Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 industria |
Data: | 22/02/2021 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Principi e finalità) |
Art. 3. (Definizioni) |
Art. 4. (Rispetto della normativa europea e norme di attuazione) |
Art. 5. (Recepimento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) |
Art. 6. (Programmazione europea) |
Art. 7. (Definizioni in materia di commercio) |
Art. 8. (Rinnovo e rigenerazione delle attività commerciali) |
Art. 9. (Interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini) |
Art. 10. (Distretti del commercio e Associazioni di promozione del territorio) |
Art. 11. (Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico) |
Art. 12. (Individuazione dei distretti del commercio e delle politiche attive di sviluppo) |
Art. 13. (Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio) |
Art. 14. (Misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali) |
Art. 15. (Centri commerciali naturali e modifica all'articolo 85 bis della legge regionale 29/2005) |
Art. 16. (Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali) |
Art. 17. (Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni) |
Art. 18. (Crescita e diffusione della cultura digitale) |
Art. 19. (Interventi per la promozione nelle PMI della digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi e della personalizzazione della produzione industriale e modifiche [...] |
Art. 20. (Sviluppo della produzione orientata alla servitizzazione e modifiche all'articolo 20 della legge regionale 3/2015) |
Art. 21. (Sostegno alle imprese per la trasformazione digitale) |
Art. 22. (Interventi volti alla diffusione delle tecnologie additive e al sostegno delle Alpine Technologies) |
Art. 23. (Misure a sostegno delle KIBS) |
Art. 24. (Progetti di open technology per le imprese) |
Art. 25. (Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali, modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2012 e abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015) |
Art. 26. (Sostegno per crowdfunding) |
Art. 27. (Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) |
Art. 28. (Spese antecedenti la domanda di contributo) |
Art. 29. (Nuovi canali di comunicazione) |
Art. 30. (Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge regionale 2/2012 concernente il Fondo credito turismo) |
Art. 31. (Investimenti per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture turistico-ricettive) |
Art. 32. (Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche) |
Art. 33. (Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico) |
Art. 34. (Ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico) |
Art. 35. (Albergo diffuso) |
Art. 36. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 e all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del [...] |
Art. 37. (Progetti condivisi di investimento a finalità turistico ricettiva) |
Art. 38. (Voucher TUReSTA in FVG) |
Art. 39. (Consorzio unitario per la montagna) |
Art. 40. (Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza) |
Art. 41. (Sostegno alla capitalizzazione delle PMI) |
Art. 42. (Riforma, modernizzazione e semplificazione degli strumenti in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) |
Art. 43. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 concernente strumenti di intervento) |
Art. 44. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito) |
Art. 45. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 2/2012) |
Art. 46. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 2/2012 concernente interventi finanziari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi) |
Art. 47. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti) |
Art. 48. (Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di [...] |
Art. 49. (Inserimento degli articoli 6 quater e 6 sexies nella legge regionale 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi) |
Art. 50. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a [...] |
Art. 51. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 2/2012 concernente contribuzioni integrative) |
Art. 52. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione) |
Art. 53. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 2/2012 concernente spese ammissibili) |
Art. 54. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione) |
Art. 55. (Disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale [...] |
Art. 56. (Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria) |
Art. 57. (Ottimizzazione e coordinamento delle risorse per il rilancio dell'economia regionale) |
Art. 58. (Rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale) |
Art. 59. (Modifiche alla legge regionale 2/1992 concernente l'internazionalizzazione delle imprese) |
Art. 60. (Sostegno all'attrazione di investimenti) |
Art. 61. (Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale) |
Art. 62. (Valorizzazione dei consorzi) |
Art. 63. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente gli incentivi all'insediamento) |
Art. 64. (Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 concernente i Consorzi di sviluppo economico locale) |
Art. 65. (Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge regionale 3/2015 concernente ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale) |
Art. 66. (Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi) |
Art. 67. (Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 3/2015 concernente il Consiglio d'amministrazione dei consorzi) |
Art. 68. (Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 3/2015 concernente il bilancio dei Consorzi) |
Art. 69. (Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 3/2015 concernente il piano industriale dei consorzi) |
Art. 70. (Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 3/2015 in tema di vigilanza) |
Art. 71. (Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 3/2015 concernente trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche) |
Art. 72. (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per infrastrutture locali) |
Art. 73. (Modifiche all'articolo 87 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per le operazioni di riordino) |
Art. 74. (Modifiche all'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009) |
Art. 75. (Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo) |
Art. 76. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26/2020) |
Art. 77. (Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile e modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005, all'articolo 1 della legge regionale 18/2003, [...] |
Art. 78. (Impresa diffusa) |
Art. 79. (Riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo) |
Art. 80. (Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG) |
Art. 81. (Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree) |
Art. 82. (Complessi produttivi degradati) |
Art. 83. (Riqualificazione produttiva sostenibile) |
Art. 84. (Interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile) |
Art. 85. (Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile) |
Art. 86. (Sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale) |
Art. 87. (Welfare territoriale e aziendale) |
Art. 88. (Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa) |
Art. 89. (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005) |
Art. 90. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005) |
Art. 91. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster) |
Art. 92. (Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter e modifiche all'articolo 23 della legge regionale 3/2015) |
Art. 93. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2020) |
Art. 94. (Interpretazione autentica) |
Art. 95. (Clausola valutativa) |
Art. 96. (Abrogazioni) |
Art. 97. (Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno delle attività produttive) |
Art. 98. (Norme finanziarie) |
Art. 99. (Entrata in vigore) |
§ 3.10.177 - L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.
Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
(B.U. 24 febbraio 2021, n. 8 - S.O. 25 febbraio 2021, n. 9)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge disciplina le misure per la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale al fine di dotarlo di una maggiore resilienza, favorirne lo sviluppo qualitativo, sostenibile e partecipato.
Art. 2. (Principi e finalità)
1. La presente legge è adottata in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 6), 7) e 10), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con
2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:
a) la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale, tramite il sostegno a un nuovo commercio, alla ricerca e all'innovazione, alla digitalizzazione del sistema produttivo, alle start-up e spin-off e alle imprese giovanili;
b) l'accrescimento dell'attrazione e della competitività dell'intero sistema produttivo regionale, dei sistemi locali che lo compongono e delle filiere dei settori leader;
c) la crescita dell'economia regionale tramite la riqualificazione dell'offerta turistica, il sostegno alle imprese per la ripartenza, la capitalizzazione delle PMI;
d) la resilienza del sistema economico anche tramite il sostegno alla riorganizzazione e ristrutturazione degli ambienti della produzione;
e) il rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale e l'attrazione di risorse strategiche;
f) la previsione di nuovi canali di comunicazione e lo snellimento e semplificazione delle procedure;
g) il completamento della riforma dell'accesso al credito;
h) la valorizzazione dei Consorzi di sviluppo economico locale;
i) la sicurezza dei luoghi e nei luoghi di lavoro.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale:
a) prosegue il percorso di sostegno a tutte le iniziative d'impresa secondo i principi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile supportando l'intero sistema produttivo regionale, le filiere e i sistemi locali che lo compongono, al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico del Friuli Venezia Giulia concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
b) favorisce la collaborazione e le sinergie tra imprese e tra imprese e infrastrutture di ricerca e sviluppo pubbliche e private, ai fini di accelerare il trasferimento tecnologico e la transizione digitale nel sistema manifatturiero, favorire l'attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e di talenti;
c) valorizza l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
d) promuove la trasformazione digitale delle aziende;
e) promuove lo sviluppo della silver economy;
f) promuove l'introduzione di strumenti di ingegneria finanziaria.
Art. 3. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:
a) microimprese e piccole e medie imprese: imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1 del
b) start-up: impresa costituita da non più di sessanta mesi;
c) start-up innovativa: società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, avente i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del
d) Knowledge Intensive Business Service, di seguito KIBS: imprese che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni, servizi terziari avanzati svolgendo attività di raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di frontiera della ricerca;
e) economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;
f) microcredito: finanziamento di ammontare non superiore a 40.000 euro, avente i requisiti di cui all'articolo 111 del
g) investimento in equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del
h) investimento in quasi-equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del
i) strumenti di ingegneria finanziaria: misure di sostegno finanziario alle imprese che possono assumere la forma di partecipazioni, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio;
j) crowdfunding: il processo con cui più soggetti conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando piattaforme o portali internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa, consistente, nel caso di "equity-based crowdfunding", nel complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa;
k) centro di coworking: struttura immobiliare idonea ad accogliere in spazi condivisi start-up e che dispone di attrezzature per il supporto alle attività delle start-up, inclusi sistemi di accesso alla rete internet e sale riunioni, nonché di organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità;
l) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;
m) welfare aziendale e territoriale: l'insieme di beni e servizi messi a disposizione dell'impresa come sostegno al reddito per accrescere i poteri di spesa, la salute e il benessere dell'intero nucleo famigliare;
n) sostenibilità: sviluppo della produzione manifatturiera volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri;
o) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti sui quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale;
p) industria 4.0: utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate a internet, che consentono la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse attraverso big data e gli adattamenti real-time;
q) società 5.0: modello di sviluppo che ha come obiettivo quello di integrare la tecnologia nella vita di tutti i giorni dei singoli individui e nelle comunità, al fine di creare una società più equa e inclusiva, in cui la persona sia al centro;
r) silver economy: opportunità di sviluppo economico e occupazionale volta a soddisfare i bisogni della popolazione anziana anche coinvolgendo le stesse persone anziane, secondo modelli occupazionali innovativi;
s) revamping digitale: intervento di aggiornamento e di ristrutturazione delle macchine e degli impianti industriali, integrandoli con le nuove tecnologie digitali, con lo scopo di aumentarne la flessibilità, adeguare le caratteristiche a standard più evoluti, raccogliere dati e prolungarne il ciclo di vita nel processo produttivo;
t) open innovation: modalità operativa che si caratterizza per la condivisione, connessione e contaminazione dei flussi di conoscenza e delle risorse in entrata e in uscita tra diverse organizzazioni, con il fine di accelerare l'innovazione, creare più valore e competere meglio sul mercato, nonché valorizzare nei prodotti e nei servizi la trasparenza, la rendicontabilità, la privacy e l'auditing di sicurezza e ispezione;
u) tecnologia additiva: tecnica di produzione che, utilizzando delle tecnologie avanzate, permette di ottenere prodotti e manufatti dalla generazione e addizione di successivi strati di materiale, applicata alla progettazione di design complessi o finalizzata alla velocizzazione dei processi produttivi, alla riduzione dell'utilizzo di materiali o alla possibilità di utilizzo di materiali ibridi;
v) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie caratterizzate da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, nonché a cicli di innovazione rapidi, quali micro-nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale;
w) tecnologie emergenti: le tecnologie identificate, ai sensi della definizione utilizzata dal Programma di supporto tecnologie emergenti, di cui alla deliberazione del Comitato per la programmazione economica (CIPE) n. 61/2018, lettera c), in:
1) blockchain: tecnologia o protocollo informatico, che usa un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tale da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati, sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili;
2) intelligenza artificiale: abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente o delle abilità umane; in ambito informatico si sviluppa attraverso sistemi di software che, analizzando il contesto, assumono decisioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi;
3) internet delle cose: tecnologia innovativa e pervasiva che rappresenta il passo evolutivo, in combinazione con il cloud computing e il big data, verso la realizzazione di una società digitalizzata e iperconnessa, permettendo alle persone e alle cose di essere contemporaneamente interconnesse;
x) open technology: tecnologie abilitanti ed emergenti, condivise da più imprese, orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e sulla digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori.
Capo II
Normativa europea e norme di attuazione
Art. 4. (Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)
1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020 e per il periodo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori normative europee e nazionali previste per l'utilizzo di Fondi europei aggiuntivi.
2. Gli incentivi di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa di cui al comma 1, sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
Art. 5. (Recepimento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)
1. Nel perdurare dell'emergenza da COVID-19 e in considerazione delle difficoltà operative, finanziarie ed economiche che le imprese incontrano in conseguenza delle misure restrittive adottate a contrasto dell'epidemia, la Regione individua gli incentivi di cui alla presente legge ai quali applicare le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'individuazione degli incentivi di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione con la quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi medesimi.
Art. 6. (Programmazione europea)
1. Al fine di potenziare la performance innovativa regionale e garantire il migliore utilizzo dei Fondi del ciclo di programmazione europea 2014-2020 e del ciclo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori fondi aggiuntivi europei, l'Amministrazione regionale promuove, tramite un rafforzato coinvolgimento del partenariato territoriale, la definizione e l'attuazione di una Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), mirata a cogliere le opportunità derivanti dalle nuove sfide economiche, sociali e ambientali e a valorizzare le eccellenze scientifiche e produttive regionali nelle catene di valore internazionali.
2. L'Amministrazione regionale promuove la competitività del sistema regionale delle imprese, una trasformazione economica intelligente e innovativa e la transizione verso un'economia circolare e sostenibile anche tramite le misure di cui agli articoli 6, 21, 22, 23, 26, 85 e 86 della
TITOLO II
MISURE PER LA MODERNIZZAZIONE DELL'ECONOMIA REGIONALE
Capo I
Disposizioni in materia di commercio
Art. 7. (Definizioni in materia di commercio)
1. Ai fini del presente capo si adottano le seguenti definizioni:
a) centri storici: zone perimetrate come centro storico negli strumenti comunali di pianificazione territoriale;
b) aree urbane: zone urbane a marcata vocazione commerciale, ricadenti all'interno di un perimetro individuato, in coerenza con le finalità del presente titolo e in funzione dell'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute, dal Comune competente nell'ambito del proprio territorio, non classificate come zone di centro storico;
c) strade e piazze commerciali: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente titolo, nelle quali si intenda promuovere e incentivare il recupero degli spazi commerciali e artigianali di servizio non ricadenti nelle precedenti fattispecie, individuate dal Comune competente;
d) centri cittadini: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente capo comprendenti sia i centri storici che le aree urbane che le strade e le piazze commerciali;
e) spazi commerciali: unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano con la categoria C/1 (negozi);
f) attività commerciali: attività economiche, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m) e n), della
g) artigianato di servizio: attività svolta da imprese artigiane diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici;
h) canoni d'affitto: riguardano sia la locazione di immobili per finalità commerciali, sia l'affitto d'azienda, o suo ramo, comprendente spazi commerciali, in proporzione al valore dell'immobile rispetto a quello dell'azienda nel suo complesso;
i) forestazione urbana: insieme degli interventi volti all'introduzione di aree verdi al fine di promuovere i benefici fisiologici, sociali, economici ed estetici destinati alla società urbana;
j) omnicanalità: un modello di sviluppo strategico adottato dalle aziende nell'e-commerce per superare i confini tra online e offline in favore di una migliore esperienza d'acquisto per il consumatore.
Art. 8. (Rinnovo e rigenerazione delle attività commerciali)
1. Al fine di favorire il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio nei centri storici e nelle aree urbane a rischio di indebolimento socio-economico, caratterizzati dalla presenza di spazi commerciali rimasti inutilizzati in assenza di attività economiche esercitate negli stessi, l'Amministrazione regionale sostiene e promuove l'insediamento e il consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini mediante misure anche di vantaggio fiscale riconosciute tramite gli enti impositori di tributi locali, nonché misure, di generale applicazione, semplificatorie degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori economici del commercio.
Art. 9. (Interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini)
1. Al fine di favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio nei centri cittadini l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i Comuni che attuano interventi a favore di soggetti che:
a) iniziano a utilizzare immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 8, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno ventiquattro mesi [1];
b) concordano con gli affittuari che ivi esercitano per l'intero anno la propria attività riduzioni del canone di locazione rispetto all'importo dovuto nell'annualità precedente.
2. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei Comuni.
Art. 10. (Distretti del commercio e Associazioni di promozione del territorio)
1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l'attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a valorizzare l'offerta di prodotti del territorio a chilometro 0 e a basso impatto ambientale.
2. L'Amministrazione regionale promuove le Associazioni di promozione del territorio, quali Associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la realizzazione, sul territorio comunale nel quale hanno sede, dei progetti di cui al comma 1, con particolare riguardo alle Associazioni i cui soci siano, in via esclusiva, imprese o professionisti titolari di partita IVA con sede nel territorio comunale medesimo.
3. In ciascun distretto è costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "Accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, di cui sono parti necessarie le seguenti categorie di soggetti:
a) Comuni singoli competenti per territorio con popolazione residente di almeno 10.000 abitanti o associati con popolazione residente complessiva di almeno 10.000 abitanti; qualora il distretto interessi il territorio di più Comuni associati, tra di essi è individuato il Comune capofila;
b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, della cooperazione e dei servizi;
c) altri enti pubblici, in particolare camere di commercio, università, enti di ricerca, o privati, quali associazioni, banche, fondazioni, nonché le Associazioni di cui al comma 2 e le imprese operanti all'interno dei centri urbani appartenenti all'Accordo di partenariato.
4. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni competenti per territorio le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di rigenerazione dei centri cittadini a rischio di indebolimento che costituiscono nel loro insieme il progetto di distretto degli interventi proposti dal Comune o dai Comuni associati per l'accesso agli incentivi specificamente previsti a favore dei distretti del commercio.
5. Le attività di costituzione del partenariato, la consultazione dei portatori di interessi interni ed esterni al distretto, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti con l'Accordo di partenariato e l'attuazione del Progetto di distretto sono gestite in forma coordinata e unitaria da un "Manager di distretto", incaricato dal Comune di riferimento o dal capofila, che rappresenta il partenariato nei rapporti con la Regione e con gli interlocutori diversi dai componenti il partenariato.
6. L'Amministrazione regionale sostiene l'attuazione dei progetti di distretto mediante il "Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio" (Fondo commercio) appositamente istituito e destinato al finanziamento delle azioni proposte dai Comuni per l'attuazione degli interventi integrati.
7. I progetti di cui al comma 1 promossi dalle Associazioni di promozione del territorio sono finanziati attraverso il Fondo di cui al comma 6, con modalità e procedure definite nell'Accordo di partenariato di cui al comma 3.
Art. 11. (Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico)
1. Ai fini dello sviluppo e dell'innovazione delle attività commerciali nel territorio montano, la Regione favorisce l'individuazione di distretti del commercio nelle zone di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c), della
2. In ciascun distretto è costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "Accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, di cui sono parti necessarie:
a) Comuni con popolazione residente di almeno 3.000 abitanti o associati con popolazione residente complessiva di almeno 3.000 abitanti;
b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e della cooperazione;
c) almeno un ente pubblico o privato tra quelli indicati all'articolo 10, comma 3, lettera c).
3. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio nelle zone di svantaggio economico, l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni un progetto di distretto contenente le azioni di sviluppo e innovazione delle attività commerciali nel territorio montano.
4. I progetti di cui al comma 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6.
Art. 12. (Individuazione dei distretti del commercio e delle politiche attive di sviluppo)
1. I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa e con l'assistenza delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, sentiti i soggetti interni ed esterni in merito alla perimetrazione, alle esigenze e potenzialità di sviluppo dell'area interessata, provvedono all'individuazione degli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integrati di rigenerazione dei centri cittadini, con l'obiettivo di sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale, mediante:
a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici;
b) investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese.
2. Ciascun Comune definisce le proprie politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario da attuare all'interno dei distretti, in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive con particolare riferimento alla competitività e all'innovazione delle imprese, all'attrattività turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile.
3. Al fine di valorizzare le risorse e le caratteristiche peculiari dei distretti, i soggetti pubblici e privati, già attivi o da attivarsi, insediati o da insediarsi in tali ambiti e interessati all'attuazione delle politiche di cui al comma 2, stipulano l'Accordo di partenariato di cui all'articolo 10, comma 3, nel quale sono definiti gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione degli interventi integrati da realizzare per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento mediante azioni volte alla rigenerazione dei centri cittadini e allo sviluppo urbano sostenibile, nonché la chiara definizione dei ruoli svolti nell'ambito dell'accordo da ciascun soggetto partner.
Art. 13. (Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio)
1. La Regione incentiva nell'ambito dei distretti del commercio i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.
2. I contributi di cui al comma 1 a favore dei Comuni per la realizzazione di infrastrutture, riguardanti in particolare la connettività a banda larga, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano, la creazione di zone pedonali, la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, la forestazione urbana, la mobilità sostenibile e le attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana, descritte nel Progetto di distretto e definite con le modalità previste nell'Accordo di partenariato, sono concessi ai sensi della
3. Per le finalità di cui al comma 1 e con i criteri e le modalità previsti da apposito bando sono concessi a favore delle imprese coinvolte nel Partenariato del distretto, contributi in regime "de minimis" per l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici, necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e per lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), fra cui, a mero titolo esemplificativo, quello dell'e-commerce di prossimità e del servizio di consegna a domicilio, in un'ottica di sostenibilità ambientale, nonché per la formazione degli operatori su tali tecnologie.
4. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia ai sensi della
5. Gli interventi contributivi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6. La gestione dei procedimenti contributivi di cui al comma 3 può essere delegata al Comune capofila del distretto o ad altro Comune da esso individuato.
6. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e dei servizi, l'Amministrazione regionale può riservare una quota delle risorse finanziarie allocate.
Art. 14. (Misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali)
1. La Regione sostiene lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali tramite le seguenti misure:
a) incentivi per gli investimenti previsti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 100 della
b) sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici di cui all'articolo 89 della
c) incentivi per la valorizzazione e la riqualificazione dell'offerta commerciale di microimprese, piccole e medie imprese commerciali di cui al comma 2;
d) incentivi per la rigenerazione dei centri cittadini, concessi a valere sul Fondo commercio, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, a favore degli investimenti delle imprese per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.
2. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività di microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare nei distretti del commercio, l'Amministrazione regionale sostiene il miglioramento dei servizi e dei prodotti erogati e l'ammodernamento organizzativo e strumentale che concorrono alla valorizzazione e alla riqualificazione dell'offerta commerciale di tali imprese.
3. Per le finalità di cui al comma 2 sono concessi contributi in regime "de minimis" con i criteri e le modalità previsti con il regolamento regionale di cui all'articolo 100 della
a) l'acquisto di soluzioni e strumenti digitali innovativi volti al miglioramento dell'organizzazione nei processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back-end);
b) lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience);
c) l'integrazione con la dimensione del commercio online (omnicanalità);
d) l'implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine aziendali sui social network;
e) l'attivazione di campagne promozionali sui social network, sui social, sul web marketing;
f) l'ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca del sito aziendale;
g) l'adeguamento delle strutture alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.
Art. 15. (Centri commerciali naturali e modifica all'articolo 85 bis della
1. I centri commerciali naturali, già costituiti ai sensi dell'articolo 85 bis della
2. Al comma 3 dell'articolo 85 bis della
Art. 16. (Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali)
1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero nelle frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis" di cui
3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le microimprese in relazione agli esercizi di vicinato che rispettano i seguenti requisiti:
a) svolgere attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;
b) realizzare un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;
c) occupare un massimo di cinque addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;
d) osservare un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;
e) non aver beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.
4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.
5. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa. Tale percentuale è elevata al 100 per cento ove risulti lo svolgimento di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità a supporto e integrazione dell'attività commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato:
a) consegna a domicilio;
b) supporto ai servizi postali;
c) vendita di giornali e riviste;
d) vendita prevalente di prodotti locali o di provenienza regionale;
e) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;
f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute;
g) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;
h) servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.
6. Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'importo di spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro.
Art. 17. (Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni)
1. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione, la rivitalizzazione e lo sviluppo dei centri storici e delle aree urbane come definite dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) situati in Comuni aventi una popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti siti all'interno di Comuni aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 15.000 abitanti, anche mediante l'insediamento e l'avvio, al loro interno, di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili, è autorizzata a erogare contributi con procedura a sportello, in favore dei soggetti che, in forma singola o associata, avviano contestualmente e secondo un progetto unitario, all'interno del perimetro del centro storico, così come individuato dal Piano regolatore o da altro strumento di pianificazione di settore, o delle altre aree urbane come individuate da apposita deliberazione del Consiglio comunale, le attività ivi indicate, secondo i seguenti criteri e limiti massimi:
a) un contributo sino a 60.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 3;
b) un contributo sino a 100.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 4;
c) un contributo sino a 150.000 euro qualora le nuove attività siano non inferiori al numero di 5.
2 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 che realizzano lavori, non si applica l'articolo 3, comma 5 bis, della
3. I Comuni, con deliberazione consiliare, possono circoscrivere i settori di attività su cui attivare gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono necessariamente aperte in immobili catastalmente distinti, autonomi e comunque tra loro indipendenti. Plurime attività, svolte all'interno di uno stesso immobile, sono considerate, ai fini del presente articolo, come un'unica attività.
5. La cessazione, entro il triennio decorrente dalla data di apertura, di una delle attività ricomprese nel progetto comporta la revoca del contributo concesso nei confronti della singola attività beneficiaria. Le modalità di revoca ed eventuale restituzione dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7.
6. Ai fini del presente articolo i beneficiari del contributo di cui al comma 2 non possono presentare ulteriori domande di contributo prima del decorso di tre anni dall'eventuale cessazione dell'attività.
7. Con regolamento, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che i soggetti devono possedere ai fini della presentazione della domanda, le modalità di presentazione della domanda, la necessaria documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al comma 2, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le finalità per le quali è ammessa la fruizione del contributo regionale.
8. I contributi di cui al presente articolo non sono erogabili in favore delle attività ubicate in Comuni classificati turistici. In ogni caso sono cumulabili con ogni altro contributo pubblico o incentivo o agevolazione previsti da norme di leggi nazionali o regionali.
Capo II
Digitalizzazione
Art. 18. (Crescita e diffusione della cultura digitale)
1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle iniziative dirette a diffondere la cultura digitale, promuove lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nell'ottica dell'industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate le attività che il distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) svolge in collaborazione con i cluster regionali e con Agenzia Lavoro SviluppoImpresa, nonché mediante la stipula di convenzioni o di partecipazioni azionarie, anche incrociate, da parte del distretto medesimo, con le istituzioni scientifiche, i cluster, i parchi scientifici e tecnologici regionali e le università del Friuli Venezia Giulia.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al DITEDI un contributo per la realizzazione, anche in collaborazione con i cluster regionali e con aziende regionali leader nella digitalizzazione dei processi produttivi e con una forte vocazione all'innovazione, di iniziative finalizzate a:
a) sviluppare la capacità di collaborazione, anche in un'ottica di open innovation, tra piccole e medie imprese e soggetti operanti nel campo delle tecnologie digitali, comprese le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici con sede sul territorio regionale, al fine di favorire e stimolare l'aggregazione tra imprese e la condivisione delle tecnologie digitali;
b) promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze attinenti l'utilizzo delle tecnologie digitali;
c) stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e realizzare innovazioni tecnologiche connesse all'applicazione delle tecnologie digitali in collaborazione e partnership con i cluster, le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici regionali, anche tramite l'organizzazione di call pubbliche basate sui fabbisogni delle aziende regionali per favorire la collaborazione con imprese e start-up innovative;
d) con particolare riferimento al settore terziario, promuovere lo sviluppo della digitalizzazione e dei sistemi di Information Technology (IT), fra cui quello dell'e-commerce di prossimità e del servizio di consegna a domicilio, anche attraverso la previsione della messa a disposizione di un elenco aperto di professionisti qualificati presso l'Agenzia Lavoro SviluppoImpresa;
e) favorire iniziative di cooperazione tra il settore pubblico e imprese del settore IT per promuovere e diffondere best practices al fine di incoraggiare le PMI a dotarsi di sistemi e servizi che garantiscano un elevato standard di sicurezza informatica;
f) dotare il sistema manifatturiero degli strumenti digitali più idonei per sostenere le nuove sfide dell'internazionalizzazione legate alla comunicazione, alla promozione e alla vendita;
g) promuovere e diffondere le linee di sostegno alla digitalizzazione delle imprese;
h) diffondere sul territorio regionale, nonché presso le strutture dell'Amministrazione regionale competenti per l'attuazione di politiche a favore delle imprese, la conoscenza dei fabbisogni delle imprese in tema di digitalizzazione, anche al fine di tenerne conto nella progettazione di misure a favore delle imprese, anche sulla base di ricognizioni effettuate sul tessuto produttivo regionale;
i) elaborare proposte di modelli legali e contrattuali da mettere a disposizione delle imprese interessate per disciplinare i loro rapporti nell'ambito di progetti di open innovation.
4. Al contributo di cui al comma 3, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, trova applicazione il
5. Per accedere al contributo di cui al comma 3 il DITEDI presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
6. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 5 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19. (Interventi per la promozione nelle PMI della digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi e della personalizzazione della produzione industriale e modifiche alla
1. Al fine di promuovere l'introduzione nelle PMI di tecnologie finalizzate alla digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, amministrativi, organizzativi e produttivi, al design e alla personalizzazione della produzione industriale, alla
a) al comma 1 dell'articolo 17 le parole «anche al fine di favorire processi di successione nella gestione dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria, e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative, nonché l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare,»;
b) il numero 3 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«3) la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi, incluso il sistema di gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;»;
c) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente:
«d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale;»;
d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:
«b) sostenere il consolidamento delle piccole e medie imprese in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, attraverso:
1) investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;
2) l'acquisizione di consulenze e servizi di avviamento, formazione, affiancamento e aggiornamento pertinenti agli investimenti di cui al numero 1;
3) la realizzazione di iniziative per l'attuazione di misure che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.».
Art. 20. (Sviluppo della produzione orientata alla servitizzazione e modifiche all'articolo 20 della
1. La Regione valorizza le strategie di servitizzazione delle PMI operanti sul territorio regionale, volte a estendere e differenziare l'offerta di prodotto, sviluppare la flessibilità operativa ed erogare servizi avanzati, per il conseguimento di vantaggi competitivi durevoli e la riduzione dei costi fissi strutturali. La Regione sostiene le politiche imprenditoriali che favoriscono lo sfruttamento del prodotto attraverso la stipulazione di appositi contratti, l'utilizzo di sistemi di sensoristica avanzata e manutenzione intelligente, la formazione delle risorse umane per l'introduzione di nuovi servizi o per la gestione di quelli esistenti, nonché per la soluzione e la gestione dei rischi finanziari connessi alla servitizzazione.
2. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 20 della
«d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo, nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici e distributrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.».
Art. 21. (Sostegno alle imprese per la trasformazione digitale)
1. Al fine di diffondere le opportunità di finanziamento pubblico per i progetti di trasformazione digitale delle imprese, l'Amministrazione regionale, anche avvalendosi di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, in collaborazione con i parchi scientifici, i cluster regionali e le associazioni di categoria e loro emanazioni, monitora le forme di sostegno previste a livello regionale, nazionale e comunitario al fine di realizzare pacchetti informativi dedicati alle imprese, personalizzati in base agli specifici fabbisogni di settori o tipologie di imprese rilevati dai progetti in corso sul territorio regionale sviluppati dai medesimi parchi scientifici e cluster.
2. Al fine di sostenere la trasformazione digitale delle imprese regionali verso l'applicazione di modelli di business avanzati, l'Amministrazione regionale valorizza i progetti che prevedono:
a) l'applicazione di strategie di servitizzazione;
b) la realizzazione in modalità open innovation;
c) la realizzazione di soluzioni finalizzate a cogliere opportunità di mercato legate alla prospettiva della società 5.0 e della silver economy, in ambito turistico, domotico, logistico e dei trasporti intelligenti;
d) la realizzazione tramite l'utilizzo di tecnologie additive;
e) l'attività di sperimentazione, ricerca applicata e sviluppo, nonché trasferimento tecnologico, orientati all'utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nonché di quelle emergenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale e produttiva e di favorire l'offerta di beni e servizi di nuova generazione.
3. Ai fini di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
Art. 22. (Interventi volti alla diffusione delle tecnologie additive e al sostegno delle Alpine Technologies)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Udine, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive, quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Amaro, per la realizzazione di un progetto finalizzato al sostegno delle Alpine Technologies, quale fattore di rilancio competitivo della montagna friulana.
3. Le domande finalizzate alla concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive, corredate dei progetti con gli interventi programmati e del preventivo di spesa.
4. I progetti devono prevedere:
a) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso altre imprese e istituzioni;
b) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare i progetti valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
c) il coinvolgimento del sistema della formazione anche tramite università o istituti tecnici superiori anche con riferimento al laboratorio di meccatronica avanzata LAMA FVG.
5. Con il decreto di concessione sono stabiliti le ulteriori condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.
Art. 23. (Misure a sostegno delle KIBS)
1. La Regione riconosce l'importanza strategica delle imprese KIBS per favorire la transizione del sistema produttivo e, in particolare del settore manifatturiero, a una produzione a più alto valore aggiunto. La Regione riconosce, altresì, la necessità di enucleare nell'ambito della definizione generale di KIBS, gli specifici criteri per individuare le KIBS operanti sul territorio regionale, valorizzando anche le start-up innovative regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle stesse e delle loro collaborazioni con le imprese regionali, anche con particolare riferimento al settore manifatturiero.
2. Per la finalità di cui al comma 1 Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa realizza, in attuazione dell'articolo 30 quater, comma 5, della
a) una proposta di criteri per l'individuazione della più puntuale definizione delle imprese KIBS operanti sul territorio regionale, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del tessuto produttivo regionale e di precedenti esperienze applicative a livello nazionale e internazionale;
b) una proposta di misure specifiche che favoriscano la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza tra KIBS regionali, imprese del territorio e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali;
c) una proposta di specifiche misure per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, che prevedano la presentazione e le modalità di eventuale revisione e aggiornamento, di un piano economico-finanziario con la quantificazione degli obiettivi del progetto e la descrizione del ruolo delle KIBS nell'ambito dello stesso, nonché la quantificazione degli obiettivi di crescita dell'impresa.
3. In esito all'analisi e allo studio di fattibilità di cui al comma 2, il regolamento di attuazione delle misure a favore delle KIBS di cui all'articolo 4, comma 2, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di accompagnare la crescita e lo sviluppo delle imprese KIBS, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'attuazione delle misure di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 24. (Progetti di open technology per le imprese)
1. Al fine di sviluppare l'industria 4.0 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al COMET S.c.r.l., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione, in collaborazione con il DITEDI - Distretto delle tecnologie digitali, di progetti di Open technology finalizzati a mettere a disposizione di gruppi composti da almeno cinque aziende tra cui almeno tre PMI, macchinari e strumenti afferenti alla sperimentazione condivisa di tecnologie abilitanti ed emergenti orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e la digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori, anche con riferimento alle potenzialità della filiera del vetro e anche con ricadute sugli enti della pubblica amministrazione.
2. I progetti devono prevedere:
a) il cofinanziamento da parte delle aziende partecipanti;
b) il coinvolgimento di almeno un parco scientifico e tecnologico regionale, eventualmente come ospitante la tecnologia e per creare le opportune reti e sinergie anche con progettualità in corso, nonché il coinvolgimento del sistema della formazione tramite università o istituti tecnici superiori;
c) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso almeno dieci ulteriori aziende per ciascuna azienda partecipante;
d) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare il progetto valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, previa acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della
4. La domanda relativa alla progettualità di cui al comma 2 è presentata dal COMET, entro il 3o giugno di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
Capo III
Promozione di start-up e spin-off imprenditoriali e del crowdfunding
Art. 25. (Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali, modifiche all'articolo 20 della
1. Al fine di mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, sono concessi contributi a fondo perduto a favore:
a) di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le spin-off della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonché per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali;
b) di imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab), al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati;
c) di start-up innovative, a titolo di integrazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della
2. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato le spese per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili anche se sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
3. Al fine di modernizzare il sistema di incentivazione anche tramite la sperimentazione di nuove modalità attuative, nell'ambito della misura prevista dal comma 1, lettera a), la Direzione centrale competente per le attività produttive si avvale del supporto di esperti incaricati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ai sensi dell'articolo 30 quater della
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), con la deliberazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della
5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati:
a) i commi 3, 3 bis, 4 e 4 bis, dell'articolo 20 della
b) l'articolo 24 della
Art. 26. (Sostegno per crowdfunding)
1. Al fine di favorire il reperimento di capitali aggiuntivi per lo sviluppo delle start-up regionali, le seguenti linee contributive prevedono tra le spese ammissibili quelle legate all'utilizzo di piattaforme di crowdfunding:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis della
b) incentivi di cui all'articolo 100 della
c) incentivi per l'innovazione concessi sotto forma di voucher di cui all'articolo 20 della
d) incentivi alle start-up innovative di cui all'articolo 23 della
e) incentivi all'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 20 della
f) incentivi all'imprenditoria femminile di cui all'articolo 2, comma 85, della
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 i regolamenti attuativi delle rispettive linee contributive sono adeguati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
Snellimento, semplificazione, incentivi automatici
Art. 27. (Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)
1. I regolamenti e i bandi regionali riferiti alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo e riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio di semplificazione anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dell'autocertificazione e del massimo impiego delle procedure telematiche.
2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e la complessità dei procedimenti contributivi facenti capo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, le imprese presentano la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione di spesa, per i seguenti procedimenti contributivi:
a) articoli 42 bis, 54, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis e 62 della
b) articolo 2, comma 54, della
c) articolo 2, comma 3, della
3. L'Amministrazione regionale adegua i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le medesime finalità indicate ai commi 1 e 2 e per gli incentivi di importo non superiore a 5.000 euro è sempre consentita, nel rispetto della disciplina comunitaria e in deroga alla
Art. 28. (Spese antecedenti la domanda di contributo)
1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato i bandi o regolamenti regionali emanati in materia di attività produttive e turismo possono prevedere l'ammissibilità delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, fatti salvi eventuali termini specifici per la retroattività previsti dalla normativa di settore.
Capo V
Nuovi canali di comunicazione
Art. 29. (Nuovi canali di comunicazione)
1. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che opera in stretto raccordo con le Direzioni centrali competenti per le attività produttive e per il lavoro e con gli altri Uffici regionali competenti, potenzia le attività di diffusione e comunicazione delle opportunità messe a disposizione delle imprese del territorio, anche attraverso:
a) l'istituzione di un numero verde rivolto alle imprese;
b) forme di comunicazione personalizzate in base alle specifiche esigenze delle singole imprese, rilevate anche tramite l'utilizzo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale;
c) la periodica messa a disposizione di un programma delle aperture di bandi previste per l'annualità in corso;
d) l'accompagnamento alla presentazione di progetti e domande, in collaborazione con le associazioni di categoria, con la costituzione di un gruppo di professionisti ed esperti specificamente formati;
e) la messa a disposizione delle imprese di un account di posta dedicato a ricevere le informazioni di interesse;
f) la realizzazione di un punto di accesso unico ai servizi del sistema regionale produttivo e del lavoro, un Ecosistema digitale;
g) la realizzazione di specifici pacchetti informativi dedicati in particolare alla diffusione delle pratiche legate all'economia circolare, all'economia sostenibile e alle novità introdotte dalla presente legge;
h) la realizzazione di iniziative per valorizzare e favorire la circolazione di idee e progetti innovativi, promuovendo le eccellenze territoriali in particolare quelle giovanili;
i) l'implementazione e la valorizzazione dei dati aperti di cui alla
2. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, sviluppa, anche mediante l'utilizzo di tecnologie legate ai big data e all'intelligenza artificiale, uno strumento per la stima dell'impatto dei progetti beneficiari di agevolazioni regionali, in particolare sui seguenti fattori:
a) fatturato;
b) gettito fiscale;
c) occupazione diretta e stabile;
d) occupazione indotta;
e) introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, organizzative o commerciali.
TITOLO III
MISURE PER LA CRESCITA DELL'ECONOMIA REGIONALE
Capo I
Turismo e impresa
Art. 30. (Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella
1. Dopo l'articolo 6 quater della
«Art. 6 quinquies. (Fondo credito turismo)
1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse.
2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.».
Art. 31. (Investimenti per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture turistico-ricettive)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese del settore turistico-ricettivo che vogliono crescere, elevando qualitativamente l'offerta turistica, mediante ristrutturazioni e rinnovi degli immobili di loro proprietà.
2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro.
3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
Art. 32. (Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche)
1. Fermo restando quanto previsto in materia di classificazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della
2. Alle strutture e agli alloggi di cui al comma 1 che aderiscono al disciplinare e che si iscrivono alla banca dati regionale è attribuito un codice identificativo utilizzato in ogni forma di comunicazione con il turista - utente comprensiva delle forme di pubblicità on line dell'immobile.
3. La banca dati regionale delle strutture di cui al comma 2 è inserita nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini del monitoraggio della qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa.
Art. 33. (Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico)
1. Al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici, anche attraverso il miglioramento dei livelli di integrazione e coordinamento tra gli operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti turistici regionali, innalzando il livello di qualità delle strutture e dei servizi turistici offerti, l'Amministrazione regionale:
a) promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, quale forma prioritaria di aggregazione finalizzata alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti finalizzati alla costituzione della rete;
b) sostiene, attraverso il ricorso agli strumenti di premialità di cui all'articolo 77, comma 2, le aggregazioni di soggetti operanti nel settore turistico certificate EMAS o ECOLABEL, al fine di diffondere la cultura della sostenibilità e del miglioramento dei sistemi di gestione ambientale.
2. Per quanto previsto al comma 1, lettera a), sono adeguati i regolamenti regionali disciplinanti le forme contributive a favore delle reti di imprese al fine di introdurre le opportune forme di priorità e premialità.
Art. 34. (Ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico)
1. Al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili, mediante il sistema delle agenzie di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a otto anni.
2. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4, comma 2, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Se le amministrazioni locali competenti per territorio, per la finalità di cui al comma 1, prevedono forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei medesimi soggetti, anche qualora non risultino beneficiari dei contributi, fermo restando l'obbligo specifico di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare gli enti locali nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della riduzione delle entrate.
Art. 35. (Albergo diffuso)
1. L'Amministrazione regionale riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato albergo diffuso quale progetto integrato di riconversione territoriale che tiene conto della valorizzazione dei prodotti gastronomici, delle tradizioni, dell'economia e delle risorse storiche, culturali e ambientali di specifici territori e intende creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo e l'aggiornamento di tale progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunità locale interessata al fine di consentire migliori opportunità di occupazione e di sviluppo imprenditoriale giovanile e femminile.
2. Al fine di valorizzare l'offerta turistica integrata attraverso la promozione e il potenziamento del modello di albergo diffuso del Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG attua le opportune forme di coordinamento della promozione dello specifico prodotto turistico, assicurando la formazione obbligatoria degli operatori anche in collaborazione con il CATTFVG e i CAT ai sensi degli articoli 84 bis e 85 della
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della
4. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale, anche al fine di valorizzare, in coordinamento con il marchio "Io sono FVG", i prodotti gastronomici, le tradizioni, l'economia, le risorse storiche, culturali e ambientali dello specifico territorio.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture.
6. L'Amministrazione regionale può riservare quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dal titolo VII della
7. L'Amministrazione regionale può finanziare progettualità che prevedano la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di nuovi alberghi diffusi anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico.
Art. 36. (Modifiche all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
a) dopo il comma 2 ter.1. sono inseriti i seguenti:
«2 ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.
2 ter.1.1.1. Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.»;
b) al comma 2 sexies dopo le parole «iniziative per lo sviluppo dei cluster» sono inserite le seguenti: «, con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1,».
2. All'articolo 2 della
a) al comma 35 le parole: «, nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis.1 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015» sono soppresse;
b) al comma 36 le parole: «2 bis.1,» sono soppresse.
Art. 37. (Progetti condivisi di investimento a finalità turistico ricettiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a sostenere finanziariamente, anche tramite cofinanziamento di linee di intervento nazionali ed europee, progetti di investimento con finalità turistico ricettiva che coinvolgano, oltre alle imprese proponenti, una o più amministrazioni locali e almeno tre soggetti imprenditoriali attivi in settori complementari a quello turistico.
2. I progetti devono riguardare la riqualificazione e la rigenerazione urbana di aree, spazi e immobili pubblici o privati, al fine di promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, combattere il degrado, migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilità e la mobilità sostenibile, ridurre l'impatto ambientale.
3. I progetti di investimento di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro.
4. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
5. La Giunta regionale individua limiti dimensionali e finanziari dei progetti di investimento, nonché le modalità di valutazione del soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo eventuale cofinanziamento.
Art. 38. (Voucher TUReSTA in FVG)
1. Al fine di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento in via sperimentale ai territori dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della
2. I voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 320 euro, sulla base della numerosità dei componenti il nucleo familiare, possono essere fruiti esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli Venezia Giulia.
2 bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della
3. Nelle zone omogenee A di svantaggio socio economico dei territori montani di cui alla
3 bis. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG" [5].
4. Con regolamento sono stabiliti requisiti e modalità di concessione dei rimborsi a favore delle strutture ricettive e le agenzie viaggio e i tour operator aventi sede legale o unità operative nella regione, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher [6].
Art. 39. (Consorzio unitario per la montagna)
1. Al fine di promuovere l'aggregazione di operatori economici dell'area montana, verso un consorzio unitario per la promozione e commercializzazione turistica della montagna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un canale di finanziamento dedicato al finanziamento di un progetto complessivo presentato da un unico soggetto che aggrega soggetti territoriali rappresentativi di operatori economici di area montana complessiva.
2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati da soggetti in possesso di esperienza almeno quinquennale in attività di promo-commercializzazione di prodotti turistici e di organizzazione di eventi.
3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Capo II
Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza
Art. 40. (Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza)
1. Al fine di sostenere le imprese e l'occupazione l'Amministrazione regionale può prevedere agevolazioni sotto forma di credito di imposta alle PMI, per le spese legate alle seguenti iniziative di investimento, comprese le spese per consulenze e servizi strettamente pertinenti di affiancamento e avviamento:
a) riconversioni produttive relative agli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
b) riconversioni o adeguamenti dei processi produttivi legati a cambiamenti del mercato di riferimento;
c) interventi di revamping digitale di attrezzature e macchinari già presenti in azienda al fine di rendere possibile la gestione o il controllo da remoto e che prevedono il comprovato utilizzo dei relativi dati, ai fini del miglioramento dei processi produttivi.
2. La misura di cui al comma 1 è attuata nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento alla disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del
Capo III
Capitalizzazione e rafforzamento
Art. 41. (Sostegno alla capitalizzazione delle PMI)
1. Al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale tramite una maggiore capitalizzazione delle PMI, l'Amministrazione regionale può prevedere agevolazioni sotto forma di credito di imposta alle PMI che patrimonializzano l'impresa tramite un aumento di capitale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, ai sensi dell'articolo 1 del
3. La fruizione delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 non è cumulabile.
4. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del
Capo IV
Nuovo sistema regionale degli strumenti di accesso al credito
Art. 42. (Riforma, modernizzazione e semplificazione degli strumenti in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)
1. Il presente capo riforma gli strumenti regionali di agevolazione dell'acceso al credito delle imprese al fine di fornire all'economia regionale un sistema organico di misure di sostegno moderne, flessibili e adeguate alle sfide che il mercato del credito propone, semplificando la struttura dei fondi di rotazione e valorizzandone il ruolo di strumento di politica economica regionale. La riforma individua inoltre nuovi strumenti, estendendo l'operatività al leasing, promuovendo il microcredito e il credito di importo ridotto, introducendo la possibilità di rafforzare gli interventi di finanziamento agevolato con contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari, nonché pianificando l'impiego di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria.
Art. 43. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
«Art. 2. (Strumenti di intervento)
1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:
a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla
b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale;
c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;
e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;
f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;
g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.».
Art. 44. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
«Art. 3. (Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
1. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla
2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
3. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e la Gestione FRIE sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d), della
a) conferimenti della Regione;
b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;
e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;
f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.
4. Gli interventi relativi allo strumento di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.».
Art. 45. (Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
«Art. 5. (Mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di fornire opportunità di vantaggio competitivo alle imprese e di contribuire alla modernizzazione e alla crescita del sistema produttivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti strategici per lo sviluppo dell'economia regionale, sono attivati mutui per la realizzazione di iniziative economiche nel territorio regionale da parte delle imprese di ogni dimensione.
2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di FRIE.».
Art. 46. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella
1. Dopo l'articolo 5 della
«Art. 5 bis. (Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività produttive)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale, sono attivati interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche.
2. Gli interventi sono attivati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli orientamenti riguardanti gli aiuti alle imprese in difficoltà.».
Art. 47. (Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
«Art. 6. (Finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del sostegno alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, con priorità ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile, nonché agli investimenti che abbiano come obiettivo l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi.
3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo in forma di leasing finanziario le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.».
Art. 48. (Inserimento dell'articolo 6 ter nella
1. Dopo l'articolo 6 bis della
«Art. 6 ter. (Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), al fine di sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale, sono attivati a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, finanziamenti a condizioni agevolate:
a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;
b) per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni, all'anticipazione di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del
Art. 49. (Inserimento degli articoli 6 quater e 6 sexies nella
1. Dopo l'articolo 6 ter della
«Art. 6 quater. (Microcredito)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, sono attivati finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. Tali finanziamenti sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti.
2. Ai fini dell'attuazione dei finanziamenti di cui al presente articolo i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del
2. Dopo l'articolo 6 quinquies della
«Art. 6 sexies. (Prestiti partecipativi)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale, sono attivati finanziamenti agevolati diretti:
a) alla ricapitalizzazione delle imprese costituite in forma di società di capitali;
b) alla capitalizzazione di società di capitali risultanti dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese.».
Art. 50. (Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
«Art. 7. (Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal
2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.».
Art. 51. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella
1. Dopo l'articolo 7 della
«Art. 7 bis. (Contribuzione integrativa)
1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'articolo 5:
1) per le iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
2) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
3) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
4) per le iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;
5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;
b) nel caso di concessione di finanziamenti e attivazione di operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti di cui all'articolo 6:
1) per i finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;
2) per le iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;
3) per le iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m), n) della
4) per le iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
5) per le iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.
2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.».
Art. 52. (Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
«Art. 8. (Disposizioni di attuazione ed esecuzione)
1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.
3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.
4. I criteri operativi di esecuzione stabiliscono le modalità per la determinazione della rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 31 della
Art. 53. (Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Spese ammissibili, vincoli e subentro)»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis", i mutui e le operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento finanziario.»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Ai soggetti beneficiari delle operazioni finanziate con le dotazioni della Gestione FRIE e del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia si applicano i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis della
Art. 54. (Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) al comma 1 le parole «l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020,» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE»;
b) al comma 9 le parole «al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia»;
c) al comma 9 ter le parole «a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 3».
Art. 55. (Disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della
1. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3, comma 1, della
2. Entro il termine di cui al comma 1 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio:
a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla
b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla
c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della
d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della
e) gestioni fuori bilancio concernenti la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della
f) gestione fuori bilancio concernente la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95, della
3. Ai fini di cui al comma 2 con deliberazioni della Giunta regionale è disposta la cessazione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 2 e sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni fuori bilancio soppresse.
4. Secondo modalità stabilite con le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 3 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia confluiscono le somme giacenti sulle gestioni fuori bilancio soppresse, nonché le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti alle operazioni finanziarie in corso.
5. Sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario che in virtù delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi sulle Sezioni anticrisi funge da supporto tecnico, amministrativo e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della
6. Le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'articolo 7 bis, comma 2, della
a) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della
b) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche all'attivazione di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti; a tali fini i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del
c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:
1) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
2) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
3) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
4) che sono conformi al modello dell'economia circolare;
5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;
d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento:
1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro;
2) alle iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;
3) alle iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;
4) alle iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;
5) alle iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;
6) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.
7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale la Giunta regionale determina le risorse finanziarie riservate per l'anno 2021 e per il primo semestre del 2022 a finanziare, mediante il FRIE e il Fondo per lo sviluppo, iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse. Con la concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo per la realizzazione delle iniziative di cui al primo periodo è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari [9].
8. All'articolo 28 della
a) al comma 1 le parole: «nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla
b) la lettera c) del comma 3 è abrogata;
c) i commi 4, 5, 8 e 10 sono abrogati;
d) al comma 7 le parole: «emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali,» sono soppresse;
e) al comma 9 le parole: «, su proposta dell'Assessore alle attività produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali» sono soppresse;
f) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo in applicazione delle norme di cui all'articolo 25, comma 3, della
Capo V
Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria
Art. 56. (Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria)
1. La Regione riconosce gli strumenti di ingegneria finanziaria quali mezzi fondamentali per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale, impiegando alle migliori condizioni e utilizzando al massimo grado gli istituti giuridici applicabili e le risorse finanziarie disponibili in ambito regionale, statale ed europeo.
2. In attuazione del comma 1 l'Amministrazione regionale riforma, in conformità alla normativa in materia di intermediari finanziari e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il sistema degli enti partecipati operanti nel settore, al fine di individuare un soggetto in grado di corrispondere ai requisiti stabiliti dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici per affidare incarichi diretti di creazione e gestione di strumenti di ingegneria finanziaria, anche nell'ambito delle politiche di coesione promosse dall'Unione europea.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alle competenti Commissioni consiliari una relazione nella quale sono indicate le possibili soluzioni tecniche e organizzative per addivenire a quanto previsto dal comma 2.
4. Al fine di consentire a Friulia SpA nel suo ruolo di finanziaria regionale, di promuovere e coordinare le iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi di cui agli articoli 31, 37 e 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia SpA, nel limite massimo di 1 milione di euro, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la Società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, anche mediante l'eventuale reperimento di ulteriori risorse mediante emissione di obbligazioni e la creazione di uno specifico fondo immobiliare chiuso. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
6. L'Amministrazione regionale promuove la diffusione e la conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale ad adesione volontaria, anche con riferimento alla piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, del
Capo VI
Ottimizzazione e coordinamento delle risorse
Art. 57. (Ottimizzazione e coordinamento delle risorse per il rilancio dell'economia regionale)
1. Al fine di ottimizzare le risorse da destinare all'attuazione delle finalità della presente legge la Direzione centrale competente in materia di attività produttive:
a) monitora le opportunità di cofinanziamento con fondi nazionali e comunitari, anche rivolti direttamente alle imprese o attuati tramite accordi di sviluppo, accordi per l'innovazione e altre forme di sostegno congiunto a progettualità rivolte allo sviluppo economico dei territori;
b) coordina l'utilizzo di fondi nazionali e comunitari nell'attuazione delle misure di competenza;
c) individua specifici progetti di sviluppo oggetto di cofinanziamento regionale, anche su iniziativa dei cluster regionali o di gruppi di imprese composti da almeno tre PMI.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, in raccordo con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, attua iniziative di informazione e di accompagnamento alle imprese.
Capo VII
Rafforzamento dell'internazionalizzazione
Art. 58. (Rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, del rafforzamento delle imprese regionali sui mercati esteri, attraverso un approccio integrato in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, al fine di migliorare le prestazioni di internazionalizzazione dell'economia regionale e rafforzare la rete di collaborazioni internazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, in collaborazione con società ed enti partecipati, nonché tramite i cluster riconosciuti con l'articolo 15 della
3. La Regione avvalendosi dello Sportello regionale per l'Internazionalizzazione (SPRINT) sostiene le iniziative di cui al comma 2, nonché quelle di internazionalizzazione delle imprese regionali collaborando con i portatori di interesse pubblici e privati del territorio e raccordando la propria politica di promozione sui mercati esteri e di rafforzamento della rete internazionale con le strategie nazionali ed europee.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, vengono approvate le strategie di sviluppo di cui al comma 1 e definite le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.
Art. 59. (Modifiche alla
1. La rubrica del capo VIII della
2. L'articolo 24 della
«Art. 24. (Contributi per l'internazionalizzazione)
1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articolo 25, 26 e 26 bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati "contributi per l'internazionalizzazione".
2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto "de minimis", sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.».
3. L'articolo 25 della
«Art. 25. (Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) partecipazione a fiere ed esposizioni;
b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;
c) partecipazione a incontri business to business;
d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;
e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;
f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;
h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.».
4. L'articolo 26 della
«Art. 26. (Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di società consortile o di consorzio con attività esterna.».
5. Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26 bis. (Internazionalizzazione digitale)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer;
b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;
c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;
d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;
e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;
f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;
g) organizzazione di eventi web-based.».
Capo VIII
Attrazione di investimenti
Art. 60. (Sostegno all'attrazione di investimenti)
1. Al fine di attrarre, prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali, nuovi investimenti da parte di imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l'insediamento nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 6 della
2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a bando con aperture quadrimestrali a valere su una riserva di fondi dedicata alle finalità di cui al comma 1 disposta annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva.
3. Gli incentivi sono concessi a favore delle iniziative in possesso dei seguenti requisiti:
a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel primo anno dall'avvio dell'iniziativa e ulteriori venti nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel triennio; i contratti di lavoro possono anche essere part time a tempo indeterminato, nel qual caso sono conteggiati in percentuale sulla base dell'effettivo impegno lavorativo orario;
b) investimento minimo di 7 milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento di uno stabilimento esistente;
c) significativo impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture, nei primi tre anni;
d) vincolo di destinazione almeno settennale.
4. Nell'ambito delle attività di attrazione investimenti Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa raccoglie eventuali manifestazioni di interesse all'insediamento.
Capo IX
Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale
Art. 61. (Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale)
1. L'Amministrazione regionale promuove l'attivazione degli interventi finanziari di cui all'articolo 1 della
2. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.
Capo X
Riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale
Art. 62. (Valorizzazione dei consorzi)
1. Al fine di creare le condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese e per l'insediamento di nuove attività produttive ad alto potenziale di sviluppo, la Regione valorizza lo strumento degli incentivi agli insediamenti, nonché le attività dei Consorzi di sviluppo economico locale quale modello organizzativo di eccellenza per la gestione del territorio di competenza, agevolando l'introduzione di funzionali sistemi di gestione e di governo degli agglomerati industriali.
Art. 63. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) al comma 1 le parole «nuovi insediamenti produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della
Art. 64. (Modifiche all'articolo 62 della
1. All'articolo 62 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. I consorzi esercitano la loro attività, limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato.
1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.»;
c) al comma 2 il periodo «I consorzi sono riuniti nel "coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla Regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione.» è soppresso;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:
a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;
b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;
c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.
2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:
a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;
b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;
c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;
d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale.
2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.»;
e) al comma 8 dopo le parole «zone industriali» sono inserite le seguenti: «, e di proprietà degli stessi,».
Art. 65. (Inserimento dell'articolo 63 bis nella
1. Dopo l'articolo 63 della
«Art. 63 bis. (Operazioni di ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)
1. È costituito un unico Consorzio di sviluppo economico locale all'esito della fusione del Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia e del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, mediante fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.
2. Le operazioni di ulteriore riordino si concludono con la registrazione dell'atto di fusione.».
Art. 66. (Modifiche all'articolo 64 della
1. All'articolo 64 della
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività di impresa;»;
b) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:
«b bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria;
b ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attività produttive;
b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese;
b quinquies) provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale;»;
c) al comma 2 prima delle parole «Nell'esercizio delle funzioni» sono inseriti i seguenti periodi: «I consorzi sono necessari all'attuazione delle politiche industriali della Regione. La Regione può delegare funzioni proprie ai consorzi.»;
d) alla lettera b bis) del comma 3 dopo la parola «immobili» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture»;
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5 bis. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento, sono tenute a corrispondere al consorzio, presso il quale risultano insediate, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.
5 ter. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere e dei servizi resi dal consorzio, sono tenute a corrispondere allo stesso consorzio che ha stipulato con il Comune l'intesa di cui all'articolo 62, comma 1 bis, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.»;
f) al comma 6 dopo le parole «articolo 51» sono inserite le seguenti: «e 51 ter e regolamenti correlati» e dopo le parole «la stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «o la delegazione amministrativa intersoggettiva,»;
g) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano le disposizioni del
h) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9 bis. Le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 2, della
Art. 67. (Modifiche all'articolo 70 della
1. All'articolo 70 della
a) al comma 10 dopo la parola «omnicomprensivo» sono aggiunte le seguenti: «, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente,»;
b) al comma 11 dopo la parola «omnicomprensivo» sono aggiunte le seguenti: «, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente,».
Art. 68. (Sostituzione dell'articolo 79 della
1. L'articolo 79 della
«Art. 79. (Bilancio)
1. I consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, in quanto compatibili.
2. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.
3. Gli interventi finanziati con fondi pubblici sono oggetto di separata annotazione contabile.».
Art. 69. (Sostituzione dell'articolo 80 della
1. L'articolo 80 della
«Art. 80. (Piano industriale)
1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio, e pertanto:
a) specifica in modo chiaro ed efficace i criteri di previsione adottati nel formulare le previsioni, sia per i ricavi/entrate che per i costi/uscite elaborando un conto economico prospettico;
b) specifica le fonti di finanziamento a copertura del fabbisogno evidenziato, distinguendo la fonte delle risorse ed elabora un budget finanziario, con evidenza dei flussi e l'evidenza del fabbisogno finanziario netto; nell'elaborazione del piano è data evidenza dei ricavi/costi e delle entrate/uscite derivanti dall'impiego dei trasferimenti/contributi pubblici previsti a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale dalla normativa vigente.
2. Il piano è approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 3, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che attuano le operazioni di ulteriore riordino, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di ulteriore riordino di cui all'articolo 63 bis.
3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze, ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in relazione a particolari contenuti specifici del singolo piano industriale entro sessanta giorni dal ricevimento si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria e lo approva ai sensi dell'articolo 82.
4. Per finalità di semplificazione del procedimento amministrativo e di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 3 sono assunti attraverso l'indizione di una conferenza interna di servizi tra le Direzioni centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi interna, a cui è allegata la documentazione inerente il piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza di servizi, è inoltrato, almeno dieci giorni prima della data della riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla conferenza di servizi può essere invitato il consorzio interessato che ha inoltrato il piano industriale ai sensi del comma 3 al fine di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni che si rendessero necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori centrali o loro delegati. I pareri indicati nel verbale di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 1, della
5. Il piano è pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.».
2. I procedimenti di cui all'articolo 80 della
Art. 70. (Sostituzione dell'articolo 82 della
1. L'articolo 82 della
«Art. 82. (Vigilanza)
1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive; la Giunta regionale approva il piano industriale di cui all'articolo 80 secondo le modalità ivi previste.
2. Il piano industriale è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.».
Art. 71. (Modifiche all'articolo 85 della
1. All'articolo 85 della
a) al comma 1 le parole «e all'EZIT» sono soppresse e dopo la parola «paesaggistica» sono aggiunte le seguenti: «, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari»;
b) al comma 2 le parole «o dell'EZIT» e «e dell'EZIT» sono soppresse e dopo la parola «rilevante.» è aggiunto il seguente periodo: «Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purché strettamente funzionali a essi, sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.
2 ter. È riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per i trasferimenti di cui al presente articolo per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari.»;
d) ai commi 4 e 5 le parole «e l'EZIT» sono soppresse.
Art. 72. (Modifiche all'articolo 86 della
1. All'articolo 86 della
a) al comma 1 le parole «e all'EZIT» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.»;
c) alla lettera b) del comma 2 le parole: «e l'EZIT» sono soppresse;
d) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.»;
e) al comma 3 le parole: «e l'EZIT» sono soppresse;
f) al comma 9 le parole: «e di parametri di proporzionalità» sono soppresse.
Art. 73. (Modifiche all'articolo 87 della
1. All'articolo 87 della
a) al comma 1 dopo le parole «comma 3,» sono aggiunte le seguenti: «e 63 bis,»;
b) al comma 4 dopo la parola «riordino» sono aggiunte le seguenti: «e, per le operazioni di ulteriore riordino, entro sessanta giorni dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 63 bis, comma 2,»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 63 bis si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2017, n. 0174/Pres (Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3 della
Art. 74. (Modifiche all'articolo 4 ter della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 ter della
«1 bis. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere anche i Consorzi di sviluppo economico locale di cui alla
Art. 75. (Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo)
1. Al fine di garantire una gestione unitaria e razionale delle risorse presenti sul territorio montano e finalizzate a sostenere lo sviluppo economico di quei territori, gli immobili di proprietà dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o dell'Ente cui è attribuita la proprietà in attuazione delle disposizioni di cui alla
2. Il conferimento avviene coerentemente con il piano industriale di cui all'articolo 80 della
3. Con riferimento agli altri immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale e non rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio, l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o l'Ente che risulta dal riassetto dei livelli di governo del territorio in applicazione delle disposizioni di cui alla
Art. 76. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) al comma 38 dopo le parole «un contributo» sono inserite le seguenti: «, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014,»;
b) dopo il comma 38 è inserito il seguente:
«38 bis. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 38 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del
TITOLO IV
MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ DELL'ECONOMIA REGIONALE
Capo I
Economia sostenibile
Art. 77. (Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile e modifiche all'articolo 42 della
1. La Regione sostiene l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico, al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l'incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
3. Oltre a quanto stabilito al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese per:
a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui:
1) innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento dei rifiuti, compreso il riuso dei beni e materiali recuperati;
2) progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, riuso e riciclo degli scarti alimentari, allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo dei rifiuti;
3) realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, di migliorare la loro riciclabilità e di favorirne la rigenerazione;
4) sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
b) la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;
c) l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico;
d) l'introduzione nell'organizzazione aziendale dell'attività dell'esperto in gestione dell'energia, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti, sentito il gruppo di lavoro interdirezionale sull'economia circolare, istituito con decreto del Direttore generale n. 485 dell'1 ottobre 2019, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 sono abrogati:
a) le lettere i) e n) del comma 1 dell'articolo 42 della
b) i commi da 1 a 8 dell'articolo 1 della
c) i commi da 33 a 38 dell'articolo 8 della
d) il comma 19 dell'articolo 6 della
Art. 78. (Impresa diffusa)
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori, alla sicurezza delle condizioni di lavoro e a un maggiore benessere organizzativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire a progetti pilota, nell'ambito delle progettualità finanziate a valere sull'articolo 86 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 il regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della
Capo II
Economia circolare
Art. 79. (Riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo)
1. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare un'identità unitaria del legno regionale promuovendone l'utilizzo, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile, attraverso:
a) l'implementazione di metodi di produzione aziendale che puntano al continuo miglioramento del sistema, all'efficientamento e innovazione dei processi produttivi e commerciali, allo sviluppo di progetti di aggregazione tra imprese e di collaborazione in filiera;
b) la valorizzazione delle caratteristiche peculiari del legno di origine regionale attraverso azioni innovative di conservazione, tracciabilità, classificazione, lavorazione e commercializzazione in un'ottica di sviluppo sostenibile e duraturo delle filiere locali;
c) l'incentivazione delle iniziative aziendali di sostenibilità e circolarità della produzione, anche attraverso l'utilizzo o la trasformazione di materie prime di origine vegetale coltivate in regione in aggiunta o alternativa al legno;
d) la valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici legati al bosco e al legno, comprese le azioni di comunicazione e sviluppo commerciale connesse;
e) il conseguimento e il mantenimento delle certificazioni di sostenibilità e qualità all'interno delle filiere che compongono l'economia del legno del Friuli Venezia Giulia;
f) l'incentivazione delle filiere corte per l'innovazione diffusa e sostenibile, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità futura della filiera grazie alla crescita sinergica dell'intero comparto.
3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente n materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 2, in applicazione del regime di aiuto "de minimis".
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile svolge l'attività promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia, nonché la gestione degli incentivi di cui al comma 2 nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale, conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, che stabilisce altresì le modalità attuative del rimborso spese per l'attività svolta, le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile.
5. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile, svolge l'attività promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia, anche mediante la stipula di una convenzione con la società cooperativa Legno Servizi.
6. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 4 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale e si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle attività.
7. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.
Art. 80. (Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza del comparto arredo del Friuli Venezia Giulia quale valore sia per l'economia regionale sia per l'intero comparto nazionale di riferimento, e intende favorire il suo sviluppo, con riferimento alle aree produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della Sedia, in un'ottica di rinnovamento, crescita e valorizzazione dell'identità che rappresenta.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile un contributo per la realizzazione, anche in sinergia con gli altri attori economici e locali che compongono il sistema arredo, di iniziative finalizzate a:
a) sviluppare forme di standardizzazione e semplificazione burocratica per le opere di riqualificazione, riconversione o ampliamento degli edifici a uso industriale presenti nei distretti, anche attraverso un coinvolgimento collaborativo con i consorzi industriali attivi nei territori limitrofi;
b) proporre e realizzare azioni di valorizzazione e marketing territoriale nei Distretti con l'obiettivo di promuovere le peculiarità degli stessi anche nel panorama nazionale e internazionale;
c) sviluppare e incentivare forme di collaborazione tra le imprese al fine di attuare azioni di welfare, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 87 della presente legge;
d) valorizzare i poli formativi del settore mobile e arredo presenti nei distretti, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione con le imprese;
e) incentivare e valorizzare i processi di sostenibilità, circolarità e innovazione continua all'interno dei distretti.
3. Al contributo di cui al comma 2, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, trova applicazione il
4. Per accedere al contributo di cui al comma 2 il Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
5. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 4 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
Riuso e recupero
Art. 81. (Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)
1. Al fine di favorire la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto produttivo, nonché la prevenzione dell'abbandono di rifiuti, con particolare riguardo alle aree e agli edifici industriali non utilizzati, la Regione promuove gli interventi di sostegno finanziario funzionalmente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree compromesse dalla crisi economica [10].
2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della
a) promuove la collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale, con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia;
b) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo dismesso;
c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico, sociale e ambientale, riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
d) individua le aree e gli immobili sui quali operare la riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini produttivi, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema produttivo locale, anche al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi;
e) favorisce l'innovazione e la sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta uno specifico master plan, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale.
Art. 82. (Complessi produttivi degradati)
1. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione.
2. I complessi produttivi degradati di cui al comma 1, ricompresi nelle zone D1, D2 e D3 così come definite dal Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), riconosciuti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione, possono essere assoggettati a interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva sostenibile, finalizzati:
a) allo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione;
b) alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato;
c) all'innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua l'ambito territoriale entro il quale ogni consorzio è tenuto a operare la ricognizione utile all'identificazione dei perimetri comprendenti i complessi produttivi degradati, nonché le modalità e i termini di esecuzione della ricognizione. Con successiva deliberazione sono determinati i criteri di assegnazione delle risorse per l'attività di ricognizione. I Consorzi di sviluppo economico locale collaborano con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia alle attività di analisi volte alla definizione dei predetti perimetri, nonché con il soggetto individuato per la redazione del master plan di cui all'articolo 81, comma 3, per le attività di supporto anche afferenti la fase di ricognizione delle zone D1, D2 e D3 [11].
Art. 83. (Riqualificazione produttiva sostenibile)
1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 82, comma 3, sono individuati i Consorzi di sviluppo economico locale ai quali è attribuita la competenza a operare ai fini della riqualificazione produttiva sostenibile, sulla base di convenzioni con i soggetti territorialmente competenti alla pianificazione delle aree comprese nei perimetri di cui all'articolo 82, comma 2.
2. Le aree comprendenti i complessi produttivi degradati, se ricadono in zone di cui all'articolo 82, comma 2, diverse dalle zone D1, sono assimilate alle zone D1 ai soli fini contributivi.
3. Per le finalità di cui alla presente legge entro le aree di cui all'articolo 82, comma 2:
a) i Consorzi di sviluppo economico locale attuano tutte le iniziative di competenza, a valere sulle risorse stanziate dall'Amministrazione regionale sulle misure contributive di cui agli articoli 85 e 86 della
b) i privati possono accedere alle risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale nel contesto delle misure contributive di cui all'articolo 6 della
c) l'Amministrazione regionale può riservare ulteriori risorse dedicate ai Consorzi di sviluppo economico locale o ai privati, a valere sul fondo di cui all'articolo 85, per sostenere interventi di riqualificazione produttiva sostenibile all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2.
Art. 84. (Interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile)
1. Costituiscono interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.
2. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri:
a) qualità architettonica;
b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia;
c) efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico;
d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;
e) incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;
f) qualità paesaggistica.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le imprese, nella misura massima del 50 per cento, per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale di cui al comma 1 correlato agli immobili presenti all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2, con incentivi, concessi in osservanza delle condizioni di cui al
a) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi;
b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali;
c) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato;
d) classificazione dell'intervento secondo la disciplina del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni");
e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo;
f) attribuzione al fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale;
g) interventi di bonifica del suolo o dall'amianto presente negli edifici.
Art. 85. (Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile)
1. Per le finalità di cui al presente capo è istituito un fondo regionale per finanziare l'esecuzione degli interventi attuati entro il perimetro dei complessi produttivi degradati alimentato da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati che intendono avviare nuove attività produttive nelle aree interessate dagli interventi.
2. Il fondo è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale che definisce anche i criteri di riparto.
3. L'attuazione della disposizione di cui al comma 1, avente carattere programmatorio, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.
Capo IV
Responsabilità sociale d'impresa
Art. 86. (Sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale)
1. La Regione riconosce il ruolo chiave delle imprese nell'attuazione degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e, al fine di accompagnare le aziende della regione nelle strategie di implementazione e crescita dei modelli di responsabilità sociale d'impresa, anche tramite l'adozione di nuovi modelli di business o nuovi modelli organizzativi, promuove le azioni volte ad attuare le tipologie di intervento che contribuiscono all'alfabetizzazione sulla sostenibilità per aziende, all'accompagnamento alle imprese nell'adozione di comportamenti socialmente responsabili e al mantenimento e sostegno allo sviluppo di una strategia sostenibile di lungo periodo.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
3. Al fine di accompagnare le aziende della regione nelle strategie di implementazione e crescita nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa, la Regione sostiene le imprese che acquisiscono nuove competenze aventi ad oggetto in particolare l'innovazione organizzativa, l'introduzione di nuovi modelli di business, nonché l'adozione di bilanci e di rendiconti di sostenibilità [12].
4. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi a soggetti in possesso di comprovata competenza pluriennale in materia di responsabilità sociale d'impresa secondo i criteri e le modalità previsti da apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e Turismo, sentito l'Assessore competente in materia di lavoro [13].
Capo V
Welfare territoriale e aziendale
Art. 87. (Welfare territoriale e aziendale)
1. La Regione riconosce tra le priorità da sviluppare a favore della produttività delle imprese l'attivazione, in via sperimentale, sulla base di un'architettura omogenea a livello regionale condivisa tra le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di attività produttive, di forme territoriali di welfare aziendale con particolare riguardo all'accesso dei collaboratori delle PMI, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, anche in sinergia con la Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa presenta alla Direzione centrale attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta complessiva che individui le attività da destinare alla realizzazione del progetto di welfare e l'attivazione di una piattaforma dedicata, curandone l'attuazione.
Capo VI
Nuovi modelli organizzativi
Art. 88. (Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa)
1. In coerenza con l'articolo 46 della Costituzione e in armonia con la normativa nazionale vigente, anche al fine di favorire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 55 del
2. Nella prospettiva di cui al comma 1 la Regione riconosce come destinatarie dei propri interventi di agevolazione e supporto, le imprese, diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI, del codice civile, che adottano un regolamento di collaborazione in conseguenza di accordi stipulati con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, che prevede, almeno due dei seguenti requisiti:
a) la redistribuzione ai lavoratori dipendenti, nei limiti e con modalità definite nel regolamento di collaborazione, di una quota del profitto d'impresa anche attraverso l'assegnazione agli stessi di azioni o titoli equivalenti;
b) l'attivazione di procedure di informazione e di consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori, ulteriori rispetto alle prescrizioni della legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, in occasione delle decisioni più rilevanti dell'impresa, che prevedano anche il monitoraggio e la verifica delle decisioni medesime;
c) l'istituzione di organismi paritetici, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori, dotati, nel rispetto delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva, di funzioni consultive e di indirizzo in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, le pari opportunità, la remunerazione di risultato, l'organizzazione del lavoro e le modalità della prestazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, i servizi sociali di supporto ai lavoratori e alle loro famiglie e le misure di welfare, tali da realizzare significativamente ed effettivamente i principi della responsabilità sociale d'impresa;
d) la presenza di un membro all'interno degli organi di gestione dell'impresa che sia appositamente eletto o nominato secondo modalità condivise con le rappresentanze o le associazioni sindacali o forme alternative che non prevedano necessariamente l'appartenenza al sindacato laddove non sia prevista la presenza del sindacato;
e) l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale d'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni o delle quote e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario negli organismi di sorveglianza, controllo o gestione.
3. Al fine di agevolare l'adozione di forme di responsabilità sociale d'impresa anche in realtà di minori dimensioni definite dal regolamento di cui al comma 5, il regolamento di collaborazione è considerato valido anche se prevede solo uno dei requisiti di cui al comma 2.
4. A favore delle imprese che adottano il regolamento di collaborazione la Giunta regionale, può riconoscere priorità sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria e può prevedere ulteriori forme di sostegno da disciplinarsi con successiva legge regionale.
5. Con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, sono disciplinati i criteri e le modalità operative di cui al comma 4, anche ai fini dell'individuazione delle priorità di cui al comma 4.
6. Il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale di cui all'articolo 4 quinquies della
TITOLO V
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 4/2005, 26/2005, 3/2015, 5/2020 E INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Capo I
Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 26/2005, 3/2015 e 5/2020
Art. 89. (Modifiche all'articolo 42 della
1. All'articolo 42 della
a) alla lettera l) del comma 1 le parole «incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «interventi per l'internazionalizzazione delle imprese»;
b) dopo la lettera n quater) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
«n quinquies) contributi per start-up giovanili di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), della
n sexies) contributi per coworking e fab lab di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della
n septies) contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di cui all'articolo 77, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.».
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 25, comma 5, è abrogata la lettera n ter) del comma 1 dell'articolo 42 della
Art. 90. (Sostituzione dell'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
«Art. 15. (Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale o regolamento.
2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e un esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti.
3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive. Con la medesima deliberazione sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per i progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico il responsabile del procedimento può, sentito il Comitato, affidare la preliminare valutazione tecnica dei progetti a esperti per materia (di seguito, Esperti) selezionati tra gli iscritti all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del ministero dello sviluppo economico o all'Albo degli esperti del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Su richiesta del responsabile del procedimento il Comitato si esprime su particolari problematiche relative all'esame del progetto e ai casi di precontenzioso e contenzioso. Per l'espressione del parere il responsabile del procedimento, sentito il Comitato può individuare uno o più Esperti, per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali. Agli esperti è dovuto il rimborso spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6 nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato e l'ammontare dei compensi degli Esperti sono stabiliti con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.».
2. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della
Art. 91. (Modifiche all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
a) al comma 2 bis le parole «L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia» sono sostituite dalle seguenti: «Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile»;
b) al comma 2 ter le parole «L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET» sono sostituite dalle seguenti: «Il COMET S.c.a.r.l.»;
c) al comma 2 ter.1. le parole «L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI» sono sostituite dalle seguenti: «Il DITEDI-Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l.».
Art. 92. (Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter e modifiche all'articolo 23 della
1. Dopo l'articolo 22 della
«Art. 22 bis. (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:
a) brevettazione di prodotti propri;
b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.
Art. 22 ter. (Riconoscimento dei laboratori di ricerca)
1. La Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni o enti, di seguito tutti indicati con il termine laboratori, purché abbiano i seguenti requisiti:
a) il laboratorio sia effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;
b) il laboratorio disponga di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;
c) il laboratorio si avvalga di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);
d) il laboratorio possieda un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:
1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;
2) organizzazione e dotazione di attrezzature;
3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;
4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;
5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;
6) collaborazioni con altri enti di ricerca;
7) pubblicazioni;
8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.
2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della
3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.
4. Danno luogo a revoca del riconoscimento:
a) aver presentato richiesta in tal senso;
b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;
c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento.
5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.».
2. All'articolo 23 della
a) alla lettera b) del comma 1 le parole «dei potenziali imprenditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei nuovi imprenditori»;
b) le lettere c) e d) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.
Art. 93. (Modifiche all'articolo 12 della
1. All'articolo 12 della
a) al comma 2 dopo le parole «(Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)» sono aggiunte le seguenti: «e successive modifiche e integrazioni»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Giunta regionale con propria deliberazione:
a) definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui al comma 2;
b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni della Comunicazione per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;
c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).»;
c) dopo la lettera b) del comma 9 è aggiunta la seguente:
«b bis) una parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all'articolo 7, quarto comma, della
Capo II
Interpretazione autentica
Art. 94. (Interpretazione autentica)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 4, lettera a), della
TITOLO VI
CLAUSOLA VALUTATIVA, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Clausola valutativa
Art. 95. (Clausola valutativa)
1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:
a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le eventuali criticità emerse in sede di applicazione e le informazioni relative all'andamento e al finanziamento dei diversi provvedimenti, acquisite nel monitoraggio previsto dall'articolo 97;
b) successivamente al primo biennio, una relazione triennale che informa sugli esiti delle attività di valutazione e controllo svolte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 97, dando in particolare conto dell'impatto delle diverse linee di intervento.
2. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
Capo II
Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 96. (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono specificamente abrogati:
a) gli articoli 21 e 22 della
b) l'articolo 53 bis della
c) il comma 49 bis dell'articolo 6 della
2. È confermata l'abrogazione del comma 2 bis.1 dell'articolo 15 della
Art. 97. (Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno delle attività produttive)
1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività produttive, la Direzione centrale competente in materia di attività produttive congiuntamente alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e alla Direzione centrale competente in materia di tutela dell'ambiente, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alla Giunta regionale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale. La relazione contiene inoltre elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, al fine di consentire alla Giunta regionale di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.
2. La Giunta regionale, nello svolgimento dell'attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, può richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive direttamente alle Direzioni centrali di cui al comma 1.
3. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive, sono tenuti a fornire alle Direzioni centrali di cui al comma 1 ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto utile per le attività di cui al presente articolo.
Art. 98. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 90.800 euro, suddivisa in ragione di 30.800 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 590.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021, di 165.000 euro per l'anno 2022 e di 225.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) e, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all'articolo 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.
4. Per le finalità di cui all'articolo 13 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.
5. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 3, lettere b), c), d), e), f) e g) è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2021 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, per le finalità della lettera a), relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 243.008,29 euro, suddivisa in ragione di 143.008,29 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità di cui all'articolo 15 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.
7. Per le finalità di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2021 e di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, per l'anno 2021 è autorizzata, relativamente alle spese di parte capitale, la spesa complessiva di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 200.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della
11. Per le finalità di cui all'articolo 20 della
12. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della
13. Per le finalità di cui all'articolo 22 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per le finalità di cui all'articolo 24 è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e Innovazione) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Per le finalità di cui all'articolo 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Per le finalità dell'articolo 6 quinquies, comma 2, della
21. Per le finalità di cui all'articolo 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021, di 60.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
23. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.100.000 euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500.000 euro per l'anno 2022 e di 1.600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
24. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
26. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
27. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2 ter.1.1 della
28. Per le finalità di cui all'articolo 38 è autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
29. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
30. Per le finalità di cui all'articolo 7 della
31. Per le finalità di cui all'articolo 7 bis, comma 1, della
32. Per le finalità di cui all'articolo 7 bis, comma 2, della
33. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 6, lettera c), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
34. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 6, lettera d), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
35. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 7, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
36. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
37. Per le finalità di cui all'articolo 58 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
38. Per le finalità di cui all'articolo 24 della
39. Per le finalità di cui all'articolo 60, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
40. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 1 e 1 bis, della
41. Per le finalità di cui all'articolo 85, comma 1, della
42. Per le finalità di cui all'articolo 87 della
43. Per le finalità previste dall'articolo 77, comma 3, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
44. Per le finalità previste dall'articolo 77, comma 3, lettere c) e d), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
45. Per le finalità previste dall'articolo 78 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
46. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
47. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
48. Per le finalità di cui all'articolo 80, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023.
49. Per le finalità di cui all'articolo 81, comma 3 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
50. Per le finalità previste dall'articolo 83, comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 4.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 1.600.000 euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
51. Per le finalità previste dall'articolo 83, comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 2.300.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1 milione per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
52. Per le finalità previste dall'articolo 84, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
53. Per le finalità previste dall'articolo 86, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
54. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettere l) e da n quinquies) a n septies), della
55. Per le finalità di cui all'articolo 15 della
56. Per le finalità di cui all'articolo 22 bis della
57. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 28, 37, 38, 42, 44, 46, 47, 48, 53 e 54, si provvede mediante prelevamento di complessivi 10.818.800 euro, suddivisi in ragione di 5.318.800 euro per l'anno 2021 e di 2.750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. L'importo di 568.800 euro per l'anno 2021 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
58. Agli oneri derivanti dai commi 2, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 50, 51, 52 e 56, si provvede mediante prelevamento di complessivi 40.483.008,29 euro, suddivisi in ragione di 14.683.008,29 euro per l'anno 2021, e di 13.050.000 euro per l'anno 2022 e di 12.750.000 euro per l'anno 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. L'importo di 2.633.008,29 euro per l'anno 2021 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
59. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per l'anno 2021 mediante storno per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI ed artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e mediante prelievo per 200.000 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
60. All'onere derivante dal comma 14 si provvede mediante storno di complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
61. All'onere derivante dal comma 29 si provvede mediante storno di complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
62. All'onere derivante dal comma 49 si provvede mediante storno di complessivi 40.000 euro per l'anno 2021 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
63. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del
64. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 63, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Art. 99. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[2] Comma inserito dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 5 della
[4] Comma inserito dall'art. 5 della
[5] Comma inserito dall'art. 5 della
[6] Comma così modificato dall'art. 5 della
[7] Comma così modificato dall'art. 2 della
[8] Alinea così modificato dall'art. 2 della
[9] Comma così modificato dall'art. 2 della
[10] Comma così modificato dall'art. 2 della
[11] Comma così modificato dall'art. 2 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 2 della