Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero |
Data: | 21/03/2001 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.8.5a - Legge 21 marzo 2001, n. 73.
Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia [1]
(G.U. 28 marzo 2001, n. 73)
1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della
2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia, di cui al comma 2, dell'articolo 14 della
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l'anno, 2001 ed a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Titolo così modificato dall'art. 22 del
[2] Le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 22 del