§ 10.4.49 – Direttiva 22 dicembre 2003, n. 122.
Direttiva 2003/122/EURATOM del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.4 energia nucleare
Data:22/12/2003
Numero:122


Sommario
Art.  1. Finalità e ambito di applicazione.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Autorizzazione.
Art.  4. Trasferimenti.
Art.  5. Registri.
Art.  6. Obblighi dei detentori.
Art.  7. Identificazione e apposizione di un contrassegno.
Art.  8. Formazione e informazione.
Art.  9. Sorgenti orfane.
Art.  10. Garanzia finanziaria per le sorgenti orfane.
Art.  11. Cooperazione internazionale e scambio di informazioni.
Art.  12. Ispezioni.
Art.  13. Autorità competente.
Art.  14. Relazioni sull'esperienza acquisita.
Art.  15. Sanzioni.
Art.  16. Recepimento.
Art.  17. Comitato.
Art.  18. Entrata in vigore.
Art.  19.


§ 10.4.49 – Direttiva 22 dicembre 2003, n. 122.

Direttiva 2003/122/EURATOM del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31, secondo comma, e l'articolo 32,

     vista la proposta della Commissione, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri conformemente all'articolo 31 del trattato, previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 30 del trattato prevede l'adozione nella Comunità di norme fondamentali per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

     (2) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, segue la linea delle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza a partire dal 1959.

     (3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/29/ Euratom sottopone ad autorizzazione preventiva determinate pratiche, tra cui l'impiego di sorgenti radioattive per la radiografia industriale o il trattamento di prodotti o la ricerca o l'esposizione di persone a fini terapeutici. È opportuno estendere questo obbligo a tutte le pratiche concernenti sorgenti radioattive ad alta attività, al fine di ridurre ulteriormente la probabilità di incidenti dovuti a tali sorgenti.

     (4) Prima dell'autorizzazione dovrebbero essere poste in essere misure e disposizioni adeguate ai fini della gestione sicura delle sorgenti.

     (5) L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) emana regole sulla sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi che fissano limiti di attività ai fini della loro applicazione; questi limiti dovrebbero fornire una base adeguata per definire le sorgenti radioattive sigillate ad alta attività nell'ambito della presente direttiva.

     (6) La direttiva 96/29/Euratom stabiliva valori esenti dall'obbligo di dichiarazione di una pratica alle autorità, definiti sulla base di un livello di rischio trascurabile. Poiché gli obblighi previsti dalla presente direttiva non dovrebbero comportare per i detentori di piccole sorgenti oneri amministrativi sproporzionati rispetto ai possibili effetti nocivi per la salute, la definizione di sorgenti radioattive ad alta attività non dovrebbe estendersi ai livelli di esenzione della direttiva 96/29/Euratom.

     (7) Le spedizioni di sorgenti sigillate tra gli Stati membri sono soggette alla procedura stabilita dal regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.

     (8) Nonostante gli obblighi derivanti dalla normativa vigente a livello comunitario e nazionale siano idonei ad assicurare una protezione di base, le sorgenti ad alta attività presentano ancora notevoli rischi per la salute umana e per l'ambiente e devono pertanto essere sottoposte ad un controllo rigoroso dal momento in cui vengono fabbricate fino al momento in cui sono collocate in un impianto riconosciuto per lo stoccaggio a lungo termine o lo smaltimento.

     (9) La prevenzione degli incidenti e dei danni da radiazioni esige che l'ubicazione di ogni sorgente ad alta attività sia conosciuta, registrata e verificata dal momento in cui la sorgente è fabbricata o importata nella Comunità fino al suo collocamento in un impianto riconosciuto per lo stoccaggio a lungo termine o lo smaltimento o l'esportazione dalla Comunità e che le modifiche apportate alla situazione di una sorgente ad alta attività, ad esempio alla sua ubicazione o al suo utilizzo, siano registrate e notificate. In nessuna circostanza ragionevolmente prevedibile ostacoli di ordine fisico o finanziario dovrebbero impedire il corretto riutilizzo, riciclaggio o smaltimento delle sorgenti dismesse.

     (10) Casi di esposizione volontaria dovrebbero essere notificati all'autorità competente.

     (11) I movimenti di sorgenti ad alta attività nella Comunità rendono necessario armonizzare i controlli e le informazioni su tali sorgenti mediante l'applicazione di criteri minimi.

     (12) L'esperienza dimostra che, nonostante l'esistenza di normative adeguate in materia, le sorgenti ad alta attività possono sfuggire ai controlli. Inoltre, l'esistenza di sorgenti orfane come residuo di trascorse attività impone l'adozione di iniziative specifiche.

     (13) Di conseguenza occorre prevedere l'identificazione, la marcatura e la registrazione di ogni sorgente ad alta attività, nonché la specifica formazione ed informazione di tutti coloro che sono impegnati in attività collegate all'uso delle sorgenti. Tuttavia, l'apposizione di contrassegni su sorgenti ad alta attività esistenti mediante incisione o stampigliatura da parte di persone diverse dal fabbricante potrebbe rivelarsi problematica e dovrebbe essere evitata. È inoltre opportuno fornire un'adeguata formazione ed informazione a coloro che possono accidentalmente venire in contatto con le sorgenti orfane.

     (14) Occorre altresì predisporre i mezzi adeguati per il trattamento delle sorgenti orfane ad alta attività, prevedere la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni in materia, un sistema di ispezioni nonché le risorse finanziarie necessarie nell'ipotesi in cui il detentore non sia identificabile o, se identificato, risulti insolvente.

     (15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva ed assicurarne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

     1. L'obiettivo della presente direttiva è prevenire l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a radiazioni ionizzanti derivanti da un controllo inadeguato delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane e armonizzare i controlli esistenti negli Stati membri, stabilendo apposite prescrizioni che garantiscano che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo.

     2. La presente direttiva si applica alle sorgenti ad alta attività, quali definite all'articolo 2. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le sorgenti la cui attività sia scesa al di sotto dei livelli di esenzione specificati nella direttiva 96/29/Euratom.

     3. Gli obblighi minimi derivanti dalla presente direttiva integrano quelli stabiliti nella direttiva 96/29/Euratom.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva, si intende per:

     a) «sorgente orfana»: una sorgente sigillata il cui livello di attività al momento della sua scoperta è superiore ai valori esenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 96/29/Euratom e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, rubata o trasferita ad un nuovo detentore senza che sia stata debitamente inviata una notifica all'autorità competente o senza che il destinatario sia stato informato;

     b) «sorgente ad alta attività», in appresso sorgente: una sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questo non è noto, della prima immissione sul mercato è uguale o superiore al pertinente livello di attività indicato nell'allegato I;

     c) «pratica»: lo stesso che nella direttiva 96/29/Euratom;

     d) «autorizzazione»: permesso rilasciato dalle autorità competenti su richiesta, che consente di svolgere una pratica concernente una sorgente;

     e) «autorità competente»: qualsiasi autorità designata da uno Stato membro per svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva;

     f) «sorgente dismessa»: una sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione;

     g) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che ai sensi del diritto nazionale è responsabile di una sorgente; sono inclusi i fabbricanti, i fornitori e gli utilizzatori di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti;

     h) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che produce sorgenti;

     i) «impianto riconosciuto»: un impianto situato nel territorio di uno Stato membro, autorizzato dalle autorità competenti di tale Stato, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio a lungo termine o allo smaltimento di sorgenti o un impianto debitamente autorizzato in conformità del diritto nazionale per lo stoccaggio provvisorio di sorgenti;

     j) «lavoratori esposti»: lo stesso che nella direttiva 96/29/ Euratom;

     k) «sorgente sigillata»: lo stesso che nella direttiva 96/29/ Euratom e comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;

     l) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce o mette a disposizione una sorgente;

     m) «trasferimento di una sorgente»: il trasferimento di una sorgente da un detentore ad un altro;

     n) «contenitore della sorgente»: il contenimento di una sorgente sigillata che non è parte integrante della sorgente, ma destinato al trasporto, alla manipolazione, ecc.

 

     Art. 3. Autorizzazione.

     1. Gli Stati membri assoggettano il detentore ad autorizzazione preventiva per ogni pratica concernente una sorgente, compresa l'entrata in possesso di una sorgente.

     2. Prima di concedere un'autorizzazione gli Stati membri si assicurano che:

     a) siano state adottate le misure opportune, incluse quelle che scaturiscono dalla presente direttiva, per la gestione sicura delle sorgenti, compreso il momento in cui verranno dismesse; le misure in questione possono prevedere il trasferimento di tali sorgenti al fornitore o il loro collocamento in un impianto riconosciuto o l'obbligo per il fabbricante o il fornitore di farsi riconsegnare tali sorgenti;

     b) siano state adottate adeguate disposizioni, per mezzo di una garanzia finanziaria o di strumenti equivalenti consoni alla sorgente in questione, per la gestione sicura delle sorgenti nel momento in cui verranno dismesse, anche nel caso in cui il detentore diventi insolvente o cessi l'attività.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché nell'autorizzazione siano indicate:

     a) le responsabilità;

     b) le competenze minime del personale, anche in materia d'informazione e di formazione;

     c) i criteri minimi di accettabilità delle sorgenti, dei contenitori e delle altre apparecchiature;

     d) le prescrizioni relative alle procedure di emergenza e alle comunicazioni;

     e) le procedure di lavoro da rispettare;

     f) la manutenzione delle apparecchiature, delle sorgenti e dei contenitori;

     g) l'adeguata gestione delle sorgenti dismesse, compresi gli accordi relativi al trasferimento, ove opportuno, di tali sorgenti a un fornitore o un altro detentore autorizzato, o a un impianto riconosciuto.

 

     Art. 4. Trasferimenti.

     Gli Stati membri istituiscono un sistema che consenta loro di essere adeguatamente informati dei singoli trasferimenti di sorgenti.

 

     Art. 5. Registri.

     1. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui è responsabile, in cui siano annotati l'ubicazione e i trasferimenti. I registri comprendono le informazioni indicate nell'allegato II. Tali informazioni possono essere registrate su una scheda di registrazione in conformità del paragrafo 5.

     2. Il detentore fornisce all'autorità competente, in formato elettronico o per iscritto, una copia dell'intero registro di cui al paragrafo 1 o di una parte di esso, secondo quanto richiesto dalla Stato membro interessato:

     — tempestivamente al momento della creazione di tale registro, che dovrebbe avvenire quanto prima, una volta acquisita la sorgente,

     — in seguito, a intervalli da stabilire da parte degli Stati membri/delle autorità competenti, non superiori a 12 mesi,

     — nel caso in cui la situazione indicata nel foglio informativo sia cambiata,

     — tempestivamente alla chiusura del registro relativo ad una sorgente specifica, qualora quest'ultima non sia più in possesso del detentore; in tal caso andrà incluso il nome del detentore o dell'impianto riconosciuto a cui viene trasferita la sorgente,

     — tempestivamente alla chiusura del registro, quando il detentore non detiene più alcuna sorgente e

     — ogniqualvolta l'autorità competente ne faccia richiesta.

     I registri sono messi a disposizione dell'autorità competente a fini ispettivi.

     3. L'autorità competente tiene registri dei titolari e delle sorgenti che questi detengono. Tali registri comprendono l'indicazione del radionuclide in questione, l'attività alla data di fabbricazione, o qualora tale attività non sia nota, l'attività al momento della prima immissione sul mercato o al momento in cui il detentore ha acquisito la sorgente e il tipo di sorgente.

     4. L'autorità competente tiene aggiornati i registri tenendo conto, tra altri fattori, dei trasferimenti.

     5. La Commissione mette a disposizione in formato elettronico il modello di scheda di registrazione riportato nell'allegato II.

     6. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, la Commissione può procedere all'aggiornamento delle informazioni richieste di cui all'allegato II e del modello di scheda di registrazione riportato nell'allegato II.

 

     Art. 6. Obblighi dei detentori.

     Ciascun detentore di sorgenti:

     a) provvede affinché siano regolarmente effettuate prove adeguate, quali prove di tenuta stagna basate su norme internazionali, al fine di controllare e mantenere l'integrità di ciascuna sorgente;

     b) verifica regolarmente, a specifici intervalli che possono essere determinati dagli Stati membri, la continua presenza e le buone condizioni apparenti di ogni sorgente e, ove opportuno, degli impianti che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione o di stoccaggio;

     c) provvede affinché ogni sorgente fissa o mobile sia oggetto di misure adeguate documentate, quali protocolli e procedure scritte, volte a impedire l'accesso non autorizzato, lo smarrimento o il furto o il suo danneggiamento in seguito a incendio;

     d) notifica tempestivamente all'autorità competente lo smarrimento o il furto o l'utilizzo non autorizzato di una sorgente, provvede a una verifica dell'integrità della sorgente dopo ogni avvenimento, compresi gli incendi, che possa averla danneggiata, e informa, ove opportuno, l'autorità competente dell'accaduto e delle misure adottate;

     e) restituisce tempestivamente ogni sorgente, una volta terminato l'uso, al fornitore o la trasferisce ad un impianto riconosciuto o ad un altro detentore autorizzato, a meno che l'autorità competente non abbia convenuto diversamente;

     f) accerta, anteriormente all'effettuazione di un trasferimento, che il destinatario possieda un'adeguata autorizzazione;

     g) comunica celermente all'autorità competente qualsiasi sinistro o incidente che abbia avuto per risultato l'esposizione involontaria di un lavoratore o di un'altra persona.

 

     Art. 7. Identificazione e apposizione di un contrassegno.

     1. Il fabbricante identifica o, in caso di sorgenti importate da paesi terzi il fornitore provvede affinché ciascuna sorgente sia identificata con un numero di serie unico. Tale numero è apposto mediante incisione o stampigliatura sulla sorgente, ove possibile.

     Il numero è apposto mediante incisione o stampigliatura anche sul contenitore della sorgente. Se ciò non è possibile o nel caso di contenitori per il trasporto riutilizzabili, il contenitore della sorgente reca almeno informazioni sulla natura della sorgente.

     Il fabbricante o il fornitore provvedono affinché siano apposti sul contenitore e, ove possibile, sulla sorgente un contrassegno ed un'etichetta recanti un apposito simbolo per avvertire la popolazione del rischio radiologico.

     Il fabbricante fornisce una fotografia di ciascun tipo di sorgente prodotto e del relativo contenitore tipico.

     2. Il detentore provvede affinché ogni sorgente sia corredata di informazioni scritte da cui risulti che essa è identificata e contrassegnata a norma del paragrafo 1 e affinché il contrassegno e l'etichetta di cui al paragrafo 1 restino leggibili. A seconda dei casi le informazioni comprendono fotografie della sorgente, del contenitore, dell'imballaggio per il trasporto, del dispositivo e dell'apparecchiatura.

 

     Art. 8. Formazione e informazione.

     1. Nell'organizzare le attività di informazione e la formazione nel campo della radioprotezione in conformità dell'articolo 22 della direttiva 96/29/Euratom, il detentore provvede affinché esse comprendano specifiche prescrizioni sulla gestione sicura delle sorgenti.

     Le attività di informazione e la formazione pongono l'accento sulle necessarie esigenze di sicurezza e prevedere specifiche informazioni sulle possibili conseguenze della mancanza di controlli adeguati sulle sorgenti.

     Le attività di informazione e la formazione sono ripetute ad intervalli regolari e documentate in modo che i lavoratori coinvolti siano adeguatamente preparati per gli eventi in questione.

     Le attività di informazione e la formazione pertinenti sono rivolte ai lavoratori esposti.

     2. Gli Stati membri si adoperano affinché la direzione e il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane (ad esempio i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici) e la direzione e il personale di importanti nodi di transito (ad esempio le dogane)

     a) siano informati della possibilità di trovarsi dinanzi a sorgenti;

     b) ricevano consulenze e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei loro contenitori;

     c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti;

     d) siano informati e formati sulle misure da adottare in loco in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.

 

          Art. 9. Sorgenti orfane.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano preparate o abbiano preso le disposizioni necessarie, ivi compresa l'attribuzione delle responsabilità, per recuperare le sorgenti orfane e affrontare le emergenze radiologiche dovute a sorgenti orfane e dispongano di piani e di misure di intervento adeguati.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone normalmente non coinvolte in operazioni soggette a prescrizioni in tema di radioprotezione ricevano rapidamente consulenza ed assistenza tecnica specializzata quando sospettino la presenza di una sorgente orfana. Lo scopo primario della consulenza e dell'assistenza è la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione e la sicurezza della sorgente.

     3. Gli Stati membri incoraggiano l'introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di sorgenti orfane in luoghi come i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, in cui è in genere possibile che le sorgenti orfane vengano rinvenute, o i principali nodi di transito, ove opportuno, quali le dogane.

     4. Gli Stati membri promuovono, se necessario, l'organizzazione di campagne di recupero delle sorgenti orfane che sono state tramandate da attività del passato.

     Le campagne possono prevedere la partecipazione finanziaria degli Stati membri alle spese di recupero, gestione e smaltimento delle sorgenti e possono comprendere anche ricerche negli archivi storici delle autorità competenti, come le dogane, e dei detentori, come gli istituti di ricerca, i laboratori per prove sui materiali o gli ospedali.

 

     Art. 10. Garanzia finanziaria per le sorgenti orfane.

     Gli Stati membri istituiscono, in base alle modalità che essi stessi dovranno stabilire un sistema di garanzia finanziaria o un altro strumento equivalente per coprire i costi di intervento relativi al recupero delle sorgenti orfane e che possono derivare dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9.

 

     Art. 11. Cooperazione internazionale e scambio di informazioni.

     Ciascuno Stato membro scambia tempestivamente informazioni e coopera con altri Stati membri o paesi terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti e ai relativi provvedimenti di follow up o indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di riservatezza e le normative nazionali in materia.

 

     Art. 12. Ispezioni.

     Gli Stati membri istituiscono o mantengono un sistema di ispezioni per assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.

 

     Art. 13. Autorità competente.

     1. Gli Stati membri designano l'autorità competente a svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità competente nonché tutte le informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con tale autorità.

     3. Qualora in uno Stato membro vi siano più autorità competenti, gli Stati membri designano un punto di contatto, che funge da tramite con i corrispondenti degli altri Stati membri.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3.

     5. La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a tutte le autorità competenti della Comunità e provvede alla loro pubblicazione periodica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ad intervalli non superiori ai due anni.

 

     Art. 14. Relazioni sull'esperienza acquisita.

     Entro il 31 dicembre 2010, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva, prendendo tra l'altro in considerazione gli eventuali effetti dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2.

     In base a tali informazioni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

 

     Art. 15. Sanzioni.

     Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 16. Recepimento.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 2005.

     Per quanto riguarda le sorgenti immesse sul mercato anteriormente alla data di cui al primo comma gli Stati membri possono prevedere che:

     a) gli articoli 3, 4, 5 e 6 non si applichino fino al 31 dicembre 2007;

     b) l'articolo 7 non si applichi, ad eccezione dei seguenti requisiti, che si applicano al più tardi il 31 dicembre 2007:

     — il detentore provvede affinché la sorgente e, ove possibile, il relativo contenitore siano accompagnati da informazioni scritte che identificano la sorgente e la sua natura,

     — il detentore provvede affinché la sorgente e, ove possibile, il relativo contenitore rechino un apposito simbolo per avvertire la popolazione del rischio radiologico.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 17. Comitato.

     Nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

     Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

     La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 19.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

LIVELLI DI ATTIVITÀ

 

     Per i radionuclidi non figuranti nella tabella sottostante ma menzionati nell'allegato I, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom il livello di attività è pari ad un centesimo del corrispondente valore A1 indicato nelle norme AIEA per la sicurezza del trasporto di materiali radioattivi (1).

 

Elemento (numero atomico)

Radionuclide

Livello di attività (Bq)

 

Ferro (26)

 

Fe-55

 

4 × 1011

 

Cobalto (27)

 

Co-60

 

4 × 109

 

Selenio (34)

 

Se-75

 

3 × 1010

 

Cripto (36)

 

Kr-85

 

1 × 1011

 

Stronzio (38)

 

Sr-90 (a)

 

3×109

 

Palladio (46)

 

Pd-103 (a)

 

4×1011

 

Iodio (53)

 

I-125

 

2 × 1011

 

Cesio (55)

 

Cs-137 (a)

 

2×1010

 

Promezio (61)

 

Pm-147

 

4 × 1011

 

Gadolinio (64)

 

Gd-153

 

1 × 1011

 

Tulio (69)

 

Tm-170

 

3 × 1010

 

Iridio (77)

 

Ir-192

 

1 × 1010

 

Tallio (81)

 

Tl-204

 

1 × 1011

 

Radio (88)

 

Ra-226 (b)

 

2 × 109

 

Plutonio (94)

 

Pu-238 (a)

 

1×1011

 

Americio (95)

 

Am-241 (b)

 

1 × 1011

 

Californio (98)

 

Cf-252

 

5 × 108

 

(1) (Regulations for the safe transport of radioactive materials, no TS-R-1, ST-1, Revised) — Agenzia internazionale dell'energia atomica, Vienna 2000.

(a) Il livello di attività comprende i contributi dei nuclidi figli aventi un tempo di dimezzamento inferiore a 10 giorni.

(b) Comprende le sorgenti di neutroni con berillio.

 

 

ALLEGATO II

 

(Omissis)