§ 5.4.299 - L.R. 12 aprile 2017, n. 8.
Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:12/04/2017
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 5/2012)
Art. 2.  (Disposizione transitoria)


§ 5.4.299 - L.R. 12 aprile 2017, n. 8. [1]

Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

(B.U. 12 aprile 2017, n. 15 - S.O. 14 aprile 2017, n. 13)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 5/2012)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Consulte comunali dei giovani)

1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne hanno disposto l'attivazione. La composizione e le attività delle Consulte comunali dei giovani si rivolgono precipuamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.

2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono in particolare le seguenti ulteriori funzioni:

a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni dell'ente locale;

c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;

f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;

g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

3. All'interno di ciascuna area territoriale, così come individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le Consulte comunali dei giovani possono costituire un Coordinamento, al fine di poter esercitare le funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'intero territorio, e in particolare:

a) esprimere proposte e pareri sui Piani di zona di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) esprimere proposte e pareri ai Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

c) esprimere proposte e pareri alle Assemblee dei Sindaci delle Unioni Territoriali Intercomunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani.

4. Ciascun Comune può istituire una Consulta comunale dei giovani mediante deliberazione dell'organo competente e contestuale approvazione di uno Statuto, conforme al modello predisposto di cui all'Allegato A della presente legge, che dispone, tra l'altro, in merito al funzionamento degli organi, alla convocazione almeno annuale di un'assemblea pubblica, all'elezione del Consiglio direttivo, all'eventuale riduzione del limite di età di cui ai commi 1 e 6, alla convocazione delle sedute del Consiglio medesimo, all'elezione e ai compiti del Presidente della Consulta.

5. È possibile modificare l'Allegato di cui al comma 4, in conformità con i principi contenuti nella presente legge, mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili.

6. Alla Consulta possono aderire tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, in possesso di un valido documento d'identità, residenti in un determinato Comune.

7. Sono organi della Consulta:

a) il Consiglio direttivo, eletto dalla Consulta, organo elettivo con funzioni deliberative;

b) il Presidente, con funzioni di rappresentanza istituzionale e di conduzione delle sedute del Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani.

8. Vi è incompatibilità tra le funzioni di componente del Consiglio direttivo e altre cariche politiche elettive, e in particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco del Comune.

9. La Consulta comunale dei Giovani adotta, tramite deliberazione del Consiglio direttivo, un proprio Regolamento interno, che in armonia con i principi dello Statuto, disciplini in particolare:

a) la durata in carica degli organi e l'individuazione eventuale di ulteriori organi quali ad esempio l'ufficio di presidenza, il vicepresidente e le commissioni di lavoro;

b) le modalità alternative di elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché le modalità di surroga e decadenza dei suoi componenti;

c) le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute.».

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5/2012 è inserita la seguente:

«a bis) quattro rappresentanti delle Consulte comunali dei giovani, designati da un'apposita conferenza dei Presidenti delle medesime, convocata dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, e presieduta dal Presidente della Consulta comunale dei giovani del Comune più popoloso;».

3. [Nella legge regionale 5/2012 è aggiunto l'Allegato A di cui alla presente legge] [2].

 

     Art. 2. (Disposizione transitoria)

1. I Comuni, nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già presenti Consulte giovanili comunque denominate, attivano entro centoventi giorni un percorso di adeguamento dei propri organismi alle disposizioni della presente legge, in raccordo con il Servizio della Regione competente in materia di politiche giovanili.

 

Allegato A

relativo all’articolo 6 bis, comma 4

STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI «X»

 

     Art. 1. (Istituzione)

1. È istituita dal Comune di «X», con deliberazione del Consiglio comunale in data «Y» la CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI «X».

 

     Art. 2. (Principi e funzioni)

1. La Consulta comunale dei giovani è un organismo autonomo, apartitico e permanente con funzioni consultive del Consiglio comunale, esprime pareri non vincolanti al Consiglio comunale sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolge in particolare le seguenti ulteriori funzioni:

a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;

c) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

d) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

e) raccoglie informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;

f) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;

g) collabora con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità la Consulta comunale dei giovani si avvale delle risorse messe a disposizione nel bilancio annuale del Comune e/o delle risorse assegnate dalla Giunta comunale. Tutte le cariche sono a titolo gratuito e le iniziative intraprese non devono avere scopo di lucro. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Consulta comunale dei giovani approva una relazione sulle attività svolte durante l’anno e il relativo rendiconto finanziario, e ne trasmette copia al Consiglio comunale.

3. Le funzioni amministrative di supporto alle attività della Consulta comunale dei giovani sono svolte avvalendosi del personale messo a disposizione dagli uffici del Comune.

 

     Art. 3. (Organi)

1. Sono organi della Consulta:

a) Il Consiglio direttivo della Consulta comunale dei giovani;

b) il Presidente della Consulta comunale dei giovani;

2. Tramite il Regolamento interno è indicato il periodo, non superiore a 5 anni, in cui gli organi della Consulta comunale dei Giovani durano in carica. Possono inoltre essere individuati ulteriori organi, quali l’ufficio di presidenza, il vicepresidente ed eventuali commissioni di lavoro.

 

     Art. 4. (Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani)

1. Il Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani (di seguito Consiglio direttivo) è l’organo deliberativo della Consulta comunale dei Giovani, i cui membri hanno un’età compresa tra i 14 e i 35 anni. I membri sono eletti in un numero massimo corrispondente a quello dei componenti del Consiglio Comunale, e un numero minimo corrispondente a un terzo dei componenti del Consiglio Comunale.

2. Vi è incompatibilità tra le funzioni di componente del Consiglio direttivo e altre cariche politiche elettive, e in particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco del Comune.

3. Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate almeno due volte l’anno dal Presidente della Consulta comunale dei Giovani o da un terzo dei suoi componenti. La seduta di insediamento è convocata dall’Assessore comunale responsabile in materia di Politiche giovanili.

4. Almeno una volta l’anno il Consiglio direttivo è convocato congiuntamente a un’assemblea pubblica a cui possono partecipare con diritto di parola tutti i giovani tra i 14 e i 35 anni residenti nel Comune.

5. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente.

6. Hanno diritto a prender parte all’elezione del Consiglio direttivo tutti i giovani domiciliati nel Comune che abbiano un’età compresa tra i 14 e i 35 anni in possesso di un documento d’identità valido. Le elezioni si svolgono in una data fissata dal Sindaco o suo delegato. Il corpo elettorale è chiamato all’elezione del Consiglio direttivo mediante avviso pubblico emesso dal Sindaco o suo Delegato, almeno dieci giorni prima della data designata per le elezioni. Il voto è personale, eguale, libero e segreto, ed è possibile esprimere fino a due preferenze. In tal caso, l’elettore deve indicare due candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. L’elezione del Consiglio direttivo può avvenire anche mediante convocazione di un’apposita assemblea pubblica degli aventi diritto.

7. Hanno diritto a esprimere la loro candidatura a membro del Consiglio direttivo, almeno dieci giorni prima della data designata per le elezioni, tutti i giovani domiciliati nel Comune che abbiano un’età compresa tra i 14 e i 35 anni. Risultano eletti a componenti del Consiglio direttivo i candidati che ottengono più voti.

8. Il Regolamento interno di cui all’articolo 6 può disciplinare modalità elettive diverse da quanto indicato al comma 7 del presente articolo, purché non incompatibili o contrarie a quanto indicato dallo Statuto e dai principi generali di cui alla legge regionale 5/2012. Inoltre, definisce le modalità di surroga e decadenza dei componenti del Consiglio direttivo. Sono in ogni caso fatti salvi i motivi di decadenza di cui all’articolo 7, comma 4 bis, della legge regionale 5/2012.

 

     Art. 5. (Presidente della Consulta comunale dei Giovani)

1. Il Presidente della Consulta comunale dei Giovani (di seguito Presidente) è l’organo di rappresentanza istituzionale della Consulta comunale dei Giovani. È eletto dal Consiglio direttivo a scrutinio segreto tra i propri componenti nella seduta di insediamento e ha il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

 

     Art. 6. (Regolamento interno della Consulta comunale dei Giovani)

1. La Consulta comunale dei Giovani adotta, tramite deliberazione del Consiglio direttivo, un proprio Regolamento interno, in armonia con i principi del presente Statuto, nel quale sono disciplinate in particolare:

a) la durata in carica dei propri organi e l’individuazione di ulteriori eventuali organi, di cui all’articolo 3, comma 2;

b) eventuali modalità alternative di elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché le modalità di surroga e decadenza dei componenti del Consiglio direttivo di cui all’articolo 4, comma 8;

c) le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute;

d) la sede della Consulta comunale dei Giovani, di norma ubicata presso la Sede Municipale o altri spazi a disposizione dell’Amministrazione comunale.

2. Il Regolamento interno può disciplinare ulteriori specifiche disposizioni sul funzionamento della Consulta comunale dei Giovani. Ciascun aggiornamento al Regolamento interno è approvato con voto favorevole dei due terzi del Consiglio direttivo.

3. Il Regolamento interno e le successive modifiche sono inviate alla Giunta comunale che ne delibera la presa d’atto.

 


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[2] Comma abrogato dall'art. 91 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.