Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 16/08/2007 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola materna non statale”. |
Art. 3. Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (legge finanziaria regionale esercizio 2006). |
Art. 5. Modifica dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, [...] |
Art. 6. Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea località Ponte Crepaldo”. |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze”. |
Art. 8. Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi [...] |
Art. 9. Modifiche della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. |
Art. 10. Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, “Piano sociale regionale per il triennio 1989 1991” e successive modificazioni. |
Art. 11. Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay” ” e successive modificazioni e [...] |
Art. 12. Modifiche all’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo [...] |
Art. 13. Strutture sanitarie e socio-sanitarie. |
Art. 13 bis. Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino [...] |
Art. 14. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni. |
Art. 15. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 5.2.179 - L.R. 16 agosto 2007, n. 23.
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione
(B.U. 21 agosto 2007, n. 73)
Art. 1. Modifiche dell’articolo 26 della
[1. Al comma 4, dell’articolo 26, della
2. Al comma 7, dell’articolo 26, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, le parole: “a decorrere dalla pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione”.]
Art. 2. Modifiche alla
1. Il titolo della
2. Al primo comma, dell’articolo 1, della
3. L’articolo 2 della
“Articolo 2
1. La Giunta regionale, a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, eroga annualmente contributi determinati:
a) per i comuni sopra i 3000 abitanti, in rapporto:
1) al numero delle sezioni funzionanti;
2) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
3) al numero di alunni disabili certificati per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.
b) per i comuni sotto i 3000 abitanti, in rapporto:
1) al numero delle sezioni funzionanti;
2) al numero di alunni disabili certificati per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato”.
4. Il secondo comma dell’articolo 3 della
“Le domande devono essere corredate da una relazione sull’attività svolta e sullo stato di consistenza dell’edificio e degli impianti e devono altresì indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.”.
Art. 3. Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell’articolo 12 della
2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico nonché in possesso di diploma di laurea [2].
4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell’organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell’organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.
4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione [3].
5. [Il commissario straordinario è sottoposto al controllo e al monitoraggio quadrimestrale del servizio ispettivo regionale] [4].
Art. 4. Modifica dell’articolo 44 della
1. All’articolo 44 della
“1 bis. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 è concesso anche alle persone, o loro eredi, che a prezzo della vita o di una invalidità permanente abbiano salvato vite altrui nel territorio veneto.”.
Art. 5. Modifica dell’articolo 123, della
1. Il comma 2, dell’articolo 123, della
“2. Le funzioni amministrative in materia di riconoscimento ed erogazione delle provvidenze amministrative previste dalla
2. Al comma 4, dell’articolo 123, della
3. Il comma 6, dell’articolo 123, della
“6. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie da trasferire alle unità locali socio-sanitarie individuate.”.
4. Fino all’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, dell’articolo 123, come modificato dal presente articolo, l’unità locale socio-sanitaria n. 16 di Padova continua a mantenere in via esclusiva ogni rapporto con l’utenza a titolo di funzioni delegate.
Art. 6. Modificazioni alla
1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della
“1 bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del
Art. 7. Modifiche alla
1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della
“1 bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del
Art. 8. Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.
1. In conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall’articolo 13, comma 6, e dall’articolo 14, comma 8, del
1 bis. L’importo introitato ai sensi del comma 1 è destinato prioritariamente ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale; al supporto delle attività dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) anche mediante acquisizione di personale aggiuntivo e investimenti; ad attività di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; ad attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. La Giunta regionale può disporre altre destinazioni del suddetto importo con finalità di supporto alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro [6].
1 ter. La gestione amministrativa-contabile delle somme introitate viene assegnata in via prioritaria all’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, di cui alla
2. A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2 bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell’articolo 8, della
3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della
4. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 39 della
b) l’articolo 22 della
Art. 9. Modifiche della
1. L’articolo 16, comma 1 della
“1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.”.
2. L’articolo 16, comma 2, lettera c) della
3. L’articolo 17, comma 1, della
“1. La Regione, in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può sostenere le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.”.
4. L’articolo 18, della
“Art. 18 - Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza.
1. Al fine di sostenere e sviluppare l’attività progettuale delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente riconosciute e operanti in ambito nazionale con sede legale in Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 14 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 14 bis della
“1. Il Centro internazionale del Libro parlato “Adriano Sernagiotto” ONLUS di Feltre partecipa al riparto della quota di cui all’articolo 14, comma 1.”.
Art. 11. Modifica della
1. Nel titolo della
2. All’articolo 1 della
3. All’articolo 3 della
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della
Art. 12. Modifiche all’articolo 138 bis della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 138 bis della
“1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche dai comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in comuni diversi.”.
Art. 13. Strutture sanitarie e socio-sanitarie.
1. L’autorizzazione regionale relativa agli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e a quelli relativi alle spese di investimento finalizzate a nuova costruzione di immobili delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale è rilasciata previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente in materia di politiche socio-sanitarie [10].
1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento [11].
Art. 13 bis. Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis - Aziende ospedaliero-universitarie integrate.
1. In attuazione del
2. Le modalità di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d’intesa previsti dal
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 9 della
“3 ter. Qualora in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 bis, comma 2, venga costituita l’Azienda ospedaliero-universitaria integrata, l’Azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di Azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza, l’allegato B è automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.”.
Art. 14. Modifica dell’articolo 2 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
“3 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio sanitario regionale.”.
Art. 15. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[2] Comma così modificato dall'art. 8 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 56 della
[4] Comma abrogato dall'art. 6 della
[5] Comma modificato dall'art. 10 della
[6] Comma inserito dall'art. 10 della
[7] Comma inserito dall'art. 21 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[12] Articolo inserito dall'art. 3 della