Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 31/03/2009 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 |
Art. 4. Abrogazione dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 |
Art. 6. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 |
Art. 7. Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001 |
Art. 8. Clausola d'invarianza |
§ 67.4.419 - D.P.R. 31 marzo 2009, n. 55. [1]
Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
(G.U. 29 maggio 2009, n. 123)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il codice della navigazione, approvato con
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con
Vista la
Visto il
Vista la nota MSC/
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 6, comma 1, della
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 292-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 8-bis del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 novembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4309/2008, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del
1. L'articolo 1 del
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai cittadini di Stati membri e ai cittadini di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:
a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del
a) dopo la lettera nn) sono inserite le seguenti:
«nn-bis) «convalida» il documento valido emesso dall'autorità competente di uno Stato membro;
nn-ter) «riconoscimento» l'accettazione, da parte delle autorità competenti di uno Stato membro ospitante, del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro;»;
b) dopo la lettera pp) è inserita la seguente:
«pp-bis) «Stato membro ospitante» lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati);».
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del
«2-bis. Per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'Annesso alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, si applicano le disposizioni dell'articolo 292-bis del codice della navigazione. Al fine della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro e della navigazione, nelle more della definizione delle procedure di cui al secondo comma, dell'articolo 292-bis del codice della navigazione, la conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati membri è attestata dall'armatore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
2. La forma di attestazione di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del
«3-bis. I certificati adeguati sono rilasciati dalle amministrazioni marittime periferiche di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, redatti su carta valori con oneri a carico del richiedente.».
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del
«5-bis. La convalida della decisione di riconoscimento di un certificato è rilasciata su carta valori dalle rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, ai sensi degli articoli 20 e 127 del codice della navigazione, con oneri a carico del richiedente. La validità della convalida non può essere superiore alla data di scadenza riportata sul certificato in relazione al quale la convalida è richiesta.».
5. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, i certificati adeguati e le convalide sono conformi ai modelli di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 2.
Art. 4. Abrogazione dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 8 del
1. L'articolo 7 ed il comma 2 dell'articolo 8 del
Art. 5. Modifiche all'articolo 21 del
1. L'articolo 21 del
«Art. 21 (Viaggi costieri). - 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinate eventuali disposizioni più favorevoli in materia di requisiti di accesso relativi all'istruzione ed alla formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri. Tali disposizioni dovranno comunque prevedere requisiti di formazione non inferiori agli standard minimi prescritti dalla normativa comunitaria. I relativi provvedimenti sono comunicati in maniera dettagliata alla Commissione europea.
3. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata, ed entra in acque non comprese in tale definizione, devono soddisfare gli appropriati requisiti prescritti dalla normativa comunitaria.».
Art. 6. Modifiche al
1. Dopo l'articolo 21 del
«Art. 21-bis (Diniego di certificati o di convalide). - 1. Fatta salva la ricorribilità con ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito dell'assunzione del carattere della definitività dei provvedimenti, avverso il provvedimento di diniego del certificato adeguato o della convalida è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.».
Art. 7. Modifiche all'allegato I del
1. Dopo il punto 1 del capitolo I dell'allegato I al
«1-bis. I marittimi in possesso di un certificato adeguato, imbarcati su navi battenti bandiera italiana, sono in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del Codice STCW.».
Art. 8. Clausola d'invarianza
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 213
[1] Abrogato dall'art. 24 del
[2] L'allegato 1 è stato così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 24 luglio 2009, n. 170.