§ 5.4.302 - L.R. 17 luglio 2017, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:17/07/2017
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 1/2014)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 1/2014)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 1/2014)
Art. 4.  (Inserimento degli articoli 8 bis e 8 ter nella legge regionale 1/2014)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 1/2014)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 1/2014)
Art. 7.  (Disposizioni finali e transitorie)


§ 5.4.302 - L.R. 17 luglio 2017, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

(B.U. 19 luglio 2017, n. 29)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 1/2014)

1. L'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) "gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP)": la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità;

c) "sala da gioco": l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'articolo 86 o dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931, nei cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a);

d) "sala scommesse": l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931;

e) "luoghi sensibili":

1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

2) i centri preposti alla formazione professionale;

3) i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;

4) gli impianti sportivi;

5) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;

6) le strutture ricettive per categorie protette;

7) i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;

8) i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;

9) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;

10) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;

11) le stazioni ferroviarie;

f) "installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

g) "concessionario": l'operatore che possiede e fornisce alle attività autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a), ivi compreso il titolare di concessione per la gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, qualora lo stesso fornisca alle attività autorizzate gli apparecchi di cui alla lettera a);

h) "vetustà dell'apparecchio per il gioco lecito": la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;

i) "guasto dell'apparecchio per il gioco lecito": il malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) che lo rende inservibile al suo scopo.».

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 1/2014)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 le parole «attraverso lo strumento dei Piani di zona» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso lo strumento dei Piani di zona (PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL)».

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è aggiunta la seguente:

«d bis) collabora con le associazioni di categoria degli esercenti, le Camere di commercio, gli enti e le associazioni del terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità e per la prevenzione della malavita organizzata.».

3. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 dopo le parole «assistenziali adeguati» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti».

4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 1/2014, come modificato dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 95.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è aggiunta la seguente:

«g bis) rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attività nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene effettuata attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931, indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.».

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

«2 bis. Il materiale predisposto ai sensi del comma 2, lettera g bis), è esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico.».

8. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 le parole «del marchio regionale "Slot-Free-FVG",» sono sostituite dalle seguenti: «di un marchio regionale» e le parole «disinstallano apparecchi per il gioco lecito» sono sostituite dalle seguenti: «disinstallano volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito».

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

«3 bis. La Regione incentiva la realizzazione di progetti nelle scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio di cui al comma 3, nell'ottica della promozione del benessere sociale e del coinvolgimento della cittadinanza. Tali progetti possono essere finanziati attraverso il Piano operativo gioco d'azzardo patologico e l'Amministrazione regionale, con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, vi destina l'importo massimo straordinario di 5.000 euro.».

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 1/2014, come inserito dal comma 9, si fa fronte con la riprogrammazione dei fondi già previsti sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

11. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 sono abrogati.

12. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.».

13. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

«6 bis. La legge di stabilità regionale può determinare a favore dei Comuni che applicano il disposto di cui dell'articolo 6, comma 12, e in relazione ai risultati sul loro territorio evidenziati dalla relazione di cui all'articolo 10, forme e misure di premialità aggiuntive rispetto ai trasferimenti spettanti ai sensi della vigente legislazione regionale.».

14. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è abrogato.

15. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2014 è aggiunto il seguente:

«8 bis. È vietata la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti internet delle istituzioni pubbliche della Regione diretti a pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.».

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 1/2014)

1. L'articolo 6 della legge regionale 1/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Competenze dei Comuni)

1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili.

2. La distanza di cui al comma 1 è misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

3. Sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

4. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.

5. È altresì ammesso il nuovo contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell'attività, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) il nuovo contratto è stipulato dall'esercente subentrante con lo stesso concessionario;

b) non vengono mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata del contratto;

c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per il gioco lecito del precedente esercente;

d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati.

6. Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito e ognuna delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 è comunicata dal titolare dell'attività al Comune territorialmente competente. Nei casi di cui al comma 4, la comunicazione specifica le cause che rendono necessaria la sostituzione degli apparecchi.

7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono inoltrate allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

8. La comunicazione dell'installazione di apparecchi per il gioco lecito e delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 è inoltrata al SUAP entro dieci giorni dalla installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto, o dal rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto. In caso di mancata comunicazione, la sostituzione dell'apparecchio si considera installazione del medesimo ai fini e per gli effetti di cui al comma 1.

9. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell'attività di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

10. A soli fini di pubblicità e ferma restando l'applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9, i Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come individuati ai sensi dell'articolo 2 e del comma 9 del presente articolo.

11. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l'insediamento dell'attività qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all'insediamento dell'attività di raccolta di scommesse.

12. I Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli. I Comuni stabiliscono altresì le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente.

13. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo qualora necessario l'attivazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.

14. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, Aziende sanitarie, mediante l'attivazione di iniziative culturali e di socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona (PDZ), per la prevenzione e il contrasto al GAP.

15. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze dell'Ordine e delle Polizie locali.

16. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il marchio di cui all'articolo 5, comma 3.

17. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

c) i riferimenti del numero verde regionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f).

18. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse.

19. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis), del regio decreto 773/1931 .

20. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto.

21. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del GAP e di garantirne il monitoraggio, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene svolta l'attività di cui al comma 1.».

 

     Art. 4. (Inserimento degli articoli 8 bis e 8 ter nella legge regionale 1/2014)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 1/2014 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8 bis. (Variazioni all'aliquota IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018 l'aliquota IRAP è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito. La riduzione di aliquota è applicata per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta la disinstallazione. La riduzione di aliquota non si applica alle sale scommesse.

3. La riduzione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", di cui ai regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. I beneficiari di cui al comma 2, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i periodi di imposta di cui al comma 2, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis".

 

     Art. 8 ter. (Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il contributo.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5.000 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).».

2. Per le finalità previste dall'articolo 8 ter della legge regionale 1/2014, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 1/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 le parole «di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 8 bis,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6, commi 1, 9 e 19,» e le parole «, nonché in caso di reiterazione delle violazioni alla sospensione dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 le parole «del divieto di cui all'articolo 6, comma 8, è soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti di cui all'articolo 6, commi 18 e 20, e la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 2 bis, e di cui all'articolo 6, commi 6, 7 e 8, sono soggette».

3. Al comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 le parole «di cui all'articolo 6, comma 7 bis,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 17,» e le parole «di cui all'articolo 6, comma 2 bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

«2 ter. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.».

5. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 è sostituito dal seguente:

«3. I Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e ne incamerano i relativi proventi, destinandoli al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 6, comma 21.».

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 1/2014)

1. L'articolo 10 della legge regionale 1/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito;

b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione;

c) informazioni quantitative relative alle attività che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3, e la loro distribuzione sul territorio regionale;

d) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che espongono il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3;

e) l'effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis e il numero delle attività interessate;

f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;

g) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.

3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale.».

 

     Art. 7. (Disposizioni finali e transitorie)

1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 3, entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe [1].

2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte dei Comuni delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014, come modificato dall'articolo 5 .

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 3, i Comuni pubblicano l'elenco dei luoghi sensibili di cui all'articolo 2 della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il requisito di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 2, non si applica ai procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è inserita la seguente:

«c bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26;».

6. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salva la riduzione di cui al comma 1, lettera c bis), che può applicarsi cumulativamente con non più di una delle altre riduzioni di cui al presente articolo».

7. In sede di prima applicazione, per la fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 1/2014 nel periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2018, la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2017.

8. Per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'esclusione delle sale scommesse, la riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 1/2014 si applica a condizione che la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito sia effettuata almeno un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b) .

9. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 8 ter della legge regionale 1/2014, come inserito dall'articolo 4, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ovunque ricorrono nella legge regionale 1/2014 le parole «Aziende per i servizi sanitari», le stesse sono sostituite dalle seguenti: «Aziende sanitarie».


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.