§ 5.1.25 - Legge Regionale 30 novembre 1982, n. 54.
Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:30/11/1982
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Funzioni di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Art. 2.  Trasferimento di funzioni.
Art. 3.  Attività di prevenzione.
Art. 4.  Controlli preventivi sui nuovi insediamenti produttivi.
Art. 5.  Limiti massimi di accettabilità di inquinamenti ed emissioni sonore.
Art. 6.  Tutela della salute degli addetti ai lavori agricoli forestali, zootecnici.
Art. 7.  Funzioni relative alla radioprotezione.
Art. 8.  Accertamenti e visite mediche preventive e periodiche.
Art. 9.  Attività di polizia giudiziaria.
Art. 10.  Mappe di rischio degli ambienti di lavoro.
Art. 11.  Eliminazione dei fattori di rischio.
Art. 12.  Controlli sanitari sui lavoratori.
Art. 13.  Convenzioni.
Art. 14.  Assetto funzionale e organizzativo.
Art. 15.  Metodologia operativa.
Art. 16.  Il presidio multizonale di prevenzione.
Art. 17.  Servizi del presidio multizonale di prevenzione.
Art. 18.  Confluenza nel presidio multizonale di prevenzione delle funzioni e dei compiti strumentali e analitici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, dell'ispettorato del lavoro, dell'Enpi e [...]
Art. 19.  Intervento del presidio multizonale di prevenzione.
Art. 20.  Responsabile di sezione.
Art. 21.  Il responsabile del presidio multizonale di prevenzione.
Art. 22.  Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione.
Art. 23.  Rapporti tra Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato il presidio multizonale di prevenzione e le altre Unità sanitarie locali interessate.
Art. 24.  Richiesta di consulenza delle università degli studi, all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, all'istituto superiore per la sanità, al consiglio nazionale delle ricerche [...]
Art. 25.  Tariffari.
Art. 26.  Centro regionale di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei dati.
Art. 27.  Comitato regionale di coordinamento.
Art. 28.  Finanziamenti delle attività previste dalla legge.


§ 5.1.25 - Legge Regionale 30 novembre 1982, n. 54.

Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(B.U. n. 54 del 3-12-1982).

 

 

Titolo I

 

Art. 1. Funzioni di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

     [Le funzioni di prevenzione, di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione e attribuite alla competenza dei Comuni ai sensi degli artt. 13, 14, lettera f) e 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono esercitate dagli stessi attraverso le Unità sanitarie locali, che utilizzano il settore indicato dall'art. 6, lettera a), della Legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al comma successivo, e il presidio multizonale di prevenzione di cui al titolo secondo della presente legge.

     Nel settore indicato nel comma precedente sono istituiti un servizio per l'igiene pubblica e un servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, dotati di autonomia tecnico-funzionale, per l'esercizio rispettivamente delle funzioni di igiene pubblica, ai sensi della Legge regionale 31 maggio 1980, n 78 e delle funzioni di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

     I rapporti tra i due predetti servizi sono disciplinati dal regolamento di organizzazione dell'Unità sanitaria locale redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con riferimento a un regolamento tipo proposto dalla Giunta regionale.

     (omissis) [1]

     Le finalità di tutela della salute psicofisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro sono perseguite prevalentemente mediante la valutazione delle condizioni di nocività degli ambienti stessi e di sicurezza negli impianti e attrezzature e particolarmente attraverso:

     - la ricerca delle cause di rischio e l'indicazione delle misure idonee alla loro eliminazione;

     - l'effettuazione degli accertamenti sanitari per i soggetti esposti ai rischi preventivamente individuati;

     - il rispetto degli obblighi imposti da leggi e regolamenti in materia;

     - la formulazione di mappe di rischio;

     - l'osservazione epidemiologica;

     - la partecipazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e loro organizzazioni;

     - l'accesso degli operatori del servizio negli ambienti di lavoro e del servizio multizonale di prevenzione secondo le modalità previste dalla presente legge.

     Restano ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale] [4].

 

     Art. 2. Trasferimento di funzioni.

     [Le funzioni in materia di prevenzione, igiene e di controllo dello stato di salute dei lavoratori, già attribuite alla competenza dei disciolti: ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e associazione nazionale per il controllo della combustione, nonché l'ispettorato del lavoro, che non siano riservate allo Stato o attribuite all'istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro e all'ente nazionale energie alternative, sono svolte dall'Unità sanitaria locale che si avvale dei suoi servizi e del presidio multizonale di prevenzione] [4].

 

     Art. 3. Attività di prevenzione.

     Le attività di prevenzione comprendono:

     a) la individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1980, n. 833; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'Unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [4]a;

     b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luoghi di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi;

     c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 [4]a;

     d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

     e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;

     f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;

     g) la formulazione di programmi di intervento per comparto produttivo o per rischi specifici;

     h) la promozione di iniziative nel campo della formazione e della educazione sanitaria finalizzata a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze dei temi della nocività ambientale e della patologia professionale ed elevare inoltre i livelli di partecipazione dei lavoratori e della popolazione in generale;

     i) la vigilanza e controllo sul lavoro a domicilio;

     l) il collegamento con l'attività dei medici di base e con i servizi dell'Unità sanitaria locale;

     m) la compilazione e l'aggiornamento da parte dell'Unità sanitaria locale del libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Nell'esercizio delle funzioni a esse attribuite per l'attività di prevenzione le Unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi, sia dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione [4]b.

     Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie e idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuate sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacati e il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

 

     Art. 4. Controlli preventivi sui nuovi insediamenti produttivi.

     Gli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 3 sono effettuati dal settore attraverso i propri servizi su richiesta obbligatoria del sindaco del comune interessato.

     Spetta inoltre al servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro o al settore nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 1 l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, concernenti l'istituto della notifica sugli impianti industriali già svolta dagli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.

 

     Art. 5. Limiti massimi di accettabilità di inquinamenti ed emissioni sonore.

     Il servizio controllo che nei luoghi di lavoro non vengano superati i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad agenti inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore, come verranno fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     A tal fine il servizio effettua i necessari accertamenti direttamente o mediante il presidio multizonale competente per territorio.

 

     Art. 6. Tutela della salute degli addetti ai lavori agricoli forestali, zootecnici.

     Per quanto attiene alla tutela della salute degli addetti ai lavori agricoli, forestali, zootecnici, il servizio elabora i programmi di intervento e svolge attività in materia di:

     1) prevenzione degli infortuni e delle intossicazioni di prodotti e sostanze chimiche e uso di antiparassitari, fertilizzanti ecc.;

     2) uso di macchine e attrezzi come possibile fonte di infortuni;

     3) altri interventi nel campo specifico anche su richiesta degli enti locali territoriali, delle organizzazioni sindacali, in relazione alle finalità della presente legge.

 

     Art. 7. Funzioni relative alla radioprotezione.

     In tema di radioprotezione il settore esercita le attribuzioni demandate all'ispettorato del lavoro dal dpr 13 febbraio 1964, n. 185.

 

     Art. 8. Accertamenti e visite mediche preventive e periodiche.

     Il servizio vigila, coordina e indirizza l'effettuazione degli accertamenti previsti dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dal dpr 30 giugno 1965, n. 1124, nonché dalle altre visite mediche preventive e periodiche stabilite dalle norme vigenti negli ambienti di lavoro.

     Le visite predette possono essere eseguite da medici convenzionati ai sensi delle vigenti convenzioni nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la medicina generale e per la specialistica ambulatoriale; per le indagini strumentali eventualmente occorrenti, si fa ricorso a strutture pubbliche di diagnosi e cura o a quelle private convenzionate ai sensi dell'articolo 44 della predetta legge.

     I risultati dei dati di rischio rilevati sono resi noti ai sensi del precedente articolo 3, lettera b).

     Al fine di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli sanitari, il servizio valuta le risultanze degli accertamenti sanitari per gli eventuali interventi e adempimenti di cui il precedente art. 3, lettere a) e c).

 

     Art. 9. Attività di polizia giudiziaria.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, le Unità sanitarie locali inviano al Presidente della Giunta regionale l'elenco degli addetti al servizio, che svolgono attività ispettiva ai fini della proposta al prefetto per l'assunzione, da parte dei predetti, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro [4]b.

     Entro i successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale propone al prefetto l'elenco stesso, per l'approvazione.

     I ricorsi al Presidente della Giunta regionale previsti dal quinto comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo di cui al primo comma del presente articolo, sono decisi dal Presidente stesso, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

     Il Presidente della Giunta regionale può sospendere la esecuzione dell'atto impugnato.

     Per ogni altra modalità, si osservano le norme di cui al dpr 24 novembre 1971, n. 1199.

 

     Art. 10. Mappe di rischio degli ambienti di lavoro.

     Il servizio provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati utili per la formazione di mappe di rischio negli ambienti di lavoro e alla diffusione dei dati stessi.

     Sulla base del sistema informativo predisposto dalla Regione presso ogni Unità sanitaria locale verranno raccolte dal servizio medesimo tutte le informazioni relative ai singoli, alle unità produttive, all'ambiente, nonché ai risultati di eventuali indagini aggiuntive ai fini epidemiologici svolte sia su persone che su animali.

 

     Art. 11. Eliminazione dei fattori di rischio.

     Il servizio vigila affinché siano eliminati i fattori di rischio e siano bonificati gli ambienti di lavoro.

     A tal fine:

     a) accerta l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, sia per quanto concerne i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni di cui all'art. 5 della presente legge, sia per quanto concerne le norme relative all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;

     b) controlla che le aziende attivino, in conformità all'art. 3, misure idonee all'abbattimento dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme vigenti in materia, anche ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) predispone e realizza piani di controllo per comparti produttivi anche sulla base di mappe di rischio a livello territoriale e/o settoriale;

     d) ha la facoltà di ricorrere alla diffida di cui all'art. 9 del dpr 13 marzo 1955, n. 520.

 

     Art. 12. Controlli sanitari sui lavoratori.

     Il servizio:

     a) programma e può effettuare, anche avvalendosi di altri servizi e presidi della Unità sanitaria locale, controlli sanitari mirati su lavoratori esposti a rischio specifico;

     b) compila l'elenco dei lavoratori esposti a rischio sulla base degli elenchi trasmessi dai datori di lavoro, i quali sono tenuti anche a comunicare le eventuali variazioni;

     c) indirizza gli interventi diagnostici per l'accertamento di tecnopatie;

     d) diffonde le informazioni necessarie per gli interventi mirati di prevenzione.

     Il servizio, avvalendosi anche di altri servizi e presidi dell'Unità sanitaria locale:

     a) accerta che sia compilato e aggiornato, ai sensi della normativa vigente, il libretto sanitario personale, con le indicazioni relative alla eventuale esposizione a rischi;

     b) provvede all'elaborazione, alla raccolta e al controllo di questionari;

     e) provvede alla programmazione ed esecuzione di indagini epidemiologiche;

     d) provvede all'educazione sanitaria sulla nocività ambientale e sullo stato di salute dei lavoratori;

     e) coordina e indirizza gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla legislazione vigente.

 

     Art. 13. Convenzioni.

     [L'Unità sanitaria locale, previa autorizzazione della Giunta regionale, può stipulare convenzioni con l'università degli studi o eventualmente con altri enti pubblici o con altre istituzioni e organizzazioni di riconosciuta qualificazione per assicurare l'espletamento di specifiche attività di notevole complessità, la cui esecuzione non possa essere demandata nè ai propri settori nè ai presidi e servizi multizonali] [4].

 

     Art. 14. Assetto funzionale e organizzativo.

     [Nella pianta organica del servizio dovranno essere previsti almeno i seguenti operatori:

     - medico specializzato in medicina del lavoro;

     - operatore sanitario delle professioni sanitarie ausiliarie di cui all'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie;

     - personale tecnico anche laureato;

     - personale amministrativo.

     Per assicurare la migliore funzionalità del servizio l'attività degli operatori deve essere effettivamente svolta nell'ambito del servizio stesso.

     In relazione alle specifiche necessità potranno essere previsti altri operatori particolarmente esperti in igiene e prevenzione.

     Il personale tecnico dovrà essere esperto nelle varie materie (impiantistica, elettronica, chimica, fisica, agraria, edilizia, ciclo di produzione antinfortunistica, etc.) in rapporto al servizio cui sarà adibito] [4].

 

     Art. 15. Metodologia operativa.

     La metodologia operativa del servizio si articola attraverso:

     a) l'indagine ambientale nel reparto, nella fabbrica, nel luogo di lavoro agricolo, nell'azienda artigiana e negli altri ambienti di lavoro, condotta avvalendosi delle conoscenze e delle esperienze acquisite dai lavoratori con la partecipazione degli stessi e/o delle loro organizzazioni e dei datori di lavoro. L'indagine è preceduta da una fase informativa sull'ambiente e sulle condizioni di lavoro, cui concorrono i registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici;

     b) l'analisi del ciclo produttivo;

     c) il coordinamento e controllo sull'effettuazione delle visite mediche;

     d) la diffusione dei dati delle indagini nell'ambito delle finalità di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche ai fini di rilevare i sintomi soggettivi prevalenti.

 

     Art. 16. Il presidio multizonale di prevenzione.

     [Il presidio multizonale di prevenzione è una struttura per l'esercizio di funzioni strumentali che richiedono l'uso di particolari tecnologie o il possesso di specifici livelli di specializzazione, dotata di propria autonomia tecnico-funzionale, utilizzata dalle Unità sanitarie locali nelle materie attinenti all'igiene pubblica e alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

     Sono istituiti sette presidi multizonali di prevenzione, ciascuno al servizio di più Unità sanitarie locali, come risulta dall'allegato alla presente legge.

     Il numero dei presidi multizonali può essere aumentato in relazione alle esigenze e ai bisogni del territorio, a specifiche attività produttive indicate dalla programmazione regionale.

     Ciascun presidio può acquisire una particolare competenza specialistica in attività di controllo, anche strumentali, relative a specifici cicli produttivi; in tal caso può assicurare prestazioni specialistiche anche alle Unità sanitarie locali che fanno capo ad altri presìdi] [5].

 

     Art. 17. Servizi del presidio multizonale di prevenzione.

     [Il presidio multizonale di prevenzione si suddivide in quattro sezioni di attività:

     1) sezione chimico-ambientale: tratta i problemi chimici relativi ad aria, acqua, suolo, igiene industriale, alimenti e cosmetici;

     2) sezione fisico-ambientale: tratta i problemi fisici relativi al microclima, rumore, vibrazioni, radiazioni e riconoscimento della presenza di elementi e sostanze nocive;

     3) sezione medico-biotossicologica: tratta i problemi relativi alla tossicologia industriale, alla microbiologia degli alimenti, all'analisi microbiologica delle acque, alla zooprofilassi, ai farmaci e cosmetici, alla profilassi delle malattie infettive, ai disinfettanti e disinfestanti;

     4) sezione per le attività impiantistiche e antinfortunistiche] [5].

 

     Art. 18. Confluenza nel presidio multizonale di prevenzione delle funzioni e dei compiti strumentali e analitici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, dell'ispettorato del lavoro, dell'Enpi e dell'Ancc.

     [Sono svolti dal presidio multizonale di prevenzione i compiti strumentali e analitici già dei laboratori provinciali di igiene e profilassi con l'esclusione delle indagini diagnostiche effettuate per finalità terapeutiche e comunque non collegate con attività di prevenzione, da assegnare ai servizi di laboratorio delle Unità sanitarie locali.

     Il presidio multizonale di prevenzione svolge altresì le funzioni in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro già dell'Enpi, dell'Ancc, dell'ispettorato del lavoro riservate alla competenza delle Unità sanitarie locali, ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97, il cui esercizio richiede l'impiego di specifiche apparecchiature tecniche e/o elevati livelli di specializzazione degli operatori] [5].

 

     Art. 19. Intervento del presidio multizonale di prevenzione.

     [L'intervento del presidio multizonale di prevenzione avviene su richiesta dei servizi del settore che ne coordina le modalità di esecuzione] [5].

 

     Art. 20. Responsabile di sezione.

     [Ogni sezione è coordinata da un responsabile i cui compiti in particolare sono:

     a) garantire l'organizzazione e il regolare funzionamento della sezione, con particolare riferimento alla conservazione e alla manutenzione della strumentazione e alle proposte di approvvigionamenti necessari a tutto ciò che ne garantisce l'efficienza;

     b) costruire gruppi di lavoro per materie omogenee o

interdisciplinari, nell'ambito dei quali i singoli componenti conservano le proprie specifiche responsabilità;

     c) verificare la compatibilità tra le attività dei vari gruppi di lavoro per quanto concerne, in particolare, l'utilizzazione programmata delle comuni attrezzature di laboratorio] [5].

 

     Art. 21. Il responsabile del presidio multizonale di prevenzione.

     [Il comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale di cui al presidio è ubicato nomina, scegliendo tra i responsabili di sezione in cui il presidio è suddiviso, il responsabile del presidio stesso.

     L'incarico è conferito per un triennio; è revocabile e rinnovabile.

     Il responsabile del presidio:

     a) assicura il funzionamento e il coordinamento delle sezioni del presidio;

     b) mantiene la direzione della sezione cui è preposto;

     c) propone all'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale, sentito il comitato tecnico, l'organico delle sezioni e le sue modifiche, gli acquisti di apparecchi e dotazioni, i piani di lavoro annuali;

     d) collabora direttamente con i servizi amministrativi dell'Unità sanitaria locale per la predisposizione del conto speciale di gestione del presidio] [5].

 

     Art. 22. Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione.

     (omissis) [2].

 

     Art. 23. Rapporti tra Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato il presidio multizonale di prevenzione e le altre Unità sanitarie locali interessate.

     [Per garantire il collegamento funzionale tra Unità sanitaria locale in cui è ubicato il presidio multizonale di prevenzione e le rimanenti Unità sanitarie locali che si avvalgono del presidio stesso, è istituita la conferenza dei presidenti delle Unità sanitarie locali servite dal presidio.

     La riunione della conferenza è obbligatoria quando trattasi di programmazione generale delle attività del presidio.

     La conferenza è indetta dal Presidente dell'Unità sanitaria locale dove è ubicato il presidio, di propria iniziativa o su richiesta di un Presidente delle altre Unità sanitarie locali interessate] [5].

 

     Art. 24. Richiesta di consulenza delle università degli studi, all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, all'istituto superiore per la sanità, al consiglio nazionale delle ricerche e al comitato nazionale per l'energia nucleare.

     [Su iniziativa del settore per l'igiene pubblica e la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e del presidio multizonale di prevenzione, l'Unità sanitaria locale, tramite la Giunta regionale, può chiedere all'università degli studi, all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, all'istituto superiore di sanità, al consiglio nazionale delle ricerche e al comitato nazionale per l'energia nucleare, secondo le rispettive competenze, le informazioni e le consulenze necessarie in tema di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro] [5].

 

     Art. 25. Tariffari.

     La Giunta regionale fissa i tariffari per gli accertamenti e le indagini richieste nell'interesse privato al servizio e ai presidi multizonali di prevenzione, ivi comprese le attività già a pagamento dell'Enpi e dell'Ance per gli interventi di consulenza di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 26. Centro regionale di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei dati.

     La Giunta regionale assume idonee iniziative per la istituzione di un centro regionale di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei dati, in modo da favorire lo scambio di informazioni tecniche e bibliografiche a disposizione delle Unità sanitarie locali, delle forze sociali e imprenditoriali che ne facciano richiesta.

     Il centro può essere gestito con il concorso di una o più Unità sanitarie locali e/o dell'università degli studi secondo la disciplina fissata da apposita convenzione con la Regione.

     Il centro contribuisce alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto ai servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

 

     Art. 27. Comitato regionale di coordinamento.

     La Giunta regionale costituisce un Comitato regionale di coordinamento quale proprio organismo di consultazione sui temi di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro con il compito di proporre alla Giunta regionale le più opportune direttive sui criteri operativi dei servizi, allo scopo di assicurare nell'intero territorio l'omogeneità e l'uniformità delle modalità di intervento.

     Il Comitato è presieduto dall'assessore regionale alla sanità o da persona da lui delegata ed è costituito:

     1) da tre presidenti di Unità sanitarie locali designati dall'Anci regionale;

     2) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     3) da tre rappresentanti dei datori di lavoro;

     4) da un responsabile di un presidio multizonale di prevenzione designato dalla Giunta regionale;

     5) da due responsabili di servizi per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Unità sanitarie locali designati dalla Giunta regionale;

     6) da un esperto in chimica, in ingegneria, in medicina del lavoro, designati dalla Giunta regionale;

     7) da due medici del lavoro designati dalle università di Padova e di Verona.

     La Giunta regionale, di volta in volta, può chiamare a far parte del comitato uno o più docenti universitari in relazione ai temi da trattare.

     Le funzioni di segreteria sono espletate da personale della Regione.

     Il comitato ha sede presso l'assessorato alla sanità e può riunirsi presso gli uffici della Giunta regionale o presso una Unità sanitaria locale.

 

     Art. 28. Finanziamenti delle attività previste dalla legge.

     Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge la Regione Veneto, nell'ambito del piano socio-sanitario regionale, determina:

     a) appositi finanziamenti per la costituzione, l'avvio e/o il potenziamento dei servizi previsti dalla presente legge in ordine alla dotazione sia strumentale che di organici;

     b) appositi finanziamenti per l'attuazione dei progetto obiettivo: "La tutela della salute dei lavoratori in ambienti di lavoro";

     c) impartisce direttive alle Unità sanitarie locali affinché nella relazione al bilancio preventivo individuino le risorse e gli organici necessari al funzionamento del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

 

 

    ALLEGATO alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 (art. 16) [6]

 

Localizzazione e ambito territoriale di attività dei presìdi multizonali di

prevenzione

 

     Presidio multizonale di prevenzione con la sede presso l'Unità sanitaria locale n. 3:

     - ambito territoriale di attività

     territorio delle Unità sanitarie locali nn. 1, 2, 3, 4.

     Presidio multizonale di prevenzione con sede presso l'Unità sanitaria locale n. 8:

     - ambito territoriale di attività

     territorio delle Unità sanitarie locali nn. 5, 6, 7, 8, 9, 34, 35.

     Presidio multizonale di prevenzione con sede presso l'Unità sanitaria locale n. 10:

     - ambito territoriale di attività

     territorio delle Unità sanitarie locali nn. 10, 11, 12, 13.

     Presidio multizonale di prevenzione con sede presso l'Unità sanitaria locale n. 16:

     - ambito territoriale di attività

     territorio delle Unità sanitarie locali nn. 14, 15, 16, 17, 18, 32.

     Presidio multizonale di prevenzione con sede presso l'Unità sanitaria locale n. 21:

     - ambito territoriale di attività

     territorio delle Unità sanitarie locali nn. 19, 20, 21, 22, 23.

     Presidio multizonale di prevenzione con sede presso l'Unità sanitaria locale n. 25:

     - ambito territoriale di attività

     territorio delle Unità sanitarie locali nn. 24, 25, 26, 27, 28, 33.

     Presidio multizonale di prevenzione con sede presso l'Unità sanitaria locale n. 30:

     - ambito territoriale di attività territorio delle Unità sanitarie locali nn. 29, 30, 31.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 1989, n. 21.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56. L'abrogazione ha efficacia a partire dalla data stabilita al comma 2, art. 33, L.R. 56/94.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56. L'abrogazione ha efficacia a partire dalla data stabilita al comma 2, art. 33, L.R. 56/94.

[4]4a Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32.

[4]4a Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32.

[4]4b Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32.

[4]4b Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56. L'abrogazione ha efficacia a partire dalla data stabilita al comma 2, art. 33, L.R. 56/94.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56. L'abrogazione ha efficacia a partire dalla data stabilita al comma 2, art. 33, L.R. 56/94.

[5] L'art. 32 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32 dispone quanto segue: «A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994, l'abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell'ARPAV».

[5] L'art. 32 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32 dispone quanto segue: «A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994, l'abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell'ARPAV».

[5] L'art. 32 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32 dispone quanto segue: «A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994, l'abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell'ARPAV».

[5] L'art. 32 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32 dispone quanto segue: «A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994, l'abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell'ARPAV».

[5] L'art. 32 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32 dispone quanto segue: «A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994, l'abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell'ARPAV».

[5] L'art. 32 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32 dispone quanto segue: «A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994, l'abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell'ARPAV».

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 20 luglio 1989, n. 21.

[5] L'art. 32 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32 dispone quanto segue: «A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994, l'abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell'ARPAV».

[5] L'art. 32 della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32 dispone quanto segue: «A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994, l'abrogazione degli articoli da 16 a 24 della legge regionale n. 54/1982 ha efficacia dal momento della costituzione dell'ARPAV».

[3] Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 1993, n. 20.

[6] Allegato abrogato dall'art. 33 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56. L'abrogazione ha efficacia a partire dalla data stabilita al comma 2, art. 33, L.R. 56/94.