§ 67.4.419 - D.P.R. 31 marzo 2009, n. 55.
Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:31/03/2009
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
Art. 3.  Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
Art. 4.  Abrogazione dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
Art. 5.  Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
Art. 6.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324
Art. 7.  Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001
Art. 8.  Clausola d'invarianza


§ 67.4.419 - D.P.R. 31 marzo 2009, n. 55. [1]

Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

(G.U. 29 maggio 2009, n. 123)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

     Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

     Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003 con la quale l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '95, nella sua versione aggiornata, ad adottare delle misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguato;

     Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

     Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2006, e in particolare l'allegato C;

     Vista la direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE;

     Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

     Visto l'articolo 292-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 novembre 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4309/2008, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2008;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;

     Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

     1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è sostituito dal seguente:

     «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai cittadini di Stati membri e ai cittadini di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:

     a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;

     b) delle navi da pesca;

     c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;

     d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera nn) sono inserite le seguenti:

     «nn-bis) «convalida» il documento valido emesso dall'autorità competente di uno Stato membro;

     nn-ter) «riconoscimento» l'accettazione, da parte delle autorità competenti di uno Stato membro ospitante, del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro;»;

     b) dopo la lettera pp) è inserita la seguente:

     «pp-bis) «Stato membro ospitante» lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati);».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è inserito il seguente:

     «2-bis. Per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'Annesso alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, si applicano le disposizioni dell'articolo 292-bis del codice della navigazione. Al fine della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro e della navigazione, nelle more della definizione delle procedure di cui al secondo comma, dell'articolo 292-bis del codice della navigazione, la conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati membri è attestata dall'armatore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

     2. La forma di attestazione di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, come introdotto dal comma 1, può essere validamente utilizzata unicamente nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, è inserito il seguente:

     «3-bis. I certificati adeguati sono rilasciati dalle amministrazioni marittime periferiche di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, redatti su carta valori con oneri a carico del richiedente.».

     4. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, è inserito il seguente:

     «5-bis. La convalida della decisione di riconoscimento di un certificato è rilasciata su carta valori dalle rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, ai sensi degli articoli 20 e 127 del codice della navigazione, con oneri a carico del richiedente. La validità della convalida non può essere superiore alla data di scadenza riportata sul certificato in relazione al quale la convalida è richiesta.».

     5. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, i certificati adeguati e le convalide sono conformi ai modelli di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 2.

 

     Art. 4. Abrogazione dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

     1. L'articolo 7 ed il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 sono abrogati.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

     1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, è sostituito dal seguente:

     «Art. 21 (Viaggi costieri). - 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi adibite alla navigazione costiera.

     2. Con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinate eventuali disposizioni più favorevoli in materia di requisiti di accesso relativi all'istruzione ed alla formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri. Tali disposizioni dovranno comunque prevedere requisiti di formazione non inferiori agli standard minimi prescritti dalla normativa comunitaria. I relativi provvedimenti sono comunicati in maniera dettagliata alla Commissione europea.

     3. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata, ed entra in acque non comprese in tale definizione, devono soddisfare gli appropriati requisiti prescritti dalla normativa comunitaria.».

 

     Art. 6. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

     1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è inserito il seguente:

     «Art. 21-bis (Diniego di certificati o di convalide). - 1. Fatta salva la ricorribilità con ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito dell'assunzione del carattere della definitività dei provvedimenti, avverso il provvedimento di diniego del certificato adeguato o della convalida è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.».

 

     Art. 7. Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001

     1. Dopo il punto 1 del capitolo I dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001, è inserito il seguente:

     «1-bis. I marittimi in possesso di un certificato adeguato, imbarcati su navi battenti bandiera italiana, sono in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del Codice STCW.».

 

     Art. 8. Clausola d'invarianza

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009  Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 213

 

 

Allegati 1 - 2  [2]


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 136.

[2] L'allegato 1 è stato così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 24 luglio 2009, n. 170.