§ 3.1.11 - L.R. 13 settembre 1978, n. 52.
Legge forestale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:13/09/1978
Numero:52


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 23 bis.  Promozione delle attività selvicolturali.
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31.  [27]
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35.  [32]
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 


§ 3.1.11 - L.R. 13 settembre 1978, n. 52.

Legge forestale regionale.

(B.U. 18 settembre 1978, n. 43).

 

Titolo I

 

Art. 1.

     La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del proprio Statuto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.

 

Capo I

VINCOLI

 

     Art. 2. [1]

     La Giunta regionale, ai sensi del Titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, nonché ai sensi dell’articolo 56 e 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, stabilisce le procedure amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici, al fine di garantirne protezione e stabilità e di tutelare la qualità delle acque.

 

     Art. 3. [2]

Le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di Commercio, in materia, di vincolo idrogeologico sono esercitate dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnico consultiva provinciale, di cui alla L.R. n. 27 del 10 dicembre 1973.

 

     Art. 4. [3]

     1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l’esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l’esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli interessati presentano all’autorità forestale competente per territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecnici. Sono fatte salve le competenze delegate al Comune ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento di bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.

     2. Entro il termine di novanta giorni, l’autorità forestale autorizza l’esecuzione degli interventi formulando eventuali prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio.

     3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l’autorità forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.

     4. I lavori realizzati in assenza dell’atto autorizzativo o in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite, possono essere oggetto di regolarizzazione mediante l’emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo in sanatoria dell’autorità forestale, sempre che gli interventi eseguiti non pregiudichino l’assetto idrogeologico dell’area interessata. L’autorità forestale competente per territorio, al momento del rilascio dell’autorizzazione, può prescrivere l’esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento.

     5. Nel caso in cui gli interventi non autorizzati risultino pregiudizievoli all’assetto idrogeologico o la difformità, rispetto alle modalità esecutive dichiarate o impartite, sia rilevante, l’autorità forestale impone al trasgressore la sospensione immediata dei lavori e ii ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, oltre al pagamento delle previste sanzioni, fissando un adeguato termine temporale.

     6. Nei casi previsti dal comma 4 l’emanazione del provvedimento in sanatoria, fermo restando quanto previsto da altre specifiche normative di settore, è condizionata al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido previste dal Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.

 

     Art. 5. [4]

     1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all’articolo 10 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 7.

     Contro le decisioni della Giunta regionale, è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini previsti dalla, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

 

Capo II

DIFESA IDROGEOLOGICA

 

     Art. 8.

     Le Regione provvede alla sistemazione idro-geologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli interventi e nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, nonché alla conservazione ed alla manutenzione delle opere esistenti, secondo le seguenti norme e procedure:

     - la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi d’intervento predisposti, d'intesa con le Comunità Montane, formulati organicamente per unità idrografica [6];

     - la Giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, mediante concessione amministrativa alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica Montana.

     - i lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.

 

     Art. 9.

     Rientrano negli interventi di cui all'articolo precedente, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime, la difesa del territorio dalla caduta di valanghe e l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

 

     Art. 10.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua e delimita bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ricerche ed interventi particolari, ai fini di determinare i criteri tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi di cui agli artt. 8 e 9.

 

     Art. 11.

     La Giunta regionale provvede alla formazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale e cura il servizio rilevamento neve al fine della previsione delle valanghe.

 

     Art. 12.

     Per la conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale dispone direttamente il pronto intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa essere rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

 

Capo III

TUTELA ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE

 

     Art. 13.

     La Regione, nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuove e concorre alla conservazione, miglioramento ed incremento del patrimonio silvo-pastorale.

 

     Art. 14. [7]

     1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni:

     a) “bosco”: le superfici che presentano le caratteristiche indicate al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e successive modificazioni;

     b) “aree escluse dalla definizione di bosco”: le aree che presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento le modalità per l’individuazione delle superfici ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

 

     Art. 15. [8]

     1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.

     2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:

     a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;

     b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;

     c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione [9].

     3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).

     4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

     5. Anche per i boschi non compresi nei territori sotto posti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emana te ai sensi della presente legge [10].

     6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi [11].

     6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati [12].

 

     Art. 16.

     I boschi, che per la loro particolare ubicazione, in rapporto alla giacitura, morfologia e natura del terreno, assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, contro il pericolo della caduta di valanghe, frane e di massi, possono essere sottoposti ad un regime vincolistico particolare, da imporsi con la procedura del vincolo idrogeologico.

     Le utilizzazioni di tali boschi dovranno essere fatte in modo che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari per cui sono stati vincolati.

 

     Art. 17.

     Le Regione concorre alla difesa dei boschi dagli incendi nei modi e con mezzi ed opere previsti dalla legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 e del Piano regionale antincendi.

     Nei periodi di maggiore pericolosità, al personale volontario che partecipa in numero limitato stabilito dal Dipartimento per le Foreste e l'Economia montana ai servizi di prevenzione viene assicurata la retribuzione giornaliera e l'assicurazione contro gli infortuni di cui all'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, 27.

 

     Art. 18.

     Le Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo con propri stanziamenti alla spesa relativa.

     Ai proprietari di boschi, attaccati da parassiti e virus, è fatto obbligo di informare l'amministrazione forestale regionale, prendendo le conseguenti iniziative per prevenire da diffusione, attuando gli interventi ritenuti necessari dagli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste e permettendo l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalla stessa autorità.

 

     Art. 19.

     Al fine di ripristinarne l'efficienza, dal punto di vista idrogeologico e produttivo, la Regione promuove la ricostruzione dei boschi degradati, assumendone l'onere a totale carico.

     I boschi che si trovano in condizioni di accentuata anormalità per struttura, per densità, per rinnovazione e per ritmo vegetativo, in rapporto, quest'ultimo, alle reali capacità produttive della stazione, sono considerati degradati.

 

     Art. 20.

     L'ampliamento delle superfici boscate, nell'ambito di quanto previsto dai piani generali di sviluppo delle Comunità Montane, sarà volto al fine di:

     a) tutelare i terreni nudi contro la degradazione idrogeologica;

     b) incrementare la produzione legnosa, riportando la coltura forestale sui terreni abbandonati dall'agricoltura e non più suscettibili di un proficuo sfruttamento agricolo.

     Gli interventi di cui alla lettera a) sono a totale carico della Regione.

     Per le iniziative, di cui alla lettera b) la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.

 

     Art. 21.

     La Regione, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, incoraggia l'arboricoltura da legno su aree marginali e non idonee per altre colture agrarie.

     A tal fine la Giunta regionale concede, per l'impianto, contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     Nei territori montani e in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, il contributo è elevato fino ad un massimo del 50 per cento.

     I contributi sono erogati previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'impianto nel rispetto delle norme contenute nella legge del 22 maggio 1973, n. 269.

 

     Art. 22.

     Tutti i proprietari di boschi sono tenuti ad eseguire, nei medesimi, operazioni selvicolturali [13], al fine di migliorarne la struttura, normalizzare la provvigione, favorire la rinnovazione naturale ed incrementare la produttività.

     A questo scopo i Comuni e gli altri Enti pubblici [14] sono tenuti ad accantonare su di un apposito capitolo di bilancio, una percentuale non inferiore al 10 per cento dei proventi delle utilizzazioni boschive.

     Su tale capitolo andranno pure versati i fondi derivanti da danni o penalità, che venissero accertati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in sede di collaudo delle utilizzazioni.

     Per la gestione tecnica dei fondi delle migliorie boschive, gli Enti di cui al secondo comma del presente articolo, possono avvalersi o dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste o dei Consorzi Forestali di cui l'Ente fa parte.

     La Regione concorre al miglioramento dei boschi esistenti, concedendo contributi fino alla misura massima del 75 per cento.

     I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.

     L'onere per tali lavori potrà essere assunto a totale carico della Regione, nel caso in cui l'intervento colturale risulti passivo sotto l'aspetto economico.

 

     Art. 23. [15]

     1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato [16].

     2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.

     3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge [17].

     4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la quale può prescrivere la previa martellata [18].

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'alto fusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.

     6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.

     7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio previa martellata delle piante [19].

     8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione [20].

     9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale in conformità alle linee guida di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi [21].

     10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2 e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali [22].

     10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale [23].

 

     Art. 23 bis. Promozione delle attività selvicolturali. [24]

     1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’albo delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina la tenuta dell’albo.

     3. I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

 

     Art. 24.

     Per pascoli montani si intendono quei terreni, rivestiti da cotico erboso e anche parzialmente arborati o cespugliati, che sono riservati alla produzione foraggera per pascolo.

     Si considerano aperte a pascolo anche quelle superfici boscate, con copertura rada e lacunosa, che abitualmente vengono utilizzate a tale scopo. Tale stato cessa quando viene ad insediarsi sul terreno la rinnovazione forestale.

 

     Art. 25.

     I pascoli montani dei Comuni, degli Enti e Comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico-economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

     I proprietari di pascoli montani, oltre a gestire razionalmente i medesimi sono tenuti ad attuare gli interventi necessari a migliorare la produzione foraggera e per prevenire la degradazione del cotico.

     I contributi per tali interventi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per le opere di infrastrutture al servizio dei pascoli stessi.

 

     Art. 26.

     Per rendere più economica la gestione dei boschi e dei pascoli e per favorire il loro potenziamento e miglioramento, nell'ambito della pianificazione forestale e dei piani generali di sviluppo, potrà essere attuata una adeguata viabilità di servizio, compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di difesa del suolo.

     Ove la natura e la morfologia del terreno non consentano la realizzazione di strade silvo-pastorali, in relazione alle necessità, potranno essere realizzati impianti a fune per il trasporto dei prodotti.

     I contributi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per dette opere.

     Le iniziative per le quali non è richiesto il concorso regionale devono essere preventivamente autorizzate, ai fini e per gli effetti del vincolo idrogeologico, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

 

     Art. 27.

     In relazione all'ampiezza e alla importanza dei patrimoni silvo- pastorali dei Comuni, di altri Enti pubblici, di Comunioni familiari, la Regione promuove ai sensi delle leggi regionali 17 maggio 1975 n. 34 e n. 41 del 9 dicembre 1976, preferibilmente nell'ambito di Comunità Montane, la costituzione di Consorzi, o di Aziende speciali consorziali, aventi lo scopo di assicurare ai medesimi una idonea condizione tecnica, o tecnico- amministrativa.

     L'attività dei Consorzi, che operano sotto il controllo della Giunta regionale, è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio regionale in attuazione del presente articolo.

 

     Art. 28.

     Per il conseguimento dei fini di cui al II e III Capo della presente legge, la Regione provvede direttamente alla produzione di materiale forestale di propagazione.

     A tal fine attua la ristrutturazione, l'ammodernamento ed il potenziamento della propria attività vivaistica.

 

     Art. 29.

     Le funzioni delegate, di cui al primo comma dell'art. 69 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, sono esercitate dalla Giunta regionale.

     La Regione istituirà il libro dei boschi da seme, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.

     La Regione, in rapporto alle proprie necessità di materiale genetico forestale, provvede all'impianto di arboreti da seme che saranno iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.

 

     Art. 30. [25]

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l'attività di utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi, è istituito presso la "Veneto Sviluppo S.p.A.", che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto capitale e di finanziamenti agevolati [26].

     2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e finalizzazione del fondo.

 

     Art. 31. [27]

     1. La Giunta regionale, al fine di qualificare le maestranze forestali, provvede alla formazione professionale dei lavoratori forestali della Regione impiegati nei lavori di cui alla presente legge eseguiti in amministrazione diretta.

 

     Art. 32.

     Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo Comunità Montane, Comuni, Enti pubblici, Cooperative, Comunioni familiari, coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri e proprietari singoli o associati.

     La concessione stessa comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ammesse a contributo e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori:

 

     Art. 33.

     Nell'ambito dei territori di proprietà della Regione gli interventi di cui al capo II e III del presente titolo, sono attuati dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda. [28]

     La stessa Azienda attua la ricerca al fine di determinare i criteri tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi di cui all'art. 18 della presente legge.

     Ai fini e per gli scopi previsti dalla legge la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura. [29]

 

     Art. 34.

     Le funzioni amministrative relative all'accoglimento delle domande ed all'attuazione dei programmi di intervento previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, sono esercitate dalle Comunità Montane. A tale scopo le Comunità Montane presentano alla Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, programmi di miglioramento dei pascoli montani e di viabilità silvo-pastorale. Detti programmi, per gli esercizi 1979 e seguenti, dovranno essere presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno [30].

     La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi e ripartisce fra le Comunità Montane i fondi relativi [31].

     Per l'attuazione dei programmi e dei progetti le Comunità Montane si avvalgono degli Uffici tecnici della Regione.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 35. [32]

     1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 la Giunta regionale promuove e attua le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale nonché l’elaborazione delle statistiche e delle cartografie forestali.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i piani regionali connessi alla pianificazione e gestione forestale e alla difesa idrogeologica.

 

     Art. 36.

     Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.

 

     Art. 37.

     La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui ai titoli precedenti con fondi propri, o con fondi assegnati alla Regione dallo Stato o altrimenti disponibili.

 

     Art. 38.

     Per gli interventi stabiliti dalla presente legge sono fissati i seguenti stanziamenti di spesa:

     - artt. 8, 10, 19 e 20 lett. a): 400 milioni, per l'esercizio 1978, L. 5.240 milioni per l'esercizio 1979 e L. 5.240 milioni per l'esercizio 1980;

     - artt. 20 lett. b), 21 e 222: L. 953 milioni per l'esercizio 1978, L. 683 milioni per l'esercizio 1979 e L. 683 milioni per l'esercizio 1980;

     - art. 11: L. 70 milioni l'esercizio 1978, L. 20 milioni per l'esercizio 1979 e L. 20 milioni per l'esercizio 1980;

     - art. 12: L: 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 100 milioni per l'esercizio 1979, e L. 100 milioni per l'esercizio 1980;

     - art. 17: L. 115 milioni per l'esercizio 1978, L. 180 milioni per l'esercizio 1979 e L. 160 milioni per l'esercizio 1980;

     - art. 18: L. 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 130 milioni per l'esercizio 1979 e L. 130 milioni per l'esercizio 1980;

     - art. 23: L. 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 100 milioni per l'esercizio 1979 e L. 100 milioni per l'esercizio 1980;

     - art. 25: L. 400 milioni per l'esercizio 1978, L. 400 milioni per l'esercizio 1979 e L. 400 milioni per l'esercizio 1980;

     - art. 26: L. 500 milioni per l'esercizio 1978, L. 1.200 milioni per l'esercizio 1979 e L. 1.270 milioni per l'esercizio 1980;

     - art. 27: L. 150 milioni per l'esercizio 1978, L. 300 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980;

     - artt. 28 e 29: L. 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 300 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980;

     - art. 30: L. 300 milioni per l'esercizio 1978, L. 300 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980;

     - art. 31 - I comma: 70 milioni per l'esercizio 1978, L. 30 milioni per l'esercizio 1979;

     - art. 31 - II comma: L. 10 milioni per l'esercizio 1978, L. 10 milioni per l'esercizio 1979 e L. 10 milioni per l'esercizio 1980.

 

     Art. 39.

     Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio dell'esercizio 1979 e successivi ai capitoli 012101430, 012101435, 012101440, 012101445, 012101450, 012101455, 012101465, 012101470, e 012301530 in forza delle leggi regionali 7 maggio 1974, n. 34, 28 gennaio 1975, n. 16, 20 marzo 1975, n. 27 e 17 aprile 1975 n. 34 e 27 aprile 1978, n. 20 e di altre disposizioni a carattere generale, sono utilizzati per gli interventi e finalità previsti dalla presente legge.

 

     Art. 40.

     Per tutti gli interventi contemplati dagli articoli della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi delle procedure previste dall'art. 32, IV comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

 

     Art. 41.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1978 in L. 3.368 milioni, si provvede come segue:

     - in quanto a L. 1.800 milioni, relativi agli interventi di cui agli artt. 8, 10, 19 e 20 lett. a) (per L. 400 milioni), artt. 11 (per L. 70 milioni), art. 12 (per L. 100 milioni), art. 18 (per L. 100 milioni), art. 23 (per L. 100 milioni), art. 25 (per L. 400 milioni), art. 27 (per L. 150 milioni), artt. 28 e 29 (per L. 100 milioni), art. 30 (per L. 300 milioni), art. 31 I comma (per L. 70 milioni), art. 31 II comma (per L. 10 milioni), mediante riduzione del capitolo 096209750 Fondo globale spese di investimenti normali a (Partita: «Potenziamento delle attività per lo sviluppo della montagna») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978;

     - in quanto a L. 1.503 milioni, relativi agli interventi di cui all'art. 20 lett. b) e agli artt. 21 e 22 (per L. 953 milioni) art. 17 (per L. 50 milioni) art. 26 (per L. 500 milioni), mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

     - in quanto a L. 65 milioni relativi all'intervento di cui all'art. 17, mediante l'assegnazione statale in forza della legge 1 marzo 1975, n. 47. Negli esercizi 1979 e successivi la spesa troverà copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale 1978 e 1980 alla categoria II del titolo I della spesa, nonché nelle previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e I marzo 1975, n. 47.

 

     Art. 42.

     Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     Alle variazioni di bilancio conseguenti all'attribuzione d'assegnazione statali provvederà la Giunta regionale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio 1978.

 

     Art. 43.

     Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle assegnazioni stesse, con esclusione a norma dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 22 luglio 1994, n. 31.

[6] Trattino così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[7] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 21 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[8] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 1994, n. 34, ora così nuovamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 1997, n. 25. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5 della stessa L.R. 25/97.

[9] Lettera così sostituita dall’art. 7 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[10] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[11] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[12] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 giugno 1997, n. 25.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 giugno 1997, n. 25.

[15] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 1994, n. 34 e ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 giugno 1997, n. 25. Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 5 della stessa L.R. 25/97.

[16] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[17] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[18] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[19] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[20] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[21] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[22] Comma già modificato dall’art. 8 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15.

[23] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

[24] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

[26] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[28] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[29] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[30] L'art. 38 della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3 proroga il termine al 30 marzo.

[31] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.