Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 24/05/2017 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 18/2016) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 18/2016) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 18/2016) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 10/2016) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 52/1980) |
Art. 6. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2016) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.162 - L.R. 24 maggio 2017, n. 15.
Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016.
(B.U. 24 maggio 2017, n. 21 - S.O. 29 maggio 2017, n. 19)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 56 della
1. All'articolo 56 della
a) al comma 3 le parole «dall'1 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2018»;
b) [al comma 4 le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 settembre 2017»] [1];
c) [al comma 5 le parole «in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio all'1 settembre 2017»] [2];
d) [al comma 9 le parole «Entro il 31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2017»] [3];
e) al comma 19 dopo le parole «che partecipano all'UTI.» è aggiunto il seguente periodo: «In relazione alle assunzioni, per gli anni 2017 e 2018, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.».
Art. 2. (Modifiche all'articolo 57 della
1. All'articolo 57 della
a) [al comma 1 le parole «vigente al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «vigente al 31 dicembre 2017»] [4];
b) [al comma 3 le parole «in essere al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 31 dicembre 2017»] [5];
c) al primo periodo del comma 8 dopo le parole:«dagli ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico» sono aggiunte le seguenti:«; sino al 31 dicembre 2017 continua a trovare applicazione, ai fini dell'assunzione di personale nella qualifica di dirigente da parte della Regione, la disciplina legislativa e regolamentare prevista, in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017».
Art. 3. (Modifica all'articolo 59 della
1. All'articolo 59 della
Art. 4. (Modifica all'articolo 48 della
1. Al comma 1 dell'articolo 48 della
Art. 5. (Modifica all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 4 della
«3 quater. In caso di vacanza dell'incarico di capo segreteria di un gruppo consiliare aderente ad una coalizione di gruppi costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'incarico medesimo può essere assegnato, su indicazione nominativa del Presidente del gruppo richiedente, ad altro capo segreteria di un gruppo appartenente alla coalizione stessa su conferma del Presidente del gruppo presso il quale il capo segreteria è incaricato. Il trattamento economico aggiuntivo spettante al capo segreteria per l'incarico sostitutorio, da corrispondersi per l'intero periodo di sostituzione, è pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i segretari particolari. L'ammontare complessivo dell'indennità aggiuntiva di segretario particolare è assicurato nell'ambito delle risorse destinate ai sensi dell'articolo 4 bis dal gruppo consiliare richiedente.».
Art. 6. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 11 dell'articolo 10 della
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 22 della