Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione e iniziativa popolare |
Data: | 21/12/2018 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 3. Modifica all’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” [...] |
Art. 4. Modifica all’articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” [...] |
Art. 5. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 6. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche [...] |
Art. 7. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
Art. 8. Clausola di neutralità finanziaria. |
§ 1.7.25 - L.R. 21 dicembre 2018, n. 46.
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2010/31/UE in materia di energia, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti, e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2018).
(B.U. 21 dicembre 2018, n. 129)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione dell’articolo 8 della
a) disposizioni in materia di energia di recepimento della direttiva 2010/31/UE come attuata dal
b) disposizioni in materia di appalti pubblici di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti, attuate dal
c) disposizioni in materia di partecipazione della Regione ai processi dell’Unione europea e di modifica alla
TITOLO II
Disposizioni in materia di energia e modifiche alla
Art. 2. Modifiche all’articolo 42 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 42 della
“1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:
a) promuovere l’efficienza energetica negli usi finali;
b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
c) definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici;
d) promuovere l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso razionale dell’energia e la riduzione degli impatti;
e) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all’ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti nell’anno solare precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;
f) dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;
g) definire le modalità per l’effettuazione dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori.
1 ter. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g).”.
TITOLO III
Disposizioni in materia di lavori pubblici e modifiche alla
Art. 3. Modifica all’articolo 12 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della
“2 bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicità nonché di semplificazione nell’utilizzo e fruizione da parte degli operatori economici e degli enti del settore, i prezziari di cui al comma 2 sono resi disponibili in modalità esclusivamente elettronica.
2 ter. La Giunta regionale, nel provvedimento di approvazione della disciplina regionale in tema di corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113, comma 3, del
Art. 4. Modifica all’articolo 12 della
1. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 12 della
“2 quater. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare atti di indirizzo di natura vincolante per i beneficiari del contributo regionale, in merito alla definizione delle modalità di realizzazione dei lavori di interesse regionale assistiti dal medesimo contributo regionale, soggetti alle disposizioni del Capo IX della presente legge o di altre leggi regionali in materia di lavori pubblici.”.
TITOLO IV
Disposizioni in materia di partecipazione della Regione ai processi dell’Unione europea e modifiche alla
Art. 5. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 6. Modifica all’articolo 8 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 7. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40 della
Art. 8. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.