Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.7 tutela delle bellezze naturali |
Data: | 27/06/1985 |
Numero: | 312 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. |
Art. 1 ter. 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito [...] |
Art. 1 qua ter. |
Art. 1 qui nquies. |
Art. 1 sex ies. |
Art. 2. |
§ 5.7.8 - D.L. 27 giugno 1985, n. 312. [1]
Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
(G.U. 29 giugno 1985, n. 152).
1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del
2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del
1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del
2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del
Art. 1 quater. [3]
1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'articolo 82 del
2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali.
Art. 1 quinquies.
Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Art. 1 sexies. [3]
1. Ferme restando le sanzioni di cui alla
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito con modifiche in
[2] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[4] La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre la sostituzione
[3] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 166 del