Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 trasporti |
Data: | 25/02/2005 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. [...] |
Art. 3. Introduzione dell’articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo [...] |
Art. 4. Modifica alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”. |
Art. 5. Disposizioni transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore della mobilità e dei trasporti. |
Art. 6. Disposizioni transitorie per l'assegnazione di contributi per la mobilità comunale. |
Art. 7. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. |
Art. 8. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale e disposizioni transitorie". |
Art. 9. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale". |
Art. 10. Modifica dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale. |
Art. 11. Modifiche dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale". |
Art. 12. Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci alle modalità ferroviaria ed idroviaria |
Art. 13. Modifiche degli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra". |
Art. 14. Installazione, modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia mobile. |
Art. 15. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti". |
Art. 16. Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002,n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. |
Art. 17. Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002,n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. |
Art. 18. Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 “Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone [...] |
Art. 19. Interpretazione autentica e modifica dell’articolo 3 della legge regionale legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”. |
Art. 20. Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. |
Art. 21. Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. |
Art. 22. Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. |
Art. 23. Disposizioni transitorie relative ai contributi di cui all’articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. |
Art. 24. Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. |
Art. 25. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 “Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 [...] |
Art. 26. Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38. |
§ 4.3.60 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia.
(B.U. 1 marzo 2005, n. 23).
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 1. Modifica dell’articolo 11 della
1. Il comma 4 dell’articolo 11 della
“4. Un’ulteriore aliquota pari al dieci per cento è riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell’ordine. Qualora tale aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, la disponibilità si aggiunge alla riserva di cui al comma 1. Nel caso in cui la suddetta aliquota rimanga inutilizzata in quanto frazione di unità, la stessa viene aggiunta a quella degli anni successivi sino al raggiungimento dell'unità abitativa.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della
“4 bis. L'ente gestore è tenuto, con riferimento all'aliquota di cui al comma 4, a determinare, sulla base dei propri programmi, il numero di alloggi da assegnare alle forze dell'ordine.”.
3. Al comma 5 dell’articolo 11 della
Art. 2. Modifica dell’articolo 65 della
1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 65 della
“m) l’autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica, dei comuni e delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), con l’obbligo per gli stessi di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti;”.
2. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 65 della
“1 quinquies. Al fine di cui al comma 1, lettera m), sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dai comuni e dalle ATER per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico.”.
Disposizioni in materia di viabilità e mobilità
Art. 3. Introduzione dell’articolo 96 bis nella
1. Dopo l’articolo 96 della
“Art. 96 bis. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. La tutela ed il controllo sull’uso delle strade di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del
2. Per i concessionari, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, in particolare, dal proprio personale addetto ai servizi di manutenzione e vigilanza stradale, limitatamente alle strade o ai tratti di strada affidati alla loro sorveglianza.”.
Art. 4. Modifica alla
1. All’articolo 2 della
“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di specifici accordi di programma con enti locali, ed eventuali altri soggetti interessati, ad attribuire alla Società la progettazione e l’esecuzione delle opere stradali riconosciute dalla Giunta stessa di interesse regionale, opere di volta in volta riconducibili al demanio regionale, provinciale o comunale, a seconda delle tipologia della rete viaria oggetto delle stesse. Le relative risorse assegnate alla Società, sulla base degli accordi stipulati tra gli enti interessati e destinate alla realizzazione dell’intervento, sono soggette al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.”.
Art. 5. Disposizioni transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore della mobilità e dei trasporti. [1]
1. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 54 della
Art. 6. Disposizioni transitorie per l'assegnazione di contributi per la mobilità comunale.
1. Per l'anno 2005, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della
Art. 7. Modifica dell’articolo 1 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della
"b bis) favorire, per i conducenti di ciclomotori e motocicli, la percorribilità in condizioni di sicurezza di tutte le reti stradali urbane ed extra-urbane mediante l'adeguamento delle infrastrutture e l'ammodernamento delle dotazioni di sicurezza.".
Art. 8. Modifica dell'articolo 4 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della
"4 bis. L'ambito della laguna di Venezia è escluso dall'applicazione delle norme relative ai servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4, in considerazione delle peculiari caratteristiche locali che richiedono una specifica disciplina dei trasporti nelle vie d'acqua lagunari.".
2. Le autorizzazioni già rilasciate nell'ambito della laguna di Venezia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della
Art. 9. Modifica dell'articolo 18 della
1. Dopo il comma 11 dell'articolo 18 della
"11 bis. Nel caso di scissione societaria ai sensi dell'articolo 35, comma 9, della
Art. 10. Modifica dell’articolo 33 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 33 bis della
Art. 11. Modifiche dell'articolo 47, della
1. Alla alinea del comma 3 dell'articolo 47 della
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 47 della
3. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 47, della
4. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 47, della
Art. 12. Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci alle modalità ferroviaria ed idroviaria [2].
1. In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto ferroviario ed idroviario, più compatibile alle criticità di natura ambientale, la Giunta regionale definisce le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi nonché la quantificazione degli stessi [3].
Art. 13. Modifiche degli articoli 4 e 5 della
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della
“6 bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1 bis. È vietata l’installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.
1 ter. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.”.
Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia e
modifica dell’articolo 3 della
Art. 14. Installazione, modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia mobile. [4]
1. Ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria, l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dei comuni territorialmente interessati nelle forme e nei tempi previsti dall’articolo 87 del
2. Ai fini della conformità urbanistica ed edilizia l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile necessitano del rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 10 e 3, comma 1, lettere e.2) ed e.4) del
Art. 15. Modifica dell'articolo 6 della
1. Alla lettera b), comma 1 bis dell’articolo 6 della
Art. 16. Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002,n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Alla fine del comma 17 dell'articolo 25 della
Art. 17. Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002,n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Il comma 6 dell'articolo 30 della
“6. Non sono soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DIA) gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.”.
Art. 18. Modifiche degli articoli 1 e 2 della
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al
2. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della
3. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
“a) una certificazione medica dell'ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della
4. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 19. Interpretazione autentica e modifica dell’articolo 3 della legge regionale
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della
“4 bis. Qualora l’opera abusiva superi i 450 metri cubi, la domanda di sanatoria edilizia è integrata, anche su richiesta del comune, dalla perizia giurata di cui all’articolo 32, comma 35, lettera b) della legge sul condono.”.
Art. 20. Modifiche dell’articolo 10 della
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della
“2. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.”.
Art. 21. Modifiche dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“Art. 11. Parametri per la validazione del quadro conoscitivo.
1. La Giunta regionale verifica, mediante l’impiego di idonee procedure, gli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 50, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ).
2. La Giunta regionale definisce i parametri di valutazione e stabilisce il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) da assegnare ai contenuti del quadro conoscitivo di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 50.”.
Art. 22. Modifiche all’articolo 27 della
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della
Art. 23. Disposizioni transitorie relative ai contributi di cui all’articolo 47 della
1. Per l’anno 2004, in deroga alle procedure di cui all’articolo 47 della
Art. 24. Modifiche all’articolo 48 della
1. L’articolo 48, comma 1 quater, della
Art. 25. Modifica dell’articolo 3 della
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
“3 bis. Al fine di introdurre elementi di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, nel periodo transitorio di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26 della
3 ter. Il mancato subaffidamento previsto dal comma 3 bis comporta l’applicazione da parte della Giunta regionale di una sanzione amministrativa pari al cinque per cento del finanziamento regionale assegnato per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 32 della
3 quater. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter sono destinate alla promozione del trasporto pubblico locale.
3 quinquies. Qualora le imprese dimostrino che il mancato subaffidamento di cui al comma 3 bis è dovuto a cause alle stesse non imputabili, la sanzione di cui al comma 3 ter non si applica.”.
Art. 26. Modifiche alla
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della
“4. Il piano ambientale provvede, inoltre, ad individuare e a disciplinare le zone di pre-parco, ai sensi dell’articolo 4 della
3
[1] Articolo così modificato dall’art. 15 della
[2] Rubrica così sostituita dall'art. 43 della
[3] Comma così modificato dall'art. 43 della
[4] La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 2006, n. 265, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
[5] La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.