta.
4. Trascorsi i termini di cui al comma 3, il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti del comma 2 che si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, qualora si riscontri il consenso del comune, della provincia o della Città metropolitana, della regione e del MiBAC, ciascuno per quanto di competenza, il piano è approvato e va ratificato dalla giunta provinciale o della Città metropolitana.
5. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta provinciale o della Città metropolitana, da effettuarsi a cura della provincia o della Città metropolitana, ed ha validità a tempo indeterminato.
6. Nel caso in cui il MiBAC si esprima in senso negativo, il piano può comunque essere approvato dalla conferenza di servizi e ratificato dalla giunta provinciale o della Città metropolitana; tuttavia non si producono gli effetti di cui all’articolo 143, commi 4 e 5, e articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.
Art. 7. Modifica dell’articolo 18 della
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della
Art. 8. Modifiche dell’articolo 20 della
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 20 della
“8 bis. Fatte salve le diverse disposizioni dettate dal piano degli interventi (PI) ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b), i piani urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni delle proprie perimetrazioni entro il limite del 10 per cento in termini di superficie, nonché trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dal PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e quelli attuativi di accordi ai sensi dell’articolo 6 possono, altresì, prevedere la variazione del 15 per cento della densità massima territoriale o fondiaria, dell’indice massimo di copertura territoriale o fondiaria, dell’altezza massima degli edifici e della lunghezza massima delle fronti. Le modificazioni di cui al presente comma non costituiscono variante al PI.”.
2. Al comma 9 dell’articolo 20 della
Art. 9. Modifica dell’articolo 23 della
1. Al comma 11 dell’articolo 23, della
Art. 10. Modifiche dell’articolo 26 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della
“1 bis. I progetti strategici possono, altresì, essere individuati e approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di pianificazione territoriale, purché siano coerenti con i criteri e gli indirizzi del PTRC.”.
2. Il comma 2 bis dell’articolo 26 della
3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 26 della
Art. 11. Inserimento dell’articolo 40 bis nella
1. Dopo l’articolo 40 della
“Art. 40 bis. Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio.
1. Ferma restando la disciplina di cui al
2. Ai fini del comma 1, il comune, verificata e documentata l’importanza e il significato per la comunità locale degli immobili, predispone una scheda ove sono indicati condizioni e destinazione attuale dell’edificio, eventuale presenza delle opere di urbanizzazione, localizzazione dell’edificio su carta tecnica regionale nonché i limiti di intervento, e provvede, con la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, all’approvazione di una variante al PI.
3. L’individuazione dei singoli immobili ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuata anche su richiesta del proprietario o di altri soggetti interessati, quali università, enti di ricerca od associazioni preposte alla tutela ambientale o storica; in tal caso le spese sostenute per l’analisi sono a carico del soggetto richiedente.
4. Fermo restando quanto previsto dalle normative regionali e statali in materia di commercio, per gli immobili individuati ai sensi del presente articolo, sono consentite solo le destinazioni d’uso compatibili con la struttura e l’originario aspetto degli immobili e con il contesto urbanistico-paesaggistico dell’area.
5. Il cambio di destinazione d’uso di tali immobili non è soggetto al pagamento del contributo di costruzione, qualora sia riconosciuto da parte del comune un interesse pubblico, sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento dei carichi urbanistici.”.
Art. 12. Modifiche dell’articolo 44 della
1. Al comma 3 dell’articolo 44 della
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 44 della
“3 ter. In deroga al comma 3 è consentita l’installazione:
a) da parte di aziende zootecniche, di strutture di raccolta degli effluenti zootecnici, palabili e non palabili, di volumi tecnici e delle connesse attrezzature, o loro copertura, nonché di strutture di stoccaggio di insilati quali le “trincee silomais”, platee e relativi silos verticali, o loro copertura;
b) da parte delle aziende vitivinicole, di vasi vinari destinati alla produzione e conservazione del vino, previa presentazione di una relazione tecnica asseverata che dimostri la sussistenza del rapporto di connessione, come definito dall’articolo 2135 del codice civile, nonché dei requisiti di cui al comma 2.
3 quater. Una volta esaurita la finalità per la quale sono stati installati, le strutture e i vasi vinari di cui al comma 3 ter sono rimossi non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d’uso.”.
3. Il comma 5 quinquies dell’articolo 44 della
“5 quinquies. È consentita, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale.”.
4. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture di cui al comma 5 quinquies dell’articolo 44 della
5. Dopo il comma 5 quinquies dell’articolo 44 della
“5 sexies. I comuni disciplinano, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 e in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 del
6. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 44 della
“7 ter. Gli immobili degli allevamenti zootecnici dismessi possono essere utilizzati dalle imprese che svolgono attività agromeccanica, di cui alla
Art. 13. Inserimento dell’articolo 44 bis nella
1. Dopo l’articolo 44 della
“Art. 44 bis. Riutilizzo di strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso.
1. In deroga all’articolo 44 e nell’osservanza delle disposizioni di seguito indicate, sono utilizzabili per finalità di locazione turistica di cui all’articolo 27 bis della
2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1:
a) detta i criteri e le modalità attuative da osservarsi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle strutture di cui al presente articolo, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali e dei regolamenti edilizi, incentivando l’utilizzo di innovativi sistemi autonomi di raccolta e smaltimento dei reflui e di produzione di acqua sanitaria ed eventualmente anche di energia per l’utilizzo all’interno della singola struttura, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e dell’ambiente;
b) individua i limiti dimensionali massimi di volume o superficie coperta utilizzabile delle strutture di cui al comma 1.
3. In attuazione del provvedimento della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, i comuni, su richiesta degli interessati, individuano le strutture di cui al presente articolo esistenti in zona agricola alla data di pubblicazione del medesimo provvedimento giuntale, per le quali sia documentato dagli aventi titolo il venir meno della funzionalità alle esigenze dell’azienda agricola eventualmente esistente e sia dichiarato l’interesse al loro uso per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso; entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni approvano al riguardo apposita cartografia con relativa scheda tecnica contenente la descrizione dello stato di fatto, la presenza di eventuali opere di urbanizzazione, nonché, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri fissati dalla Giunta regionale, le condizioni e i limiti cui eventualmente subordinare gli interventi da realizzarsi sulle strutture per il loro utilizzo finalizzato alla locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso.
4. L’utilizzo ai fini di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso di cui al presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dell’edificio e, in caso di cessazione dell’attività di locazione turistica o di dipendenza di albergo diffuso, resta ferma l’originaria destinazione della struttura.
5. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione qualora sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento di carichi urbanistici. Tali interventi non sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione infrastrutturale e di reti o al loro adeguamento ove le strutture vengano dotate di autonomi sistemi impiantistici di raccolta e smaltimento dei reflui e di produzione di acqua sanitaria e di energia elettrica, anche di tipo innovativo, nel rispetto comunque della disciplina statale e regionale in materia di prevenzione del rischio di inquinamento e fatti salvi i valori limite di emissione prescritti dalla normativa vigente.
6. Le strutture di cui al comma 1, in deroga al provvedimento di Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della
Art. 14. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale
1. Alla lettera b), del comma 1 dell’articolo 4, della
Art. 15. Modifica dell’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 16. Modifica dell’articolo 6 della
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 17. Modifica dell’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 18. Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 6 dell’articolo 7 della
Art. 19. Modifica dell’articolo 11 della
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della
Art. 20. Inserimento dell’articolo 6 bis nella
1. Dopo l’articolo 6 della
“Art. 6 bis. Disposizioni per l’applicazione delle procedure di sportello unico per le attività produttive.
1. Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive di cui al
CAPO II
Modifiche di leggi regionali in materia di trasporto pubblico
Art. 21. Modifica dell’articolo 42 della
1. Al comma 3 dell’articolo 42 della
Art. 22. Modifiche degli articoli 37 e 37 bis della
1. L’articolo 37 della
“Art. 37
Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori.
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall’articolo 37 bis, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la violazione degli obblighi indicati al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 oltre al pagamento della tariffa ordinaria in vigore, per il trasporto urbano, ovvero al pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l’utente dichiara di voler raggiugere, per il trasporto extraurbano.
3. Qualora il titolare di abbonamento nominativo cartaceo, elettronico o su altro supporto non sia in grado di esibire detto titolo, può presentare l’abbonamento entro i successivi quindici giorni presso qualunque biglietteria indicata dal gestore o può dimostrarne il possesso attraverso procedure informatizzate individuate dal gestore stesso. Nel caso di mancata esibizione dell’abbonamento o nel caso in cui sia esibito un abbonamento regolarizzato successivamente all’accertamento è applicata la sanzione di cui al comma 2.
4. Il titolo di viaggio valido per più di una corsa, già convalidato all’inizio del viaggio, è convalidato ad ogni cambio di mezzo, entro l’orario consentito dal medesimo titolo di viaggio. Ugualmente l’abbonamento nominativo è convalidato all’inizio del viaggio e ad ogni cambio di mezzo.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 37 bis della
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in ordine all’applicazione degli articoli 37 e 37 bis della
Art. 23. Modifica dell’articolo 39 della
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della
Art. 24. Modifica dell’articolo 11 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della
“2 bis. Qualora sia dichiarato, in tutto o in parte, l’interesse pubblico di impianti o di piste che siano stati realizzati con sovvenzioni pubbliche ovvero nelle forme o a mezzo di contratti di partenariato pubblico-privato, nell’ipotesi di estinzione o cessazione della concessione o dell’autorizzazione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto al comma 2, le opere realizzate, laddove sia possibile il loro riuso, possono essere devolute al patrimonio pubblico su richiesta degli enti locali territoriali su cui insistono. Successivamente a tale devoluzione il soggetto obbligato all’eventuale ripristino dei luoghi è l’ente locale territoriale al cui patrimonio sia stato devoluto il bene, che a tal fine accede alle garanzie di cui all’articolo 58 bis.”.
Art. 25. Modifica dell’articolo 14 della
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 14 della
CAPO III
Modifiche di leggi regionali in materia di lavori pubblici
Art. 26. Modifica dell’articolo 4 della
1. Il comma 1 bis, dell’articolo 4 della
“1 bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall’approvazione; la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni ne prende atto e li trasmette, entro trenta giorni, alla competente commissione consiliare.”.
Art. 27. Modifica dell’articolo 24 della
1. Al comma 2, dell’articolo 24 della
Art. 28. Modifica dell’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. L’articolo 9 della
CAPO IV
Modifiche di leggi regionali in materia di ambiente e gestione di rifiuti
Art. 29. Modifica dell’articolo 5 bis della
1. Il comma 9 dell’articolo 5 bis della
“9. Le province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia quando, nell’esercizio della loro funzione di controllo, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale, procedono alla diffida di cui all’articolo 29 decies, comma 9, lettera a), del
Art. 30. Modifica dell’articolo 4 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 31. Modifica dell’articolo 26 della
1. Il comma 8 dell’articolo 26 della
“8. Il programma di cui al comma 7 è eseguito sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione. A tal fine, il titolare dell’autorizzazione si avvale di personale con adeguata qualifica professionale facente parte della struttura aziendale o, in alternativa, se necessario, di risorse professionali esterne.”.
Art. 32. Modifiche degli articoli 4 e 7 della
1. Le lettere a) e d) del comma 4 dell’articolo 4 della
2. Al comma 4 dell’articolo 7 della
3. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 7 della
4. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 7 della
“f) dal legale rappresentante dell’Agenzia o delle Società controllate o partecipate dalla Regione, di seguito indicate, ovvero da un sostituto, in forza di delega espressa, in possesso di comprovate cognizioni tecniche ed amministrative, anche di natura ambientale, proprie delle seguenti società o agenzia di appartenenza: Veneto Sviluppo SpA, Veneto Acque SpA, Veneto Innovazione SpA, Sistemi Territoriali SpA, Veneto Strade SpA, Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.”.
5. I commi 6 e 7 dell’articolo 7 della
6. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della
CAPO V
Modifiche di leggi regionali in materia di cave e miniere
Art. 33. Abrogazione dell’articolo 48 della
1. L’articolo 48 della
2. Nelle more della definizione da parte della Giunta regionale del provvedimento di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di polizia mineraria di cui all’articolo 48 della
Art. 34. Modifiche dell’articolo 1 della
1. All’articolo 1 della
a) al comma 4 le parole: “si applica il contributo di cui all’articolo 20, primo comma, della
b) il comma 9 bis è così sostituito: “9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune territorialmente competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di accertata inerzia, dalla Regione, previa diffida ad adempiere entro congruo termine.”;
c) al comma 9 quater, ovunque ricorrano, le parole: “la provincia” sono sostituite con le parole: “la Giunta regionale”;
d) al comma 9 quinquies, le parole: “la provincia” sono sostituite con le parole: “la Giunta regionale”.
Art. 35. Modifiche dell’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 36. Modifiche dell’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 37. Modifica dell’articolo 8 della
1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 38. Modifica dell’articolo 11 della
1. In capo al comma 5 dell’articolo 11 della
Art. 39. Modifica dell’articolo 12 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della
“4 bis. La proroga di cui al comma 3 e al comma 4 è concessa solo previa verifica della permanenza delle condizioni di ammissibilità ambientale dei lavori.”.
Art. 40. Ulteriori modifiche della
1. Alla lettera g) del comma 4 dell’articolo 10 della
2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 della
3. Al comma 3 dell’articolo 20 della
4. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 21 della
5. Al comma 2 dell’articolo 24 della
6. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 27 della
7. Al comma 1 e 3 dell’articolo 28 della
8. All’articolo 30 della
“1 bis. Nei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, il provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura regionale competente, sentita, nei casi previsti, la CTRAE di cui all’articolo 13, qualora costituita.”.
9. Il comma 4 dell’articolo 11 della
“4. La struttura regionale competente, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, la trasmette ai comuni territorialmente interessati e ai comuni confinanti la cui viabilità è interessata dai lavori di coltivazione, che entro cinque giorni provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’articolo 32 della
CAPO VI
Modifiche a leggi regionali in materia di turismo
Art. 41. Modifica dell’articolo 30 della
1. Al comma 5 dell’articolo 30 della
Art. 42. Modifiche dell’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 43. Inserimento dell’articolo 26 bis nella
1. Dopo l’articolo 26 della
“Art. 26 bis. Gestione del verde nelle strutture ricettive all’aperto.
1. Il gestore della struttura ricettiva all’aperto è tenuto a predisporre un piano di gestione quinquennale delle essenze ad alto fusto presenti all’interno della struttura ricettiva all’aperto, avente ad oggetto lo svolgimento delle pratiche agronomiche e fitosanitarie, nel rispetto delle prescrizioni in vigore relative alla struttura ricettiva.
2. Il piano, predisposto secondo i contenuti individuati ai sensi del comma 5 da dottori agronomi e dottori forestali nonché da periti agrari secondo le modalità e nei limiti di competenza stabiliti dalla vigente normativa, deve essere presentato alla struttura regionale territorialmente competente in materia di foreste, ed è approvato con autorizzazione unica, sostitutiva di ogni altro atto di assenso, comunque denominato. Il piano può essere aggiornato annualmente tramite la medesima procedura.
3. La procedura si svolge con la partecipazione del Comune nonché, ove previsto, della Soprintendenza, tramite conferenza di servizi ai sensi della
4. Lo svolgimento degli interventi previsti dal piano di gestione non richiede ulteriori atti autorizzativi, comunque denominati.
5. La Giunta regionale individua i contenuti del piano e disciplina le modalità di attuazione nonché le forme di monitoraggio e di controllo.”.
Art. 44. Inserimento dell’articolo 7 bis nella
1. Dopo l’articolo 7 della
“Art. 7 bis. Disposizioni per la movimentazione degli equidi.
1. Nell’ambito delle attività previste dalla presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della
2. Le strutture di cui al comma 1 al termine del periodo di utilizzo sono, in ogni caso, rimosse non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d’uso.”.
CAPO VII
Modifica della
Art. 45. Modifica dell’articolo 28 della
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della
2. Al comma 2 dell’articolo 28 della
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della
“2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2.”.
Art. 46. Modifica dell’articolo 29 della
1. Al comma 2 dell’articolo 29 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della
“2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2.”.
CAPO VIII
Disposizioni finali
Art. 47. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 48. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2020, n. 247, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui inserisce l’art. 40-bis della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2020, n. 247, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui inserisce l’art. 6-bis della
[4] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 25 della