§ 6.2.210 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 46.
Legge di stabilità regionale 2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:29/12/2017
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
Art. 2.  Modifica all’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
Art. 3.  Modifica all’articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...]
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 100 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo [...]
Art. 5.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 6.2.210 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 46.

Legge di stabilità regionale 2018.

(B.U. 29 dicembre 2017, n. 128)

 

Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2018-2020 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è sostituito dal seguente:

“3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto al pagamento di somme a titolo di tributo, con o senza sanzione e interessi, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento, anche cumulativa di più posizioni debitorie relative al medesimo tributo. Il pagamento rateizzato, con applicazione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 “Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari”, è disposto qualora il contribuente, per il medesimo tributo oggetto della richiesta di rateizzazione, non abbia pendenti altri debiti, anche non ancora accertati o iscritti a ruolo. La rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di otto rate trimestrali.”.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, compresa la determinazione delle garanzie da prestare.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 le parole: “del demanio della navigazione interna,” sono soppresse.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 100 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.

1. Dopo l’articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 100 bis. Funzioni dei Comuni.

1. Con riferimento alle concessioni del demanio della navigazione interna, sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative a:

a) rilascio delle concessioni, vigilanza e contrasto all’abusivismo;

b) manutenzione delle vie d’acqua classificate navigabili per il regolare svolgimento della navigazione interna, e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi;

c) riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e i depositi cauzionali.

2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio della navigazione interna sono introitati dai comuni che ne trattengono una quota pari al 50 per cento per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al 50 per cento dei canoni introitati nell’esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno.”.

2. Le entrate derivanti dall’applicazione dal presente articolo, quantificate in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020, sono allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2018-2020.

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie e finali.

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni esercitano le funzioni conferite dall’articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come introdotto dalla presente legge.

2. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione.

3. Al fine di garantire l’omogeneità della gestione, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi e direttive per l’esercizio delle funzioni conferite.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.