§ 5.7.8 - D.L. 27 giugno 1985, n. 312.
Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.7 tutela delle bellezze naturali
Data:27/06/1985
Numero:312


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter.      1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito [...]
Art. 1 qua ter.
Art. 1 qui nquies.
Art. 1 sex ies.
Art. 2. 


§ 5.7.8 - D.L. 27 giugno 1985, n. 312. [1]

Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

(G.U. 29 giugno 1985, n. 152).

 

Art. 1. [2].

 

     Art. 1 bis. [3]

     1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

     2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [4].

 

     Art. 1 ter.

     1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

     2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 1 quater. [3]

     1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco.

     2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali.

 

     Art. 1 quinquies.

     Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

 

     Art. 1 sexies. [3]

     1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresì quelle previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.

 

     Art. 2. [3]

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito con modifiche in L. 8 agosto 1985, n. 431.

[2] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999. Aggiunge nove commi all'art. 82, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

[3] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999.

[4] La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre la sostituzione

[3] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999.

[3] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999.

[3] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999.