Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 02/04/2014 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Quadro finanziario di riferimento |
Art. 2. Rifinanziamenti e fondi speciali |
Art. 3. Sistema informativo per la finanza pubblica regionale e locale del Veneto |
Art. 4. Cofinanziamento regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione 2014-2020 |
Art. 5. Finanziamento regionale dell’assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 |
Art. 6. Finanziamento regionale del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Croazia 2014-2020 |
Art. 7. Ristoro delle risorse svincolate ai sensi del comma 143 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di [...] |
Art. 8. Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi |
Art. 9. Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra |
Art. 10. Disposizioni in materia di sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine |
Art. 11. Sostegno alle attività dei Teatri Stabili di Innovazione del Veneto |
Art. 12. Disposizioni in materia di valorizzazione dei prodotti veneti di qualità |
Art. 13. Investimenti per interventi pubblici in favore dei settori della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell’acquacoltura |
Art. 14. Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e [...] |
Art. 15. Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" |
Art. 16. Disposizioni in materia di interventi regionali a sostegno del miglioramento e recupero del patrimonio edilizio scolastico |
Art. 17. Disposizioni in materia di sostegno alle azioni a miglioramento della qualificazione della committenza |
Art. 18. Opere urgenti a seguito degli eventi calamitosi accaduti nei primi mesi dell’anno 2014 |
Art. 19. Realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione |
Art. 20. Rimborso degli interventi eseguiti, anche in regime di somma urgenza, per far fronte ai danni conseguenti ad eventi alluvionali |
Art. 21. Misure per la copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale |
Art. 22. Interventi regionali a favore delle farmacie rurali sussidiate |
Art. 23. Contributo straordinario all’Azienda ULSS n. 21 per la realizzazione di un progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale |
Art. 24. Contributo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova |
Art. 25. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 |
Art. 26. Utilizzo di defibrillatori semiautomatici negli impianti sportivi pubblici e privati |
Art. 27. Interventi per le basi di elisoccorso |
Art. 28. Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011" in materia di interventi sulle strutture di interesse pubblico ai sensi [...] |
Art. 29. Disposizioni relative all’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011" |
Art. 30. Disposizioni in materia di quote di rilievo sanitario per persone disabili ultrasessantacinquenni |
Art. 31. Sperimentazione di un percorso formativo di volontariato giovanile |
Art. 32. Quote per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) |
Art. 33. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" |
Art. 34. Modifica dell’articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" |
Art. 35. Disposizioni in materia di personale delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari |
Art. 36. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali" |
Art. 37. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali" |
Art. 38. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali" |
Art. 39. Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive |
Art. 40. Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008" |
Art. 41. Disposizioni in materia di demanio idrico in Provincia di Belluno |
Art. 42. Proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico in provincia di Belluno |
Art. 43. Disposizioni in materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque |
Art. 44. Modifica dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2011, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 45. Disposizioni in materia di IPAB |
Art. 46. Finanziamento straordinario per un progetto pilota per attività didattiche presso il Carcere circondariale di Verona |
Art. 47. Contributo straordinario per progetti sperimentali nell’ambito sociale dell’Auser di Treviso |
Art. 48. Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" |
Art. 49. Modifica dell’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni in materia di disciplina delle concessioni [...] |
Art. 50. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive |
Art. 51. Modifica della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio [...] |
Art. 52. Modifica della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio [...] |
Art. 53. Istituzione del Fondo di garanzia per gli interventi nel settore idrico integrato |
Art. 54. Interventi per l’accesso al credito nel settore primario |
Art. 55. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e successive modificazioni |
Art. 56. Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali |
Art. 57. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 recante "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive [...] |
Art. 58. Piani integrati territoriali per la ricollocazione professionale dei lavoratori delle imprese in crisi |
Art. 59. Protezione e valorizzazione del bacino idrografico del Parco del Sile |
Art. 60. Autorizzazione all’accertamento delle entrate e all’assunzione dei conseguenti atti di impegno di spesa, in ragione delle risorse assegnate alla Regione del Veneto con decreti interministeriali [...] |
Art. 61. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni |
Art. 62. Modalità per l’affidamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria e successivamente rifinanziati |
Art. 63. Modifiche della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis [...] |
Art. 64. Contributo straordinario all’ARPAV per l’effettuazione dei controlli relativi all’implementazione del segnale LTE e delle emissioni degli impianti in co-siting |
Art. 65. Tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" |
Art. 66. Entrata in vigore |
§ 6.2.167 - L.R. 2 aprile 2014, n. 11.
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014.
(B.U. 3 aprile 2014, n. 36)
Art. 1. Quadro finanziario di riferimento
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della
Art. 2. Rifinanziamenti e fondi speciali
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della
Art. 3. Sistema informativo per la finanza pubblica regionale e locale del Veneto
1. In attuazione dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione e della
2. Gli enti locali del Veneto, sulla base di specifiche intese, comunicano periodicamente i dati fiscali, finanziari, di bilancio e ogni altro dato necessario per le finalità di cui al comma 1.
3. Per le medesime finalità, la Regione, previa intesa, può coinvolgere nel sistema informativo di cui al comma 1 altre pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 2, operanti nel territorio regionale.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina il contenuto e le modalità per l’invio dei dati e le procedure operative necessarie al funzionamento del Sistema informativo di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale predispone strumenti di monitoraggio e diffusione dei dati che confluiscono nel Sistema informativo di cui al comma 1 che vengono trasmessi per conoscenza al Consiglio regionale con periodicità semestrale.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 4. Cofinanziamento regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione 2014-2020
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai Programmi comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 24 della
2. L’utilizzo delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, lettera b) della
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0255 "Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa corrente" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
4. Agli oneri di investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0256 "Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa in conto capitale" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 5. Finanziamento regionale dell’assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 59 del
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" del bilancio di previsione 2014.
Art. 6. Finanziamento regionale del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Croazia 2014-2020
1. La Regione del Veneto, in qualità di Autorità unica di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Croazia 2014-2020, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea, organizza ed è responsabile delle operazioni necessarie all’attuazione del Programma.
2. In ottemperanza all’articolo 125 del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
3. La struttura di assistenza dell’Autorità di cui al comma 1 e le linee di indirizzo per le attività da parte della Giunta regionale di cui al comma 2 sono trasmesse alle competenti commissioni che esprimono un parere entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0255 "Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa corrente" del bilancio di previsione 2014.
Art. 7. Ristoro delle risorse svincolate ai sensi del comma 143 dell’articolo 1 della
1. Al fine di ripristinare la dotazione di risorse svincolate ai sensi del comma 143 dell’articolo 1 della
2. L’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse svincolate e comunicate al Ministero competente.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 12.900.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0113 "Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna" del bilancio di previsione 2014.
Art. 8. Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi
1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare e promuovere il sistema economico veneto in occasione dell’Esposizione Universale EXPO Milano 2015, avente per tema di riferimento "Nutrire il pianeta, energia per la vita", definisce e sostiene un programma biennale di iniziative destinate a valorizzare le attività economiche, culturali, agroalimentari ed ambientali del Veneto.
2. Il programma di iniziative attua i contenuti di una concertazione preventiva della Regione con gli enti pubblici e gli organismi associativi delle imprese operanti nei diversi settori produttivi interessati al tema di "EXPO 2015" e prevede iniziative di partecipazione all’EXPO, attività promozionali, comunicative e di valorizzazione delle attività imprenditoriali destinate a migliorare la conoscenza del territorio veneto e delle realtà produttive ed economiche della Regione da parte dei visitatori italiani e stranieri dell’EXPO.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si pronuncia nel termine di trenta giorni, scaduti i quali si procede indipendentemente dal parere, adotta il programma regionale per "EXPO 2015"; tale programma è comprensivo delle attività e delle iniziative che il sistema economico veneto pone in atto nei settori economici di interesse e del piano finanziario per la realizzazione delle attività previste.
4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2014 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0257 "Iniziative inerenti la partecipazione ai Grandi Eventi" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
5. Agli oneri di natura d’investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2014 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0258 "Interventi strutturali inerenti la partecipazione ai Grandi Eventi" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 9. Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra
1. In occasione delle prossime celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale e al fine di valorizzare adeguatamente il patrimonio delle testimonianze ad essa relative esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla
a) messa in sicurezza, restauro, manutenzione dei beni di cui all’articolo 2 della
b) realizzazione di apparati esplicativi permanenti finalizzati alla comprensione delle vestigia e delle vicende correlate all’evento bellico, compresi allestimenti all’interno di edifici ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 2 della
c) valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative;
d) promozione di manifestazioni, convegni, eventi culturali e progetti educativi e formativi, inclusa la produzione di materiali didattici, da mettere a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto;
e) promozione di progetti di studio e ricerca sulla Prima guerra mondiale, in particolare favorendo la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici per lo svolgimento di attività formative e didattiche, destinati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, il programma delle celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale e i criteri e le procedure per la concessione dei contributi a sostegno degli interventi di cui al comma 1.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2014.
4. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.000.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2014.
Art. 10. Disposizioni in materia di sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
"c bis) realizzazione e manutenzione di sedi per lo svolgimento delle attività associative e a valenza sociale.".
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza" del bilancio di previsione 2014.
Art. 11. Sostegno alle attività dei Teatri Stabili di Innovazione del Veneto
1. Al fine di promuovere l’attività di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi teatrali rivolti alla drammaturgia per ragazzi e all’integrazione delle arti sceniche, la Regione del Veneto sostiene le attività dei Teatri Stabili di Innovazione del territorio riconosciuti e finanziati dal Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere ai Teatri Stabili di Innovazione del Veneto, di cui al comma 1 del presente articolo, mediante specifiche convenzioni un finanziamento per le iniziative finalizzate allo sviluppo e alla diffusione delle nuove forme di cultura teatrale, da realizzarsi anche in collaborazione con gli Istituti scolastici e le Università del territorio.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 90.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 "Promozione dello spettacolo" che viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 2014.
Art. 12. Disposizioni in materia di valorizzazione dei prodotti veneti di qualità
1. La Regione del Veneto promuove iniziative volte alla valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio veneto e a tal fine prevede apposite misure di sostegno in favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico e delle attività agrituristiche che somministrano prodotti veneti di qualità.
2. La Regione del Veneto promuove altresì iniziative da adottarsi con gli enti locali a sostegno dell’utilizzo dei prodotti del settore primario del Veneto nei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
3. Per prodotti veneti di qualità si intendono i prodotti del territorio veneto aventi le caratteristiche descritte dall’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d) della
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle condizioni e limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0070 "Informazione, promozione e qualità per il commercio" del bilancio di previsione 2014.
Art. 13. Investimenti per interventi pubblici in favore dei settori della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell’acquacoltura
1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere lo sviluppo dei settori della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e dell’acquacoltura, sostiene l’intervento delle amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi connessi alle attività di pesca e alla tutela e salvaguardia del patrimonio ittico regionale.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità operative e le procedure per l’erogazione dei contributi da destinarsi fino ad un massimo del 10 per cento al settore della pesca dilettantistico-sportiva, nel rispetto delle finalità previste dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.300.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0036 "Interventi integrati per lo sviluppo delle attività di acquacoltura e pesca" del bilancio di previsione 2014.
Art. 14. Modifiche della
1. Alla
a) al comma 3 dell’articolo 5, dopo le parole "sulla stesura dei piani di miglioramento" sono aggiunte in fine le parole: "e sul numero massimo di licenze di pesca professionale in zona B che possono essere rilasciate a livello provinciale sulla base del principio della sostenibilità ambientale";
b) al comma 1 dell’articolo 7 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f bis) eventuali contingentamenti nel rilascio delle licenze di pesca professionale in zona B a livello provinciale sulla base degli indirizzi gestionali contenuti nella Carta ittica di cui all’articolo 5.";
c) dopo il comma 1 dell’articolo 16 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Provincia sospende il rilascio di nuove licenze di pesca professionale in zona B fino alla ridefinizione delle Carte ittiche provinciali ai sensi della lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 7.";
d) al comma 7 dell’articolo 33 le parole "cinque anni" sono sostituite con le parole "sette anni" e sono aggiunte a seguire le parole "oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dell’imbarcazione, dei mezzi e strumenti utilizzati per la pesca e il trasporto del pesce".
2. Gli importi minimi e massimi delle altre sanzioni previste dall’articolo 33 della
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00, si fa fronte a valere sulla upb U0034 "Servizi integrati agro faunistici venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2014, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 15. Modifiche della
1. Prima del comma 1 dell’articolo 6 della
"01. La Giunta regionale adotta iniziative riguardanti attività ritenute prioritarie per la tutela dei consumatori, quali:
a) attività di educazione ed informazione alimentare a tutela dei consumatori;
b) attività di educazione ed informazione sui temi delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazioni di prodotti e servizi;
c) attività di educazione e informazione relativamente alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
d) attività di informazione, educazione e formazione sotto il profilo etico e sociale, attività di educazione ed informazione relativamente all’erogazione di servizi di pubblica utilità.
e) azioni a favore della tutela e sicurezza della salute dei consumatori da realizzarsi nel rispetto della normativa statale;
f) attività di supporto e collaborazione, anche attraverso finanziamenti regionali, dell’attività operativa di enti o organismi riconosciuti dalle leggi dello Stato quali deputati all’azione di contrasto delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazione dei prodotti e servizi.
02. Gli interventi di cui al comma 01, possono essere realizzati direttamente dalla Regione o in collaborazione con gli enti locali, le altre Regioni, le Camere di Commercio o con altri soggetti pubblici o privati.".
2. Il comma 1 dell’articolo 6 della
"1. Oltre alle attività di cui al comma 01 la Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, sentiti il comitato di cui all’articolo 2 e la competente commissione consiliare, può adottare il programma di cui al comma 2 delle iniziative proposte dalle associazioni dei consumatori di cui all’articolo 5.".
3. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 è abrogata.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in complessivi euro 150.000,00 per l’esercizio 2014, di cui euro 50.000,00 destinati agli interventi di cui al comma 01 dell’articolo 6 della
Art. 16. Disposizioni in materia di interventi regionali a sostegno del miglioramento e recupero del patrimonio edilizio scolastico
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Gli interventi urgenti di messa a norma, nonché di adeguamento degli edifici scolastici di competenza delle province del Veneto di cui all’articolo 4 della
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in complessivi euro 19.000.000,00 per l’esercizio 2014, di cui euro 16.000.000,00 destinati agli interventi di cui al comma 1 ed euro 3.000.000,00 destinati agli interventi di cui al comma 2, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0173 "Interventi infrastrutturali per l’istruzione" del bilancio di previsione 2014.
Art. 17. Disposizioni in materia di sostegno alle azioni a miglioramento della qualificazione della committenza
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della
"a bis) gli strumenti di programmazione delle opere pubbliche;".
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0214 "Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici" del bilancio di previsione 2014.
Art. 18. Opere urgenti a seguito degli eventi calamitosi accaduti nei primi mesi dell’anno 2014
1. Al fine di far fronte ai gravi danni causati dall’eccezionale intensità dei fenomeni atmosferici dei mesi di gennaio e febbraio 2014 che hanno interessato buona parte del territorio regionale, è autorizzata la realizzazione di specifici interventi:
a) per ripristinare i danni arrecati alla rete viaria regionale, provinciale e comunale;
b) per opere di pulizia e smaltimento, di ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa a mare;
c) per opere volte a minimizzare il rischio idrogeologico e salvaguardare il territorio della regione;
d) per opere volte a mitigare il rischio di fenomeni franosi di competenza comunale;
e) per ripristinare i danni subiti dai rifugi alpini e dalle strutture turistiche, nonché per realizzare opere a protezione delle stesse;
f) per contribuire alle spese sostenute dai comuni per lo sgombero dalla neve;
g) per far fronte ai danni causati dall’innalzamento delle falde acquifere.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 40.000.000,00 così suddivisi:
a) euro 17.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2014;
b) euro 7.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0103 "Sistemazioni Fluviomarittime" del bilancio di previsione 2014;
c) euro 5.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" del bilancio di previsione 2014;
d) euro 5.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" del bilancio di previsione 2014;
e) euro 2.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" del bilancio di previsione 2014;
f) euro 1.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera f) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0105 "Interventi a seguito di avversità atmosferiche" del bilancio di previsione 2014;
g) euro 1.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera g) del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche" del bilancio di previsione 2014.
3. Le risorse allocate nelle upb indicate al comma 2 trovano copertura mediante la riduzione delle risorse allocate alle seguenti upb:
a) upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" (capitolo 101745/U per euro 420.000,00);
b) upb U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (capitolo 100103/U per euro 200.000,00);
c) upb U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza" (capitolo 100105/U per euro 600.000,00);
d) upb U0036 "Interventi integrati per lo sviluppo delle attività di acquacoltura e pesca" (capitolo 102104/U per euro 700.000,00);
e) upb U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" (capitolo 102080/U per euro 1.100.000,00);
f) upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" (capitolo 101665/U per euro 7.000.000,00);
g) upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" (capitolo 101395/U per euro 840.000,00);
h) upb U0113 "Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna" (capitolo 102072/U per euro 2.100.000,00);
i) upb U0123 "Parco mezzi, attrezzature ed impianti della protezione civile" (capitolo 053022/U per euro 280.000,00 e capitolo 053020/U per euro 420.000,00);
l) upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" (capitolo 100565/U per euro 4.200.000,00, capitolo 100927/U per euro 2.730.000,00 e capitolo 101083/U per euro 350.000,00);
m) upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" (capitolo 043050/U per euro 970.000,00 e capitolo 102094/U per euro 2.500.000,00);
n) upb U0173 "Interventi infrastrutturali per l’istruzione" (capitolo 071020/U per euro 1.000.000,00);
o) upb U0179 "Impiantistica sportiva" (capitolo 073006/U per euro 1.000.000,00);
p) upb U0187 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine" (capitolo 080010/U per euro 330.000,00);
q) upb U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" (capitolo 101829/U per euro 1.000.000,00 e capitolo 101850/U per euro 1.000.000,00);
r) upb U0214 "Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici" (capitolo 100380/U per euro 1.000.000,00);
s) upb U0251 "Spesa di investimento in ambito sanitario" (capitolo 060018/U per euro 4.200.000,00);
t) upb U0253 "Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali" (capitolo 101859/U per euro 560.000,00);
u) upb U0258 "Interventi strutturali inerenti la partecipazione ai grandi eventi" (capitolo 102090/U per euro 500.000,00);
nonché dalle maggiori entrate, pari ad euro 5.000.000,00, allocate nell’upb E0137 "Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio" del bilancio di previsione 2014.
Art. 19. Realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione
1. Nell’esecuzione delle opere di ripristino dell’officiosità e di manutenzione dei corsi d’acqua comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 31 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti, a partire dall’esercizio finanziario 2014, un capitolo di entrata denominato "Proventi derivanti dalla cessione di materiale litoide estratto da corsi d’acqua" (upb E0042), con uno stanziamento pari a euro 10.000.000,00, e il correlato capitolo di spesa denominato "Oneri per la realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione" (upb U0103) con uno stanziamento di euro 10.000.000,00.
Art. 20. Rimborso degli interventi eseguiti, anche in regime di somma urgenza, per far fronte ai danni conseguenti ad eventi alluvionali
1. Le risorse versate alla Regione del Veneto a titolo di rimborso degli interventi eseguiti, anche in regime di somma urgenza, per far fronte ai danni conseguenti ad eventi alluvionali, ricompresi in piani di finanziamento redatti anche in attuazione dell’articolo 5 della
2. Le entrate di cui al comma 1 quantificate in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2014, sono introitate nell’upb E0088 "Trasferimenti in conto capitale per interventi a seguito di eventi calamitosi" e sono destinate alla realizzazione delle opere previste nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2011, n. 1643 (upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini").
Art. 21. Misure per la copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2013, n. 21 "Misure per la copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale" e nelle more dell’emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 3, comma 3 del
2. Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, la Giunta regionale provvede secondo le modalità previste all’articolo 3, commi 5 e 6 del
3. Il rimborso dell’anticipazione di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, a partire dal 2015 e per un periodo di trenta anni, delle somme occorrenti.
4. Il rimborso avviene con rate annuali di importo previsto pari a euro 51.000.000,00 per l’anno 2015 e ad euro 43.500.000,00 per i successivi, comprensive di quota capitale e quota interessi, da versare sugli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
5. Il tasso di interesse a carico della Regione, come previsto dell’articolo 3, comma 5, lettera c), del
6. Le rate di cui al comma 4 rientrano fra le spese riclassificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della
7. Le entrate di cui al comma 1, quantificate in euro 848.000.000,00 per l’esercizio 2014, sono introitate nell’upb E0143 "Acquisizione risorse finanziarie per anticipazioni alle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere", del bilancio di previsione 2014 e sono interamente destinate alla ricapitalizzazione degli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l’applicazione del
8. Alla copertura degli oneri per il rimborso degli interessi e delle anticipazioni, di cui al comma 4, quantificati in euro 51.000.000,00 per l’esercizio 2015 e in euro 43.500.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0147 "Rimborso prestiti in materia di sanità" del bilancio pluriennale 2014-2016.
9. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio che si rendano necessarie per adeguare l’importo delle rate di cui al comma 4 sulla base dell’effettivo tasso di interesse posto a carico della Regione all’atto della sottoscrizione del contratto di anticipazione, rispetto a quello preventivato con la presente legge.
Art. 22. Interventi regionali a favore delle farmacie rurali sussidiate [1]
1. La Giunta regionale, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 2 della
2. La Giunta regionale, per il riparto di cui al comma 1, adotta criteri inversamente proporzionali all’importo del fatturato dichiarato dalle singole farmacie beneficiarie.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per ciascun esercizio 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 23. Contributo straordinario all’Azienda ULSS n. 21 per la realizzazione di un progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale
1. La Regione del Veneto, nell’ambito della tutela dei giovani disabili non autosufficienti, riconosce l’importanza dei servizi finalizzati alla costruzione di un progetto di vita futuro commisurato alle specifiche capacità individuali degli adolescenti con grave disabilità nonché l’opportunità, da valutare dopo adeguata sperimentazione, di prevedere tali servizi in tutto il territorio regionale. Per tali fini la Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare per un biennio un progetto sperimentale di centro diurno rivolto agli adolescenti con grave disabilità, riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
2. Per la realizzazione del progetto sperimentale è individuata l’Azienda ULSS n. 21, che in data 19 dicembre 2013 con deliberazione del direttore generale n. 624 ha approvato il "Progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale".
3. Al termine del secondo anno dall’avvio del progetto sperimentale di cui al comma 2, l’Azienda ULSS n. 21 relaziona alla Giunta regionale in ordine ai servizi erogati, al numero degli adolescenti coinvolti ed ai risultati conseguiti a seguito delle attività svolte in attuazione del progetto medesimo.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2014 e in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 24. Contributo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova
1. Al fine di consentire l’avvio dei lavori per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Regione del Veneto attribuisce all’Azienda ospedaliera di Padova un contributo straordinario massimo di euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016.
2. Nei limiti degli importi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di competenza e di cassa, per le finalità previste nel Titolo II del
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse afferenti al Fondo Sanitario Regionale allocate nell’upb U0251 "Spesa di investimento in ambito sanitario" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 25. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni ai sensi della
1. Al fine di favorire una piena tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, residenti nella regione, mediante la corresponsione dell’indennizzo spettante ai sensi della
2. L’Azienda ULSS n. 16 di Padova è autorizzata ad anticipare con le risorse del fondo sanitario regionale gli importi relativi all’indennizzo di cui al comma 1.
3. Le entrate di cui al presente articolo derivanti dai trasferimenti statali per garantire la corresponsione dell’indennizzo ai soggetti danneggiati si sensi della
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo relativi al rimborso dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova degli indennizzi ai sensi della
Art. 26. Utilizzo di defibrillatori semiautomatici negli impianti sportivi pubblici e privati
1. La Regione del Veneto, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare può essere causa di decesso durante le attività sportive e ravvisata l’importanza di prevedere misure tempestive ed efficaci al fine di prevenire gravi danni per la salute, promuove la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati DAE, negli impianti sportivi pubblici e privati dove si praticano attività motorie, quali palestre, piscine, circoli sportivi e ambienti similari, nel rispetto dei principi della
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone apposito regolamento in cui stabilisce ai sensi della normativa vigente:
a) le modalità, i tempi e i criteri per la diffusione dei DAE;
b) le tipologie di strutture che obbligatoriamente devono dotarsi dei DAE;
c) la formazione e aggiornamento degli addetti;
d) le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei formatori secondo quanto disposto nell’Accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 26 marzo 2003;
e) la individuazione del soggetto regionale preposto per la sorveglianza del rispetto della normativa.
3. La Giunta regionale può erogare contributi alle strutture di cui alla lettera b) del comma 2 per l’acquisto dei DAE secondo modalità stabilite con apposito provvedimento.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse finanziarie allocate nell’upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2014 che viene opportunamente incrementata con la contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 2014.
Art. 27. Interventi per le basi di elisoccorso
1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione degli interventi da finanziare, per l’esercizio 2014, mediante le risorse previste dalla
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0251 "Spesa di investimento in ambito sanitario" (capitolo 060018/U) del bilancio di previsione 2014.
Art. 28. Modifiche dell’articolo 8 della
1. Al comma 7 dell’articolo 8 della
Art. 29. Disposizioni relative all’articolo 8 della
1. Per l’esercizio 2014 le risorse di cui al Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari di cui all’articolo 8 della
Art. 30. Disposizioni in materia di quote di rilievo sanitario per persone disabili ultrasessantacinquenni
1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale assegna quote di rilievo sanitario di media intensità con oneri a carico del fondo sanitario regionale, fino alla concorrenza massima di cinquanta, con decorrenza 1° gennaio 2014, a favore di persone disabili che a tale data abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che siano riconducibili alla condizione di persone anziane non autosufficienti ai sensi della vigente normativa.
2. Le quote di cui al comma 1 sono assegnate in via prioritaria a persone anziane non autosufficienti che risultino provenienti da ambiti territoriali diversi dall’azienda ULSS dove ha sede la struttura ospitante accreditata purché le stesse siano state accolte in data anteriore al 1° gennaio 2004.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb U0243 "Fondo regionale per la non autosufficienza".
Art. 31. Sperimentazione di un percorso formativo di volontariato giovanile
1. In continuità con il sostegno assicurato dalla Regione del Veneto alla Fondazione Città della Speranza ONLUS volto a potenziare la ricerca scientifica onco-ematologico pediatrica e l’assistenza ai pazienti nell’ambito delle malattie pediatriche, con particolare riguardo alle malattie neoplastiche dell’infanzia, la Giunta regionale riconosce alla Fondazione un contributo di euro 50.000,00 per la realizzazione del progetto V.I.C. - Volontari In Corsia.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede la sperimentazione di un percorso formativo di volontariato giovanile per la realizzazione di un modello di intervento strutturato per l’inserimento dei volontari nei reparti di pediatria dell’ULSS n. 6 di Vicenza e dell’Azienda ospedaliera di Padova e nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova.
3. Il progetto formativo coordinato dalla Fondazione Città della Speranza ONLUS è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda ospedaliera di Padova.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" che viene opportunamente incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 2014.
Art. 32. Quote per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, assegna a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica certificata, 54 quote di rilievo sanitario di elevata intensità, identificabili con le quote riferibili alle grandi strutture per disabili di cui alla delibera della Giunta regionale 18 dicembre 2012, n. 2621, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 109 del 28 dicembre 2012, con finanziamento a carico del fondo sanitario regionale.
2. Le quote di cui al comma 1 vengono destinate secondo le seguenti modalità:
a) nel numero di 30 alla costituzione di specifici nuclei da individuarsi all’interno dei progetti innovativi avviati;
b) nel numero di 24 alla costituzione di nuclei organizzati presso i Centri di Servizi autorizzati e accreditati.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.872.450,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb U0243 "Fondo regionale per la non autosufficienza", riducendo contestualmente le risorse allocate nell’upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 33. Modifica dell’articolo 6 della
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della
"7 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a finanziare iniziative che interessano l’area del Veneto orientale rivolte a rafforzare l’assetto istituzionale del territorio, in armonia e attuazione di quanto previsto dalla
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" del bilancio di previsione 2014 (capitolo 100052/U).
Art. 34. Modifica dell’articolo 136 della
1. Il comma 7 bis dell’articolo 136 della
"7 bis. Al fine di garantire l’efficienza del sistema regionale socio-sanitario, qualora, per motivate esigenze organizzative, emerga la necessità di disporre di competenze professionali specialistiche, per la realizzazione di specifici progetti o attività, il Direttore dell’Area Sanità e Sociale può procedere all’acquisizione temporanea di personale delle Aziende ed Enti del SSR.
7 ter. L’assegnazione temporanea del personale è disposta dal Direttore dell’Area Sanità e Sociale, previo parere del direttore generale di provenienza, previo consenso dell’interessato e nel rispetto del limite del contingente annualmente fissato dalla Giunta regionale.
7 quater. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le modalità di svolgimento dell’attività da parte del personale distaccato presso gli uffici dell’Area Sanità e Sociale nonché il periodo di tempo che non può essere superiore a tre anni, procedendo anche alla stipula di una convenzione con gli enti interessati.
7 quinques. I relativi oneri sono da imputare a carico delle risorse del fondo sanitario regionale destinate alla Gestione sanitaria accentrata regionale e riconosciute in sede di riparto del relativo fondo.".
Art. 35. Disposizioni in materia di personale delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari
1. La Regione del Veneto attua quanto disposto dal comma 28 dell’articolo 9 del
2. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data dell’entrata in vigore della presente legge.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 51 della
"7 bis. Nel caso di eccedenze di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari instaurati con il Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 51 e in essere alla data di accertamento delle eccedenze, i gruppi consiliari possono restituire al Consiglio regionale, per il finanziamento di tali rapporti di lavoro, le somme ricevute negli anni precedenti ai sensi dell’articolo 52.".
4. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse allocate nelle pertinenti upb delle Funzioni Obiettivo F0001 "Organi istituzionali" e F0005 "Risorse umane e strumentali" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 36. Modifica dell’articolo 9 della
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della
"2. Nella contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, definisce i livelli massimi delle retribuzioni individuali e accessorie dei dipendenti delle società controllate, tenendo conto che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle medesime non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2013.".
Art. 37. Modifica dell’articolo 12 della
1. All’articolo 12 della
"1 bis. Nelle more dell’adeguamento alla disciplina prevista dalla presente legge, l’articolo 6 non si applica per gli anni 2014 e 2015 a Veneto Sviluppo s.p.a. e alle società di gestione del risparmio da essa partecipate.".
2. I risparmi di spesa derivanti dalla attuazione del presente articolo incrementano per pari importo e percentualmente in egual misura la dotazione delle funzioni obbiettivo F0007 "Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese", F0008 "Lavoro" e F0020 "Interventi sociali" per l’esercizio 2016 del bilancio pluriennale 2014-2016.
Art. 38. Modifica dell’articolo 8 della
1. Il numero 1) della lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della
"1) area montana e parzialmente montana: almeno 3.000 abitanti;".
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 "Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2014.
Art. 39. Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
1. Ai fini della determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il settore privato, i soggetti passivi ad esclusione delle imprese con più di 250 dipendenti e delle imprese a capitale anche parzialmente pubblico, di cui all’articolo 3 del
2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 che assumono lavoratori, incrementando l’organico, con contratto a tempo determinato della durata di almeno due anni, possono dedurre ai medesimi fini di cui al comma 1, un importo fino a euro 15.000,00 per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall’anno di assunzione e fino al massimo della durata della stessa, nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per ciascun esercizio.
3. Gli importi deducibili di cui ai commi 1 e 2 non possono comunque superare il costo del singolo dipendente.
4. La misura prevista al comma 1 non è cumulabile con analoghi interventi volti a favorire l’incremento occupazionale, ad eccezione di quanto previsto dalla
5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce e approva con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità operative per l’attuazione del presente articolo.
6. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificate in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2014 (upb E0001 "Imposta regionale sulle attività produttive") sono compensate dalle maggiori entrate di pari importo previste nell’upb E0002 "Tassa automobilistica regionale" del bilancio di previsione 2014.
Art. 40. Modifica dell’articolo 39 della
1. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 39 della
"b ter) la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare una quota dei fondi di cui alla lettera a) per far fronte ad oneri derivanti dagli obblighi stabiliti al comma 3 dell’articolo 83 della
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" (capitolo 101589/U) del bilancio di previsione 2014.
Art. 41. Disposizioni in materia di demanio idrico in Provincia di Belluno
1. In attuazione dell’articolo 3 della
2. [Il comma 1 non si applica all’incremento di cui all’articolo 39 della
3. [Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 2, del presente articolo sono introitate nell’upb E0042 "Proventi della gestione del demanio idrico"] [3].
Art. 42. Proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico in provincia di Belluno
1. La Giunta regionale provvede alla ricognizione delle somme derivanti dall’applicazione dei canoni per le concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni e quelle provenienti dalle concessioni di beni del demanio idrico, trasferite alla provincia di Belluno per effetto del comma 1 dell’articolo 3 della
2. L’importo acquisito dalla Regione del Veneto a titolo di compensazione, ai sensi del comma 1, è introitato nell’upb E0042 "Proventi della gestione del demanio idrico" (capitolo 100366/E).
Art. 43. Disposizioni in materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque
1. Al comma 4 bis 2 dell’articolo 83 della
2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificate in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016 (upb E0042 "Proventi della gestione del demanio idrico" - capitolo 006612/E), si fa fronte, per l’esercizio 2014 con una riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" (capitolo 100069/U) del bilancio di previsione 2014 e per gli esercizi 2015 e 2016 con una riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0023 "Spese generali di funzionamento" (capitolo 100562/U) del bilancio pluriennale 2014-2016.
Art. 44. Modifica dell’articolo 83 della
1. Il comma 4 bis dell’articolo 83 della
"4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014 (upb E0042 "Proventi dalla gestione del demanio idrico"), si fa fronte mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui all’upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" (capitolo 100069/U) del bilancio di previsione 2014.
Art. 45. Disposizioni in materia di IPAB [4]
1. I soggetti nominati alla carica di commissario straordinario delle IPAB ai sensi dell’articolo 3 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è costituito l’Albo regionale dei commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb U0243 "Fondo regionale per la non autosufficienza".
Art. 46. Finanziamento straordinario per un progetto pilota per attività didattiche presso il Carcere circondariale di Verona
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Associazione "La Fraternità" di Verona per un progetto pilota avente lo scopo di far conseguire ai detenuti il titolo di studio legalmente riconosciuto per la scuola superiore di secondo grado e titoli universitari, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, l’Università degli studi di Verona e la Casa circondariale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2014.
Art. 47. Contributo straordinario per progetti sperimentali nell’ambito sociale dell’Auser di Treviso
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 50.000,00 all’Auser di Treviso per la realizzazione di progetti sperimentali nell’ambito di attività di rete di volontariato rivolte agli adulti e anziani in difficoltà e ai bambini della fascia di età tra i sei e i tredici anni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 "Interventi a sostegno del terzo settore" del bilancio di previsione 2014.
Art. 48. Modifiche dell’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
"1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli già attivi, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
"1 bis. I comuni riservano almeno un terzo dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi del comma 1 ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della
1 ter. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi dei commi 1 e 1 bis rimangano disponibili per più di dodici mesi consecutivi, nonché in caso di presenza di mercati riservati agli imprenditori agricoli nel territorio comunale istituiti ai sensi del decreto del Ministero dello politiche agricole, alimentari e forestali 29 novembre 2007 ovvero ai sensi della
3. Agli oneri relativi al monitoraggio dello stato di attuazione dei commi da 1 a 1 ter del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0070 "Informazione, promozione e qualità per il commercio" del bilancio di previsione 2014, mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui alla
Art. 49. Modifica dell’articolo 61 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 61 della
"1 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4 bis, del
2. Le spese effettivamente sostenute per gli investimenti regolarmente eseguiti dopo l’ultimo rinnovo delle concessioni, sui beni di cui al comma 1 dell’articolo 61 della
3. La Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 94 della
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" (capitolo n. 100572/U) del bilancio di previsione 2014.
Art. 50. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive
1. La messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature di cui al presente articolo, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.
2. La Giunta regionale promuove la qualità delle strutture ricettive, favorendo e sostenendo iniziative, singole o associate, dei titolari o gestori delle stesse, volte alla migliore conoscenza ed alla qualificata informazione dei servizi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2014 con contestuale diminuzione di pari importo dello stanziamento finalizzato alle iniziative regionali di valorizzazione e marketing turistico.
Art. 51. Modifica della
1. Al comma 6 dell’articolo 3 della
"h bis) interventi di supporto finanziario".
Art. 52. Modifica della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente:
"1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate anche in forma congiunta; le risorse di cui alla lettera b) sono finanziate con appositi stanziamenti di bilancio.".
2. Al comma 2 dell’articolo 4, sono soppresse le parole: "ed all’esercizio della delega" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse relative all’esercizio della delega di cui al comma 1 sono prelevate dal fondo di rotazione di cui comma 2 dell’articolo 3.".
3. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, relative ai contributi in conto capitale, sono quantificate in euro 500.000,00.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00, per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della
Art. 53. Istituzione del Fondo di garanzia per gli interventi nel settore idrico integrato
1. La Regione del Veneto, al fine di finanziare la realizzazione di opere infrastrutturali e manutentive necessarie per garantire la continuità dello svolgimento del servizio pubblico in materia di servizio idrico integrato, istituisce il Fondo di garanzia per gli interventi nel settore del servizio idrico integrato a favore delle società pubbliche operanti nel settore. Tale fondo sarà amministrato tramite gestore individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale stabilisce, in relazione all’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le specifiche modalità operative di impiego, i criteri di ripartizione ed erogazione delle risorse, nell’osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di stato alle imprese.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
"c) i fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese, nel rispetto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.".
4. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale di euro 6.000.000,00 e può essere integrato con ulteriori risorse regionali e anche con risorse derivanti da programmi europei e statali regolati da appositi accordi di programma e intese di settore.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte:
a) per euro 1.000.000,00 con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della
b) per euro 3.000.000,00 con le risorse di cui all’"Intesa istituzionale di programma 9 maggio 2001 - APQ 2 tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" (capitolo 100202/U) allocate nell’upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche" del bilancio di previsione 2014;
c) per euro 2.000.000,00 con le risorse di cui all’articolo 39, comma 2, lettera b) della
Art. 54. Interventi per l’accesso al credito nel settore primario
1. Al fine di favorire interventi di supporto nell’accesso al credito in favore delle micro, piccole e medie imprese del settore primario è costituita una sezione speciale del Fondo regionale di garanzia, di cui al comma 1 dell’articolo 2 della
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire le modalità operative per l’attivazione di operazioni a favore delle imprese operanti nel settore primario a valere sulla sezione del fondo di garanzia di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00, per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" del bilancio di previsione 2014 mediante riduzione per euro 1.000.000,00 delle risorse di cui alla
Art. 55. Modifica dell’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. La Giunta regionale, avvalendosi di eventuali collaborazioni per la definizione del modello di contrassegno, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge provvede a stabilire il titolo oneroso del contrassegno.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0097 "Miglioramento fondiario ed ambientale", del bilancio di previsione 2014.
Art. 56. Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali
1. È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.
2. Al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell’ambito dei propri regolamenti di polizia rurale dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le cautele da adottarsi.
3. Nelle more della adozione o adeguamento dei regolamenti comunali di polizia rurale alle disposizioni di cui al comma 2 è consentita la combustione controllata del materiale residuale vegetale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono altresì requisiti minimi uniformi cui i comuni conformano i rispettivi regolamenti di polizia rurale:
a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
b) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
c) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
4. Le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.
5. La Giunta regionale integra il Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui agli articoli 10 e seguenti della
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" che viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0100 "Sostegno alle aree naturali protette regionali" (capitolo 51050) del bilancio di previsione 2014.
Art. 57. Modifica dell’articolo 5 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
"1 bis. Le Organizzazioni di Produttori (OP) che alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui all’articolo 44 della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" che viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0049 (capitolo 100555 Spese per lo sviluppo del sistema informativo del settore primario) del bilancio di previsione 2014.
Art. 58. Piani integrati territoriali per la ricollocazione professionale dei lavoratori delle imprese in crisi
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie prerogative in materia di occupabilità dei cittadini e al fine di sostenere i lavoratori in difficoltà personale, professionale ed economica, promuove interventi per la riqualificazione e la ricollocazione professionale dei lavoratori di imprese coinvolte da processi di crisi aziendali o settoriali, con particolare riferimento alle aree del Veneto dichiarate a crisi industriale complessa. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a istituire un fondo per la realizzazione di piani integrati territoriali mirati alla riqualificazione dei lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal contesto lavorativo.
2. I piani di cui al comma 1 sono l’espressione di una progettualità integrata locale, che prevede la più ampia partecipazione degli attori istituzionali e sociali, anche in funzione dei fabbisogni di professionalità e competenze espressi dai singoli contesti territoriali.
3. La Giunta regionale stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2014.
Art. 59. Protezione e valorizzazione del bacino idrografico del Parco del Sile
1. Al fine della tutela idrogeologica e della protezione e valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile, la Giunta regionale concede all’ente Parco del Fiume Sile un finanziamento per l’effettuazione di indagini relative alle strutture geologiche-idrogeologiche, dello studio dell’idrodinamica e delle caratteristiche idrauliche dell’acquifero e delle indagini geochimiche ed isotopiche utili all’individuazione delle zone maggiormente vulnerabili del bacino acquifero e alla definizione dei parametri per la salvaguardia della risorsa, nonché della tutela della biodiversità e delle specie naturalistiche.
2. Lo studio e il censimento di cui al comma 1 viene inviato entro il 31 dicembre 2015 alla competente commissione consiliare regionale.
3. In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, nelle aree all’interno del Parco del Sile e in tutti i territori dei comuni ricadenti, anche parzialmente, all’interno di tali ambiti è sospesa ogni procedura autorizzatoria per:
a) nuove discariche di qualunque categoria come definite dall’articolo 4 del
b) nuovi impianti di gestione dei rifiuti.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 30.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0101 - capitolo 51056 "Spese per il sostegno dei parchi regionali e interregionali per l’attuazione delle previsioni dei piani ambientali" del bilancio di previsione 2014.
Art. 60. Autorizzazione all’accertamento delle entrate e all’assunzione dei conseguenti atti di impegno di spesa, in ragione delle risorse assegnate alla Regione del Veneto con decreti interministeriali Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’economia e delle finanze n. 353/2012 e n. 268/2013
1. A valere sui fondi di cui alla
Art. 61. Modifica dell’articolo 9 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della
"2 bis. In sede di definizione dei criteri di cui al comma 2 può essere previsto, per l’anno successivo, lo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili.".
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2014, (upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" - Capitolo 045288/U) si fa fronte con le maggiori entrate, di pari importo, allocate nell’upb E0137 "Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio" del bilancio di previsione 2014.
Art. 62. Modalità per l’affidamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria e successivamente rifinanziati
1. Per l’esercizio 2014 nelle gare per l’affidamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 95 della
Art. 63. Modifiche della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
"1 bis. La Giunta regionale, su proposta motivata degli enti locali interessati, può approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del
1 ter. Ai fini del procedimento di definizione di bacini di carattere infraprovinciale o interprovinciale di cui al comma 1 bis:
a) le istanze presentate anche ai sensi dell’articolo 3 bis del
b) la Giunta regionale è tenuta a pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera a) del presente comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.".
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della
3. In prima applicazione della
4. La Giunta regionale può concedere contributi ai consigli di bacino di cui alla
Art. 64. Contributo straordinario all’ARPAV per l’effettuazione dei controlli relativi all’implementazione del segnale LTE e delle emissioni degli impianti in co-siting
1. La Giunta regionale, tramite l’ARPAV, effettua controlli obbligatori sulle richieste di riconfigurazione e aumento di potenza per l’implementazione del segnale LTE delle stazioni radiobase esistenti e in quelli di nuova costruzione, con particolare riguardo alle emissioni degli impianti in co-siting.
2. Per i controlli di cui al comma 1, la Giunta mette a disposizione di ARPAV le risorse in termini di personale e finanziarie per effettuare tali misurazioni.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’UPB U0111 "Interventi di tutela ambientale" del bilancio di previsione 2014.
Art. 65. Tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" [5]
1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità sono previste speciali misure a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti da:
a) articolo 6 della
b) articolo 4 della
c) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della
d) decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
e) decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).".
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, prioritariamente con riferimento al territorio montano, definisce per gli interventi di seguito elencati, considerati per le loro caratteristiche intrinseche di rilevante interesse pubblico, specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti i criteri affinché l’attuazione di detti interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA):
a) interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di difesa idrogeologica realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
b) interventi di pianificazione e gestione forestale sostenibile;
c) interventi di natura agro climatico ambientale finanziati con la programmazione comunitaria;
d) interventi non produttivi in materia agro ambientale finanziati con la programmazione comunitaria;
e) lavori di pronto intervento idrogeologico realizzati in regime di somma urgenza;
f) interventi di difesa fitosanitaria e lotta attiva agli incendi boschivi.
3. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una specifica attività di consulenza.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0087 "Interventi per l’assetto territoriale" del bilancio di previsione 2014.
Art. 66. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[2] Comma abrogato dall'art. 19 della
[3] Comma abrogato dall'art. 19 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2015, n. 38, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.