Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 26/06/2008 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni. |
Art. 3. Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ” e successive modificazioni. |
Art. 6. Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. |
Art. 7. Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. |
Art. 8. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. |
Art. 9. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” e successive modificazioni. |
Art. 10. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, [...] |
Art. 11. Modifica degli articoli 1 e 3 legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 “Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori” e successive modificazioni. |
Art. 12. Inserimento dell’articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni. |
Art. 13. Interpretazione autentica dell’articolo 50 comma 3 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. |
Art. 14. Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS). |
Art. 15. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. |
Art. 16. Inserimento dell’articolo 28 ter nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni. |
Art. 17. Inserimento dell’articolo 28 quater nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni. |
Art. 18. Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”. |
Art. 19. - Modifica dell’allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione [...] |
Art. 20. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive [...] |
Art. 21. Modifiche all’articolo 2 comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze [...] |
Art. 22. Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché [...] |
Art. 23. Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 24. Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio [...] |
Art. 25. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni. |
Art. 26. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni. |
Art. 27. Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni. |
Art. 28. Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni. |
Art. 29. Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni. |
Art. 30. Modifica all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”. |
Art. 31. Modifica all’articolo 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale”. |
Art. 32. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade [...] |
Art. 33. Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e [...] |
Art. 34. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 6.2.129 - L.R. 26 giugno 2008, n. 4.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture
(B.U. 1 luglio 2008, n. 54)
CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio
Art. 1. Modifica dell’articolo 14 della
1. Al comma 4 dell’articolo 14 della
Art. 2. Modifica dell’articolo 15 della
1. Al comma 7 dell’articolo 15 della
Art. 3. Modifica dell’articolo 26 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della
“2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all’articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 27 della
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della
Art. 5. Modifica dell’articolo 44 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 44 della
“2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere degli animali.
2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 44 della
“3 bis. Al fine di garantire l’insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l’approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l’approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3.”.
3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 44 della
“a) per l’ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l’INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;”.
4. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’articolo 44, della
“a bis. per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l’ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell’esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;”.
5. Il comma 5 dell’articolo 44 della
“5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 44 della
“5 bis. Al fine di garantire completezza all’offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell’articolo 25 della
5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.”.
7. Al comma 6 dell’articolo 44 della
8. Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della
“7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.”.
Art. 6. Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della
[1. Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della
Art. 7. Modifica dell’articolo 48 della
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della
2. Al comma 1 dell’articolo 48 della
3. Al comma 1 ter dell’articolo 48 della
4. [Il comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della
“7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del
a) ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d’uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;
b) ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;
c) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell’articolo 5 del
d) esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie.”] [3].
5. [Il limite massimo di ampliamento di 1.500 mq. e dell’80 per cento della superficie coperta, previsto dal comma 4 per le attività produttive in zona impropria, può essere conseguito, dall’entrata in vigore della presente legge, anche con più varianti, purché con le stesse il suddetto limite non sia complessivamente superato] [4].
6. [Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto le Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche, decorsi inutilmente i termini fissati dall’articolo 4, commi 1, 1 bis e 3 del medesimo decreto, senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all’articolo 4, commi 3 e seguenti, il richiedente può presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di sportello unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l’eventuale prosecuzione del procedimento. Le medesime procedure si applicano nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto le Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modifiche, non sia stato comunicato il rigetto dell’istanza] [5].
7. Il comma 7 ter dell’articolo 48 della
“7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, fermi restando gli interventi consentiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 44, nelle more dell’approvazione del primo PAT e PI:
a)nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso:
1) gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della
2) per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico vigente, gli interventi in esso previsti;
3) gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;
b) nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono, altresì, consentiti gli interventi di cui alla lettera d), comma 1 dell’articolo 3 del
c) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;
d) oltre agli interventi ammessi per ciascuna tipologia di sottozona ai sensi delle lettere a), b) e c), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'articolo 1 della
e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.”.
8. Dopo il comma 7 quater dell’articolo 48 della
“7 quinquies. In deroga al divieto di cui al comma 1 e fino all’approvazione del primo PAT e del primo PI, i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale che abbiano ad oggetto la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3, della
Art. 8. Modifica dell’articolo 13 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 vanno aggiunte le parole: “tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale;”.
Art. 9. Modifica dell’articolo 4 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. La Regione può, altresì, destinare l’incremento dell’oblazione di cui al comma 1 ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i siti di interesse regionale sui quali realizzare tali interventi.”.
Art. 10. Modifica dell’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. L’adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato è sempre consentita ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato; per tale adeguamento, fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla
Art. 11. Modifica degli articoli 1 e 3
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2, è così sostituito:
“1. La Regione del Veneto promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori nel cui territorio sia individuato un agglomerato insediativo urbano considerato come centro storico ai sensi dell’articolo 40 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Ai soli fini della presente legge sono equiparati ai comuni minori i nuclei abitati che risultino, sulla base delle verifiche operate dai relativi comuni d’appartenenza, con popolazione fino a mille abitanti purché ricompresi nel territorio dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1° febbraio 2001, n. 2 è così sostituito:
“2. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale individua gli interventi da ammettere a contributo e la misura dello stesso.”.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati all’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009”.
Art. 12. Inserimento dell’articolo 79 bis nella
1. Dopo l’articolo 79 della
“Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.
1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma medesimo.
Art. 13. Interpretazione autentica dell’articolo 50 comma 3 e 48 della
1. Il comma 3 dell’articolo 50 della
Art. 14. Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS). [6]
1. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
a) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del
b) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del
c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004, pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti.
1 bis. Nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della
a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del
b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del
Art. 15. Modifica dell’articolo 44 della
1. Al comma 10 dell’articolo 44 della
CAPO II - Disposizioni in materia di protezione della natura e parchi
Art. 16. Inserimento dell’articolo 28 ter nella
1. Dopo l’articolo 28 bis della
“Art. 28 ter - Promozione degli interventi che utilizzano tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale.
1. Al fine di qualificare le aree dei parchi regionali, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare progetti per la realizzazione o il restauro di edifici nonché interventi sui relativi spazi aperti, che utilizzino tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale sostenibile.
2. Sono finanziabili ai sensi del comma 1 gli interventi di competenza dei soggetti gestori dei parchi che interessano fabbricati ubicati nei parchi, nelle aree finitime e in quelle funzionalmente collegate.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101 “Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.
Art. 17. Inserimento dell’articolo 28 quater nella
1. Dopo l’articolo 28 ter della
“Art. 28 quater - Interventi di ripristino e messa in sicurezza dei manufatti.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi di manutenzione straordinaria di opere e manufatti ad uso pubblico, già previsti e finanziati dai piani ambientali e al servizio dell’attività dei parchi e delle riserve regionali di interesse locale, qualora dette opere e manufatti siano stati danneggiati da atti di vandalismo o eventi calamitosi e la manutenzione degli stessi non possa essere rinviata nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101 “Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.
Art. 18. Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”.
1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie 92/43/CEE “Direttiva Habitat” e 79/409/CEE “Direttiva Uccelli” e dal
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l’approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l’individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione [10].
CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 19. - Modifica dell’allegato C) della
1. Il punto 6 della tabella 3 dell’allegato C) della
“6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza dodici mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.”.
Art. 20. Modifica dell'articolo 11 della
1. Il comma 5 dell'articolo 11 della
“5. Le assegnazioni di alloggi a favore delle forze dell’ordine sono effettuate dall’ente gestore, sulla base di una graduatoria formata entro il 31 marzo di ogni anno dalla prefettura territorialmente competente.”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della
“5 bis. Fermi restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e l’applicazione del canone di locazione di cui all’articolo 18, le assegnazioni di cui al comma 5 non decadono con la cessazione dell’assegnatario dal servizio per pensionamento o per infermità e, nel caso la cessazione del servizio sia dovuta al decesso dell’assegnatario, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 12.”.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli assegnatari appartenenti alle forze dell’ordine cessati dal servizio e occupanti alloggi riservati.
Art. 21. Modifiche all’articolo 2 comma 1 della
1. All’articolo 2, comma 1 della
Art. 22. Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 della
1. Gli articoli 4 e 5 delle convenzioni tipo di cui agli allegati A e B della
Art. 23. Modifica dell’articolo 65 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 65 della
CAPO IV - Disposizioni in materia di mobilità e infrastrutture
Art. 24. Modifica dell’articolo 17 della
1. Alla rubrica dell’articolo 17 della
2. Al comma 1 dell’articolo 17 della
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della
“1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso anche a favore della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro Regionale del Veneto con sede a Venezia.”.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0126 “Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.
Art. 25. Modifica dell’articolo 18 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 18 della
2. Al comma 4 dell’articolo 18 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della
“4 bis. Sono consentiti i trasferimenti dei beni di cui al comma 3, lettera a) ad enti locali o a società che abbiano per oggetto la gestione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di mobilità, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4.”.
4. Alla fine del comma 5 dell’articolo 18 della
Art. 26. Modifica dell’articolo 22 della
1. Alla fine del comma 1 ter dell’articolo 22 della
Art. 27. Inserimento dell’articolo 22 bis nella
1. Dopo l’articolo 22 della
“Art. 22 bis - Beni essenziali.
1. I bandi di gara relativi alle procedure concorsuali di cui all’articolo 22 individuano i beni essenziali di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 del
2. I beni essenziali oggetto di contribuzione regionale sono ceduti in proprietà o in locazione al netto delle quote di contributo in conto capitale determinate in misura proporzionale alla durata residua del cespite ai sensi dell’articolo 18, comma 4.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in relazione alla specificità di alcune categorie di beni, i bandi di gara possono stabilire che il prezzo di cessione o locazione dei beni essenziali da trasferire sia definito mediante accordo tra proprietario e aggiudicatario della gara. In caso di mancato accordo tra le parti, si applica la procedura di cui al comma 7 dell’articolo 18.”.
Art. 28. Modifica dell’articolo 25 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della
Art. 29. Modifica dell’articolo 30 della
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole “I contratti di servizio vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, hanno durata di sei anni.” sono sostituite con le parole “I contratti di servizio stipulati a seguito delle procedure concorsuali hanno durata non superiore a nove anni.”.
Art. 30. Modifica all’articolo 37 della
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della
2. Al comma 2 dell’articolo 37 della
3. Al comma 3 dell’articolo 37 della
4. Al comma 4 dell’articolo 37 della
Art. 31. Modifica all’articolo 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è aggiunta la seguente frase: “Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l’accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al
Art. 32. Modifica dell’articolo 11 della
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della
“3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico non coincidente con l’amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente presenta il progetto di intervento alla suddetta amministrazione che, entro i successivi novanta giorni, esprime la propria valutazione sulla proposta. Nel caso di riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata la stessa, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell’amministrazione competente secondo le procedure di cui all’articolo 13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 11 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della
“4 bis. Le proposte di finanza di progetto di cui al presente articolo devono essere corredate dagli elaborati previsti dall’allegato tecnico XXI di cui all’articolo 164 del
4. Per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia già stata pubblicizzata la proposta ai sensi del previgente articolo 11, comma 3, della
Art. 33. Modifica dell’articolo 30 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della
“4 bis. Per motivate esigenze connesse all’espletamento del servizio da parte dei concessionari di servizi pubblici essenziali, così come definiti dalla
Art. 34. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[2] Comma così modificato dall'art. 4 della
[3] Comma abrogato dall'art. 8 della
[4] Comma abrogato dall'art. 8 della
[5] Comma abrogato dall'art. 8 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 29 marzo 2013, n. 58, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[8] Comma inserito dall'art. 40 della
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2009, n. 316, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2009, n. 316, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.