Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e occupazione giovanile |
Data: | 08/04/2005 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Punti di Ascolto) |
Art. 3. Attività dei Punti di Ascolto). |
Art. 4. (Gruppo di lavoro tecnico) |
Art. 5. (Attività di monitoraggio, studio e promozione della cultura del benessere lavorativo) |
Art. 6. (Finanziamenti regionali). |
Art. 7. (Clausola valutativa). |
Art. 8. (Norma finanziaria). |
§ 3.16.30 – L.R. 8 aprile 2005, n. 7. [1]
Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell’ambiente di lavoro [2].
(B.U. 13 aprile 2005, n. 15).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, secondo i principi enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione e in armonia con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea, persegue lo sviluppo della cultura del rispetto dei diritti della persona e la tutela della sua integrità psico-fisica, il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali nell’ambiente di lavoro e il contrasto dell’esclusione sociale [3].
2. Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende:
a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;
b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro denominato fattispecie di «mobbing» e a ridurne l'incidenza e la frequenza;
c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica [4].
Art. 2. (Punti di Ascolto) [5]
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, l'attività di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto.
2. I Punti di Ascolto possono essere attivati e gestiti mediante convenzioni tra enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio regionale:
a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalità statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;
b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.
3. I Punti di Ascolto garantiscono spazi, collocazione, risorse e servizi idonei ad assicurare adeguata copertura territoriale e sono composti di un'equipe multidisciplinare costituita da:
a) un avvocato giuslavorista;
b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro;
c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.
4. Con regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto.
Art. 3. Attività dei Punti di Ascolto). [6]
1. I Punti di Ascolto accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, devono mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in materia di vigilanza, prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l’I.N.A.I.L., fornire ogni utile informazione alla Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro, di di cui all'articolo 5 della
2. I Punti di Ascolto svolgono le seguenti attività:
a) effettuano colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al al fine di analizzare l’eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie, discriminazioni o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro;
a bis) offrono ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;
b) svolgono attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;
c) forniscono alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, ogni rilevazione utile all’analisi del fenomeno in regione.
3. I Punti di Ascolto nello svolgimento della loro attività possono avvalersi dell’apporto di esperti, anche in rapporto di convenzione.
Art. 4. (Gruppo di lavoro tecnico) [7]
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative di cui alla presente legge.
2. Il Gruppo di lavoro, anche sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per il lavoro, svolge le seguenti funzioni:
a) offre supporto tecnico per l'elaborazione di criteri di accreditamento e di linee guida per l'attività dei Punti di Ascolto, prestando altresì assistenza nell'ambito dei rapporti con le altre strutture pubbliche che hanno competenza in materia;
b) esprime parere sulle richieste di accreditamento e sul mantenimento dei requisiti dei Punti di Ascolto;
c) esamina e valuta le richieste di attivazione e l'attività svolta dai Punti di Ascolto, anche ai fini dell'ammissione al finanziamento regionale di cui all'articolo 6;
d) promuove studi, programmi di formazione e campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche e alla tutela dell'integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito da:
a) il direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;
c) la Consigliera regionale di parità;
d) un rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro di cui al
e) un medico, uno psicologo esperto in materia di lavoro e un avvocato giuslavorista individuati dall'Amministrazione regionale nell'ambito dei nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali.
4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Gruppo di lavoro soggetti esterni, in particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
5. Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
6. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Gruppo di lavoro è assicurata dalla presenza del Presidente e di almeno tre suoi componenti.
7. Il Gruppo di lavoro rimane in carica per quattro anni, a decorrere dal decreto di nomina. Nelle more del completamento delle procedure di rinnovo dei componenti, il Gruppo di lavoro continua a svolgere le sue funzioni fino all'emanazione del decreto di nomina e comunque per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza [8].
Art. 5. (Attività di monitoraggio, studio e promozione della cultura del benessere lavorativo) [9]
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro svolge, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione regionale del lavoro e dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e a proporre idonee misure di prevenzione.
2. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, in particolare:
a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro tenendo conto della letteratura scientifica, della giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di ascolto e dai Punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale;
c) effettua studi su possibili correlazioni tra i dati emergenti dall'analisi di cui alla lettera b) e gli infortuni sul lavoro;
c bis) promuove attività di informazione e diffusione dei dati e dei risultati ottenuti e iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può avvalersi di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonchè del personale esperto di cui si avvalgono, anche in regime di convenzione, i Punti di ascolto previsti dalla normativa regionale.
Art. 6. (Finanziamenti regionali).
1. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui all'articolo 2. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti, i contenuti minimi delle convenzioni, la tipologia delle spese ammissibili, il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili, la durata e l'intensità del finanziamento [10].
2. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di lavoro [11].
Art. 7. (Clausola valutativa).
1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro [12].
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:
a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro;
c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.
Art. 8. (Norma finanziaria).
1. Per gli interventi previsti dall’articolo 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3002 (2.1.142.2.08.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi regionali contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro».
2. All’onere di 100.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l’anno 2005.
3. Le spese relative al funzionamento della Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie sul lavoro, di cui all’articolo 4, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [13].
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5 fanno carico all’unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [14].
[1] Nella presente legge, la denominazione: «Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale», è stata sostituita con: «Agenzia regionale del lavoro» dall'art. 10 della
[2] Titolo così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[6] Articolo già modificato dall’art. 66 della
[7] Articolo sostituito dall'art. 5 della
[8] Comma così modificato dall'art. 89 della
[9] Articolo già sostituito dall’art. 68 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[11] Comma così modificato dall’art. 69 della
[12] Comma già modificato dall’art. 70 della
[13] Comma così modificato dall’art. 71 della
[14] Comma così modificato dall’art. 71 della