Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 07/12/2017 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Integrazione risorse Intesa per lo sviluppo 2017-2019) |
Art. 3. (Contributo al Comune di Sutrio) |
Art. 4. (Disposizioni in materia di contabilità) |
Art. 5. (Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.301 - L.R. 7 dicembre 2017, n. 43.
Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità.
(B.U. 13 dicembre 2017, n. 50)
Art. 1. (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione intende garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2017, al fine di evitare impatti negativi sul bilancio regionale derivanti dal
Art. 2. (Integrazione risorse Intesa per lo sviluppo 2017-2019)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare le risorse destinate alle finalità previste dall'articolo 10, comma 3, della
Art. 3. (Contributo al Comune di Sutrio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Sutrio per la realizzazione, presso il polo dello Zoncolan, di un centro di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del
Art. 4. (Disposizioni in materia di contabilità) [1]
1. Ai fini di una ottimizzazione delle risorse disponibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre variazioni alle Missioni - Programmi - Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 5. (Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio)
1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2017 può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della
2. La validità delle graduatorie approvate con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1763, e sue successive modifiche, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della
3. In sede di prima applicazione della disciplina e degli stanziamenti previsti dall'articolo 5, commi da 3 a 5, della
4. L'Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione degli articoli 25 e 26 della
5. L'Amministrazione regionale finanzia i costi degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza da sostenersi da parte dei Comuni non finanziati in osservanza dell'
6. La concessione è disposta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 5 è disposta nella misura del 50 per cento in via anticipata, e il saldo è disposto a definizione della procedura di esame dello studio come indicata nell'Ordinanza di cui al comma 5 [2].
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse di derivazione statale in attuazione dell'articolo 6 della
8. L'individuazione della tipologia di interventi finanziabili, compresi nella graduatoria di cui al comma 7 è effettuata con decreto del Direttore dell'Area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastrutture e territorio, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa statale di riferimento.
9. Al fine di consentire la concessione dei contributi ai soggetti le cui domande non ancora soddisfatte sono collocate in posizione utile, la validità della graduatoria di cui al comma 7 è prorogata alla data del 31 dicembre 2018.
10. Entro il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 15 della
11. Le risorse finanziarie assegnate con deliberazione della Giunta regionale ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, commi da 5 a 9, della
Art. 6. (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è destinata la spesa di 1.514.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata Tabella A.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3 è destinata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata Tabella B.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella B [4].
4. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, è destinata la spesa di 305.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del Suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata Tabella B.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabelle
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della
[3] Comma così modificato dall'art. 6 della
[4] Comma così modificato dall'art. 10 della