Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 25/03/2009 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, è convertito in legge con le [...] |
§ 39.1.62 - L. 25 marzo 2009, n. 26.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
(G.U. 28 marzo 2009, n. 73)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali). -
1. All'articolo 15, primo comma, della
2. Nella Tabella B allegata alla
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del
All'articolo 4, al comma 1, primo periodo, le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE). - 1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».