Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 01/08/2003 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale [...] |
Art. 2. Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive"modificazioni". |
Art. 3. Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni. |
Art. 4. Modifica dell'articolo 46 della legge regionale 30 ottobre 1998. n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale". |
Art. 5. Interventi d'urgenza in materia di pubblica incolumità e di opere pubbliche di navigazione di competenza regionale. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 [...] |
Art. 7. Modifiche all' articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991. n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie. |
Art. 8. Disposizioni in materia di cave di prestito per la realizzazione di infrastrutture di trasporto. |
Art. 9. Aggiornamento del limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione. |
Art. 10. Disposizioni transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
Art. 11. Interpretazione autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine [...] |
Art. 12. Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della [...] |
Art. 13. Disciplina transitoria dell'attività edilizia. |
Art. 14. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.1.82 - L.R. 1 agosto 2003, n. 16.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia.
(B.U. 1 agosto 2003, n. 72).
CAPO 1
Modifiche in materia di mobilità
Art. 1. Modifica dell'articolo 25 della
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della
Art. 2. Modifica dell'articolo 22 della
1. Al comma 1 bis dell'articolo 22 della
Art. 3. Modifica dell'articolo 22 della
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della
"a bis) le riunioni di impresa di cui all'articolo 23 del
Art. 4. Modifica dell'articolo 46 della
1. Al comma 1 dell'articolo 46 della
Art. 5. Interventi d'urgenza in materia di pubblica incolumità e di opere pubbliche di navigazione di competenza regionale.
1. Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di navigazione di competenza regionale, il Dirigente del Centro Operativo Veneto per la Navigazione Interna (COVNI) può disporre, per ragioni di pubblico interesse, con le procedure di cui alla
CAPO II
Modifiche in materia di viabilità e trasporti
Art. 6. Modifica dell'articolo 94 della
1. Il comma 4 dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001,n. 11 , è sostituito dai seguenti:
"4. L'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma l, del
a) dal comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali;
b) dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza in tutti gli altri casi.
4 bis. Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più enti, l'ente competente al rilascio dell' autorizzazione di cui al comma 4, acquisisce i nulla-osta degli altri enti.
4 ter. L'autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza.
4 quater. La Giunta regionale può emanare le direttive necessarie a garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni".
Art. 7. Modifiche all' articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
"Articolo 9. Interventi sulla mobilità comunale.
1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse destinate al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, riservando una quota fino al venti per cento agli interventi la cui realizzazione la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e o funzionalità della rete stradale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua annualmente i settori di intervento di cui all'articolo 3 cui assegnare priorità ed entro il successivo 30 aprile, i comuni interessati presentano al Presidente della Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento, corredata dai progetti preliminari e dai relativi atti di approvazione comunale.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da finanziare nonché l'entità del contributo assegnato.
4. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, il Presidente Giunta regionale, promuove, sulla base dei progetti preliminari redatti dall'amministrazione comunale stessa, la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della
5. Ai fini dell'erogazione del contributo, i comuni interessati, entro novanta giorni dalla conclusione dell' accordo di programma di cui al comma 4, trasmettono, a pena di decadenza, i progetti definitivi degli interventi, alla struttura regionale competente in materia di viabilità.
6. La Giunta regionale nell'ambito dei finanziamenti relativi alla mobilità comunale è, altresì, autorizzata a concedere contributi per l'acquisizione all'uso pubblico di strade private; a tal fine i comuni montani interessati presentano la relativa domanda entro il 30 aprile.".
2. Per l'anno 2002 il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 9, comma 4, della
3. Per l'anno 2003, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9 della
Art. 8. Disposizioni in materia di cave di prestito per la realizzazione di infrastrutture di trasporto.
1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della
2. In deroga alle procedure di cui alla
3. L'approvazione del progetto di cava di prestito, in quanto connesso alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.
4. L'autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per realizzare dell'opera, di cui al comma 1, e non può avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa.
5. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate al comma 1.
6. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa che garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.
CAPO III
Disposizioni in materia di edilizia residenziale
Art. 9. Aggiornamento del limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite massimo di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione, ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 10. Disposizioni transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. I piani di vendita di cui all'articolo 1, comma 4, della
1 bis. Per le domande aventi ad oggetto l’acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale inseriti nei piani di vendita di cui all’articolo 1, comma 4, della
CAPO IV
Modifiche in materia di urbanistica
Art. 11. Interpretazione autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'articolo 1 della
[1. Per "zone produttive (Z.T.OD)" di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della
2. Per "attività produttive" di cui al comma 5 dell'articolo 1 della
Art. 12. Modifiche dell'articolo 1 della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della
2. Al comma 4 dell'articolo 1 della
3. Alla fine del comma 6 dell'articolo 1 della
4. All' alinea del comma 8 dopo le parole "fatti salvi" sono aggiunte le parole "le istanze presentate e".
5. La lettera b), del comma 8, dell'articolo 1 della
"b) l'edificazione di annessi rustici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
CAPO V
Disposizioni in materia di edilizia
Art. 13. Disciplina transitoria dell'attività edilizia.
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al
CAPO VI
Norma filiale
Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma inserito dall’art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 49 della