Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 05/05/1998 |
Numero: | 21 |
§ 4.1.45 - Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 21. [1]
Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di basi informative territoriali.
(B.U. n. 40 dell'8 maggio 1998).
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 50 della
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 120 della
Art. 3. Costituzione delle basi informative territoriali elementari.
1. I Comuni provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate:
a) alle indicazioni progettuali del proprio strumento urbanistico generale vigente;
b) alle invarianti di natura paesistica, ambientale e storico-monumentale in conformità agli obiettivi e indirizzi urbanistici regionali, espressi dalla pianificazione di livello superiore e dalla comunità locale [4].
1 bis. Gli Enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le specifiche tecniche per la costituzione delle basi dati previste ai commi 1 e 1 bis [6].
3. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e gli Enti di gestione di cui al comma 1 bis possono chiedere un contributo per la realizzazione della base dati, secondo i termini e le modalità individuate dalla Giunta regionale; la Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad aggiornare annualmente i criteri per l'assegnazione dei contributi [7].
4. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, quantificati in lire un miliardo per l'esercizio 1998, si fa fronte in termini di competenza e di cassa mediante prelevamento dal fondo globale, capitolo n. 80210, partita n. 1.
5. Nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 43032, denominato "Contributi ai comuni per la costituzione di basi informative territoriali elementari", con lo stanziamento di un miliardo per competenza e per cassa relativamente all'anno 1998.
Art. 4. Norme transitorie e finali.
1. Gli atti di indirizzo di cui all'articolo 120 della
2. Le procedure per l'approvazione delle varianti parziali disciplinate dall'articolo 50 della
a) alle varianti adottate successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, qualora le stesse rientrino in una delle fattispecie previste dal medesimo articolo 50, comma 4, con esclusione della lettera f);
b) alle varianti adottate successivamente all'approvazione degli atti di indirizzo previsti dalle lettere a), c), d) ed f) dell'articolo 120 della
3. Per gli interventi di cui alla lettera a), comma 9 dell'articolo 50 della
4. Nelle more dell'applicazione delle procedure per le varianti parziali di cui al comma 2, si continua ad applicare la procedura prevista dagli articoli 44, 45, 46 e 47 della
5. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base di una dettagliata ricognizione delle varianti adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 50 della
[1] Abrogata dall’art. 49 della
[2] Sostituisce l'articolo 50 della
[3] Sostituisce l'articolo 120 della
[4] Comma modificato dall’art. 13 della
[5] Comma inserito dall’art. 17 della
[6] Comma modificato dall’art. 13 della
[7] Comma sostituito dall’art. 13 della