Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 01/04/2020 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19) |
Art. 2. (Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali) |
Art. 3. (Anticipo del contributo agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero) |
Art. 4. (Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19) |
Art. 5. (Deroga in materia di benefici per persone con disabilità) |
Art. 6. (Deroga alla disciplina del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine) |
Art. 7. (Prescrizioni per le residenze per anziani e contenimento contagio da COVID-19) |
Art. 8. (Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22/2009) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2020) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 3/2020) |
Art. 12. (Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare) |
Art. 13. (Conferma di contributi) |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2019) |
Art. 15. (Aiuti di Stato) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 5.1.117 - L.R. 1 aprile 2020, n. 5.
Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare [1].
(B.U. 1 aprile 2020, n. 14 - S.O. n. 15)
Art. 1. (Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.
2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.
3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.
3-bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, con scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di ulteriore proroga con provvedimento della struttura concedente [2].
4. È fatto salvo quanto disposto dalla
Art. 2. (Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali) [3]
1. In deroga alle disposizioni di cui alla
2. Il comma 1 si applica alle richieste dei beneficiari presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021.
Art. 3. (Anticipo del contributo agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero)
1. Per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della
Art. 4. (Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, trova applicazione l'articolo 103 del
2. Ferma restando la sospensione di cui all'articolo 103 del
Art. 5. (Deroga in materia di benefici per persone con disabilità)
1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di percorsi di socializzazione e integrazione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 14 ter della
1 bis. In deroga alla vigente normativa in materia di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera c), della
Art. 6. (Deroga alla disciplina del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)
1. In deroga alla vigente normativa regolamentare del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'articolo 41 della
a) l'assegno per l'autonomia (APA) è corrisposto anche in assenza di rendicontazione delle spese effettuate;
b) i contributi per l'aiuto familiare (CAF), in relazione al venir meno della prestazione da parte degli addetti all'assistenza familiare, sono convertiti in assegno per l'autonomia (APA);
c) le misure di sostegno ai progetti di vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale sono riconosciute anche in carenza dello svolgimento delle attività previste e indipendentemente dalla rendicontazione.
Art. 7. (Prescrizioni per le residenze per anziani e contenimento contagio da COVID-19)
1. Fino a sei mesi dalla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e al contempo di garantire la necessaria continuità assistenziale, gli enti del Servizio sanitario sono autorizzati, limitatamente alle residenze nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di ospiti o operatori affetti da COVID-19 o nelle quali siano emerse situazioni di criticità legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivanti anche dal minor tasso di occupazione dei posti letto autorizzati, a concedere deroghe con riguardo alle prescrizioni del Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, a condizione che sia garantita l'erogazione dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure di sicurezza [7].
2. [Per lo stesso periodo di cui al comma 1, le residenze per anziani sono esonerate dall'obbligo di rivalutare, tramite il sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG, i bisogni degli utenti accolti, con cadenza almeno semestrale, secondo quanto previsto dall'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 92] [8].
Art. 8. (Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della
3. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dall'articolo 5, comma 1, della
4. Il comma 3 bis dell'articolo 5 bis della
4 bis. Nell'anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità [11].
4 ter. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della
a) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
b) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
c) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti [12].
Art. 9. (Modifica all'articolo 1 della
1. Al comma 14 ter dell'articolo 1 della
Art. 10. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
«1 bis. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla
1 ter. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1.
1 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle domande pervenute.».
4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della
5. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell'articolo 5 della
Art. 11. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 12. (Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare)
1. La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [13].
2 bis. La Regione, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, attiva altresì un programma di sostegno del comparto agricolo e agroalimentare, denominato "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" [14].
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni [15].
3. Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, e del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino", di cui al comma 2 bis, il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla
4. I finanziamenti sono erogati a imprese che svolgono in regione le seguenti attività [17]:
a) produzione di prodotti agricoli;
b) trasformazione, commercializzazione e certificazione di prodotti agricoli [18];
c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
d) gestione forestale;
e) pesca e acquacoltura.
5. I finanziamenti sono erogati per:
a) gli interventi oggetto delle misure di aiuto individuate ai sensi dei commi 2 e 2 ter con riferimento al Fondo [19];
b) l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti [20].
6. La Giunta regionale con propria deliberazione:
a) definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui ai commi 2 e 2 ter;
b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;
c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b) [21].
6 bis. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento da parte del Fondo, nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui al comma 2 bis, può essere realizzata fino all'importo complessivo massimo di 20 milioni di euro [22].
7. Per l'attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, con legge regionale possono essere concesse al Fondo anticipazioni finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
8. Per preservare l'ordine sociale nel contesto emergenziale di straordinaria difficoltà economica che pone a rischio la continuità stessa delle attività di impresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le anticipazioni di cui al comma 7, disponendo l'accertamento dei rientri delle anticipazioni, seppure esigibile negli esercizi successivi, nello stesso esercizio di concessione delle medesime. Le anticipazioni sono utilizzate dal Fondo in coerenza alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della
9. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale impartisce all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che:
a) le banche concedano alle imprese beneficiarie la sospensione delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo e la traslazione dei corrispondenti piani di ammortamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione;
b) le banche versino al Fondo le quote di ammortamento dei finanziamenti oggetto della sospensione nel rispetto dei termini previsti dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della
b bis) una parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all'articolo 7, quarto comma, della
10. Gli indirizzi di cui al comma 9 definiscono la durata massima della sospensione e le modalità di negoziazione del compenso spettante alle banche per le operazioni di sospensione.
11. In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo.
Art. 13. (Conferma di contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all'articolo 57, comma 5, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del finanziamento concesso e il cronoprogramma dei lavori aggiornato.
3. Con decreto della struttura regionale competente sono stabiliti i termini per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della rendicontazione della spesa.
Art. 14. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) al comma 7, dopo la parola «rendicontazione», sono inserite le seguenti: «relativa ai progetti di cui ai commi 6 e 8»;
b) al comma 8 le parole «la Regione è autorizzata, purché il PISUS sia concluso e rendicontato nei termini previsti dal relativo bando, a rimborsare a valere su fondi regionali anche le spese sostenute dai beneficiari dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2021 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2021».
Art. 15. (Aiuti di Stato)
1. Al fine di sostenere l'economia regionale nell'attuale situazione di emergenza COVID-19, ai regimi di aiuto regionali può essere dato un temporaneo nuovo inquadramento con apposito atto amministrativo, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dall'art. 4 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[4] Comma così modificato dall'art. 43 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[6] Alinea già modificato dall'art. 8 della
[7] Comma così modificato dall'art. 8 della
[8] Comma abrogato dall'art. 8 della
[9] Comma così modificato dall'art. 20 della
[10] Comma così modificato dall'art. 20 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 20 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 20 della
[13] Comma già modificato dall'art. 93 della
[14] Comma inserito dall'art. 2 della
[15] Comma inserito dall'art. 2 della
[16] Comma così modificato dall'art. 2 della
[17] Alinea così modificato dall'art. 2 della
[18] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[19] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[20] Lettera così modificata dall'art. 10 della
[21] Comma sostituito dall'art. 93 della
[22] Comma inserito dall'art. 2 della
[23] Lettera aggiunta dall'art. 93 della