Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 04/03/2010 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 7. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 9. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 10. Abrogazione dell’articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 11. Abrogazione dell’articolo 11 ter della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 12. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 13. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 14. Modifiche al Titolo II della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 15. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 16. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 17. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 18. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 19. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 20. Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 21. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 22. Inserimento del Titolo III bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 23. Abrogazione dell’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 24. Inserimento del Titolo IV bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67. |
Art. 25. Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 26. Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 27. Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. |
Art. 28. Norme transitorie e finali. |
§ 3.9.82 - L.R. 4 marzo 2010, n. 15. [1]
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
(B.U. 9 marzo 2010, n. 21)
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3 - Definizione di impresa artigiana.
1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:
a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;
b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all’articolo 3 bis e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;
c) rispetta i limiti dimensionali di cui all’articolo 4.
2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis - Esercizio dell’impresa artigiana.
1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l’impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma itinerante o su posteggio.
5. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad essi adiacenti ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio connessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo le disposizioni di cui al
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della
1. Prima del comma 1 dell’articolo 5 della
“01. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l’artigianato.
02. La tenuta dell’albo delle imprese artigiane è assicurata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione.
03. La tenuta dell’albo delle imprese artigiane e le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 02 sono regolamentate tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con Unioncamere regionale.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 5 della
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della
4. Il comma 3 dell’articolo 5 della
“3. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana regolarmente iscritti all’albo o alla sua separata sezione hanno titolo all’iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella
5. Al comma 5 dell’articolo 5 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6 - Iscrizione all’albo.
1. Colui che intraprende l’esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla Commissione provinciale per l’artigianato della provincia dove ha sede l’impresa, esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 nonché l’esistenza di eventuali sedi secondarie.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese individuali dall’imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese costituite in forma di società dal legale rappresentante, da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori, nel rispetto, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, di quanto previsto per l’iscrizione al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della
3. L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione alla competente Commissione provinciale per l’artigianato è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
5. Successivamente all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione provinciale per l'artigianato, in sede di controllo, valuta la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell'istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della
6. La Commissione provinciale per l'artigianato, in caso di esito negativo dell’istruttoria di cui al comma 5, provvede d’ufficio alla cancellazione dall'albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 3, salva l’eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
7. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin dall’origine dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 3 bis e 4, produce effetti dalla data di cui al comma 3 ed è notificato all’impresa entro il termine di trenta giorni dall’adozione.
8. La comunicazione unica per la costituzione dell’impresa di cui all’articolo 9 del
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7 - Iscrizione d’ufficio all’albo.
1. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione all’albo delle imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 4.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata sulla base degli elementi istruttori forniti dal comune e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della
3. L'iscrizione d'ufficio decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.
4. Non possono essere iscritte all’albo d’ufficio le società a responsabilità limitata pluripersonali di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera d).”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8 - Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana.
1. I titolari delle imprese individuali e i soci amministratori o i rappresentanti legali delle società artigiane devono comunicare, esclusivamente in via telematica, alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.
2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provinciale per l’artigianato, in sede di controllo, valuta il permanere dei requisiti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell’istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della
3. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni concerne anche la variazione del numero dei dipendenti quando determina la perdita della natura artigiana dell'impresa per il superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4.
4. Per la presentazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 3 si osserva quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
5. L'inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 3 è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9 - Cancellazione dall’albo per cessazione dell’attività o perdita dei requisiti.
1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 6, la Commissione provinciale per l'artigianato, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora si rendano necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della
2. La Commissione ha facoltà di disporre d’ufficio accertamenti e controlli, anche in loco.
3. La Commissione, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della
4. La cancellazione dall'albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.
5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
6. Non può essere cancellata dall’albo l'impresa individuale o societaria che nel corso dell’anno solare ha superato, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell’articolo 4.”.
Art. 8. Abrogazione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
Art. 9. Modifiche all’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“Art. 11 - Consorzi e società consortili.
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, i cui associati sono in possesso dello status di impresa artigiana nelle proporzioni previste dal comma 2 dell’articolo 5 possono iscriversi nella separata sezione dell’albo.
3. Possono altresì iscriversi nella separata sezione dell’albo i consorzi di secondo grado quando i due terzi degli organismi consorziati sono a loro volta iscritti nella separata sezione dell’albo e detengono la maggioranza degli organi deliberanti.
4. Le forme associative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate.
5. I consorzi e le società consortili comunicano annualmente alla Commissione provinciale per l’artigianato le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente all’iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani. Comunicano altresì la cessazione del consorzio o della società consortile.
6. Per la tenuta della separata sezione dell'albo si applicano le disposizioni previste per l'albo provinciale delle imprese artigiane.
7. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3, regolarmente iscritti, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato.”.
Art. 10. Abrogazione dell’articolo 11 bis della
1. L’articolo 11 bis della
Art. 11. Abrogazione dell’articolo 11 ter della
1. L’articolo 11 ter della
Art. 12. Modifiche all’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“Art. 13 - Obblighi di comunicazione.
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato comunicano alla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all’albo entro dieci giorni dall’adozione del relativo provvedimento.”.
Art. 13. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della
Art. 14. Modifiche al Titolo II della
1. Al Titolo II della
Art. 15. Modifiche all’articolo 15 della
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della
“1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita in deroga alle procedure previste dalla
a) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore nominati dalla Giunta regionale;
b) dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato permanente;
c) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 15 della
“2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione scegliendolo fra gli esperti e il Vicepresidente. Lo stesso soggetto non può rivestire la carica di Presidente per più di due mandati.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 15 della
“3. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 15 della
“4. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.”.
5. Al comma 6 dell’articolo 15 della
6. Al comma 7 dell’articolo 15 della
Art. 16. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al punto 1) del comma 1 dell’articolo 16 della
2. Dopo il punto 2) del comma 1 dell’articolo 16 della
“2 bis) effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all’albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento;”.
3. I punti 3) e 4) del comma 1 dell’articolo 16 della
4. Il comma 2 dell’articolo 16 della
Art. 17. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della
“2. L’organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali le Commissioni hanno sede.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 17 della
“3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il Presidente della Commissione provinciale per l’artigianato, nomina il segretario della Commissione scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali.”.
Art. 18. Modifiche all’articolo 19 della
1. Al comma 3 dell’articolo 19 della
Art. 19. Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della
“2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;
b) da cinque esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore, nominati dalla Giunta regionale.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 20 della
3. Il comma 5 dell’articolo 20 della
4. Il comma 6 dell’articolo 20 della
“6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla competente struttura regionale.”.
5. Al comma 7 dell’articolo 20 della
6. Il comma 8 dell’articolo 20 della
“8. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.”.
7. Il comma 10 dell’articolo 20 della
“10. I componenti decadono dall’ufficio in caso di mancata partecipazione per tre riunioni consecutive non giustificate.”.
Art. 20. Modifiche all’articolo 21 della
1. I punti 3) e 4) del comma 1 dell’articolo 21 della
2. Il punto 5) del comma 1 dell’articolo 21 della
“5) formula criteri e pareri vincolanti per le Commissioni provinciali per l’artigianato al fine di assicurare uniformità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con la competente struttura della Regione;”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della
“2 bis. Alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al comma 2 possono essere invitati i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate i quali partecipano con funzioni consultive, anche tramite un proprio delegato.”.
Art. 21. Modifiche all’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
“Art. 22 - Competenze dovute ai membri della Commissione regionale per l’artigianato.
1. Ai componenti della Commissione regionale per l’artigianato, estranei all’amministrazione regionale, è dovuta un’indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro determinata secondo quanto previsto dall’articolo 187 della
2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.
3. Ai componenti della Commissione, incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza, è dovuto il rimborso spese con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.”.
Art. 22. Inserimento del Titolo III bis nella
1. Dopo il Titolo III della
“TITOLO III BIS - Agenzie per le imprese artigiane
Art. 32 bis. Disciplina.
1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale la Regione riconosce le agenzie per le imprese artigiane.
2. Le agenzie svolgono attività di informazione, orientamento ed assistenza a favore di coloro che vogliono avviare un’impresa artigiana attestando la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 6 nonché per la modificazione o cancellazione di cui agli articoli 8 e 9, rilasciando una dichiarazione di conformità.”.
Art. 23. Abrogazione dell’articolo 33 della
1. L’articolo 33 della
Art. 24. Inserimento del Titolo IV bis nella
1. Dopo il Titolo IV della
“TITOLO IV BIS - Eccellenza artigiana
Art. 33 bis. Eccellenza artigiana.
1. La Regione tutela, promuove e riconosce le lavorazioni dell’artigianato che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità in rapporto alla tradizione, alla cultura e all’economia del territorio, alla tipicità delle tecniche di lavorazione e dei materiali utilizzati, alle arti applicate, al design e all’innovazione.
2. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per la selezione delle imprese cui attribuire il riconoscimento di Eccellenza artigiana.
3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è disposto con provvedimento del dirigente regionale della struttura competente in materia di artigianato ed è annotato nell’albo provinciale delle imprese artigiane.”.
Art. 25. Modifiche all’articolo 34 della
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 34 della
Art. 26. Modifiche all’articolo 35 della
1. L’articolo 35 della
“Art. 35 - Norme finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 3 dell’articolo 5, quantificati in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011, 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0054 “Azioni a sostegno dell’associazionismo artigiano” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
2. Le camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria di cui all’articolo 18.
3. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli enti locali interessati, il fabbisogno per l’esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali medesimi.”.
Art. 27. Modifiche alla
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della
“a) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell’iscrizione d’ufficio o della cancellazione dall’albo delle imprese artigiane;”.
2. Al comma 1 dell’articolo 24 della
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 28. Norme transitorie e finali.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le modalità telematiche per il necessario coordinamento tra le procedure utilizzate per la comunicazione unica al registro delle imprese e l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione di impresa artigiana dall’albo.
2. Le Commissioni provinciali per l’artigianato e la Commissione regionale per l’artigianato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento delle nuove Commissioni, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dal computo dei due mandati previsti dal comma 2 dell’articolo 15 della
4. [Le nuove Commissioni provinciali per l’artigianato, costituite in deroga alle procedure previste dalla
5. [Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un provvedimento per disciplinare l’accreditamento, la vigilanza e l’esercizio delle attività delle agenzie per le imprese artigiane previste dall’articolo 32 bis della
6. Per il perseguimento delle finalità previste dall’articolo 33 bis della
[1] Abrogata dall'art. 28 della
[2] Comma abrogato dall'art. 13 della
[3] Comma abrogato dall'art. 13 della