§ 2.4.72 – D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.
Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:22/10/2001
Numero:381


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2.      1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati
Art. 3.      1. Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 [...]
Art. 4.      1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 2.4.72 – D.L. 22 ottobre 2001, n. 381. [1]

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

(G.U. 23 ottobre 2001, n. 247).

 

Capo I

 

     Art. 1.

     1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1 bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti." [2];

     b) all'articolo 3 bis dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "4 bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2." [3];

     c) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001." [4];

     d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     "1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Consiglio di rappresentanza;

     d) il Collegio dei revisori.";

     d bis) al comma 3 dell'articolo 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Esso è composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.” [5];

     e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     "3 bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.

     3 ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento." [6];

     e bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo." [7];

     f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente:

     "E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilità separate".

     1 bis. Dalle disposizioni di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato [8].

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo Statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

 

          Art. 3.

     1. Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto [9].

     2. [10].

 

Capo II

 

          Art. 4.

     1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennità di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicità e pubblicità, il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonché per la trasmissione informatica dei dati [11].

     2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.

 

          Art. 5. [12]

     1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'articolo 1 del decreto legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di otto anni [13].

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2001, n. 441.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

[5] Lettera inserita dalla L. di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

[7] Lettera inserita dalla L. di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

[10] Comma abrogato dalla L. di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

[12] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

[13] Comma già modificato dall'art. 69 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 52-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, dall'art. 4 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, dall'art. 6 del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla L. 11 novembre 2005, n. 231, dall'art. 1, comma 1056, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205.