§ 5.4.3 - Legge Regionale 26 gennaio 1994, n. 5.
Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:26/01/1994
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 5.4.3 - Legge Regionale 26 gennaio 1994, n. 5. [1]

Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.

(B.U. 28 gennaio 1994, n. 8).

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad aderire alla costituzione del Centro regionale per la protezione civile con sede in Longarone alle seguenti condizioni:

     a) che abbia lo scopo di provvedere, nella misura consentita dalle rendite patrimoniali e dalle entrate annuali:

     1) alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici ed architettonici e del recupero e della ricostruzione dei centri colpiti da calamità;

     2) alla organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;

     3) alla partecipazione ed alla attività di intervento;

     b) che vi partecipino in qualità di soci fondatori anche la provincia di Belluno, il comune di Belluno, il comune di Longarone, la comunità montana «Cadore-Longaronese-Zoldano»;

     c) che le quote di contribuzione siano fissate con l'accordo unanime dei soci fondatori e siano uguali per tutti;

     d) che la sede sia progettata e realizzata dal comune di Longarone con il fondo di 1 miliardo a tale scopo destinato dall'accordo di programma stipulato in data 28 maggio 1993 e reso esecutivo con DPGR n. 1418 in data 7 luglio 1993;

     e) che la prima convocazione del Consiglio di amministrazione del Centro sia promossa dal Presidente della Giunta regionale.

     2. Nello svolgimento delle attività connesse alla costituzione e amministrazione del Centro, il Presidente della Giunta regionale può essere sostituito da un suo delegato [2].

 

     Art. 2.

     1. Il contributo regionale per la gestione del Centro avrà decorrenza dal 1994 e sarà fissato con legge di bilancio.

     2. Lo stanziamento potrà variare di anno in anno.

     3. Il primo contributo dei soci fondatori costituisce la dotazione patrimoniale iniziale dell'Ente.


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2016, n. 2.