Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 09/01/2009 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, è [...] |
§ 57.11.531 - L. 9 gennaio 2009, n. 1.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
(G.U. 9 gennaio 2009, n. 6)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «ciascuno anno» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun anno» e le parole: «21 dicembre» dalle seguenti: «31 dicembre» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del
al comma 3, secondo periodo, le parole: «a tempo determinato e indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della
al comma 3, capoverso, le parole: «autorizzazione legislativa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione di spesa» e le parole: «ed euro» dalle seguenti: «e di euro»;
al comma 4, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio.»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «e all'articolo 1, comma 14, della
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.»;
al comma 7, dopo le parole: «sulla base dei titoli» sono inserite le seguenti: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» e le parole: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del
8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università). - 1. Il comma 9 dell'articolo 1 della
“9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”».
All'articolo 2, al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2009»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma».
All'articolo 3:
al comma 3, dopo le parole: «ai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2,»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori). - 1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.
Art. 3-ter. - (Valutazione dell'attività di ricerca). - 1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del
2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.
Art. 3-quater. - (Pubblicità delle attività di ricerca delle università). - 1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della
Art. 3-quinquies. - (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al