§ 3.10.177 - L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.
Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:22/02/2021
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Principi e finalità)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)
Art. 5.  (Recepimento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)
Art. 6.  (Programmazione europea)
Art. 7.  (Definizioni in materia di commercio)
Art. 8.  (Rinnovo e rigenerazione delle attività commerciali)
Art. 9.  (Interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini)
Art. 10.  (Distretti del commercio e Associazioni di promozione del territorio)
Art. 11.  (Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico)
Art. 12.  (Individuazione dei distretti del commercio e delle politiche attive di sviluppo)
Art. 13.  (Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio)
Art. 14.  (Misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali)
Art. 15.  (Centri commerciali naturali e modifica all'articolo 85 bis della legge regionale 29/2005)
Art. 16.  (Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali)
Art. 17.  (Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni)
Art. 18.  (Crescita e diffusione della cultura digitale)
Art. 19.  (Interventi per la promozione nelle PMI della digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi e della personalizzazione della produzione industriale e modifiche [...]
Art. 20.  (Sviluppo della produzione orientata alla servitizzazione e modifiche all'articolo 20 della legge regionale 3/2015)
Art. 21.  (Sostegno alle imprese per la trasformazione digitale)
Art. 22.  (Interventi volti alla diffusione delle tecnologie additive e al sostegno delle Alpine Technologies)
Art. 23.  (Misure a sostegno delle KIBS)
Art. 24.  (Progetti di open technology per le imprese)
Art. 25.  (Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali, modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2012 e abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015)
Art. 26.  (Sostegno per crowdfunding)
Art. 27.  (Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)
Art. 28.  (Spese antecedenti la domanda di contributo)
Art. 29.  (Nuovi canali di comunicazione)
Art. 30.  (Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge regionale 2/2012 concernente il Fondo credito turismo)
Art. 31.  (Investimenti per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture turistico-ricettive)
Art. 32.  (Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche)
Art. 33.  (Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico)
Art. 34.  (Ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico)
Art. 35.  (Albergo diffuso)
Art. 36.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 e all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del [...]
Art. 37.  (Progetti condivisi di investimento a finalità turistico ricettiva)
Art. 38.  (Voucher TUReSTA in FVG)
Art. 39.  (Consorzio unitario per la montagna)
Art. 40.  (Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza)
Art. 41.  (Sostegno alla capitalizzazione delle PMI)
Art. 42.  (Riforma, modernizzazione e semplificazione degli strumenti in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)
Art. 43.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 concernente strumenti di intervento)
Art. 44.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
Art. 45.  (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 2/2012)
Art. 46.  (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 2/2012 concernente interventi finanziari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi)
Art. 47.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)
Art. 48.  (Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di [...]
Art. 49.  (Inserimento degli articoli 6 quater e 6 sexies nella legge regionale 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi)
Art. 50.  (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a [...]
Art. 51.  (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 2/2012 concernente contribuzioni integrative)
Art. 52.  (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione)
Art. 53.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 2/2012 concernente spese ammissibili)
Art. 54.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione)
Art. 55.  (Disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale [...]
Art. 56.  (Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria)
Art. 57.  (Ottimizzazione e coordinamento delle risorse per il rilancio dell'economia regionale)
Art. 58.  (Rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale)
Art. 59.  (Modifiche alla legge regionale 2/1992 concernente l'internazionalizzazione delle imprese)
Art. 60.  (Sostegno all'attrazione di investimenti)
Art. 61.  (Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale)
Art. 62.  (Valorizzazione dei consorzi)
Art. 63.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente gli incentivi all'insediamento)
Art. 64.  (Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 concernente i Consorzi di sviluppo economico locale)
Art. 65.  (Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge regionale 3/2015 concernente ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)
Art. 66.  (Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi)
Art. 67.  (Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 3/2015 concernente il Consiglio d'amministrazione dei consorzi)
Art. 68.  (Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 3/2015 concernente il bilancio dei Consorzi)
Art. 69.  (Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 3/2015 concernente il piano industriale dei consorzi)
Art. 70.  (Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 3/2015 in tema di vigilanza)
Art. 71.  (Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 3/2015 concernente trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)
Art. 72.  (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per infrastrutture locali)
Art. 73.  (Modifiche all'articolo 87 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)
Art. 74.  (Modifiche all'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009)
Art. 75.  (Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo)
Art. 76.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26/2020)
Art. 77.  (Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile e modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005, all'articolo 1 della legge regionale 18/2003, [...]
Art. 78.  (Impresa diffusa)
Art. 79.  (Riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo)
Art. 80.  (Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG)
Art. 81.  (Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)
Art. 82.  (Complessi produttivi degradati)
Art. 83.  (Riqualificazione produttiva sostenibile)
Art. 84.  (Interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile)
Art. 85.  (Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile)
Art. 86.  (Sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale)
Art. 87.  (Welfare territoriale e aziendale)
Art. 88.  (Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa)
Art. 89.  (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005)
Art. 90.  (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005)
Art. 91.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster)
Art. 92.  (Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter e modifiche all'articolo 23 della legge regionale 3/2015)
Art. 93.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)
Art. 94.  (Interpretazione autentica)
Art. 95.  (Clausola valutativa)
Art. 96.  (Abrogazioni)
Art. 97.  (Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno delle attività produttive)
Art. 98.  (Norme finanziarie)
Art. 99.  (Entrata in vigore)


§ 3.10.177 - L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).

(B.U. 24 febbraio 2021, n. 8 - S.O. 25 febbraio 2021, n. 9)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina le misure per la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale al fine di dotarlo di una maggiore resilienza, favorirne lo sviluppo qualitativo, sostenibile e partecipato.

 

     Art. 2. (Principi e finalità)

1. La presente legge è adottata in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 6), 7) e 10), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in armonia con i principi generali in materia di attività economiche.

2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale, tramite il sostegno a un nuovo commercio, alla ricerca e all'innovazione, alla digitalizzazione del sistema produttivo, alle start-up e spin-off e alle imprese giovanili;

b) l'accrescimento dell'attrazione e della competitività dell'intero sistema produttivo regionale, dei sistemi locali che lo compongono e delle filiere dei settori leader;

c) la crescita dell'economia regionale tramite la riqualificazione dell'offerta turistica, il sostegno alle imprese per la ripartenza, la capitalizzazione delle PMI;

d) la resilienza del sistema economico anche tramite il sostegno alla riorganizzazione e ristrutturazione degli ambienti della produzione;

e) il rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale e l'attrazione di risorse strategiche;

f) la previsione di nuovi canali di comunicazione e lo snellimento e semplificazione delle procedure;

g) il completamento della riforma dell'accesso al credito;

h) la valorizzazione dei Consorzi di sviluppo economico locale;

i) la sicurezza dei luoghi e nei luoghi di lavoro.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale:

a) prosegue il percorso di sostegno a tutte le iniziative d'impresa secondo i principi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile supportando l'intero sistema produttivo regionale, le filiere e i sistemi locali che lo compongono, al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico del Friuli Venezia Giulia concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

b) favorisce la collaborazione e le sinergie tra imprese e tra imprese e infrastrutture di ricerca e sviluppo pubbliche e private, ai fini di accelerare il trasferimento tecnologico e la transizione digitale nel sistema manifatturiero, favorire l'attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e di talenti;

c) valorizza l'internazionalizzazione del sistema produttivo;

d) promuove la trasformazione digitale delle aziende;

e) promuove lo sviluppo della silver economy;

f) promuove l'introduzione di strumenti di ingegneria finanziaria.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

a) microimprese e piccole e medie imprese: imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) start-up: impresa costituita da non più di sessanta mesi;

c) start-up innovativa: società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, avente i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;

d) Knowledge Intensive Business Service, di seguito KIBS: imprese che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni, servizi terziari avanzati svolgendo attività di raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di frontiera della ricerca;

e) economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;

f) microcredito: finanziamento di ammontare non superiore a 40.000 euro, avente i requisiti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

g) investimento in equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014, il conferimento di capitale a un'impresa investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;

h) investimento in quasi-equity: in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) 651/2014, un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

i) strumenti di ingegneria finanziaria: misure di sostegno finanziario alle imprese che possono assumere la forma di partecipazioni, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio;

j) crowdfunding: il processo con cui più soggetti conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando piattaforme o portali internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa, consistente, nel caso di "equity-based crowdfunding", nel complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa;

k) centro di coworking: struttura immobiliare idonea ad accogliere in spazi condivisi start-up e che dispone di attrezzature per il supporto alle attività delle start-up, inclusi sistemi di accesso alla rete internet e sale riunioni, nonché di organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità;

l) servitizzazione: processo attraverso cui un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;

m) welfare aziendale e territoriale: l'insieme di beni e servizi messi a disposizione dell'impresa come sostegno al reddito per accrescere i poteri di spesa, la salute e il benessere dell'intero nucleo famigliare;

n) sostenibilità: sviluppo della produzione manifatturiera volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri;

o) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti sui quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale;

p) industria 4.0: utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate a internet, che consentono la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse attraverso big data e gli adattamenti real-time;

q) società 5.0: modello di sviluppo che ha come obiettivo quello di integrare la tecnologia nella vita di tutti i giorni dei singoli individui e nelle comunità, al fine di creare una società più equa e inclusiva, in cui la persona sia al centro;

r) silver economy: opportunità di sviluppo economico e occupazionale volta a soddisfare i bisogni della popolazione anziana anche coinvolgendo le stesse persone anziane, secondo modelli occupazionali innovativi;

s) revamping digitale: intervento di aggiornamento e di ristrutturazione delle macchine e degli impianti industriali, integrandoli con le nuove tecnologie digitali, con lo scopo di aumentarne la flessibilità, adeguare le caratteristiche a standard più evoluti, raccogliere dati e prolungarne il ciclo di vita nel processo produttivo;

t) open innovation: modalità operativa che si caratterizza per la condivisione, connessione e contaminazione dei flussi di conoscenza e delle risorse in entrata e in uscita tra diverse organizzazioni, con il fine di accelerare l'innovazione, creare più valore e competere meglio sul mercato, nonché valorizzare nei prodotti e nei servizi la trasparenza, la rendicontabilità, la privacy e l'auditing di sicurezza e ispezione;

u) tecnologia additiva: tecnica di produzione che, utilizzando delle tecnologie avanzate, permette di ottenere prodotti e manufatti dalla generazione e addizione di successivi strati di materiale, applicata alla progettazione di design complessi o finalizzata alla velocizzazione dei processi produttivi, alla riduzione dell'utilizzo di materiali o alla possibilità di utilizzo di materiali ibridi;

v) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie caratterizzate da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, nonché a cicli di innovazione rapidi, quali micro-nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale;

w) tecnologie emergenti: le tecnologie identificate, ai sensi della definizione utilizzata dal Programma di supporto tecnologie emergenti, di cui alla deliberazione del Comitato per la programmazione economica (CIPE) n. 61/2018, lettera c), in:

1) blockchain: tecnologia o protocollo informatico, che usa un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tale da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati, sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili;

2) intelligenza artificiale: abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente o delle abilità umane; in ambito informatico si sviluppa attraverso sistemi di software che, analizzando il contesto, assumono decisioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi;

3) internet delle cose: tecnologia innovativa e pervasiva che rappresenta il passo evolutivo, in combinazione con il cloud computing e il big data, verso la realizzazione di una società digitalizzata e iperconnessa, permettendo alle persone e alle cose di essere contemporaneamente interconnesse;

x) open technology: tecnologie abilitanti ed emergenti, condivise da più imprese, orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e sulla digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori.

 

Capo II

Normativa europea e norme di attuazione

 

     Art. 4. (Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020 e per il periodo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori normative europee e nazionali previste per l'utilizzo di Fondi europei aggiuntivi.

2. Gli incentivi di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa di cui al comma 1, sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

 

     Art. 5. (Recepimento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)

1. Nel perdurare dell'emergenza da COVID-19 e in considerazione delle difficoltà operative, finanziarie ed economiche che le imprese incontrano in conseguenza delle misure restrittive adottate a contrasto dell'epidemia, la Regione individua gli incentivi di cui alla presente legge ai quali applicare le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'individuazione degli incentivi di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione con la quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi medesimi.

 

     Art. 6. (Programmazione europea)

1. Al fine di potenziare la performance innovativa regionale e garantire il migliore utilizzo dei Fondi del ciclo di programmazione europea 2014-2020 e del ciclo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori fondi aggiuntivi europei, l'Amministrazione regionale promuove, tramite un rafforzato coinvolgimento del partenariato territoriale, la definizione e l'attuazione di una Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), mirata a cogliere le opportunità derivanti dalle nuove sfide economiche, sociali e ambientali e a valorizzare le eccellenze scientifiche e produttive regionali nelle catene di valore internazionali.

2. L'Amministrazione regionale promuove la competitività del sistema regionale delle imprese, una trasformazione economica intelligente e innovativa e la transizione verso un'economia circolare e sostenibile anche tramite le misure di cui agli articoli 6, 21, 22, 23, 26, 85 e 86 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e di cui all'articolo 13, ai capi II e III del titolo II, al capo VIII del titolo III, ai capi I, III e IV del titolo IV della presente legge, che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, possono risultare finanziabili a valere sui fondi europei, anche a seguito dell'approvazione dei regolamenti riferiti alla Politica di coesione 2021-2027 e al completamento della fase di negoziato con la Commissione europea dell'Accordo di partenariato Italia e del Programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

 

TITOLO II

MISURE PER LA MODERNIZZAZIONE DELL'ECONOMIA REGIONALE

Capo I

Disposizioni in materia di commercio

 

     Art. 7. (Definizioni in materia di commercio)

1. Ai fini del presente capo si adottano le seguenti definizioni:

a) centri storici: zone perimetrate come centro storico negli strumenti comunali di pianificazione territoriale;

b) aree urbane: zone urbane a marcata vocazione commerciale, ricadenti all'interno di un perimetro individuato, in coerenza con le finalità del presente titolo e in funzione dell'applicazione delle disposizioni nello stesso contenute, dal Comune competente nell'ambito del proprio territorio, non classificate come zone di centro storico;

c) strade e piazze commerciali: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente titolo, nelle quali si intenda promuovere e incentivare il recupero degli spazi commerciali e artigianali di servizio non ricadenti nelle precedenti fattispecie, individuate dal Comune competente;

d) centri cittadini: zone oggetto delle disposizioni di cui al presente capo comprendenti sia i centri storici che le aree urbane che le strade e le piazze commerciali;

e) spazi commerciali: unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano con la categoria C/1 (negozi);

f) attività commerciali: attività economiche, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m) e n), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), rientranti nelle classificazioni ATECO individuate, in attuazione delle misure previste dal presente titolo, con decreto del Direttore centrale alle attività produttive;

g) artigianato di servizio: attività svolta da imprese artigiane diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici;

h) canoni d'affitto: riguardano sia la locazione di immobili per finalità commerciali, sia l'affitto d'azienda, o suo ramo, comprendente spazi commerciali, in proporzione al valore dell'immobile rispetto a quello dell'azienda nel suo complesso;

i) forestazione urbana: insieme degli interventi volti all'introduzione di aree verdi al fine di promuovere i benefici fisiologici, sociali, economici ed estetici destinati alla società urbana;

j) omnicanalità: un modello di sviluppo strategico adottato dalle aziende nell'e-commerce per superare i confini tra online e offline in favore di una migliore esperienza d'acquisto per il consumatore.

 

     Art. 8. (Rinnovo e rigenerazione delle attività commerciali)

1. Al fine di favorire il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio nei centri storici e nelle aree urbane a rischio di indebolimento socio-economico, caratterizzati dalla presenza di spazi commerciali rimasti inutilizzati in assenza di attività economiche esercitate negli stessi, l'Amministrazione regionale sostiene e promuove l'insediamento e il consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini mediante misure anche di vantaggio fiscale riconosciute tramite gli enti impositori di tributi locali, nonché misure, di generale applicazione, semplificatorie degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori economici del commercio.

 

     Art. 9. (Interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini)

1. Al fine di favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio nei centri cittadini l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i Comuni che attuano interventi a favore di soggetti che:

a) iniziano a utilizzare immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalità di cui all'articolo 8, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno ventiquattro mesi [1];

b) concordano con gli affittuari che ivi esercitano per l'intero anno la propria attività riduzioni del canone di locazione rispetto all'importo dovuto nell'annualità precedente.

2. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei Comuni.

 

     Art. 10. (Distretti del commercio e Associazioni di promozione del territorio)

1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l'attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a valorizzare l'offerta di prodotti del territorio a chilometro 0 e a basso impatto ambientale.

2. L'Amministrazione regionale promuove le Associazioni di promozione del territorio, quali Associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la realizzazione, sul territorio comunale nel quale hanno sede, dei progetti di cui al comma 1, con particolare riguardo alle Associazioni i cui soci siano, in via esclusiva, imprese o professionisti titolari di partita IVA con sede nel territorio comunale medesimo.

3. In ciascun distretto è costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "Accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, di cui sono parti necessarie le seguenti categorie di soggetti:

a) Comuni singoli competenti per territorio con popolazione residente di almeno 10.000 abitanti o associati con popolazione residente complessiva di almeno 10.000 abitanti; qualora il distretto interessi il territorio di più Comuni associati, tra di essi è individuato il Comune capofila;

b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, della cooperazione e dei servizi;

c) altri enti pubblici, in particolare camere di commercio, università, enti di ricerca, o privati, quali associazioni, banche, fondazioni, nonché le Associazioni di cui al comma 2 e le imprese operanti all'interno dei centri urbani appartenenti all'Accordo di partenariato.

4. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni competenti per territorio le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di rigenerazione dei centri cittadini a rischio di indebolimento che costituiscono nel loro insieme il progetto di distretto degli interventi proposti dal Comune o dai Comuni associati per l'accesso agli incentivi specificamente previsti a favore dei distretti del commercio.

5. Le attività di costituzione del partenariato, la consultazione dei portatori di interessi interni ed esterni al distretto, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti con l'Accordo di partenariato e l'attuazione del Progetto di distretto sono gestite in forma coordinata e unitaria da un "Manager di distretto", incaricato dal Comune di riferimento o dal capofila, che rappresenta il partenariato nei rapporti con la Regione e con gli interlocutori diversi dai componenti il partenariato.

6. L'Amministrazione regionale sostiene l'attuazione dei progetti di distretto mediante il "Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio" (Fondo commercio) appositamente istituito e destinato al finanziamento delle azioni proposte dai Comuni per l'attuazione degli interventi integrati.

7. I progetti di cui al comma 1 promossi dalle Associazioni di promozione del territorio sono finanziati attraverso il Fondo di cui al comma 6, con modalità e procedure definite nell'Accordo di partenariato di cui al comma 3.

 

     Art. 11. (Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico)

1. Ai fini dello sviluppo e dell'innovazione delle attività commerciali nel territorio montano, la Regione favorisce l'individuazione di distretti del commercio nelle zone di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), quali ambiti territoriali di aggregazione finalizzata alla valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei Comuni o dei centri abitati classificati nelle zone B e C.

2. In ciascun distretto è costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "Accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, di cui sono parti necessarie:

a) Comuni con popolazione residente di almeno 3.000 abitanti o associati con popolazione residente complessiva di almeno 3.000 abitanti;

b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e della cooperazione;

c) almeno un ente pubblico o privato tra quelli indicati all'articolo 10, comma 3, lettera c).

3. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio nelle zone di svantaggio economico, l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni un progetto di distretto contenente le azioni di sviluppo e innovazione delle attività commerciali nel territorio montano.

4. I progetti di cui al comma 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6.

 

     Art. 12. (Individuazione dei distretti del commercio e delle politiche attive di sviluppo)

1. I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa e con l'assistenza delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, sentiti i soggetti interni ed esterni in merito alla perimetrazione, alle esigenze e potenzialità di sviluppo dell'area interessata, provvedono all'individuazione degli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integrati di rigenerazione dei centri cittadini, con l'obiettivo di sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale, mediante:

a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici;

b) investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese.

2. Ciascun Comune definisce le proprie politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario da attuare all'interno dei distretti, in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive con particolare riferimento alla competitività e all'innovazione delle imprese, all'attrattività turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile.

3. Al fine di valorizzare le risorse e le caratteristiche peculiari dei distretti, i soggetti pubblici e privati, già attivi o da attivarsi, insediati o da insediarsi in tali ambiti e interessati all'attuazione delle politiche di cui al comma 2, stipulano l'Accordo di partenariato di cui all'articolo 10, comma 3, nel quale sono definiti gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione degli interventi integrati da realizzare per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento mediante azioni volte alla rigenerazione dei centri cittadini e allo sviluppo urbano sostenibile, nonché la chiara definizione dei ruoli svolti nell'ambito dell'accordo da ciascun soggetto partner.

 

     Art. 13. (Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio)

1. La Regione incentiva nell'ambito dei distretti del commercio i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.

2. I contributi di cui al comma 1 a favore dei Comuni per la realizzazione di infrastrutture, riguardanti in particolare la connettività a banda larga, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano, la creazione di zone pedonali, la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, la forestazione urbana, la mobilità sostenibile e le attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana, descritte nel Progetto di distretto e definite con le modalità previste nell'Accordo di partenariato, sono concessi ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in base al quadro economico e al cronoprogramma di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e con i criteri e le modalità previsti da apposito bando sono concessi a favore delle imprese coinvolte nel Partenariato del distretto, contributi in regime "de minimis" per l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici, necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e per lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), fra cui, a mero titolo esemplificativo, quello dell'e-commerce di prossimità e del servizio di consegna a domicilio, in un'ottica di sostenibilità ambientale, nonché per la formazione degli operatori su tali tecnologie.

4. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la Regione individua criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore dei distretti che comprendano esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali.

5. Gli interventi contributivi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6. La gestione dei procedimenti contributivi di cui al comma 3 può essere delegata al Comune capofila del distretto o ad altro Comune da esso individuato.

6. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori commerciale, turistico e dei servizi, l'Amministrazione regionale può riservare una quota delle risorse finanziarie allocate.

 

     Art. 14. (Misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali)

1. La Regione sostiene lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali tramite le seguenti misure:

a) incentivi per gli investimenti previsti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005;

b) sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici di cui all'articolo 89 della legge regionale 29/2005;

c) incentivi per la valorizzazione e la riqualificazione dell'offerta commerciale di microimprese, piccole e medie imprese commerciali di cui al comma 2;

d) incentivi per la rigenerazione dei centri cittadini, concessi a valere sul Fondo commercio, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, a favore degli investimenti delle imprese per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.

2. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività di microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare nei distretti del commercio, l'Amministrazione regionale sostiene il miglioramento dei servizi e dei prodotti erogati e l'ammodernamento organizzativo e strumentale che concorrono alla valorizzazione e alla riqualificazione dell'offerta commerciale di tali imprese.

3. Per le finalità di cui al comma 2 sono concessi contributi in regime "de minimis" con i criteri e le modalità previsti con il regolamento regionale di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005, per l'acquisto e l'attivazione di tecnologie, nonché per la formazione al loro migliore utilizzo, riguardanti in particolare:

a) l'acquisto di soluzioni e strumenti digitali innovativi volti al miglioramento dell'organizzazione nei processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back-end);

b) lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience);

c) l'integrazione con la dimensione del commercio online (omnicanalità);

d) l'implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine aziendali sui social network;

e) l'attivazione di campagne promozionali sui social network, sui social, sul web marketing;

f) l'ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca del sito aziendale;

g) l'adeguamento delle strutture alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

 

     Art. 15. (Centri commerciali naturali e modifica all'articolo 85 bis della legge regionale 29/2005)

1. I centri commerciali naturali, già costituiti ai sensi dell'articolo 85 bis della legge regionale 29/2005, che fanno parte del partenariato stabile dei distretti del commercio, accedono agli incentivi regionali nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6.

2. Al comma 3 dell'articolo 85 bis della legge regionale 29/2005 le parole «, la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio» sono soppresse.

 

     Art. 16. (Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali)

1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero nelle frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis" di cui regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", a sollievo dei costi di funzionamento dell'unità locale, ivi comprese le spese per il personale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le microimprese in relazione agli esercizi di vicinato che rispettano i seguenti requisiti:

a) svolgere attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;

b) realizzare un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;

c) occupare un massimo di cinque addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;

d) osservare un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;

e) non aver beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.

4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.

5. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa. Tale percentuale è elevata al 100 per cento ove risulti lo svolgimento di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità a supporto e integrazione dell'attività commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato:

a) consegna a domicilio;

b) supporto ai servizi postali;

c) vendita di giornali e riviste;

d) vendita prevalente di prodotti locali o di provenienza regionale;

e) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;

f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute;

g) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;

h) servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.

6. Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'importo di spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro.

 

     Art. 17. (Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni)

1. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione, la rivitalizzazione e lo sviluppo dei centri storici e delle aree urbane come definite dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) situati in Comuni aventi una popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti siti all'interno di Comuni aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 15.000 abitanti, anche mediante l'insediamento e l'avvio, al loro interno, di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili, è autorizzata a erogare contributi con procedura a sportello, in favore dei soggetti che, in forma singola o associata, avviano contestualmente e secondo un progetto unitario, all'interno del perimetro del centro storico, così come individuato dal Piano regolatore o da altro strumento di pianificazione di settore, o delle altre aree urbane come individuate da apposita deliberazione del Consiglio comunale, le attività ivi indicate, secondo i seguenti criteri e limiti massimi:

a) un contributo sino a 60.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 3;

b) un contributo sino a 100.000 euro qualora le nuove attività siano in numero di 4;

c) un contributo sino a 150.000 euro qualora le nuove attività siano non inferiori al numero di 5.

2 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 che realizzano lavori, non si applica l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) [2].

3. I Comuni, con deliberazione consiliare, possono circoscrivere i settori di attività su cui attivare gli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono necessariamente aperte in immobili catastalmente distinti, autonomi e comunque tra loro indipendenti. Plurime attività, svolte all'interno di uno stesso immobile, sono considerate, ai fini del presente articolo, come un'unica attività.

5. La cessazione, entro il triennio decorrente dalla data di apertura, di una delle attività ricomprese nel progetto comporta la revoca del contributo concesso nei confronti della singola attività beneficiaria. Le modalità di revoca ed eventuale restituzione dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7.

6. Ai fini del presente articolo i beneficiari del contributo di cui al comma 2 non possono presentare ulteriori domande di contributo prima del decorso di tre anni dall'eventuale cessazione dell'attività.

7. Con regolamento, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che i soggetti devono possedere ai fini della presentazione della domanda, le modalità di presentazione della domanda, la necessaria documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al comma 2, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le finalità per le quali è ammessa la fruizione del contributo regionale.

8. I contributi di cui al presente articolo non sono erogabili in favore delle attività ubicate in Comuni classificati turistici. In ogni caso sono cumulabili con ogni altro contributo pubblico o incentivo o agevolazione previsti da norme di leggi nazionali o regionali.

 

Capo II

Digitalizzazione

 

     Art. 18. (Crescita e diffusione della cultura digitale)

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle iniziative dirette a diffondere la cultura digitale, promuove lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nell'ottica dell'industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate le attività che il distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) svolge in collaborazione con i cluster regionali e con Agenzia Lavoro SviluppoImpresa, nonché mediante la stipula di convenzioni o di partecipazioni azionarie, anche incrociate, da parte del distretto medesimo, con le istituzioni scientifiche, i cluster, i parchi scientifici e tecnologici regionali e le università del Friuli Venezia Giulia.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al DITEDI un contributo per la realizzazione, anche in collaborazione con i cluster regionali e con aziende regionali leader nella digitalizzazione dei processi produttivi e con una forte vocazione all'innovazione, di iniziative finalizzate a:

a) sviluppare la capacità di collaborazione, anche in un'ottica di open innovation, tra piccole e medie imprese e soggetti operanti nel campo delle tecnologie digitali, comprese le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici con sede sul territorio regionale, al fine di favorire e stimolare l'aggregazione tra imprese e la condivisione delle tecnologie digitali;

b) promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze attinenti l'utilizzo delle tecnologie digitali;

c) stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e realizzare innovazioni tecnologiche connesse all'applicazione delle tecnologie digitali in collaborazione e partnership con i cluster, le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici regionali, anche tramite l'organizzazione di call pubbliche basate sui fabbisogni delle aziende regionali per favorire la collaborazione con imprese e start-up innovative;

d) con particolare riferimento al settore terziario, promuovere lo sviluppo della digitalizzazione e dei sistemi di Information Technology (IT), fra cui quello dell'e-commerce di prossimità e del servizio di consegna a domicilio, anche attraverso la previsione della messa a disposizione di un elenco aperto di professionisti qualificati presso l'Agenzia Lavoro SviluppoImpresa;

e) favorire iniziative di cooperazione tra il settore pubblico e imprese del settore IT per promuovere e diffondere best practices al fine di incoraggiare le PMI a dotarsi di sistemi e servizi che garantiscano un elevato standard di sicurezza informatica;
f) dotare il sistema manifatturiero degli strumenti digitali più idonei per sostenere le nuove sfide dell'internazionalizzazione legate alla comunicazione, alla promozione e alla vendita;

g) promuovere e diffondere le linee di sostegno alla digitalizzazione delle imprese;

h) diffondere sul territorio regionale, nonché presso le strutture dell'Amministrazione regionale competenti per l'attuazione di politiche a favore delle imprese, la conoscenza dei fabbisogni delle imprese in tema di digitalizzazione, anche al fine di tenerne conto nella progettazione di misure a favore delle imprese, anche sulla base di ricognizioni effettuate sul tessuto produttivo regionale;

i) elaborare proposte di modelli legali e contrattuali da mettere a disposizione delle imprese interessate per disciplinare i loro rapporti nell'ambito di progetti di open innovation.

4. Al contributo di cui al comma 3, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile che può comprendere anche spese per servizi, consulenze ed esperti esterni.

5. Per accedere al contributo di cui al comma 3 il DITEDI presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

6. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 5 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. (Interventi per la promozione nelle PMI della digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi e della personalizzazione della produzione industriale e modifiche alla legge regionale 3/2015)

1. Al fine di promuovere l'introduzione nelle PMI di tecnologie finalizzate alla digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, amministrativi, organizzativi e produttivi, al design e alla personalizzazione della produzione industriale, alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 17 le parole «anche al fine di favorire processi di successione nella gestione dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria, e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative, nonché l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare,»;

b) il numero 3 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«3) la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi, incluso il sistema di gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;»;

c) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente:

«d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale;»;

d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:

«b) sostenere il consolidamento delle piccole e medie imprese in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, attraverso:

1) investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;

2) l'acquisizione di consulenze e servizi di avviamento, formazione, affiancamento e aggiornamento pertinenti agli investimenti di cui al numero 1;

3) la realizzazione di iniziative per l'attuazione di misure che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.».

 

     Art. 20. (Sviluppo della produzione orientata alla servitizzazione e modifiche all'articolo 20 della legge regionale 3/2015)

1. La Regione valorizza le strategie di servitizzazione delle PMI operanti sul territorio regionale, volte a estendere e differenziare l'offerta di prodotto, sviluppare la flessibilità operativa ed erogare servizi avanzati, per il conseguimento di vantaggi competitivi durevoli e la riduzione dei costi fissi strutturali. La Regione sostiene le politiche imprenditoriali che favoriscono lo sfruttamento del prodotto attraverso la stipulazione di appositi contratti, l'utilizzo di sistemi di sensoristica avanzata e manutenzione intelligente, la formazione delle risorse umane per l'introduzione di nuovi servizi o per la gestione di quelli esistenti, nonché per la soluzione e la gestione dei rischi finanziari connessi alla servitizzazione.

2. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3/2015, come aggiunta dall'articolo 19, è aggiunta la seguente:

«d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo, nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici e distributrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.».

 

     Art. 21. (Sostegno alle imprese per la trasformazione digitale)

1. Al fine di diffondere le opportunità di finanziamento pubblico per i progetti di trasformazione digitale delle imprese, l'Amministrazione regionale, anche avvalendosi di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, in collaborazione con i parchi scientifici, i cluster regionali e le associazioni di categoria e loro emanazioni, monitora le forme di sostegno previste a livello regionale, nazionale e comunitario al fine di realizzare pacchetti informativi dedicati alle imprese, personalizzati in base agli specifici fabbisogni di settori o tipologie di imprese rilevati dai progetti in corso sul territorio regionale sviluppati dai medesimi parchi scientifici e cluster.

2. Al fine di sostenere la trasformazione digitale delle imprese regionali verso l'applicazione di modelli di business avanzati, l'Amministrazione regionale valorizza i progetti che prevedono:

a) l'applicazione di strategie di servitizzazione;

b) la realizzazione in modalità open innovation;

c) la realizzazione di soluzioni finalizzate a cogliere opportunità di mercato legate alla prospettiva della società 5.0 e della silver economy, in ambito turistico, domotico, logistico e dei trasporti intelligenti;

d) la realizzazione tramite l'utilizzo di tecnologie additive;

e) l'attività di sperimentazione, ricerca applicata e sviluppo, nonché trasferimento tecnologico, orientati all'utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nonché di quelle emergenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale e produttiva e di favorire l'offerta di beni e servizi di nuova generazione.

3. Ai fini di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:

a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

 

     Art. 22. (Interventi volti alla diffusione delle tecnologie additive e al sostegno delle Alpine Technologies)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Udine, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive, quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Amaro, per la realizzazione di un progetto finalizzato al sostegno delle Alpine Technologies, quale fattore di rilancio competitivo della montagna friulana.

3. Le domande finalizzate alla concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive, corredate dei progetti con gli interventi programmati e del preventivo di spesa.

4. I progetti devono prevedere:

a) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso altre imprese e istituzioni;

b) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare i progetti valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

c) il coinvolgimento del sistema della formazione anche tramite università o istituti tecnici superiori anche con riferimento al laboratorio di meccatronica avanzata LAMA FVG.

5. Con il decreto di concessione sono stabiliti le ulteriori condizioni del contributo, compresa la normativa europea di riferimento e l'intensità del finanziamento, nonché i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 23. (Misure a sostegno delle KIBS)

1. La Regione riconosce l'importanza strategica delle imprese KIBS per favorire la transizione del sistema produttivo e, in particolare del settore manifatturiero, a una produzione a più alto valore aggiunto. La Regione riconosce, altresì, la necessità di enucleare nell'ambito della definizione generale di KIBS, gli specifici criteri per individuare le KIBS operanti sul territorio regionale, valorizzando anche le start-up innovative regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle stesse e delle loro collaborazioni con le imprese regionali, anche con particolare riferimento al settore manifatturiero.

2. Per la finalità di cui al comma 1 Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa realizza, in attuazione dell'articolo 30 quater, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e a valere sulle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia, anche sperimentando metodologie innovative, un'analisi e uno studio di fattibilità contenenti:

a) una proposta di criteri per l'individuazione della più puntuale definizione delle imprese KIBS operanti sul territorio regionale, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del tessuto produttivo regionale e di precedenti esperienze applicative a livello nazionale e internazionale;

b) una proposta di misure specifiche che favoriscano la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza tra KIBS regionali, imprese del territorio e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali;

c) una proposta di specifiche misure per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, che prevedano la presentazione e le modalità di eventuale revisione e aggiornamento, di un piano economico-finanziario con la quantificazione degli obiettivi del progetto e la descrizione del ruolo delle KIBS nell'ambito dello stesso, nonché la quantificazione degli obiettivi di crescita dell'impresa.

3. In esito all'analisi e allo studio di fattibilità di cui al comma 2, il regolamento di attuazione delle misure a favore delle KIBS di cui all'articolo 4, comma 2, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di accompagnare la crescita e lo sviluppo delle imprese KIBS, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'attuazione delle misure di cui al comma 2, lettere b) e c).

 

     Art. 24. (Progetti di open technology per le imprese)

1. Al fine di sviluppare l'industria 4.0 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al COMET S.c.r.l., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione, in collaborazione con il DITEDI - Distretto delle tecnologie digitali, di progetti di Open technology finalizzati a mettere a disposizione di gruppi composti da almeno cinque aziende tra cui almeno tre PMI, macchinari e strumenti afferenti alla sperimentazione condivisa di tecnologie abilitanti ed emergenti orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e la digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori, anche con riferimento alle potenzialità della filiera del vetro e anche con ricadute sugli enti della pubblica amministrazione.

2. I progetti devono prevedere:

a) il cofinanziamento da parte delle aziende partecipanti;

b) il coinvolgimento di almeno un parco scientifico e tecnologico regionale, eventualmente come ospitante la tecnologia e per creare le opportune reti e sinergie anche con progettualità in corso, nonché il coinvolgimento del sistema della formazione tramite università o istituti tecnici superiori;

c) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso almeno dieci ulteriori aziende per ciascuna azienda partecipante;

d) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare il progetto valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, previa acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, e successivamente, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, o nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) 651/2014, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. La domanda relativa alla progettualità di cui al comma 2 è presentata dal COMET, entro il 3o giugno di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

 

Capo III

Promozione di start-up e spin-off imprenditoriali e del crowdfunding

 

     Art. 25. (Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali, modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2012 e abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015)

1. Al fine di mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, sono concessi contributi a fondo perduto a favore:

a) di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le spin-off della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonché per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali;

b) di imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab), al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati;

c) di start-up innovative, a titolo di integrazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

2. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato le spese per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili anche se sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

3. Al fine di modernizzare il sistema di incentivazione anche tramite la sperimentazione di nuove modalità attuative, nell'ambito della misura prevista dal comma 1, lettera a), la Direzione centrale competente per le attività produttive si avvale del supporto di esperti incaricati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ai sensi dell'articolo 30 quater della legge regionale 11/2009, e del supporto delle articolazioni giovanili delle associazioni di categoria, nonché di quelle dell'innovazione.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), con la deliberazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018, può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima. La contribuzione è calcolata quale quota non superiore al 70 per cento dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sociale sottoscritto dagli altri soci, a fronte dell'acquisizione della partecipazione da parte del soggetto investitore ammesso alla garanzia del predetto Fondo. La contribuzione ha un ammontare massimo pari a 100.000 euro e può essere erogato quando l'aumento di capitale sociale sottoscritto è versato.

5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati:

a) i commi 3, 3 bis, 4 e 4 bis, dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

b) l'articolo 24 della legge regionale 3/2015.

 

     Art. 26. (Sostegno per crowdfunding)

1. Al fine di favorire il reperimento di capitali aggiuntivi per lo sviluppo delle start-up regionali, le seguenti linee contributive prevedono tra le spese ammissibili quelle legate all'utilizzo di piattaforme di crowdfunding:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) incentivi di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005;

c) incentivi per l'innovazione concessi sotto forma di voucher di cui all'articolo 20 della legge regionale 3/2015;

d) incentivi alle start-up innovative di cui all'articolo 23 della legge regionale 3/2015;

e) incentivi all'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 20 della legge regionale 5/2012;

f) incentivi all'imprenditoria femminile di cui all'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 i regolamenti attuativi delle rispettive linee contributive sono adeguati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo IV

Snellimento, semplificazione, incentivi automatici

 

     Art. 27. (Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)

1. I regolamenti e i bandi regionali riferiti alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo e riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio di semplificazione anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dell'autocertificazione e del massimo impiego delle procedure telematiche.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e la complessità dei procedimenti contributivi facenti capo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, le imprese presentano la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione di spesa, per i seguenti procedimenti contributivi:

a) articoli 42 bis, 54, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis e 62 della legge regionale 12/2002;

b) articolo 2, comma 54, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014);

c) articolo 2, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

3. L'Amministrazione regionale adegua i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le medesime finalità indicate ai commi 1 e 2 e per gli incentivi di importo non superiore a 5.000 euro è sempre consentita, nel rispetto della disciplina comunitaria e in deroga alla legge regionale 7/2000, la concessione e contestuale erogazione, a fronte della sola presentazione della domanda corredata delle eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni.

 

     Art. 28. (Spese antecedenti la domanda di contributo)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato i bandi o regolamenti regionali emanati in materia di attività produttive e turismo possono prevedere l'ammissibilità delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, fatti salvi eventuali termini specifici per la retroattività previsti dalla normativa di settore.

 

Capo V

Nuovi canali di comunicazione

 

     Art. 29. (Nuovi canali di comunicazione)

1. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che opera in stretto raccordo con le Direzioni centrali competenti per le attività produttive e per il lavoro e con gli altri Uffici regionali competenti, potenzia le attività di diffusione e comunicazione delle opportunità messe a disposizione delle imprese del territorio, anche attraverso:

a) l'istituzione di un numero verde rivolto alle imprese;

b) forme di comunicazione personalizzate in base alle specifiche esigenze delle singole imprese, rilevate anche tramite l'utilizzo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale;

c) la periodica messa a disposizione di un programma delle aperture di bandi previste per l'annualità in corso;

d) l'accompagnamento alla presentazione di progetti e domande, in collaborazione con le associazioni di categoria, con la costituzione di un gruppo di professionisti ed esperti specificamente formati;

e) la messa a disposizione delle imprese di un account di posta dedicato a ricevere le informazioni di interesse;

f) la realizzazione di un punto di accesso unico ai servizi del sistema regionale produttivo e del lavoro, un Ecosistema digitale;

g) la realizzazione di specifici pacchetti informativi dedicati in particolare alla diffusione delle pratiche legate all'economia circolare, all'economia sostenibile e alle novità introdotte dalla presente legge;

h) la realizzazione di iniziative per valorizzare e favorire la circolazione di idee e progetti innovativi, promuovendo le eccellenze territoriali in particolare quelle giovanili;

i) l'implementazione e la valorizzazione dei dati aperti di cui alla legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo).

2. L'Amministrazione regionale, avvalendosi dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, sviluppa, anche mediante l'utilizzo di tecnologie legate ai big data e all'intelligenza artificiale, uno strumento per la stima dell'impatto dei progetti beneficiari di agevolazioni regionali, in particolare sui seguenti fattori:

a) fatturato;

b) gettito fiscale;

c) occupazione diretta e stabile;

d) occupazione indotta;

e) introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, organizzative o commerciali.

 

TITOLO III

MISURE PER LA CRESCITA DELL'ECONOMIA REGIONALE

Capo I

Turismo e impresa

 

     Art. 30. (Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge regionale 2/2012 concernente il Fondo credito turismo)

1. Dopo l'articolo 6 quater della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), come inserito dall'articolo 49, è inserito il seguente:

«Art. 6 quinquies. (Fondo credito turismo)

1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse.

2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.».

 

     Art. 31. (Investimenti per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture turistico-ricettive)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese del settore turistico-ricettivo che vogliono crescere, elevando qualitativamente l'offerta turistica, mediante ristrutturazioni e rinnovi degli immobili di loro proprietà.

2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro.

3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.

 

     Art. 32. (Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di classificazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), anche con riferimento agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 47 bis della legge regionale medesima, al fine di elevare gli standard qualitativi delle unità e delle locazioni turistiche offerte sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale istituisce una banca dati nella quale si inseriscono le strutture medesime in possesso di standard qualitativi della prestazione determinati in base a un disciplinare concordato con le associazioni di categoria, operatori del settore, agenzie immobiliari, gestori di cui all'articolo 35, proprietari.

2. Alle strutture e agli alloggi di cui al comma 1 che aderiscono al disciplinare e che si iscrivono alla banca dati regionale è attribuito un codice identificativo utilizzato in ogni forma di comunicazione con il turista - utente comprensiva delle forme di pubblicità on line dell'immobile.

3. La banca dati regionale delle strutture di cui al comma 2 è inserita nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini del monitoraggio della qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa.

 

     Art. 33. (Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico)

1. Al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici, anche attraverso il miglioramento dei livelli di integrazione e coordinamento tra gli operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti turistici regionali, innalzando il livello di qualità delle strutture e dei servizi turistici offerti, l'Amministrazione regionale:

a) promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, quale forma prioritaria di aggregazione finalizzata alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti finalizzati alla costituzione della rete;

b) sostiene, attraverso il ricorso agli strumenti di premialità di cui all'articolo 77, comma 2, le aggregazioni di soggetti operanti nel settore turistico certificate EMAS o ECOLABEL, al fine di diffondere la cultura della sostenibilità e del miglioramento dei sistemi di gestione ambientale.

2. Per quanto previsto al comma 1, lettera a), sono adeguati i regolamenti regionali disciplinanti le forme contributive a favore delle reti di imprese al fine di introdurre le opportune forme di priorità e premialità.

 

     Art. 34. (Ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico)

1. Al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili, mediante il sistema delle agenzie di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a otto anni.

2. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4, comma 2, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Se le amministrazioni locali competenti per territorio, per la finalità di cui al comma 1, prevedono forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei medesimi soggetti, anche qualora non risultino beneficiari dei contributi, fermo restando l'obbligo specifico di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare gli enti locali nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della riduzione delle entrate.

 

     Art. 35. (Albergo diffuso)

1. L'Amministrazione regionale riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato albergo diffuso quale progetto integrato di riconversione territoriale che tiene conto della valorizzazione dei prodotti gastronomici, delle tradizioni, dell'economia e delle risorse storiche, culturali e ambientali di specifici territori e intende creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo e l'aggiornamento di tale progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunità locale interessata al fine di consentire migliori opportunità di occupazione e di sviluppo imprenditoriale giovanile e femminile.

2. Al fine di valorizzare l'offerta turistica integrata attraverso la promozione e il potenziamento del modello di albergo diffuso del Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG attua le opportune forme di coordinamento della promozione dello specifico prodotto turistico, assicurando la formazione obbligatoria degli operatori anche in collaborazione con il CATTFVG e i CAT ai sensi degli articoli 84 bis e 85 della legge regionale 29/2005, in collaborazione con le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale interessate per le rispettive competenze istituzionali e con la partecipazione attiva degli alberghi diffusi e degli enti locali.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 21/2016, al fine di garantire continuità al modello ricettivo dell'albergo diffuso, possono farne parte anche le strutture ricettive che si associano, rientrando nella gestione prevista dalla presente legge.

4. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale, anche al fine di valorizzare, in coordinamento con il marchio "Io sono FVG", i prodotti gastronomici, le tradizioni, l'economia, le risorse storiche, culturali e ambientali dello specifico territorio.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di PromoTurismoFVG, specifici contributi ai soggetti gestori degli alberghi diffusi, finalizzati alla messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione dello specifico prodotto turistico, nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture.

6. L'Amministrazione regionale può riservare quote degli stanziamenti annuali previsti a bilancio con riferimento agli incentivi previsti dal titolo VII della legge regionale 21/2016 per consentire il finanziamento di interventi di parte corrente e in conto capitale a favore di soggetti operanti nelle località nelle quali insistono gli alberghi diffusi e delle amministrazioni comunali capofila di progetti integrati di sviluppo locale finalizzate all'implementazione dei posti letto di alberghi diffusi esistenti, al miglioramento dell'arredo urbano, al sostegno di attività artigianali e commerciali comprese nel progetto integrato.

7. L'Amministrazione regionale può finanziare progettualità che prevedano la partecipazione congiunta di amministrazioni comunali, operatori economici e associazioni del territorio, finalizzati alla creazione di nuovi alberghi diffusi anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico.

 

     Art. 36. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 e all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del Cluster turismo)

1. All'articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 ter.1. sono inseriti i seguenti:

«2 ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.

2 ter.1.1.1. Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.»;

b) al comma 2 sexies dopo le parole «iniziative per lo sviluppo dei cluster» sono inserite le seguenti: «, con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1,».

2. All'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 35 le parole: «, nonché la creazione del cluster cultura creatività e turismo, di cui al comma 2 bis.1 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015» sono soppresse;

b) al comma 36 le parole: «2 bis.1,» sono soppresse.

 

     Art. 37. (Progetti condivisi di investimento a finalità turistico ricettiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a sostenere finanziariamente, anche tramite cofinanziamento di linee di intervento nazionali ed europee, progetti di investimento con finalità turistico ricettiva che coinvolgano, oltre alle imprese proponenti, una o più amministrazioni locali e almeno tre soggetti imprenditoriali attivi in settori complementari a quello turistico.

2. I progetti devono riguardare la riqualificazione e la rigenerazione urbana di aree, spazi e immobili pubblici o privati, al fine di promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, combattere il degrado, migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilità e la mobilità sostenibile, ridurre l'impatto ambientale.

3. I progetti di investimento di cui al comma 1 dovranno essere di importo pari o superiore a 1.200.000 euro.

4. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.

5. La Giunta regionale individua limiti dimensionali e finanziari dei progetti di investimento, nonché le modalità di valutazione del soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo eventuale cofinanziamento.

 

     Art. 38. (Voucher TUReSTA in FVG)

1. Al fine di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento in via sperimentale ai territori dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002, agendo contestualmente sulla capacità di spesa delle famiglie, sono istituiti i "voucher TUReSTA in FVG", utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibili presso strutture ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa [3].

2. I voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 320 euro, sulla base della numerosità dei componenti il nucleo familiare, possono essere fruiti esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli Venezia Giulia.

2 bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i "voucher TUReSTA in FVG" sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti [4].

3. Nelle zone omogenee A di svantaggio socio economico dei territori montani di cui alla legge regionale 33/2002, l'importo dei voucher di cui al comma 1 va da un minimo di 40 euro a un massimo 160 euro.

3 bis. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG" [5].

4. Con regolamento sono stabiliti requisiti e modalità di concessione dei rimborsi a favore delle strutture ricettive e le agenzie viaggio e i tour operator aventi sede legale o unità operative nella regione, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher [6].

 

     Art. 39. (Consorzio unitario per la montagna)

1. Al fine di promuovere l'aggregazione di operatori economici dell'area montana, verso un consorzio unitario per la promozione e commercializzazione turistica della montagna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un canale di finanziamento dedicato al finanziamento di un progetto complessivo presentato da un unico soggetto che aggrega soggetti territoriali rappresentativi di operatori economici di area montana complessiva.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati da soggetti in possesso di esperienza almeno quinquennale in attività di promo-commercializzazione di prodotti turistici e di organizzazione di eventi.

3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

 

Capo II

Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza

 

     Art. 40. (Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza)

1. Al fine di sostenere le imprese e l'occupazione l'Amministrazione regionale può prevedere agevolazioni sotto forma di credito di imposta alle PMI, per le spese legate alle seguenti iniziative di investimento, comprese le spese per consulenze e servizi strettamente pertinenti di affiancamento e avviamento:

a) riconversioni produttive relative agli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

b) riconversioni o adeguamenti dei processi produttivi legati a cambiamenti del mercato di riferimento;

c) interventi di revamping digitale di attrezzature e macchinari già presenti in azienda al fine di rendere possibile la gestione o il controllo da remoto e che prevedono il comprovato utilizzo dei relativi dati, ai fini del miglioramento dei processi produttivi.

2. La misura di cui al comma 1 è attuata nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento alla disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche.

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), individua annualmente, in sede di approvazione della legge di stabilità, le risorse necessarie per finanziare le agevolazioni di cui al comma 1.

 

Capo III

Capitalizzazione e rafforzamento

 

     Art. 41. (Sostegno alla capitalizzazione delle PMI)

1. Al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale tramite una maggiore capitalizzazione delle PMI, l'Amministrazione regionale può prevedere agevolazioni sotto forma di credito di imposta alle PMI che patrimonializzano l'impresa tramite un aumento di capitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 129/2014, può prevedere agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione.

3. La fruizione delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 non è cumulabile.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 129/2014, individua annualmente, in sede di approvazione della legge di stabilità, le risorse necessarie per finanziare le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

 

Capo IV

Nuovo sistema regionale degli strumenti di accesso al credito

 

     Art. 42. (Riforma, modernizzazione e semplificazione degli strumenti in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)

1. Il presente capo riforma gli strumenti regionali di agevolazione dell'acceso al credito delle imprese al fine di fornire all'economia regionale un sistema organico di misure di sostegno moderne, flessibili e adeguate alle sfide che il mercato del credito propone, semplificando la struttura dei fondi di rotazione e valorizzandone il ruolo di strumento di politica economica regionale. La riforma individua inoltre nuovi strumenti, estendendo l'operatività al leasing, promuovendo il microcredito e il credito di importo ridotto, introducendo la possibilità di rafforzare gli interventi di finanziamento agevolato con contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari, nonché pianificando l'impiego di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria.

 

     Art. 43. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 concernente strumenti di intervento)

1. L'articolo 2 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Strumenti di intervento)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:

a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato FRIE;

b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale;

c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;

e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;

f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;

g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.».

 

     Art. 44. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)

1. L'articolo 3 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)

1. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955, di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

3. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e la Gestione FRIE sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), amministrata con contabilità separata, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e possono essere alimentati da:

a) conferimenti della Regione;

b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;

c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;

d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;

e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;

f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.

4. Gli interventi relativi allo strumento di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.».

 

     Art. 45. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 2/2012)

1. L'articolo 5 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di fornire opportunità di vantaggio competitivo alle imprese e di contribuire alla modernizzazione e alla crescita del sistema produttivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti strategici per lo sviluppo dell'economia regionale, sono attivati mutui per la realizzazione di iniziative economiche nel territorio regionale da parte delle imprese di ogni dimensione.

2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di FRIE.».

 

     Art. 46. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 2/2012 concernente interventi finanziari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

«Art. 5 bis. (Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività produttive)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale, sono attivati interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche.

2. Gli interventi sono attivati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli orientamenti riguardanti gli aiuti alle imprese in difficoltà.».

 

     Art. 47. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)

1. L'articolo 6 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del sostegno alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, con priorità ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile, nonché agli investimenti che abbiano come obiettivo l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo in forma di leasing finanziario le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.».

 

     Art. 48. (Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine)

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

«Art. 6 ter. (Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), al fine di sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale, sono attivati a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, finanziamenti a condizioni agevolate:

a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

b) per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni, all'anticipazione di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito con modificazioni dalla legge 90/2013, nonché per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale.».

 

     Art. 49. (Inserimento degli articoli 6 quater e 6 sexies nella legge regionale 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi)

1. Dopo l'articolo 6 ter della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 48, è inserito il seguente:

«Art. 6 quater. (Microcredito)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, sono attivati finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. Tali finanziamenti sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti.

2. Ai fini dell'attuazione dei finanziamenti di cui al presente articolo i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.».

2. Dopo l'articolo 6 quinquies della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 30, è inserito il seguente:

«Art. 6 sexies. (Prestiti partecipativi)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale, sono attivati finanziamenti agevolati diretti:

a) alla ricapitalizzazione delle imprese costituite in forma di società di capitali;

b) alla capitalizzazione di società di capitali risultanti dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese.».

 

     Art. 50. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)

1. L'articolo 7 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.

2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.».

 

     Art. 51. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 2/2012 concernente contribuzioni integrative)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente:

«Art. 7 bis. (Contribuzione integrativa)

1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'articolo 5:

1) per le iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

2) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

3) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) per le iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

b) nel caso di concessione di finanziamenti e attivazione di operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti di cui all'articolo 6:

1) per i finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;

2) per le iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) per le iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m), n) della legge regionale 29/2005, nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei Comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) per le iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) per le iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.

2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.».

 

     Art. 52. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione)

1. L'articolo 8 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Disposizioni di attuazione ed esecuzione)

1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.

3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.

4. I criteri operativi di esecuzione stabiliscono le modalità per la determinazione della rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

 

     Art. 53. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 2/2012 concernente spese ammissibili)

1. All'articolo 9 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Spese ammissibili, vincoli e subentro)»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis", i mutui e le operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento finanziario.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai soggetti beneficiari delle operazioni finanziate con le dotazioni della Gestione FRIE e del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia si applicano i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previsti ulteriori vincoli in ragione della tipologia e dell'importo dell'operazione finanziata.».

 

     Art. 54. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione)

1. All'articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020,» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE»;

b) al comma 9 le parole «al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia»;

c) al comma 9 ter le parole «a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 3».

 

     Art. 55. (Disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2012)

1. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012, come sostituito dall'articolo 44, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e, a partire dall'1 luglio 2022, prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012 [7].

2. Entro il termine di cui al comma 1 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio:

a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);

b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908);

c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015);

d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

e) gestioni fuori bilancio concernenti la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), di seguito denominate "Sezioni anticrisi";

f) gestione fuori bilancio concernente la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

3. Ai fini di cui al comma 2 con deliberazioni della Giunta regionale è disposta la cessazione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 2 e sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni fuori bilancio soppresse.

4. Secondo modalità stabilite con le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 3 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia confluiscono le somme giacenti sulle gestioni fuori bilancio soppresse, nonché le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti alle operazioni finanziarie in corso.

5. Sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario che in virtù delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi sulle Sezioni anticrisi funge da supporto tecnico, amministrativo e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione delle Sezioni anticrisi. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sulle Sezioni anticrisi, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, 52, 53 e 54, hanno efficacia differita a partire dall'1 luglio 2022. Al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con la presente legge a favore delle imprese, fino al 30 giugno 2022, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni [8]:

a) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012, di seguito denominato "Fondo per lo sviluppo", possono essere destinate anche per l'attivazione di finanziamenti agevolati in forma di leasing finanziario;

b) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche all'attivazione di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti; a tali fini i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale;

c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

1) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

2) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

3) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento:

1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro;

2) alle iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) alle iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) alle iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) alle iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale la Giunta regionale determina le risorse finanziarie riservate per l'anno 2021 e per il primo semestre del 2022 a finanziare, mediante il FRIE e il Fondo per lo sviluppo, iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse. Con la concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo per la realizzazione delle iniziative di cui al primo periodo è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari [9].

8. All'articolo 28 della legge regionale 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia),» sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 3 è abrogata;

c) i commi 4, 5, 8 e 10 sono abrogati;

d) al comma 7 le parole: «emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali,» sono soppresse;

e) al comma 9 le parole: «, su proposta dell'Assessore alle attività produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali» sono soppresse;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo in applicazione delle norme di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).».

 

Capo V

Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria

 

     Art. 56. (Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria)

1. La Regione riconosce gli strumenti di ingegneria finanziaria quali mezzi fondamentali per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale, impiegando alle migliori condizioni e utilizzando al massimo grado gli istituti giuridici applicabili e le risorse finanziarie disponibili in ambito regionale, statale ed europeo.

2. In attuazione del comma 1 l'Amministrazione regionale riforma, in conformità alla normativa in materia di intermediari finanziari e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il sistema degli enti partecipati operanti nel settore, al fine di individuare un soggetto in grado di corrispondere ai requisiti stabiliti dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici per affidare incarichi diretti di creazione e gestione di strumenti di ingegneria finanziaria, anche nell'ambito delle politiche di coesione promosse dall'Unione europea.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alle competenti Commissioni consiliari una relazione nella quale sono indicate le possibili soluzioni tecniche e organizzative per addivenire a quanto previsto dal comma 2.

4. Al fine di consentire a Friulia SpA nel suo ruolo di finanziaria regionale, di promuovere e coordinare le iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi di cui agli articoli 31, 37 e 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia SpA, nel limite massimo di 1 milione di euro, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la Società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, anche mediante l'eventuale reperimento di ulteriori risorse mediante emissione di obbligazioni e la creazione di uno specifico fondo immobiliare chiuso. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.

6. L'Amministrazione regionale promuove la diffusione e la conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale ad adesione volontaria, anche con riferimento alla piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), come introdotto dall'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

 

Capo VI

Ottimizzazione e coordinamento delle risorse

 

     Art. 57. (Ottimizzazione e coordinamento delle risorse per il rilancio dell'economia regionale)

1. Al fine di ottimizzare le risorse da destinare all'attuazione delle finalità della presente legge la Direzione centrale competente in materia di attività produttive:

a) monitora le opportunità di cofinanziamento con fondi nazionali e comunitari, anche rivolti direttamente alle imprese o attuati tramite accordi di sviluppo, accordi per l'innovazione e altre forme di sostegno congiunto a progettualità rivolte allo sviluppo economico dei territori;

b) coordina l'utilizzo di fondi nazionali e comunitari nell'attuazione delle misure di competenza;

c) individua specifici progetti di sviluppo oggetto di cofinanziamento regionale, anche su iniziativa dei cluster regionali o di gruppi di imprese composti da almeno tre PMI.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, in raccordo con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, attua iniziative di informazione e di accompagnamento alle imprese.

 

Capo VII

Rafforzamento dell'internazionalizzazione

 

     Art. 58. (Rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'economia regionale)

1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, del rafforzamento delle imprese regionali sui mercati esteri, attraverso un approccio integrato in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, al fine di migliorare le prestazioni di internazionalizzazione dell'economia regionale e rafforzare la rete di collaborazioni internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale, in collaborazione con società ed enti partecipati, nonché tramite i cluster riconosciuti con l'articolo 15 della legge regionale 3/2015, attua accordi di collaborazione e partenariato di carattere economico, di carattere scientifico e di innovazione tecnologica con altre Regioni e con istituzioni internazionali anche avvalendosi di fondi messi a disposizione dell'Unione Europea attraverso programmi a gestione diretta e indiretta.

3. La Regione avvalendosi dello Sportello regionale per l'Internazionalizzazione (SPRINT) sostiene le iniziative di cui al comma 2, nonché quelle di internazionalizzazione delle imprese regionali collaborando con i portatori di interesse pubblici e privati del territorio e raccordando la propria politica di promozione sui mercati esteri e di rafforzamento della rete internazionale con le strategie nazionali ed europee.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, vengono approvate le strategie di sviluppo di cui al comma 1 e definite le modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 59. (Modifiche alla legge regionale 2/1992 concernente l'internazionalizzazione delle imprese)

1. La rubrica del capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), è sostituita dalla seguente: «Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese».

2. L'articolo 24 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (Contributi per l'internazionalizzazione)

1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articolo 25, 26 e 26 bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati "contributi per l'internazionalizzazione".

2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto "de minimis", sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.».

3. L'articolo 25 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

a) partecipazione a fiere ed esposizioni;

b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;

c) partecipazione a incontri business to business;

d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;

e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;

f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;

h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.».

4. L'articolo 26 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. (Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di società consortile o di consorzio con attività esterna.».

5. Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26 bis. (Internazionalizzazione digitale)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer;

b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;

c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;

d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;

e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;

f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;

g) organizzazione di eventi web-based.».

 

Capo VIII

Attrazione di investimenti

 

     Art. 60. (Sostegno all'attrazione di investimenti)

1. Al fine di attrarre, prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali, nuovi investimenti da parte di imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l'insediamento nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 63, e dal capo III del titolo IV, con le modalità ulteriori di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a bando con aperture quadrimestrali a valere su una riserva di fondi dedicata alle finalità di cui al comma 1 disposta annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva.

3. Gli incentivi sono concessi a favore delle iniziative in possesso dei seguenti requisiti:

a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel primo anno dall'avvio dell'iniziativa e ulteriori venti nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel triennio; i contratti di lavoro possono anche essere part time a tempo indeterminato, nel qual caso sono conteggiati in percentuale sulla base dell'effettivo impegno lavorativo orario;

b) investimento minimo di 7 milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento di uno stabilimento esistente;

c) significativo impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture, nei primi tre anni;

d) vincolo di destinazione almeno settennale.

4. Nell'ambito delle attività di attrazione investimenti Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa raccoglie eventuali manifestazioni di interesse all'insediamento.

 

Capo IX

Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale

 

     Art. 61. (Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'attivazione degli interventi finanziari di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia), con i limiti previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge medesima, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile, il rafforzamento e l'integrazione delle filiere produttive come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera k), della legge regionale 3/2015, limitatamente ai settori dell'acciaio, dell'automotive, della cantieristica e della nautica, del legno arredo, della trasformazione agroalimentare e del comparto biomedicale, tramite il sostegno a progetti unitari di filiera.

2. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.

 

Capo X

Riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale

 

     Art. 62. (Valorizzazione dei consorzi)

1. Al fine di creare le condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese e per l'insediamento di nuove attività produttive ad alto potenziale di sviluppo, la Regione valorizza lo strumento degli incentivi agli insediamenti, nonché le attività dei Consorzi di sviluppo economico locale quale modello organizzativo di eccellenza per la gestione del territorio di competenza, agevolando l'introduzione di funzionali sistemi di gestione e di governo degli agglomerati industriali.

 

     Art. 63. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente gli incentivi all'insediamento)

1. All'articolo 6 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «nuovi insediamenti produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.».

 

     Art. 64. (Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 concernente i Consorzi di sviluppo economico locale)

1. All'articolo 62 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. I consorzi esercitano la loro attività, limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato.

1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.»;

c) al comma 2 il periodo «I consorzi sono riuniti nel "coordinamento dei consorzi", convocato almeno due volte l'anno dalla Regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione.» è soppresso;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:

a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;

b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;

c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.

2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:

a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;

b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;

c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;

d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale.

2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.»;

e) al comma 8 dopo le parole «zone industriali» sono inserite le seguenti: «, e di proprietà degli stessi,».

 

     Art. 65. (Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge regionale 3/2015 concernente ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)

1. Dopo l'articolo 63 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:

«Art. 63 bis. (Operazioni di ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)

1. È costituito un unico Consorzio di sviluppo economico locale all'esito della fusione del Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia e del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, mediante fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

2. Le operazioni di ulteriore riordino si concludono con la registrazione dell'atto di fusione.».

 

     Art. 66. (Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi)

1. All'articolo 64 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività di impresa;»;

b) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:

«b bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria;

b ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attività produttive;

b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese;

b quinquies) provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale;»;

c) al comma 2 prima delle parole «Nell'esercizio delle funzioni» sono inseriti i seguenti periodi: «I consorzi sono necessari all'attuazione delle politiche industriali della Regione. La Regione può delegare funzioni proprie ai consorzi.»;

d) alla lettera b bis) del comma 3 dopo la parola «immobili» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture»;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5 bis. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento, sono tenute a corrispondere al consorzio, presso il quale risultano insediate, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.

5 ter. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere e dei servizi resi dal consorzio, sono tenute a corrispondere allo stesso consorzio che ha stipulato con il Comune l'intesa di cui all'articolo 62, comma 1 bis, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.»;

f) al comma 6 dopo le parole «articolo 51» sono inserite le seguenti: «e 51 ter e regolamenti correlati» e dopo le parole «la stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «o la delegazione amministrativa intersoggettiva,»;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000.»;

h) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9 bis. Le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2002, non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.».

 

     Art. 67. (Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 3/2015 concernente il Consiglio d'amministrazione dei consorzi)

1. All'articolo 70 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dopo la parola «omnicomprensivo» sono aggiunte le seguenti: «, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente,»;

b) al comma 11 dopo la parola «omnicomprensivo» sono aggiunte le seguenti: «, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente,».

 

     Art. 68. (Sostituzione dell'articolo 79 della legge regionale 3/2015 concernente il bilancio dei Consorzi)

1. L'articolo 79 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. (Bilancio)

1. I consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, in quanto compatibili.

2. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.

3. Gli interventi finanziati con fondi pubblici sono oggetto di separata annotazione contabile.».

 

     Art. 69. (Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 3/2015 concernente il piano industriale dei consorzi)

1. L'articolo 80 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 80. (Piano industriale)

1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio, e pertanto:

a) specifica in modo chiaro ed efficace i criteri di previsione adottati nel formulare le previsioni, sia per i ricavi/entrate che per i costi/uscite elaborando un conto economico prospettico;

b) specifica le fonti di finanziamento a copertura del fabbisogno evidenziato, distinguendo la fonte delle risorse ed elabora un budget finanziario, con evidenza dei flussi e l'evidenza del fabbisogno finanziario netto; nell'elaborazione del piano è data evidenza dei ricavi/costi e delle entrate/uscite derivanti dall'impiego dei trasferimenti/contributi pubblici previsti a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale dalla normativa vigente.

2. Il piano è approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 3, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che attuano le operazioni di ulteriore riordino, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di ulteriore riordino di cui all'articolo 63 bis.

3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze, ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in relazione a particolari contenuti specifici del singolo piano industriale entro sessanta giorni dal ricevimento si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria e lo approva ai sensi dell'articolo 82.

4. Per finalità di semplificazione del procedimento amministrativo e di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 3 sono assunti attraverso l'indizione di una conferenza interna di servizi tra le Direzioni centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi interna, a cui è allegata la documentazione inerente il piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza di servizi, è inoltrato, almeno dieci giorni prima della data della riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla conferenza di servizi può essere invitato il consorzio interessato che ha inoltrato il piano industriale ai sensi del comma 3 al fine di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni che si rendessero necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori centrali o loro delegati. I pareri indicati nel verbale di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, ultimo periodo, della legge 241/1990, è considerato acquisito favorevolmente il parere delle Direzioni centrali il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

5. Il piano è pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.».

2. I procedimenti di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, come sostituito dal comma 1.

 

     Art. 70. (Sostituzione dell'articolo 82 della legge regionale 3/2015 in tema di vigilanza)

1. L'articolo 82 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. (Vigilanza)

1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive; la Giunta regionale approva il piano industriale di cui all'articolo 80 secondo le modalità ivi previste.

2. Il piano industriale è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.».

 

     Art. 71. (Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 3/2015 concernente trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)

1. All'articolo 85 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e all'EZIT» sono soppresse e dopo la parola «paesaggistica» sono aggiunte le seguenti: «, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari»;

b) al comma 2 le parole «o dell'EZIT» e «e dell'EZIT» sono soppresse e dopo la parola «rilevante.» è aggiunto il seguente periodo: «Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purché strettamente funzionali a essi, sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.

2 ter. È riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per i trasferimenti di cui al presente articolo per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari.»;

d) ai commi 4 e 5 le parole «e l'EZIT» sono soppresse.

 

     Art. 72. (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per infrastrutture locali)

1. All'articolo 86 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e all'EZIT» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.»;

c) alla lettera b) del comma 2 le parole: «e l'EZIT» sono soppresse;

d) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.»;

e) al comma 3 le parole: «e l'EZIT» sono soppresse;

f) al comma 9 le parole: «e di parametri di proporzionalità» sono soppresse.

 

     Art. 73. (Modifiche all'articolo 87 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)

1. All'articolo 87 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «comma 3,» sono aggiunte le seguenti: «e 63 bis,»;

b) al comma 4 dopo la parola «riordino» sono aggiunte le seguenti: «e, per le operazioni di ulteriore riordino, entro sessanta giorni dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 63 bis, comma 2,»;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 63 bis si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2017, n. 0174/Pres (Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'articolo 87, comma 7 della medesima legge regionale).».

 

     Art. 74. (Modifiche all'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere anche i Consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le aree di propria competenza, a favore delle aziende insediate, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1.».

 

     Art. 75. (Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo)

1. Al fine di garantire una gestione unitaria e razionale delle risorse presenti sul territorio montano e finalizzate a sostenere lo sviluppo economico di quei territori, gli immobili di proprietà dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o dell'Ente cui è attribuita la proprietà in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), con destinazione d'uso industriale o artigianale e rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.), di seguito Consorzio, sono trasferiti in proprietà al Consorzio medesimo mediante conferimento, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni conferiti.

2. Il conferimento avviene coerentemente con il piano industriale di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 69. Per la stima dei beni conferiti si applicano le disposizioni di rinvio di cui al vigente articolo 29 dello Statuto del Consorzio.

3. Con riferimento agli altri immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale e non rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio, l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, o l'Ente che risulta dal riassetto dei livelli di governo del territorio in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 21/2019, e il Consorzio possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 64, comma 6, della legge regionale 3/2015.

 

     Art. 76. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26/2020)

1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 38 dopo le parole «un contributo» sono inserite le seguenti: «, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014,»;

b) dopo il comma 38 è inserito il seguente:

«38 bis. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 38 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in maniera di appalti.».

 

TITOLO IV

MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ DELL'ECONOMIA REGIONALE

Capo I

Economia sostenibile

 

     Art. 77. (Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile e modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005, all'articolo 1 della legge regionale 18/2003, all'articolo 8 della legge regionale 4/1999 e all'articolo 6 della legge regionale 12/2006)

1. La Regione sostiene l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico, al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l'incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:

a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

3. Oltre a quanto stabilito al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese per:

a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui:

1) innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento dei rifiuti, compreso il riuso dei beni e materiali recuperati;

2) progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, riuso e riciclo degli scarti alimentari, allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo dei rifiuti;

3) realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, di migliorare la loro riciclabilità e di favorirne la rigenerazione;

4) sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

b) la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;

c) l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico;

d) l'introduzione nell'organizzazione aziendale dell'attività dell'esperto in gestione dell'energia, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti, sentito il gruppo di lavoro interdirezionale sull'economia circolare, istituito con decreto del Direttore generale n. 485 dell'1 ottobre 2019, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

5. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 sono abrogati:

a) le lettere i) e n) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005;

b) i commi da 1 a 8 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

c) i commi da 33 a 38 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

d) il comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), modificativo della legge regionale 4/1999.

 

     Art. 78. (Impresa diffusa)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori, alla sicurezza delle condizioni di lavoro e a un maggiore benessere organizzativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire a progetti pilota, nell'ambito delle progettualità finanziate a valere sull'articolo 86 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 72, che prevedono la messa a disposizione delle imprese di spazi di lavoro di prossimità connessi da remoto per i propri dipendenti anche al fine di agevolare la conciliazione vita lavoro, in sinergia con le misure di cui al titolo III, capo IV bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. Per le finalità di cui al comma 1 il regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), è aggiornato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

Economia circolare

 

     Art. 79. (Riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo)

1. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare un'identità unitaria del legno regionale promuovendone l'utilizzo, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile, attraverso:

a) l'implementazione di metodi di produzione aziendale che puntano al continuo miglioramento del sistema, all'efficientamento e innovazione dei processi produttivi e commerciali, allo sviluppo di progetti di aggregazione tra imprese e di collaborazione in filiera;

b) la valorizzazione delle caratteristiche peculiari del legno di origine regionale attraverso azioni innovative di conservazione, tracciabilità, classificazione, lavorazione e commercializzazione in un'ottica di sviluppo sostenibile e duraturo delle filiere locali;

c) l'incentivazione delle iniziative aziendali di sostenibilità e circolarità della produzione, anche attraverso l'utilizzo o la trasformazione di materie prime di origine vegetale coltivate in regione in aggiunta o alternativa al legno;

d) la valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici legati al bosco e al legno, comprese le azioni di comunicazione e sviluppo commerciale connesse;

e) il conseguimento e il mantenimento delle certificazioni di sostenibilità e qualità all'interno delle filiere che compongono l'economia del legno del Friuli Venezia Giulia;

f) l'incentivazione delle filiere corte per l'innovazione diffusa e sostenibile, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità futura della filiera grazie alla crescita sinergica dell'intero comparto.

3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente n materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 2, in applicazione del regime di aiuto "de minimis".

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile svolge l'attività promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia, nonché la gestione degli incentivi di cui al comma 2 nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale, conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, che stabilisce altresì le modalità attuative del rimborso spese per l'attività svolta, le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile.

5. Per le finalità di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile, svolge l'attività promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia, anche mediante la stipula di una convenzione con la società cooperativa Legno Servizi.

6. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 4 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale e si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle attività.

7. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.

 

     Art. 80. (Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG)

1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza del comparto arredo del Friuli Venezia Giulia quale valore sia per l'economia regionale sia per l'intero comparto nazionale di riferimento, e intende favorire il suo sviluppo, con riferimento alle aree produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della Sedia, in un'ottica di rinnovamento, crescita e valorizzazione dell'identità che rappresenta.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile un contributo per la realizzazione, anche in sinergia con gli altri attori economici e locali che compongono il sistema arredo, di iniziative finalizzate a:

a) sviluppare forme di standardizzazione e semplificazione burocratica per le opere di riqualificazione, riconversione o ampliamento degli edifici a uso industriale presenti nei distretti, anche attraverso un coinvolgimento collaborativo con i consorzi industriali attivi nei territori limitrofi;

b) proporre e realizzare azioni di valorizzazione e marketing territoriale nei Distretti con l'obiettivo di promuovere le peculiarità degli stessi anche nel panorama nazionale e internazionale;

c) sviluppare e incentivare forme di collaborazione tra le imprese al fine di attuare azioni di welfare, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 87 della presente legge;

d) valorizzare i poli formativi del settore mobile e arredo presenti nei distretti, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione con le imprese;

e) incentivare e valorizzare i processi di sostenibilità, circolarità e innovazione continua all'interno dei distretti.

3. Al contributo di cui al comma 2, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile che può comprendere anche spese per servizi, consulenze ed esperti esterni.

4. Per accedere al contributo di cui al comma 2 il Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

5. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 4 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III

Riuso e recupero

 

     Art. 81. (Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto produttivo, nonché la prevenzione dell'abbandono di rifiuti, con particolare riguardo alle aree e agli edifici industriali non utilizzati, la Regione promuove gli interventi di sostegno finanziario funzionalmente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree compromesse dalla crisi economica [10].

2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015, e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la Regione:

a) promuove la collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale, con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia;

b) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo dismesso;

c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico, sociale e ambientale, riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

d) individua le aree e gli immobili sui quali operare la riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini produttivi, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema produttivo locale, anche al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi;

e) favorisce l'innovazione e la sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta uno specifico master plan, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale.

 

     Art. 82. (Complessi produttivi degradati)

1. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione.

2. I complessi produttivi degradati di cui al comma 1, ricompresi nelle zone D1, D2 e D3 così come definite dal Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), riconosciuti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione, possono essere assoggettati a interventi di riconversione e di riqualificazione produttiva sostenibile, finalizzati:

a) allo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione;

b) alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato;

c) all'innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua l'ambito territoriale entro il quale ogni consorzio è tenuto a operare la ricognizione utile all'identificazione dei perimetri comprendenti i complessi produttivi degradati, nonché le modalità e i termini di esecuzione della ricognizione. Con successiva deliberazione sono determinati i criteri di assegnazione delle risorse per l'attività di ricognizione. I Consorzi di sviluppo economico locale collaborano con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia alle attività di analisi volte alla definizione dei predetti perimetri, nonché con il soggetto individuato per la redazione del master plan di cui all'articolo 81, comma 3, per le attività di supporto anche afferenti la fase di ricognizione delle zone D1, D2 e D3 [11].

 

     Art. 83. (Riqualificazione produttiva sostenibile)

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 82, comma 3, sono individuati i Consorzi di sviluppo economico locale ai quali è attribuita la competenza a operare ai fini della riqualificazione produttiva sostenibile, sulla base di convenzioni con i soggetti territorialmente competenti alla pianificazione delle aree comprese nei perimetri di cui all'articolo 82, comma 2.

2. Le aree comprendenti i complessi produttivi degradati, se ricadono in zone di cui all'articolo 82, comma 2, diverse dalle zone D1, sono assimilate alle zone D1 ai soli fini contributivi.

3. Per le finalità di cui alla presente legge entro le aree di cui all'articolo 82, comma 2:

a) i Consorzi di sviluppo economico locale attuano tutte le iniziative di competenza, a valere sulle risorse stanziate dall'Amministrazione regionale sulle misure contributive di cui agli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015;

b) i privati possono accedere alle risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale nel contesto delle misure contributive di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 63;

c) l'Amministrazione regionale può riservare ulteriori risorse dedicate ai Consorzi di sviluppo economico locale o ai privati, a valere sul fondo di cui all'articolo 85, per sostenere interventi di riqualificazione produttiva sostenibile all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2.

 

     Art. 84. (Interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile)

1. Costituiscono interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.

2. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri:

a) qualità architettonica;

b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia;

c) efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico;

d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;

e) incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;

f) qualità paesaggistica.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le imprese, nella misura massima del 50 per cento, per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale di cui al comma 1 correlato agli immobili presenti all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2, con incentivi, concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, assegnati, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, con procedimento valutativo a bando, che disciplina anche i punteggi per la selezione degli interventi. La selezione degli interventi è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi;

b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali;

c) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato;

d) classificazione dell'intervento secondo la disciplina del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni");

e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo;

f) attribuzione al fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale;

g) interventi di bonifica del suolo o dall'amianto presente negli edifici.

 

     Art. 85. (Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile)

1. Per le finalità di cui al presente capo è istituito un fondo regionale per finanziare l'esecuzione degli interventi attuati entro il perimetro dei complessi produttivi degradati alimentato da enti pubblici, organismi di diritto pubblico e associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati che intendono avviare nuove attività produttive nelle aree interessate dagli interventi.

2. Il fondo è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale che definisce anche i criteri di riparto.

3. L'attuazione della disposizione di cui al comma 1, avente carattere programmatorio, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.

 

Capo IV

Responsabilità sociale d'impresa

 

     Art. 86. (Sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale)

1. La Regione riconosce il ruolo chiave delle imprese nell'attuazione degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e, al fine di accompagnare le aziende della regione nelle strategie di implementazione e crescita dei modelli di responsabilità sociale d'impresa, anche tramite l'adozione di nuovi modelli di business o nuovi modelli organizzativi, promuove le azioni volte ad attuare le tipologie di intervento che contribuiscono all'alfabetizzazione sulla sostenibilità per aziende, all'accompagnamento alle imprese nell'adozione di comportamenti socialmente responsabili e al mantenimento e sostegno allo sviluppo di una strategia sostenibile di lungo periodo.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità:

a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

3. Al fine di accompagnare le aziende della regione nelle strategie di implementazione e crescita nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa, la Regione sostiene le imprese che acquisiscono nuove competenze aventi ad oggetto in particolare l'innovazione organizzativa, l'introduzione di nuovi modelli di business, nonché l'adozione di bilanci e di rendiconti di sostenibilità [12].

4. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi a soggetti in possesso di comprovata competenza pluriennale in materia di responsabilità sociale d'impresa secondo i criteri e le modalità previsti da apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e Turismo, sentito l'Assessore competente in materia di lavoro [13].

 

Capo V

Welfare territoriale e aziendale

 

     Art. 87. (Welfare territoriale e aziendale)

1. La Regione riconosce tra le priorità da sviluppare a favore della produttività delle imprese l'attivazione, in via sperimentale, sulla base di un'architettura omogenea a livello regionale condivisa tra le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di attività produttive, di forme territoriali di welfare aziendale con particolare riguardo all'accesso dei collaboratori delle PMI, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, anche in sinergia con la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa presenta alla Direzione centrale attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta complessiva che individui le attività da destinare alla realizzazione del progetto di welfare e l'attivazione di una piattaforma dedicata, curandone l'attuazione.

 

Capo VI

Nuovi modelli organizzativi

 

     Art. 88. (Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa)

1. In coerenza con l'articolo 46 della Costituzione e in armonia con la normativa nazionale vigente, anche al fine di favorire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 55 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, la Regione promuove, favorisce e sostiene la partecipazione dei lavoratori, sia in forma diretta sia attraverso le loro rappresentanze e associazioni sindacali, alla gestione delle imprese che hanno la loro sede legale, ovvero siti produttivi o unità organizzative nel territorio regionale, quale elemento essenziale per lo sviluppo competitivo del sistema economico locale e per la valorizzazione della sua vocazione comunitaria e delle sue esperienze e competenze distintive.

2. Nella prospettiva di cui al comma 1 la Regione riconosce come destinatarie dei propri interventi di agevolazione e supporto, le imprese, diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI, del codice civile, che adottano un regolamento di collaborazione in conseguenza di accordi stipulati con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, che prevede, almeno due dei seguenti requisiti:

a) la redistribuzione ai lavoratori dipendenti, nei limiti e con modalità definite nel regolamento di collaborazione, di una quota del profitto d'impresa anche attraverso l'assegnazione agli stessi di azioni o titoli equivalenti;

b) l'attivazione di procedure di informazione e di consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori, ulteriori rispetto alle prescrizioni della legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, in occasione delle decisioni più rilevanti dell'impresa, che prevedano anche il monitoraggio e la verifica delle decisioni medesime;

c) l'istituzione di organismi paritetici, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori, dotati, nel rispetto delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva, di funzioni consultive e di indirizzo in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, le pari opportunità, la remunerazione di risultato, l'organizzazione del lavoro e le modalità della prestazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, i servizi sociali di supporto ai lavoratori e alle loro famiglie e le misure di welfare, tali da realizzare significativamente ed effettivamente i principi della responsabilità sociale d'impresa;

d) la presenza di un membro all'interno degli organi di gestione dell'impresa che sia appositamente eletto o nominato secondo modalità condivise con le rappresentanze o le associazioni sindacali o forme alternative che non prevedano necessariamente l'appartenenza al sindacato laddove non sia prevista la presenza del sindacato;

e) l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale d'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni o delle quote e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario negli organismi di sorveglianza, controllo o gestione.

3. Al fine di agevolare l'adozione di forme di responsabilità sociale d'impresa anche in realtà di minori dimensioni definite dal regolamento di cui al comma 5, il regolamento di collaborazione è considerato valido anche se prevede solo uno dei requisiti di cui al comma 2.

4. A favore delle imprese che adottano il regolamento di collaborazione la Giunta regionale, può riconoscere priorità sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria e può prevedere ulteriori forme di sostegno da disciplinarsi con successiva legge regionale.

5. Con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, sono disciplinati i criteri e le modalità operative di cui al comma 4, anche ai fini dell'individuazione delle priorità di cui al comma 4.

6. Il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale di cui all'articolo 4 quinquies della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è l'organo deputato ai fini del monitoraggio e della eventuale verifica, su richiesta delle parti, dei regolamenti di collaborazione di cui al comma 2, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il Tavolo permanente verifica, esclusivamente su richiesta delle parti, tra le varie condizioni anche a tutela della concorrenza, che il datore di lavoro abbia correttamente o meno fruito degli interventi di agevolazione e supporto previsti dal comma 2, e svolgendo un accertamento sul merito del trattamento economico e/o normativo contrattuale applicato dai regolamenti di collaborazione ed effettivamente e sostanzialmente garantito ai lavoratori, non limitandosi a un mero accertamento legato a una formale applicazione dei regolamenti di collaborazione medesimi. Tuttavia questa valutazione di equivalenza non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale. Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati anche da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale determinerà la perdita di eventuali interventi di agevolazione e supporto previsti dal comma 2, solo qualora, in esito alla volontaria verifica richiesta dalle parti, non vengano riportati a equivalenza in un tempo congruo determinato di volta in volta dal medesimo Tavolo permanente.

 

TITOLO V

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 4/2005, 26/2005, 3/2015, 5/2020 E INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Capo I

Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 26/2005, 3/2015 e 5/2020

 

     Art. 89. (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005)

1. All'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004. all'articolo 42 della legge regionale 4/2005), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) del comma 1 le parole «incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «interventi per l'internazionalizzazione delle imprese»;

b) dopo la lettera n quater) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«n quinquies) contributi per start-up giovanili di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa));

n sexies) contributi per coworking e fab lab di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3;

n septies) contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di cui all'articolo 77, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.».

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 25, comma 5, è abrogata la lettera n ter) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005.

 

     Art. 90. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005)

1. L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Comitato tecnico di valutazione)

1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale o regolamento.

2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e un esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti.

3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive. Con la medesima deliberazione sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.

4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Per i progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico il responsabile del procedimento può, sentito il Comitato, affidare la preliminare valutazione tecnica dei progetti a esperti per materia (di seguito, Esperti) selezionati tra gli iscritti all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del ministero dello sviluppo economico o all'Albo degli esperti del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Su richiesta del responsabile del procedimento il Comitato si esprime su particolari problematiche relative all'esame del progetto e ai casi di precontenzioso e contenzioso. Per l'espressione del parere il responsabile del procedimento, sentito il Comitato può individuare uno o più Esperti, per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali. Agli esperti è dovuto il rimborso spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6 nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato e l'ammontare dei compensi degli Esperti sono stabiliti con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.

11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.».

2. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1398 di data 26 luglio 2016, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 26 luglio 2021.

 

     Art. 91. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster)

1. All'articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis le parole «L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia» sono sostituite dalle seguenti: «Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile»;

b) al comma 2 ter le parole «L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET» sono sostituite dalle seguenti: «Il COMET S.c.a.r.l.»;

c) al comma 2 ter.1. le parole «L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI» sono sostituite dalle seguenti: «Il DITEDI-Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l.».

 

     Art. 92. (Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter e modifiche all'articolo 23 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 3/2015 sono inseriti i seguenti:

«Art. 22 bis. (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:

a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.

 

     Art. 22 ter. (Riconoscimento dei laboratori di ricerca)

1. La Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni o enti, di seguito tutti indicati con il termine laboratori, purché abbiano i seguenti requisiti:

a) il laboratorio sia effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;

b) il laboratorio disponga di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;

c) il laboratorio si avvalga di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);

d) il laboratorio possieda un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:

1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;

2) organizzazione e dotazione di attrezzature;

3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;

4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;

5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;

6) collaborazioni con altri enti di ricerca;

7) pubblicazioni;

8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.

2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.

3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.

4. Danno luogo a revoca del riconoscimento:

a) aver presentato richiesta in tal senso;

b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;

c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento.

5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.».

2. All'articolo 23 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole «dei potenziali imprenditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei nuovi imprenditori»;

b) le lettere c) e d) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

 

     Art. 93. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)

1. All'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «(Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)» sono aggiunte le seguenti: «e successive modifiche e integrazioni»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui al comma 2;

b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni della Comunicazione per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;

c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).»;

c) dopo la lettera b) del comma 9 è aggiunta la seguente:

«b bis) una parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.».

 

Capo II

Interpretazione autentica

 

     Art. 94. (Interpretazione autentica)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 4, lettera a), della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), per trasformazione di prodotti del settore lattiero-caseario si intende la trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli.

 

TITOLO VI

CLAUSOLA VALUTATIVA, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Clausola valutativa

 

     Art. 95. (Clausola valutativa)

1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:

a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le eventuali criticità emerse in sede di applicazione e le informazioni relative all'andamento e al finanziamento dei diversi provvedimenti, acquisite nel monitoraggio previsto dall'articolo 97;

b) successivamente al primo biennio, una relazione triennale che informa sugli esiti delle attività di valutazione e controllo svolte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 97, dando in particolare conto dell'impatto delle diverse linee di intervento.

2. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

 

Capo II

Abrogazioni e disposizioni finali

 

     Art. 96. (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono specificamente abrogati:

a) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);

b) l'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002;

c) il comma 49 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002).

2. È confermata l'abrogazione del comma 2 bis.1 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015, a decorrere dall'1 gennaio 2019, per effetto dell'articolo 7, comma 23, della legge regionale 29/2018, di abrogazione dell'articolo 2, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

 

     Art. 97. (Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno delle attività produttive)

1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività produttive, la Direzione centrale competente in materia di attività produttive congiuntamente alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e alla Direzione centrale competente in materia di tutela dell'ambiente, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alla Giunta regionale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale. La relazione contiene inoltre elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, al fine di consentire alla Giunta regionale di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.
2. La Giunta regionale, nello svolgimento dell'attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, può richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive direttamente alle Direzioni centrali di cui al comma 1.

3. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività produttive, sono tenuti a fornire alle Direzioni centrali di cui al comma 1 ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto utile per le attività di cui al presente articolo.

 

     Art. 98. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 90.800 euro, suddivisa in ragione di 30.800 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 590.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021, di 165.000 euro per l'anno 2022 e di 225.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) e, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 13 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.

5. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 3, lettere b), c), d), e), f) e g) è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2021 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, per le finalità della lettera a), relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 243.008,29 euro, suddivisa in ragione di 143.008,29 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalità di cui all'articolo 15 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2.

7. Per le finalità di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2021 e di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, per l'anno 2021 è autorizzata, relativamente alle spese di parte capitale, la spesa complessiva di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 200.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Per le finalità di cui all'articolo 22 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. Per le finalità di cui all'articolo 24 è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e Innovazione) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

16. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

17. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

18. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

19. Per le finalità di cui all'articolo 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

20. Per le finalità dell'articolo 6 quinquies, comma 2, della legge regionale 2/2012, come introdotto dall'articolo 30, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

21. Per le finalità di cui all'articolo 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

22. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021, di 60.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

23. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.100.000 euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500.000 euro per l'anno 2022 e di 1.600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

24. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

25. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

26. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

27. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2 ter.1.1 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 36, comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

28. Per le finalità di cui all'articolo 38 è autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

29. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

30. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 2/2012, come sostituito dall'articolo 50, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

31. Per le finalità di cui all'articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

32. Per le finalità di cui all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

33. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 6, lettera c), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

34. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 6, lettera d), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

35. Per le finalità di cui all'articolo 55, comma 7, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

36. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

37. Per le finalità di cui all'articolo 58 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

38. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 2/1992, come sostituito dall'articolo 59, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

39. Per le finalità di cui all'articolo 60, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

40. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 63, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

41. Per le finalità di cui all'articolo 85, comma 1, della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 71, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

42. Per le finalità di cui all'articolo 87 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 73, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

43. Per le finalità previste dall'articolo 77, comma 3, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

44. Per le finalità previste dall'articolo 77, comma 3, lettere c) e d), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

45. Per le finalità previste dall'articolo 78 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

46. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

47. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

48. Per le finalità di cui all'articolo 80, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023.

49. Per le finalità di cui all'articolo 81, comma 3 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

50. Per le finalità previste dall'articolo 83, comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 4.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 1.600.000 euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

51. Per le finalità previste dall'articolo 83, comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 2.300.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1 milione per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

52. Per le finalità previste dall'articolo 84, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

53. Per le finalità previste dall'articolo 86, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

54. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettere l) e da n quinquies) a n septies), della legge regionale 4/2005, come modificato dall'articolo 89, è autorizzata la spesa complessiva di 1.368.000 euro, suddivisa in ragione di 668.000 euro per l'anno 2021 e di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

55. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come sostituito dall'articolo 90, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

56. Per le finalità di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 3/2015, come inserito dall'articolo 92, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascun degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

57. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 28, 37, 38, 42, 44, 46, 47, 48, 53 e 54, si provvede mediante prelevamento di complessivi 10.818.800 euro, suddivisi in ragione di 5.318.800 euro per l'anno 2021 e di 2.750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. L'importo di 568.800 euro per l'anno 2021 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.

58. Agli oneri derivanti dai commi 2, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 50, 51, 52 e 56, si provvede mediante prelevamento di complessivi 40.483.008,29 euro, suddivisi in ragione di 14.683.008,29 euro per l'anno 2021, e di 13.050.000 euro per l'anno 2022 e di 12.750.000 euro per l'anno 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. L'importo di 2.633.008,29 euro per l'anno 2021 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.

59. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per l'anno 2021 mediante storno per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI ed artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e mediante prelievo per 200.000 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

60. All'onere derivante dal comma 14 si provvede mediante storno di complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

61. All'onere derivante dal comma 29 si provvede mediante storno di complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

62. All'onere derivante dal comma 49 si provvede mediante storno di complessivi 40.000 euro per l'anno 2021 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

63. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

64. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 63, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

 

     Art. 99. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 ottobre 2021, n. 15.

[4] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 22 ottobre 2021, n. 15.

[5] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 22 ottobre 2021, n. 15.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 ottobre 2021, n. 15.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[8] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.