Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 16/04/2003 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Risultati differenziali. |
Art. 2. Attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto. |
Art. 3. Contenzioso finanziario. |
Art. 4. Norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali. |
Art. 5. Disposizioni per la determinazione degli indennizzi per l'occupazione di beni del demanio marittimo. |
Art. 6. Beni sdemanializzati. |
Art. 7. Semplificazione procedure per il rilascio di concessioni marittime demaniali. |
Art. 8. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. |
Art. 9. Vigilanza sulle attività di riscossione. |
Art. 10. Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale. |
Art. 11. Recupero risorse. |
Art. 12. Disposizioni in materia di terre di uso civico. |
Art. 13. Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili. |
Art. 14. Sanzioni amministrative - Addizionale regionale. |
Art. 15. Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico. |
Art. 16. Licenze di attingimento. Modifica dell'articolo 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. |
Art. 17. Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. |
Art. 18. Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio. |
Art. 19. Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. |
Art. 20. Opere interne. |
Art. 21. Risparmi di energia. |
Art. 22. Valorizzazione beni immobili demaniali e patrimoniali. |
Art. 23. Manutenzione del patrimonio regionale. |
Art. 24. Patto di stabilità regionale. |
Art. 25. Tetti di spesa. |
Art. 26. Enti vigilati. |
Art. 27. Monitoraggio spesa sanitaria. |
Art. 28. Ripiano disavanzi Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere. |
Art. 29. Sperimentazioni gestionali. |
Art. 30. Contenimento oneri per ritardati pagamenti. |
Art. 31. Dismissione degli immobili delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere. |
Art. 32. Conferimento sedi farmaceutiche. |
Art. 33. Presidi farmaceutici di emergenza. |
Art. 34. Interventi in favore dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer. |
Art. 35. Controlli veterinari. |
Art. 36. Forniture beni e servizi. |
Art. 37. Rinegoziazione mutui. |
Art. 38. Interventi decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud. |
Art. 39. Sicurezza nei luoghi di lavoro. |
Art. 40. Soppressione ISMIG. |
Art. 41. Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna. |
Art. 42. Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia. |
Art. 43. Norme in favore delle IPAB. |
Art. 44. Atti di programmazione economico-finanziaria. |
Art. 45. Diritto di accesso. |
Art. 46. Istituzione del registro dei pareri. |
Art. 47. Immobili da destinare a sedi istituzionali. |
Art. 48. Attivazione spesa misure P.O.R. |
Art. 49. Ufficio idrografico regionale. |
Art. 50. Disposizioni in materia di motorizzazione civile. |
Art. 51. Divulgazione agricola. |
Art. 52. Indennità compensativa pregressa. |
Art. 53. Attività di ricerca delle facoltà di agraria. |
Art. 54. Disposizioni sull'ESA. |
Art. 55. Disposizioni per il settore agricolo. |
Art. 56. Imprenditori agricoli. |
Art. 57. Turismo rurale. |
Art. 58. Mutamento destinazione opere per l'agricoltura. |
Art. 59. Risarcimento imprese agricole. |
Art. 60. Istituzione del fondo regionale per l'impiantistica sportiva. |
Art. 61. Certificazione antisismica per strutture sanitarie. |
Art. 62. Contributi a favore dello sport sociale, giovanile e scolastico. |
Art. 63. Concessione benefici legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. |
Art. 64. Assegnazioni agli enti locali. |
Art. 65. Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. Proroga termine. |
Art. 66. Autorizzazione utilizzo risorse trasferite. |
Art. 67. Acquisizione di beni immobili in favore dell'IRCAC. |
Art. 68. Istituzione di centri di assistenza alle cooperative. |
Art. 69. Sostegno piccole e medie imprese. |
Art. 70. Rimborso anticipazioni consorzi ASI. |
Art. 71. Piani regolatori consorzi ASI. |
Art. 72. Aree e siti produttivi ASI. |
Art. 73. Ricerca e coltivazione delle sostanze minerali. |
Art. 74. Interporti. |
Art. 75. Nautica da diporto. |
Art. 76. Uffici dei Project managers. |
Art. 77. Bed and breakfast. |
Art. 78. Centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia". |
Art. 79. Formazione e aggiornamento autista-soccorritore. |
Art. 80. Aeroporto intercontinentale del Mediterraneo. |
Art. 81. Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive. |
Art. 82. Interventi in favore delle imprese operanti nel settore turistico. |
Art. 83. Indennità integrativa attività socialmente utili. |
Art. 84. Ricostruzioni immobili ed infrastrutture Eruzione e sisma del 27 ottobre 2002. |
Art. 85. Esecuzione opere. |
Art. 86. Concessioni gas naturale. |
Art. 87. Insediamenti produttivi in verde agricolo. |
Art. 88. Tariffe fornitura acqua dissalata. |
Art. 89. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. |
Art. 90. Disposizioni in materia di residui attivi. |
Art. 91. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti. |
Art. 92. Controlli atti di liquidazione delle spese. |
Art. 93. Disposizioni in materia di tesoreria unica regionale. |
Art. 94. Disposizioni per l'ARPA. |
Art. 95. Fondo nazionale politiche migratorie. |
Art. 96. Personale enti parco. |
Art. 97. Cessione gratuita di computer e di attrezzature non più in uso presso l'Amministrazione regionale. |
Art. 98. Vivaio di viti americane. |
Art. 99. Interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. |
Art. 100. Interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36. |
Art. 101. Interpretazione autentica della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16. |
Art. 102. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. |
Art. 103. Interpretazione autentica dell'articolo 114 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. |
Art. 104. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 105. Estensione benefici ex articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4. |
Art. 106. Consorzi di bonifica. |
Art. 107. Provvedimenti in favore familiari vittime del dovere. |
Art. 108. Provvedimenti in favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Ustica. |
Art. 109. Proroga termine per la gestione del sistema di emergenza. |
Art. 110. Pareri di idoneità statica e sismica. |
Art. 111. Autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico. |
Art. 112. Scuole di restauro lapideo. |
Art. 113. Smaltimento dei reflui. |
Art. 114. Organi collegiali CIAPI |
Art. 115. Assegnazioni legge 31 dicembre 1991, n. 433. |
Art. 116. Diritto allo studio in favore di detenuti in espiazione di pena. |
Art. 117. Assicurazione infortuni alunni scuole materne. |
Art. 118. Norme in materia di autoservizi pubblici. |
Art. 119. Gestione del personale RESAIS. |
Art. 120. Edifici di culto. |
Art. 121. Gestione di riserve. |
Art. 122. Composizione Consiglio regionale delle miniere. |
Art. 123. Eliminazione barriere architettoniche. |
Art. 124. Contributi a favore dell'Azienda delle foreste demaniali. |
Art. 125. Licei socio-psico-pedagogici. |
Art. 126. Contingente dei Carabinieri. |
Art. 127. Benefici in favore soci cooperative agricole. |
Art. 128. Aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti. |
Art. 129. Comuni con aree boscose superiori al 30 per cento dell'intero territorio. |
Art. 130. Collegamenti marittimi isole minori. |
Art. 131. Piani regolatori generali. |
Art. 132. Fondo di garanzia personale formazione professionale. |
Art. 133. Banca del sangue cordonale. |
Art. 134. Concessioni immobili in uso gratuito. |
Art. 135. Opere funzionali rete ferroviaria. |
Art. 136. Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina. |
Art. 137. Opera nazionale mutilati ed invalidi civili. |
Art. 138. Corsa dell'Etna. |
Art. 139. Abrogazione e modifiche di norme. |
Art. 140. Fondi globali e tabelle. |
Art. 141. Effetti della manovra e copertura finanziaria. |
Art. 142. |
§ 5.3.348 - L.R. 16 aprile 2003, n. 4.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.
(G.U.R. 17 aprile 2003, n. 17).
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1. Risultati differenziali.
1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2004 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 44.758 migliaia di euro, mentre per l'anno 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 384.327 migliaia di euro; il livello massimo del ricorso al mercato è fissato per l'anno 2004 in 258.229 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 2. Attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto.
2. Ferme restando le autorizzazioni di cui al comma 1, le quote annuali riconosciute dallo Stato per la definizione del contenzioso finanziario sono utilizzate dalla Regione per far fronte a spese di investimento.
Art. 3. Contenzioso finanziario.
1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della
2. In relazione al verificarsi delle entrate connesse alle diverse modalità di condono disciplinato dalla
Art. 4. Norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le seguenti parole "con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. d’ordine 27, 42, 43 e 44" [1].
2. All'articolo 6 della
"4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al
5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.
6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione.
7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.".
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della
4. A decorrere dall'1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006 l'importo dei canoni relativi alle concessioni del demanio marittimo è ridotto ad un decimo a favore delle imprese operanti nel settore dei cantieri navali.
Art. 5. Disposizioni per la determinazione degli indennizzi per l'occupazione di beni del demanio marittimo.
1. Il comma 1 dell'articolo 75 della
"Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'articolo 8 del
2. Il comma 2 dell'articolo 75 della
"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del
3. Al comma 3 dell'articolo 75 della
4. Per il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello che può insorgere per gli atti notificati entro la medesima data, le posizioni irregolari possono essere definite nel modo seguente:
a) le maggiorazioni previste dal comma 1 dell'articolo 75 della
b) nei confronti dei soggetti che occupano senza titolo beni demaniali marittimi si applica, maggiorato del 30 per cento, il solo canone concessorio nella misura dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, dalla data di inizio dell'occupazione fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, attualizzato alla data di pagamento. La domanda di regolarizzazione dell'occupazione deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il rilascio della concessione demaniale è subordinato al pagamento della somma come sopra determinata [2].
5. Nel caso di rigetto della domanda non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4.
6. Ove per effetto dell'applicazione delle disposizioni che precedono la somma complessiva dovuta risulti superiore ad euro 15.000, la parte eccedente può essere corrisposta in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi legali.
7. Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario rispetto a quelle dovute per effetto dei precedenti commi sono oggetto di compensazione con il canone successivo.
Art. 6. Beni sdemanializzati.
1. Gli impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio marittimo o che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) della
2. I beni sdemanializzati vengono a far parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana.
3. Ai fini del procedimento i pareri richiesti dall'Amministrazione regionale agli uffici competenti ed all'Amministrazione finanziaria si intendono favorevolmente resi decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il provvedimento di sdemanializzazione è adottato dall'Amministrazione regionale entro i successivi centottanta giorni. I predetti termini possono essere interrotti una sola volta, ripetendosi, per l'acquisizione di supplementi istruttori o di integrazioni supplementari.
4. I beni sdemanializzati acquisiti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana possono essere alienati a favore del concessionario richiedente valutatane anche la convenienza economica. Il prezzo di vendita è determinato dai competenti uffici finanziari ed è pari al valore di mercato del bene.
4-bis. [Ove sull'area interessata non sussistano opere consolidabili al pubblico demanio, il criterio di cui al comma 4 è sostituito con quelli previsti dall'articolo 5-bis del
Art. 7. Semplificazione procedure per il rilascio di concessioni marittime demaniali.
1. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione, le capitanerie di porto competenti per territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, ovvero ne propongono il rigetto.
3. I pareri di cui al comma 2, non resi entro i successivi sessanta giorni, si intendono acquisiti con esito favorevole, anche con riferimento al disposto dell'articolo 542 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione. Il predetto termine può essere interrotto una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni e/o chiarimenti.
4. Entro il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, la capitaneria di porto provvede all'inoltro della documentazione tecnico-amministrativa, in uno con le proprie valutazioni, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di acquisire l'autorizzazione al rilascio del titolo concessorio.
5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con riferimento al disposto dei commi 1 e 3, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, fatta salva la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti alle capitanerie di porto, interrompendo il suddetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni, autorizza le stesse all'adozione dei provvedimenti finali.
6. Entro i successivi trenta giorni le capitanerie di porto provvedono all'emanazione delle concessioni.
7. Al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione del l'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione.
Art. 8. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della
"5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della
2. Il comma 6 dell'articolo 2 della
3. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 2 della
Tipologia |
Tariffa |
1) Rifiuti dei settori edilizia, mineraria, estrattiva lapideo |
E 0,001236/kg |
2) Altri rifiuti speciali |
E 0,00624/kg |
3) Restanti tipi di rifiuti |
E 0,01236/kg |
4) Scarti e sovvalli corrispondente |
20% tariffa |
5) Fanghi anche palabili corrispondente |
20% tariffa |
6) Incenerimento senza recupero di energia corrispondente |
20% tariffa |
Art. 9. Vigilanza sulle attività di riscossione.
1. La Regione nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di controllo sulla attività del concessionario della riscossione dei tributi, si avvale, per il tramite del dipartimento regionale finanze e credito nel cui ambito è istituito il servizio regionale di riscossione, degli uffici dell'Agenzia delle entrate, per esercitare controlli sulla procedura esecutiva relativa a singole partite iscritte a ruolo.
2. Per intensificare la vigilanza e al fine di favorire l'incremento dell'azione di recupero dei carichi iscritti a ruolo, gli uffici, di cui la Regione si avvale, provvedono ad eseguire accessi mirati ad accertare lo stato delle procedure esecutive relative a partite iscritte a ruolo, aventi importo non inferiore a 5.000 euro, individuati anche a campione sulla base di criteri oggettivi.
3. Gli uffici che a seguito degli accessi operano la verifica devono far pervenire al dipartimento regionale finanze e credito il relativo verbale contenente i risultati del controllo, l'accertamento di eventuali irregolarità connesse, le indicazioni per l'irrogazione delle relative sanzioni. Il verbale di verifica contiene, altresì, un quadro statistico sui singoli aspetti rilevati.
Art. 10. Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale.
1. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 91 della
1 bis. Qualora l'importo del progetto di cui al comma 1 sia superiore a 100 milioni di euro e sino a 300 milioni di euro, la somma da versare sulla parte compresa tra i due importi è pari allo 0,05 per cento; per importi superiori la somma da versare è pari allo 0,03 per cento [5].
1 ter. Le somme di cui ai commi 1 e 1 bis possono essere rateizzate sino a 24 mesi, previo rilascio di idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte del committente privato [6].
2. [Le somme versate sono finalizzate al miglioramento delle strutture necessarie per il rilascio dei giudizi richiesti e dei servizi forniti] [7].
Art. 11. Recupero risorse.
1. Le disponibilità non utilizzate nel fondo di rotazione unificato istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), con l'articolo 63 della
2. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione versa in entrata del bilancio della Regione 20.000 migliaia di euro con prelevamento dalle disponibilità della gestione del Fondo siciliano lavoratori disoccupati, previa specifica previsione di spesa nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 del Fondo medesimo.
Art. 12. Disposizioni in materia di terre di uso civico.
1. I soggetti occupatori di terre di uso civico, proprietari in forza di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto o titolari di provvedimento di assegnazione da parte del comune che abbiano presentato, o presentino entro il 30 giugno 2004, istanza di legittimazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della
2. Fermo restando la conformità con le norme degli strumenti urbanistici, i soggetti proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto, ovvero in possesso di edificazione in virtù di provvedimento, da parte del comune, di assegnazione del terreno su cui insiste, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione presentando istanza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della
2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 i quali non hanno ricevuto dal comune interessato la notifica di cui al medesimo comma 2 [10].
3. Resta salva la possibilità del commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione di procedere, entro il termine di diciotto mesi dall'avvenuta consegna delle attestazioni, alla verifica della sussistenza delle condizioni da parte dei soggetti che abbiano tacitamente conseguito la legittimazione. In assenza delle prescritte condizioni il commissario revoca la legittimazione conseguita ai sensi dei commi 1, 2 e 2 bis [11].
4. A tutti i soggetti esclusi dalle fattispecie di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 3, individuati, a cura del comune interessato, quali occupanti abusivi di terre di uso civico, fino al conseguimento della eventuale legittimazione, ovvero fino all'esecuzione della reintegra al demanio civico o alla acquisizione al patrimonio comunale ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 della
5. I comuni, con formale provvedimento di concessione, che in ogni caso non può superare la durata di anni 15, possono concedere, anche prima della assegnazione alle categorie di cui all'articolo 11 della
6. Il comma 4 dell'articolo 5 della
"4. Gli articoli 5, 6 e 7 della
a) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 26 della
b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà.".
7. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della
"5 bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento.".
Art. 13. Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili.
1. L'articolo 25 della
"1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.
2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza:
a) titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi;
b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri;
c) proprietari frontisti;
d) occupatori da oltre un ventennio.
3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della
a) per i suoli non edificabili o destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente;
b) per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente, utilizzato come abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di concessione dell'area di sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;
c) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal
d) per i suoli edificabili con densità fondiaria maggiore di 1 mc/mq: il valore è determinato moltiplicando il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio, per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;
e) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo;
f) per i suoli trazzerali occupati prima della formazione delle mappe catastali, e pertanto catastati a privati sin dall'impianto del Catasto, il valore determinato è abbattuto del 20 per cento.
4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti sarà inviata al Servizio demanio trazzerale che redigerà il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione. Nei procedimenti d'ufficio di contestazione delle abusive occupazioni, l'istanza dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione [13].
5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un minimo di euro 25,82. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa.
6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastati come sedi viarie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.
7. Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.
8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del 1968.
9. Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione di suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo, resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un minimo di canone annuo di cinquanta euro.".
Art. 14. Sanzioni amministrative - Addizionale regionale.
1. La sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'articolo 219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 è integrata da una addizionale regionale di euro 2.000.
Art. 15. Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico.
1. All'articolo 8 della
"2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della
a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato:
1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2.00.00 € 10,00
2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2.01 a Ha 4.00.00 € 20,00
3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4.01 a Ha 6.00.00 € 30,00
4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6.01 a Ha 8.00.00 € 40,00
5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8.01 a Ha 10.00.00 € 50,00
sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10.01, per due Ha o frazione in più € 20,00".
3. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 18 della
"g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato:
1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100;
2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150".
Art. 16. Licenze di attingimento. Modifica dell'articolo 70 della
1. L'art. 70 della
"Art. 70.
1. Nelle more dell'adozione organica della disciplina in materia di acque pubbliche di cui all'articolo 69, le licenze di attingimento si intendono annualmente rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento del canone relativo dal genio civile competente e salvo diverso avviso di quest'ultimo da esprimere entro trenta giorni.".
Art. 17. Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia.
1. Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla
2. La perizia giurata deve asseverare l'esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l'ottenimento della sanatoria, ivi compreso l'avvenuto pagamento del conguaglio dell'oblazione dovuta o l'avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio a debito o al rimborso dell'oblazione stessa nei termini di cui all'articolo 35, comma 12, della
3. Gli uffici comunali devono effettuare l'esame delle perizie giurate anche successivamente all'avvenuto tacito accoglimento delle istanze di sanatoria e comunque entro il termine perentorio di duecentosettanta giorni dalla presentazione delle istanze medesime. Qualora gli uffici comunali rilevino dalla perizia giurata l'incompletezza della stessa o la mancanza dei requisiti di legge necessari per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria, il responsabile del procedimento amministrativo sospende il procedimento e sospende la concessione o autorizzazione in sanatoria eventualmente già assentita tacitamente, dandone comunicazione al richiedente la sanatoria ed al redattore della perizia giurata che possono presentare una perizia suppletiva tendente a superare i motivi della sospensione, entro quindici giorni dalla notifica della stessa; entro il successivo termine perentorio di quarantacinque giorni, il responsabile del procedimento può denegare la sanatoria richiesta e può annullare la concessione o autorizzazione edilizia già tacitamente assentita. Il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'annullamento della concessione o autorizzazione tacitamente assentite. Il professionista redattore della perizia giurata assume per tale atto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
4. Per le istanze di sanatoria per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già richiesta o deve ancora essere richiesta dal comune l'integrazione documentale di cui al comma 1 è consentito effettuare l'integrazione in alternativa alla presentazione della perizia giurata. La perizia giurata sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, qualora munita di certificazione comunale di ricevimento da rilasciarsi all'atto della presentazione e di dichiarazione da effettuarsi da parte del richiedente la sanatoria, che comprovi l'avvenuto pagamento degli oneri concessori e l'avvenuta decorrenza del termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della perizia in assenza di determinazione comunale.
5. Decorso il termine di trenta giorni dalla espressa richiesta notificata dal comune, il ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, lettere b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; il mancato pagamento, decorso il termine di cui alla citata lettera c), comporta altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle somme maggiorate con dette sanzioni. All'iscrizione a ruolo di dette somme, oltreché delle eventuali spese di istruttoria e segreteria, consegue il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, da effettuarsi anche a mezzo di recapito al domicilio dell'istante. Gli oneri concessori dovuti, aventi importi superiori a 2.500 euro, riguardanti gli oneri relativi al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, ivi compreso quelli di urbanizzazione pro-quota di cui al comma 6, possono essere corrisposti fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari importo; in tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data di pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del pagamento della prima rata medesima.
6. Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell'articolo 23 della
7. Al fine di accelerare le procedure relative all'emissione dei pareri di cui al
8. Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione relativo alle opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della
9. In sostituzione della convenzione di cui all'articolo 35, comma 9, della
10. Il personale in servizio presso i comuni assunto per le finalità di cui all'articolo 14 della
11. Il primo e il secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 5 della
"1. Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione del l'opera abusiva.
2. L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.". [16]
12. L'articolo 24 della
"1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della
2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.".
Art. 18. Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio. [17]
1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici [18].
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della
3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7.
5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,40.
7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del
8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con
10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.
Art. 19. Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della
2. Le spese per i frazionamenti sono poste a carico dei cessionari in sede di stipula degli atti di cessione degli immobili.
3. Il comma 1 dell'articolo 8 della
"1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto." [19].
4. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 8 della
5. Al fine di favorire la riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali, nei fabbricati realizzati con programmi di edilizia sovvenzionata ovvero convenzionata-agevolata o comunque realizzati è consentito il cambio di destinazione d'uso delle pertinenze e depositi o volumi tecnici nei fabbricati realizzati o in corso di costruzione alla data della presente legge, fatta eccezione delle pertinenze assoggettate a vincolo permanente ai sensi dell'articolo 18 della
6. Il termine previsto dall'articolo 5 della
7. E' consentito il riscatto degli alloggi popolari da parte degli inquilini che abbiano maturato dieci anni di locazione, a prescindere dai piani di vendita, dietro presentazione di domanda, sempreché gli stessi abbiano corrisposto i canoni e gli oneri accessori.
8. Il disposto di cui all'articolo 16 della
9. Gli alloggi acquistati ai sensi della
10. Al secondo comma dell'articolo 9 della
Art. 20. Opere interne.
1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo. [21]
2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.
6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.
7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.
8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della
Art. 21. Risparmi di energia.
1. I dipartimenti regionali e gli uffici di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della
2. L'Assessore regionale alla Presidenza propone iniziative per la promozione della programmazione e della riduzione dei consumi e vigila sui livelli di realizzazione del risparmio energetico.
Art. 22. Valorizzazione beni immobili demaniali e patrimoniali.
1. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio della Regione, si applicano la disciplina e le procedure di cui alla
2. Per la realizzazione degli interventi di valorizzazione possono essere applicate le procedure previste dall'articolo 3, comma 112, lettera a), della
3. Con decreto del Presidente della Regione sono indicati i criteri per la determinazione del canone, le modalità di pagamento e la durata della concessione o locazione che può essere superiore a quella indicata dagli articoli 7 e 8 del
4. Ove, ai fini del presente articolo, si rendesse necessaria la variazione della destinazione d'uso degli immobili oggetto di valorizzazione, al rilascio della relativa autorizzazione provvede il sindaco previa indizione da parte della Presidenza della Regione di apposita Conferenza dei servizi.
Art. 23. Manutenzione del patrimonio regionale.
1. All'articolo 3 del
"Su segnalazione delle amministrazioni competenti, l'Azienda regionale delle foreste demaniali, attraverso i propri uffici provinciali, assicura la manutenzione dei giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale. Gli eventuali contratti in corso che prevedono oneri a carico della Regione restano in vita fino alla scadenza.
I lavori di cui al comma precedente sono effettuati in economia ai sensi dell'articolo 64 della
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIDUZIONE DELLA SPESA
Art. 24. Patto di stabilità regionale.
1. Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale (Patto di stabilità regionale).
2. A tal fine il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente per materia, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, annualmente, con proprio decreto, individua le modalità per il rispetto dei parametri finanziari coerenti con le disposizioni vigenti per ciascuna categoria di enti.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli enti locali della Regione siciliana si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della
4. Il comma 3 dell'articolo 76 della
4 bis. I trasferimenti a carico del bilancio regionale e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzati al finanziamento dei programmi di fuoruscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della
4 ter. Ai fini della certificazione dei parametri obiettivi di accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del
4 quater. Non sono, altresì, computate nel saldo finanziario rilevante ai fini del patto, le spese finanziate da entrate ad obbligatoria, specifica destinazione [24].
1. Nell'ambito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale, effettuato con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro il 10 novembre di ogni anno, con decreto dell'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i tetti di spesa per provincia per l'anno successivo.
1 bis. Le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi di cui al comma 1 sono nulle [26].
2. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno successivo, il limite delle risorse destinate al Servizio sanitario regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall'ultima delibera di riparto adottata dal CIPE.
3. Le eventuali successive maggiori assegnazioni sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all'esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione.
4. Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti, eccezionali e motivati, possono realizzarsi mediante compensazione tra i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.
5. I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della
5 bis. Qualsiasi provvedimento dirigenziale dell'Assessorato regionale della sanità che comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione siciliana deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, se con oneri a carico del Fondo sanitario, deve essere vistato dal dirigente generale del dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, al fine dell'attestazione di compatibilità finanziaria [27].
5 ter. Le disposizioni di cui al comma 5bis si applicano anche ai provvedimenti che vengono adottati dai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 34 della
Art. 26. Enti vigilati.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della
"2 bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.
2 ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della
2 quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.
2 quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell' inadempimento.
2 sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.".
2. Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della
3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5 per cento, del 10 per cento e del 15 per cento, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
5. Al comma 2 dell'articolo 32 della
6. Il comma 6 dell'articolo 32 della
"6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.".
7. In deroga agli articoli 2 e 3 del
8. La disposizione di cui all'articolo 18 della
9. Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento delle entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla
10. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del
11. In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla
12. Presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali, nella misura di 5 unità per ufficio, aventi una qualifica non inferiore a funzionario direttivo con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell’Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7, della
Art. 27. Monitoraggio spesa sanitaria. [30]
[1. Al fine di assicurare il costante monitoraggio della spesa sanitaria, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie Policlinico, del Centro di formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS), dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia inviano trimestralmente all'Assessorato regionale della sanità, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alla Commissione legislativa Servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana i dati sullo stato di attuazione della spesa in relazione a quanto riportato nel bilancio di previsione secondo un modello di rilevazione concertato tra le predette Amministrazioni regionali.
2. I dati di cui al comma 1 devono essere certificati dai collegi dei sindaci e devono essere monitorati dagli Assessorati regionali vigilanti che, ove rilevassero uno scostamento sensibile tra lo stato di attuazione della spesa e le previsioni di bilancio, lo contestano al direttore generale, affinché assuma le conseguenziali iniziative di contenimento della spesa.
3. Il mancato invio dei dati di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla fine del trimestre, costituisce elemento di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del
4. In coerenza con il patto di stabilità regionale e secondo quanto previsto dall'articolo 3 del
5. Le Aziende sanitarie che nell'esercizio 2002 hanno riportato un risultato economico negativo o inferiore alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, della
6. Il direttore generale che non consegue gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, anche con riferimento al mancato rispetto degli obiettivi annuali previsti nel piano di copertura delle perdite di cui al comma 5, viene dichiarato decaduto dalla Regione con la procedura di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7 del
7. I direttori generali delle Aziende sanitarie in applicazione dell'articolo 7, comma 6, del
8. Gli incarichi già stipulati cessano alla loro scadenza e sono rinnovabili nei limiti delle disposizioni di cui al comma 7.]
Art. 28. Ripiano disavanzi Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.
[1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 3 della
2. Al ripiano definitivo dei disavanzi delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere relativi all'anno 2001, ammontanti complessivamente a 434.250 migliaia di euro, al netto della quota di 73.750 migliaia di euro cui si è provveduto mediante la spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, che viene pertanto destinata alle finalità del presente articolo, si fa fronte mediante il maggiore avanzo finanziario presunto relativo all'esercizio finanziario 2002, di cui 48.250 migliaia di euro derivante dall'abrogazione di cui al comma 1.
Art. 29. Sperimentazioni gestionali.
1. Le sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9 bis del
Art. 30. Contenimento oneri per ritardati pagamenti.
1. All'articolo 4 della
2. All'articolo 4 della
"2. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma 1.
3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono direttamente alle casse delle Aziende e sono da queste distribuite alle varie categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere e quelle salvavita in particolare.".
Art. 31. Dismissione degli immobili delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere. [32]
[1. I direttori generali delle Aziende sanitarie, titolari di patrimoni immobiliari non destinati ad uso assistenziale, verificano entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge la congruità dei loro proventi ai valori di mercato.
2. Qualora i proventi determinati dalla gestione immobiliare di cui al comma 1 risultino inferiori ai corrispondenti valori di mercato, i direttori generali devono procedere all'immediato adeguamento della rendita o alla dismissione del relativo patrimonio immobiliare.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, i direttori generali redigono l'elenco degli immobili e definiscono gli esiti delle verifiche di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Assessorato regionale della sanità e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per gli aspetti finanziari.
4. Contestualmente i direttori generali pongono in essere tutti gli adempimenti finalizzati all'ottimale gestione del patrimonio immobiliare di cui al presente articolo, procedendo alla vendita dei beni immobili non proficuamente utilizzati mediante aste pubbliche per lotti costituiti da singoli immobili o porzioni immobiliari, dandone comunicazione secondo i criteri di cui al
5. Gli acquirenti dei beni dismessi presentano allo sportello unico di cui all'articolo 36 della
6. Qualora la richiesta di cui al comma 5 comporti il coinvolgimento di altre pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi che, per quanto non previsto nel presente articolo, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14 e seguenti della
7. I ricavi derivanti dalla cessione degli immobili devono essere destinati prioritariamente alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti e l'eventuale parte eccedente deve essere accantonata in un apposito fondo di riserva patrimoniale per almeno un biennio.
8. Le medesime procedure trovano applicazione per gli immobili non più destinabili ad uso assistenziale a seguito della ristrutturazione della rete ospedaliera regionale previa delibera della Giunta regionale.]
Art. 32. Conferimento sedi farmaceutiche. [34]
1. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il 10 per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è conferito dall'Assessore regionale per la sanità, sulla base di una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di servizio.
2. Un'apposita commissione, da nominarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, valuta i titoli presentati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del
3. Il nuovo conferimento può avvenire solo dopo la rinuncia dei beneficiari alla sede farmaceutica sussidiata.
Art. 33. Presidi farmaceutici di emergenza.
1. Nelle località disagiate prive di assistenza farmaceutica, a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici disposta dall'Assessorato regionale della sanità in quanto non conformi alla vigente normativa introdotta dall'articolo 6 della
Art. 34. Interventi in favore dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer.
1. Nell'ambito degli obiettivi del vigente Piano sanitario regionale ogni Azienda unità sanitaria locale della Regione attiva i seguenti servizi per i pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer:
a) un servizio di assistenza domiciliare integrata, in tutti i distretti sanitari, per i pazienti residenti nel territorio di competenza;
b) almeno un centro diurno integrato da attivarsi anche mediante protocolli di intesa con i comuni;
c) una residenza sanitaria assistenziale e/o un nucleo specifico all'interno delle R.S.A. già operanti.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità sono definite le modalità operative per l'attivazione dei servizi di cui al comma 1.
Art. 35. Controlli veterinari.
1. I controlli veterinari effettuati a destinazione sugli allevamenti transumanti o che si spostano per urgenti motivi di alimentazione in base a quanto previsto dall'articolo 14 del
Art. 36. Forniture beni e servizi.
1. Alle forniture di beni e servizi per le Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, effettuate ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 3 del
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della
"2. Nessuna fornitura di beni o servizi può essere frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione del presente articolo.".
Art. 37. Rinegoziazione mutui.
1. Al fine di realizzare con modalità omogenee la rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, con gli istituti di credito mutuanti, apposite convenzioni, distinte per settore di intervento, tendenti ad individuare tassi di interesse alla cui stregua i singoli contratti di mutuo si intendono modificati e le più idonee modalità di applicazione in relazione alle diverse forme tecniche.
2. I tassi determinati nelle predette convenzioni non possono essere superiori a quelli che saranno fissati in campo nazionale per la rinegoziazione dei mutui agevolati ai sensi di leggi statali, ed avranno decorrenza dall'1 gennaio 2003 con effetti su tutti i ratei di interessi maturati successivamente a tale data. I predetti tassi devono comunque tener conto della differente decorrenza prevista dalla vigente normativa statale e regionale [35].
3. Le convenzioni sono applicate su tutti i contratti di mutuo già stipulati che alla data del 1° gennaio 2003 risultino regolati ad un tasso di interesse superiore ai tassi individuati per la tipologia corrispondente o analoga nelle convenzioni medesime. Dalla rideterminazione delle rate e dei piani di ammortamento non possono derivare maggiori oneri né a carico dei mutuatari né a carico della Regione.
4. La riduzione del tasso derivante dalla rinegoziazione convenuta opera a favore della Regione siciliana e dei mutuatari in proporzione al rapporto sussistente tra interesse a carico della Regione ed a carico del mutuatario, con le modalità che saranno individuate nelle convenzioni di cui al comma 1 in relazione alle diverse forme tecniche di agevolazione. Il tasso a carico del mutuatario non può comunque essere inferiore all'1,50 per cento, fermo restando il mantenimento in suo favore di eventuali condizioni più favorevoli esistenti alla data di rinegoziazione.
5. A decorrere dalla data di stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, non trovano più applicazione, in ordine ai singoli contratti i cui tassi di interesse vengono in tal modo ridotti, le altre modalità di rinegoziazione già previste dall'ordinamento regionale.
6. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 le minori spese, rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, non possono essere destinate a nuove o maggiori spese, fatti salvi gli eventuali oneri discendenti da rapporti finanziari pregressi tra gli istituti di credito e la Regione siciliana. Dette somme vanno iscritte, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, in un apposito fondo dello stato di previsione della rubrica bilancio.
Art. 38. Interventi decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud.
1. Per la prosecuzione degli interventi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 - Convenzioni ex Agensud, i dipartimenti regionali competenti per materia trasferiscono le competenze e le relative risorse finanziarie previste per ciascun progetto direttamente agli enti attuatori, che provvedono a tutti gli adempimenti necessari per la definizione degli interventi medesimi.
2. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro provvede all'iscrizione nelle pertinenti rubriche del bilancio regionale delle somme necessarie all'attuazione del comma 1 su richiesta del dipartimento regionale della programmazione.
3. A valere sulle risorse già trasferite dallo Stato per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, trova applicazione il disposto dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2002 [36].
Art. 39. Sicurezza nei luoghi di lavoro. [37]
[1. Fatti salvi fino alla naturale scadenza i contratti in corso, ai fini del contenimento della spesa, nell'Amministrazione regionale, negli enti locali, negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione i datori di lavoro ricorrono, per l'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria, prioritariamente alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e, nell'ipotesi di impossibilità dettagliatamente motivata da parte delle aziende medesime, ai medici competenti abilitati, mediante apposite convenzioni [38].
2. I corrispettivi da erogare ai medici convenzionati saranno individuati dal Tariffario unico regionale vigente emanato dall'Assessore regionale per la sanità [39].]
Art. 40. Soppressione ISMIG.
1. L'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) è soppresso.
2. Il personale dipendente dell'Istituto che presta servizio nelle sedi di Palermo, Catania e Messina è trasferito rispettivamente all'Ente ospedaliero Villa Sofia di Palermo, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania e all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina. Il relativo trattamento economico, se più favorevole, è quello in godimento al momento della soppressione, con riassorbimento della parte eccedente nel caso di futuri miglioramenti.
3. Il dirigente incaricato di ciascuna delle Aziende provvede all'equiparazione giuridica delle posizioni contrattuali del personale nel rispetto delle qualifiche e delle posizioni funzionali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale del comparto sanità.
4. I finanziamenti già previsti per l'ente soppresso, pari a 7.747 migliaia di euro, dall'articolo 71 della
Art. 41. Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna.
1. In applicazione dell'articolo 24 della
2. Il personale del consorzio, in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in un apposito ruolo ad esaurimento, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti al momento del passaggio.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401 [40].
Art. 42. Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia.
1. L'articolo 16 della
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai soggetti beneficiari previsti dalla
3. Ferme restando le finalità di cui alle leggi regionali citate, gli enti e le associazioni beneficiarie dei contributi sono autorizzati ad utilizzare e rendicontare le somme accreditate a titolo di contributo per gli anni di attività a decorrere dal 2001 entro un anno dalla data di accreditamento degli stessi.
Art. 43. Norme in favore delle IPAB.
1. L'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 7 della
Art. 44. Atti di programmazione economico-finanziaria.
1. Il Governo regionale provvede, per quanto di competenza regionale, alla definizione dei contenuti del POR Sicilia, del Complemento di programmazione e degli Accordi di programma quadro, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) previa espressione da parte dell'Assemblea regionale siciliana degli atti di indirizzo. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Gli atti di indirizzo (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) costituiscono atti di programmazione economico-finanziaria.
3. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) Le proposte di modifica (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) finanziarie sono presentate dal Governo all'Assemblea regionale siciliana. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 45. Diritto di accesso.
1. Dopo l'articolo 28 della
"1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.
3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della
"3 bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.
3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato.
3 quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori.".
Art. 46. Istituzione del registro dei pareri.
1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, nonché per assicurare omogeneità nell'attività degli uffici degli Assessorati regionali e dell'Ufficio legislativo e legale in ordine ai pareri resi e richiesti dagli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione siciliana, sono istituiti, presso gli stessi il "registro dei pareri resi" ed il "registro dei pareri richiesti".
2. Nel "registro dei pareri resi" e nel "registro dei pareri richiesti" sono specificati i dati identificativi dell'ente richiedente e/o emittente, la data e l'oggetto della richiesta di parere, nonché la data del rilascio dello stesso da parte degli uffici di cui al comma 1.
3. I pareri indicati nei registri di cui al comma 2, sono raccolti per esteso in un apposito "bollettino dei pareri" curato dalla Presidenza della Regione siciliana.
Art. 47. Immobili da destinare a sedi istituzionali.
1. Nell'ambito delle dotazioni di bilancio destinate al pagamento di fitti per gli immobili ad uso dell'Amministrazione regionale, per l'acquisto o la realizzazione di immobili da destinare a sedi istituzionali dell'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a contrarre con gli istituti di credito mutui di durata massima ventennale.
2. Per l'attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 11 della
3. Su disposizione del Presidente della Regione gli immobili ubicati nella città di Catania o negli altri capoluoghi di provincia che sono o saranno nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, possono essere adibiti a sede di strutture operative e di rappresentanza della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali o ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana e di organi ed organismi di rilievo istituzionale.
3 bis. In sede di prima utilizzazione nei locali ubicati nella città di Catania nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, è allocata una unità operativa dell'Ufficio stampa alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, alla quale è preposto uno dei giornalisti in servizio presso lo stesso ufficio [42].
Art. 48. Attivazione spesa misure P.O.R.
1. Al fine di velocizzare la spesa relativa alle misure del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e conseguire gli obiettivi di spesa dell'anno 2003, le maggiori somme risultanti dalle rimodulazioni finanziarie delle misure vengono utilizzate per intero attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle circolari e ai bandi regionali già approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 49. Ufficio idrografico regionale.
1. All'articolo 3 della
a) ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole "Servizio" e "Servizio Tecnico" sono sostituite dalla parola "Ufficio";
b) al comma 2 le parole "sino alla riforma dell'Amministrazione regionale" sono sostituite dalle parole "nelle more dell'attuazione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali";
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Lo svolgimento organico e l'indirizzo delle attività tecnico-scientifiche-conoscitive, di previsione e prevenzione di cui all'articolo 2 della
d) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:
"L'Ufficio, per le prerogative di autonomia di cui al comma 2, adotta le necessarie articolazioni organizzative e funzionali, previa deliberazione della Giunta regionale. Si applicano le norme e la disciplina discendenti dalla
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"5. Per il potenziamento dell'Ufficio e l'avviamento del centro funzionale di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267 sono trasferite le somme di cui al comma 2 dello stesso articolo, assegnate alla Regione siciliana e non impegnate, alla data del 28 febbraio 2003".
Art. 50. Disposizioni in materia di motorizzazione civile.
1. Una quota delle entrate previste nel bilancio della Regione e derivanti dall'attuazione del
2. Ferma restando la titolarità dei relativi adempimenti per l'espletamento delle attività di revisione di cui all'articolo 80 del
Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art. 51. Divulgazione agricola.
1. Al fine del potenziamento e della più capillare diffusione sul territorio della Regione delle attività di divulgazione agricola, a valere delle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.1 del bilancio della Regione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, di importo inferiore alla soglia di applicazione del
2. L'articolo 14 della
Art. 52. Indennità compensativa pregressa.
1. Ai sensi del comma 14 dell'articolo 45 della
Art. 53. Attività di ricerca delle facoltà di agraria.
1. Le università degli studi di Palermo e Catania utilizzano i fondi già attribuiti ai sensi dell'articolo 28 della
Art. 54. Disposizioni sull'ESA.
1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare, entro il corrente esercizio finanziario, l'avanzo di amministrazione utilizzabile, come determinato dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002, approvato secondo le vigenti disposizioni, per i seguenti fini istituzionali:
a) ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252);
b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260);
c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della
d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
e) spese per la manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267);
f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507).
2. Ai fini del comma 1 per gli esercizi finanziari dal 2000 al 2002 non si applicano all'Ente di sviluppo agricolo le disposizioni dell'articolo 32 della
3. A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 28 della
Art. 55. Disposizioni per il settore agricolo.
1. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta in attuazione del comma 4 octies, dell'articolo 13 del
2. [Al coofinanziamento regionale degli interventi di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 88 della
3. Al comma 3 dell'articolo 58 della
4. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano, con durata massima al 30 giugno 2004, le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio e miglioramento scadute a partire dal 31 dicembre 2002 o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2003, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 13, commi 4 bis e 4 ter del
Art. 56. Imprenditori agricoli.
1. Nell'applicazione della legislazione regionale sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale anche le società di persone e di capitali, aventi sede sociale nel territorio della Sicilia, a condizione che:
a) l'oggetto sociale preveda la conduzione di azienda agricola o di allevamento del bestiame, agriturismo e/o turismo rurale;
b) il reddito derivante dall'attività agricola sia superiore al 50 per cento del reddito totale rilevabile dai bilanci societari;
c) la persona delegata per statuto alla conduzione dell'azienda sia in possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'articolo 12 della
Art. 57. Turismo rurale.
1. Per l'esercizio delle attività di turismo rurale, agrituristiche ed agricole, nei territori dei parchi naturali della Regione siciliana, è consentita, previo nulla osta dell'ente parco, la fornitura di energia elettrica ed il collegamento alla rete telefonica, anche per via aerea con palificazione.
Art. 58. Mutamento destinazione opere per l'agricoltura.
1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti regionali per l'agricoltura non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto per almeno dieci anni dalla data di fine lavori.
Art. 59. Risarcimento imprese agricole.
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della
Art. 60. Istituzione del fondo regionale per l'impiantistica sportiva.
1. E' istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo, il Fondo regionale per l'incremento, potenziamento e miglioramento degli impianti e delle attrezzature sportive di seguito denominato "Fondo", attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai requisiti per l'accesso ai finanziamenti dello stesso Istituto per il credito sportivo. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è disciplinato il funzionamento del Fondo.
2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione siciliana e dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti allo sport. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni da altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. Il Fondo, per le finalità indicate al comma 1, assolve alle concessioni di contributi per interessi in relazione a mutui concessi dall'Istituto per il credito sportivo.
5. La dotazione iniziale del Fondo, fissata in 1.500 migliaia di euro, è garantita con parte delle disponibilità del Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolane.
6. Per gli anni successivi, gli ulteriori conferimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3, lettera g) della
7. I contributi di cui al comma 4 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti dell'Istituto per il credito sportivo.
8. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso di soppressione del Fondo, le somme residue comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono versate in entrata nel bilancio della Regione.
9. Gli impianti realizzati con i contributi di cui al presente articolo sono posti a disposizione delle pubbliche istituzioni o comunque sono destinati a finalità sociali in misura proporzionale all'entità dell'intervento finanziario regionale concesso.
Art. 61. Certificazione antisismica per strutture sanitarie.
1. Per le case di cura esistenti e le strutture sanitarie di cui ai punti 2.1 e 2.2 del decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 che erogano prestazioni sanitarie in ambito extraospedaliero ed attualmente ubicate in edifici la cui costruzione sia antecedente al decreto ministeriale 3 giugno 1981, la produzione di certificazione antisismica è sostituita da certificazione di rispetto delle normative vigenti all'epoca della costruzione in materia di agibilità e di successive verifiche di conformità e di staticità comprovanti che sono state prese tutte le precauzioni possibili in relazione alla tipologia del fabbricato.
Art. 62. Contributi a favore dello sport sociale, giovanile e scolastico.
1. Il secondo comma dell'articolo 14 della
"Nel piano per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico, sono riservati i seguenti finanziamenti nella misura massima del:
a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
b) 20 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
c) 7,5 per cento a sostegno dell'attività scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;
d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive.
Art. 63. Concessione benefici
1. Gli aiuti ed i benefici previsti dagli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 59 della
Art. 64. Assegnazioni agli enti locali.
1. Per il triennio 2003-2005 le assegnazioni annuali a favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 745.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spese di investimento.
2. Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, è determinata in 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10 della
3. Le quote dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.
4. Per l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle province è ridotta in base ad una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003. Sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
5. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 le assegnazioni annuali a favore delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della
6. Al comma 1 dell'articolo 76 della
"1 bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.".
7. Al comma 4 dell'articolo 76 della
8. Al comma 5 dell'articolo 76 della
9. Per il triennio 2003-2005 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della
10. La conferenza Regione-autonomie locali determina la percentuale a valere sui fondi di cui al comma 1, da destinare da parte dei comuni alla partecipazione finanziaria per l'attuazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari connesse all'attuazione della
11. All'articolo 2, comma 4, della
12. I residui attivi relativi ai trasferimenti regionali sono esclusi, analogamente ai residui derivanti dai trasferimenti erariali, dal computo della somma totale dei residui attivi di fine esercizio che concorrono all'accertamento della condizione di ente locale strutturalmente deficitario ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
13. All'applicazione per l'anno 2002 delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della
14. Agli eventuali maggiori oneri a carico dei bilanci dei comuni derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dall'articolo 17 della presente legge.
15. Nell'ambito delle assegnazioni alle province di cui al comma 2, la somma di 7.747 migliaia di euro è destinata all'erogazione, in favore degli enti gestori di licei linguistici e musicali, delle somme previste dall'articolo 12, comma 1, della
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 65. Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. Proroga termine.
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della
Art. 66. Autorizzazione utilizzo risorse trasferite.
1. Le risorse finanziarie trasferite agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 4 della
Art. 67. Acquisizione di beni immobili in favore dell'IRCAC.
1. Al fine di sostenere iniziative di sviluppo socio-economico, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a chiedere ai sensi dell'articolo 505 del codice di procedura civile l'assegnazione di beni immobili appartenenti a società cooperative a responsabilità limitata, gravati da ipoteche in favore dello stesso, e sottoposte a procedure esecutive o in liquidazione, a condizione che dalle assegnazioni non discendano per l'IRCAC obblighi di pagamenti nei confronti di altri creditori.
2. Gli immobili assegnati entrano a far parte del patrimonio dell'istituto e devono essere trasferiti in proprietà ad imprese che realizzano investimenti nel territorio della Regione nei settori agricoli, industriali, commerciali, artigianali o in altri settori produttivi [47].
3. Il prezzo di vendita è determinato dall'ispettorato regionale tecnico entro novanta giorni [48].
4. Il ricavato al netto della commissione di cui al comma 2 bis dell'articolo 55 della
Art. 68. Istituzione di centri di assistenza alle cooperative.
1. A valere sulle disponibilità dell’U.P.B. 2.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l’Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a finanziare l’istituzione ed il funzionamento dei centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria in base ai criteri di rappresentatività di cui all’art. 21 della
2. I centri svolgono a favore delle imprese cooperative siciliane attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie connesse al miglioramento delle attività aziendali, nonché le attività finalizzate alla certificazione di qualità e al controllo di gestione delle cooperative. I centri possono inoltre, nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1, effettuare attività di scambio di buone prassi cooperative, promuovere iniziative di promozione e formazione cooperativa in collaborazione con scuole ed università e dotarsi di sistemi tecnologicamente avanzati finalizzati all'assistenza in rete delle cooperative siciliane.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese cooperative utenti.
3 bis. Le attività derivanti dai finanziamenti di cui al comma 1 non possono generare utili a favore dei soggetti attuatori (centri di assistenza tecnica) i cui interventi nei confronti delle cooperative fruitrici delle attività devono rientrare nell’ambito del regime “de minimis” [51].
Art. 69. Sostegno piccole e medie imprese.
1. L'IRFIS è autorizzato ad erogare alle piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla disciplina comunitaria, che operano nei settori dell'industria vetraria, tessile, cartaria e delle materie plastiche, prestiti a tasso agevolato per far fronte alle spese di avvio dell'attività e di gestione, compresa la formazione di scorte. L'agevolazione è concessa alle imprese che hanno realizzato nuovi insediamenti produttivi avvalendosi dei finanziamenti della
2. Nei limiti fissati dal
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 fermo restando l'importo massimo può essere concessa, su richiesta dell'impresa, in forma mista in parte come prestito a tasso agevolato e per la restante parte come contributo a fondo perduto.
4. Per le finalità del presente articolo l'IRFIS è autorizzato ad utilizzare 2.000 migliaia di euro a valere sulla disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della
5. Le residue disponibilità nonché i successivi rientri in conto capitale degli stanziamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 7 della
6. Le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della
7. Alla lettera b) dell'articolo 7 della
8. I benefici di cui all'articolo 11 della
Art. 70. Rimborso anticipazioni consorzi ASI.
1. Al fine di consentire la risoluzione dei contenziosi, sulla base di lodi arbitrali e/o decisioni giurisdizionali anche di primo grado, relativi all'acquisizione di aree mediante espropriazione o derivanti dalla realizzazione, anche in concessione, di infrastrutture, indipendentemente dall'ente finanziatore, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a prorogare i termini di restituzione delle anticipazioni concesse ai consorzi per le aree di sviluppo industriale ai sensi dell'articolo 26 della
2. I consorzi per le aree di sviluppo industriale devono predisporre un piano di rientro delle anticipazioni a partire dal terzo anno. Alla scadenza della proroga l'Assessorato regionale dell'industria provvede al recupero delle somme anticipate e non ancora rimborsate mediante compensazione con i contributi a qualsiasi titolo concessi ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. l.
3. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 642402 del bilancio della Regione non si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 102 della
Art. 71. Piani regolatori consorzi ASI.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della
Art. 72. Aree e siti produttivi ASI.
1. Le aree ed i siti produttivi allocati nelle zone ASI e nelle aree dei comuni destinate a Piani insediamenti produttivi conservano l'originaria destinazione d'uso ed urbanistica anche a seguito della dismissione della corrispondente attività produttiva.
Art. 73. Ricerca e coltivazione delle sostanze minerali.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della
"Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il soggetto titolare che abbia ceduto il permesso o la concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di cui al comma 1, può presentare istanza di autorizzazione in sanatoria alla suddetta cessione nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché il soggetto cessionario sia in possesso dei necessari requisiti di legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei relativi oneri concessori anche riferiti ad anni pregressi.".
Art. 74. Interporti.
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla
Art. 75. Nautica da diporto. [52]
1. Nelle more della approvazione di una organica disciplina per la gestione del demanio marittimo regionale, nel territorio della Regione siciliana il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinato dagli articoli da uno a dieci del regolamento approvato con
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 le parole "dal dirigente generale preposto alla direzione generale del demanio marittimo dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente".
3. Al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 le parole da "redatto ai sensi" sino a "della
4. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia" sono sostituite dalle seguenti "ne dà pubblicità mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è gratuita".
5. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole da "g) altre amministrazioni" sino a "tutela di specifici interessi pubblici" sono sostituite dalle seguenti:
"g) il dipartimento turismo, sport e spettacolo dell'Amministrazione regionale per esprimersi in ordine alla valenza turistica dell'intervento, ed alla sua idoneità al perseguimento delle finalità di sviluppo turistico;
h) la capitaneria di porto competente per territorio per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione;
i) il comando dei vigili del fuoco territorialmente competente, per tutti gli aspetti di propria competenza;
l) il comando marittimo autonomo della Sicilia;
m) il comando zona fari;
n) il compartimento Ferrovie dello Stato;
o) l'Ufficio del Genio civile opere marittime ove il progetto comporti varianti a strumenti urbanistici comunali;
p) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.".
6. Al comma 9 dell'articolo 5 le parole "Ministero dei beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti "Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione".
7. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "strumenti di pianificazione ed urbanistici" sono aggiunte le parole "o in mancanza degli stessi".
8. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:
"6. L'approvazione del progetto definitivo equivale alla approvazione del piano regolatore portuale ai sensi dell'articolo 30 della
9. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
"7. Con successivo decreto emesso dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti può essere modificato il contenuto dei decreti emessi in applicazione del comma 4 del presente articolo, al fine di adattare le modalità di espletamento della pubblica gara e fissare gli elementi di cui agli articoli 2 e 4 della
10. La definizione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 2 del
11. Il testo del
Art. 76. Uffici dei Project managers.
1. E' istituito nel bilancio della Regione siciliana, rubrica sanità, Fondo sanitario regionale, per l'anno 2003 un Fondo con la dotazione finanziaria di 1.500 migliaia di euro.
2. Il Fondo è destinato alle spese per l'anno 2003 relative all'avvio ed al funzionamento degli Uffici dei Project managers finalizzati all'istituzione delle Fondazioni e definizione dei Progetti gestionali dei Centri di Eccellenza di Catania, Messina e Palermo, nonché alla copertura degli oneri relativi ai contratti con i soggetti incaricati. Relativamente al rapporto contrattuale si fa riferimento alla tipologia contrattuale prevista per i direttori generali di Aziende sanitarie con quantificazione del compenso parametrato a quello previsto per i direttori di Aziende sanitarie di fascia B.
3. Il rapporto di lavoro del Project manager è regolato da contratto di diritto privato, stipulato dall'Assessore regionale per la sanità e disciplinato ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del
4. L'Azienda ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, l'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Catania, l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, incaricate di realizzare le strutture dei Centri di Eccellenza, mettono a disposizione dell'ufficio dei Project managers idonei locali, mezzi tecnologici, personale qualificato e quanto altro necessario per il suo funzionamento.
5. All'onere di cui al presente articolo si provvede con parte delle disponibilità del Fondo sanitario regionale.
6. Dalla data di scadenza dei contratti di cui al comma 2, gli eventuali oneri gravano sul bilancio delle relative fondazioni. I beni mobili ed immobili, le relative pertinenze e le attrezzature destinate al funzionamento dei centri di eccellenza (ortopedico di Catania, oncologico di Messina e materno infantile di Palermo), sono trasferiti nella piena disponibilità delle fondazioni istituite allo scopo, dopo il collaudo dei lavori di realizzazione, mantenendo il vincolo assoluto di destinazione. Nell'ipotesi di scioglimento della fondazione, per qualsiasi causa, gli stessi rientrano nella piena disponibilità patrimoniale degli enti che li hanno conferiti [53].
Art. 77. Bed and breakfast.
1. Al comma 1 dell'articolo 88 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 88 della
"1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati.".
3. All'articolo 88 della
"14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge.".
Art. 78. Centro di informazione comunitaria "Carrefour Sicilia".
1. Al fine di promuovere e sostenere le attività informative sui programmi per la cooperazione, lo sviluppo rurale e le risorse umane, la Regione eroga contributi al centro di informazione comunitaria Euromed "Carrefour Sicilia" con sede in Palermo e con le modalità di cui all'articolo 23 della
Art. 79. Formazione e aggiornamento autista-soccorritore.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia, con le risorse destinate a tali finalità dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione, le attività di prima formazione e di aggiornamento per la qualifica di operatore esperto nelle situazioni di emergenza-urgenza (autista-soccorritore) programmate ed avviate dal Centro interaziendale per l'addestramento professionale integrato di Palermo.
Art. 80. Aeroporto intercontinentale del Mediterraneo.
1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad attivare tutte le procedure per l'affidamento dell'incarico dello studio di fattibilità e del progetto di massima, finalizzato alla realizzazione dell'aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, da allocare nell'area centro orientale della Sicilia.
Art. 81. Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive.
1. E' istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per programmi di realizzazione o recupero di aree attrezzate per attività produttive", al fine:
a) di favorire nuovi insediamenti produttivi e/o ampliamenti di quelli esistenti;
b) dello svolgimento di operazioni relative all'acquisizione di aree destinate o impegnate ad attività produttiva, loro infrastrutturazione per il recupero di beni dismessi ivi presenti.
2. Al fondo di rotazione possono partecipare consorzi per le aree di sviluppo industriale, soggetti di gestione dei contratti d'area, dei patti territoriali ed altri soggetti di gestione, pubblici o assimilati.
3. Il fondo è costituito con le risorse che annualmente sono individuate dall'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito di quelle di cui alla
4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a) validità quinquennale del programma di utilizzazione delle risorse del fondo con riferimento ai programmi di spesa di ogni singolo ente o soggetto;
b) ripartizione del fondo per ogni ente o soggetto in misura minima proporzionale all'estensione territoriale di competenza o oggetto del programma di utilizzazione;
c) tempi di reintroito non superiori a cinque anni dalla erogazione;
d) garanzie di reintroito.
5. I Consorzi per le aree di sviluppo industriale possono svolgere le attività di cui al presente articolo anche in deroga alle prescrizioni di cui alla
Art. 82. Interventi in favore delle imprese operanti nel settore turistico.
1. Per le finalità di cui agli articoli 76 e 78 della
Art. 83. Indennità integrativa attività socialmente utili.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare l'indennità integrativa di cui al
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.
Art. 84. Ricostruzioni immobili ed infrastrutture Eruzione e sisma del 27 ottobre 2002.
1. Il ripristino e la ricostruzione degli immobili e delle infrastrutture di Piano Provenzana e limitrofi, ricadenti nel comune di Linguaglossa, danneggiati o distrutti dall'eruzione e dal sisma del 27 ottobre 2002 possono avvenire nel rispetto della cubatura preesistente, ivi compresi i cantinati, anche in deroga alla vigente normativa di salvaguardia del parco dell'Etna, ai sensi del quarto comma dell'articolo 30 della
2. Ove ricorrano motivi di ordine geologico connessi alla sismicità della zona, la ricostruzione medesima può avvenire, con il parere favorevole dell'ufficio del genio civile e dell'autorità preposta alla tutela del Parco, con diversa localizzazione rispetto al sito originario. In tale ipotesi gli interventi di ricostruzione possono essere effettuati prescindendo dalla esecutività del Piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Etna, così come previsto all'allegato A, parte terza, paragrafo 4.1.1. del decreto presidenziale 17 marzo 1987 di istituzione del Parco dell'Etna e con procedura d'urgenza, prevedendo la conferenza dei servizi da parte di tutti gli organi che devono rilasciare parere. Il comune di Linguaglossa può presentare agli organi competenti del Parco il piano particolareggiato per l'intera area, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo 8, punto 3, della
Art. 85. Esecuzione opere.
1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dei capitoli 672003, 672004, 672005 e 672006 le somme relative all'esecuzione delle opere ricomprese nel programma annuale di spesa dell'esercizio finanziario 2001, per le quali è stato adottato dall'organo competente il provvedimento di aggiudicazione a seguito delle procedure di gara espletate entro il 31 dicembre 2002.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 86. Concessioni gas naturale. [55]
1. La data di scadenza di cui al comma 5 dell'articolo 67 della
Art. 87. Insediamenti produttivi in verde agricolo.
1. Gli insediamenti produttivi, realizzati in verde agricolo in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mantengono la destinazione urbanistica di opificio industriale, anche qualora il programma di investimento che ne ha dato titolo non sia più ricompreso in patti territoriali, in contratti d'area e nelle previsioni della
Art. 88. Tariffe fornitura acqua dissalata.
1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della
"3. A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla
2. Il comma 4 dell'articolo 37 della
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'
Art. 89. Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
a) al comma 11 le parole "alla lettera b)" sono sostituite con le parole "alla lettera a)";
b) il comma 14, punto 3) è così sostituito:
3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
a) Programma operativo regionale;
b) altri interventi comunitari;
c) Fondo sanitario regionale;
d) finanziamenti dello Stato ed altri enti;
e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione.
2. All'articolo 1 della
"23. L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.
24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall'1 gennaio 2005, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria.".
Art. 90. Disposizioni in materia di residui attivi.
1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2001 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2002, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 91. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.
1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1992, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2002, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2001 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2000 o, qualora trattasi di spese per investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni, fino all'esercizio 1997, cui alla chiusura dell'esercizio 2002 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 5 bis, comma 3, della
5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 92. Controlli atti di liquidazione delle spese.
1. Le ragionerie centrali in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 della
2. Lo schema tipo della nota di liquidazione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le Ragionerie centrali, almeno due volte l'anno, esercitano controlli a campione presso i dirigenti responsabili per verificare l'ammissibilità di ciascun documento giustificativo e la sua rispondenza con le voci riepilogate nella relativa nota di liquidazione.
Art. 93. Disposizioni in materia di tesoreria unica regionale.
1. All'articolo 21 della
"1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin quando le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all'emissione di specifici titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezionali, deroghe al rispetto del predetto limite.
1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1 negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, si provvede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo della Regione. Dell'eliminazione delle somme di cui al presente comma è data comunicazione agli enti interessati.
1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate prima dell'emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter.
1 quinquies. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano originariamente le spese, successivamente o, in mancanza di disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall'apposito Fondo.
1 sexties. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta all'Amministrazione regionale.".
2. Il comma 3 dell'articolo 21 della
"3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3 bis. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale".
Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art. 94. Disposizioni per l'ARPA.
1. All'articolo 90 della
a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'ARPA Sicilia trovano applicazione il comma 2 dell'articolo 5, il comma 2 dell'articolo 7 e gli articoli 11 e 53 della
b) al comma 4 le parole "laboratori provinciali" sono sostituite con le parole "laboratori chimici";
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle A.U.S.L. di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature.
4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con il
4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001.
4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia.";
d) alla lettera a) del comma 6 le parole "non immediatamente" sono soppresse;
e) alla lettera a) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11, del
f) alla lettera b) del comma 6 le parole da "un gettone" sino ad "analoghi enti" sono sostituite con le parole "una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del
g) il comma 7 è così sostituito:
"7. Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte.";
h) il comma 10 è così sostituito:
"10. Salvo quanto previsto dal successivo comma 11, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dei laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito l'Assessore per il territorio e l'ambiente, vengono stabiliti i parametri per la definizione della quota di fondo sanitario regionale da destinare all'ARPA Sicilia.".
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale dei laboratori chimici di igiene e profilassi, ancorché temporaneamente amministrato dalla Azienda unità sanitaria locale di appartenenza e nelle more del definitivo inquadramento, ha comunque un rapporto di dipendenza funzionale esclusivo con l'ARPA.
Art. 95. Fondo nazionale politiche migratorie.
1. All'articolo 40 della
Art. 96. Personale enti parco.
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 97. Cessione gratuita di computer e di attrezzature non più in uso presso l'Amministrazione regionale.
1. Per contribuire allo sviluppo della conoscenza informatica dei giovani, la Regione siciliana, su richiesta delle scuole e dei centri sociali, cede gratuitamente alle stesse le relative attrezzature non più utilizzate presso i propri uffici, né richieste dagli enti sottoposti a vigilanza e/o tutela della Regione. Il passaggio di proprietà avviene mediante firma di apposito contratto di cessione a titolo gratuito.
2. Il Presidente della Regione, con apposito decreto, fornisce l'elenco delle attrezzature che si possono cedere gratuitamente.
3. Entro trenta giorni gli enti e le onlus che ne hanno diritto formulano l'apposita richiesta.
Art. 98. Vivaio di viti americane.
1. Per l'esercizio finanziario 2003 il vivaio governativo di viti americane è autorizzato ad utilizzare le somme stanziate nell'esercizio finanziario 2002 per le finalità dell'articolo 12 della
Art. 99. Interpretazione autentica dell'articolo 60 della
1. Alle agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere generale rivolta a chiunque ponga in essere, a partire dall'1 gennaio 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2006, gli atti indicati nello stesso articolo.
Art. 100. Interpretazione autentica dell'articolo 30 della
1. L'articolo 30, comma 3, della
1-bis. Per gli stabili costruiti con i contributi finanziati con i fondi statali di cui alla
Art. 101. Interpretazione autentica della
1. Per "ciascuno dei nuclei familiari" di cui alla
2. Il contributo straordinario di lire 50 milioni a favore dei "nuclei familiari", come definiti al comma 1, deve intendersi per ogni vittima appartenente allo stesso nucleo familiare.
3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 16 per "familiari delle vittime e dei dispersi del naufragio della nave-traghetto Espresso Trapani-Livorno, avvenuto al largo del porto di Trapani il 29 aprile 1990", devono intendersi "moglie e figli, anche non conviventi" delle vittime e dei dispersi del naufragio stesso.
Art. 102. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2, comma 1, della
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le prescrizioni esecutive possono essere adottate anche dopo l'approvazione del Piano regolatore generale e comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione dello strumento urbanistico generale.
Art. 103. Interpretazione autentica dell'articolo 114 della
1. La disposizione contenuta nell'articolo 114 della
Art. 104. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 105. Estensione benefici ex articolo 13 della
1. I benefici disposti dall'articolo 13 della
2. La spesa autorizzata per le finalità dell'articolo 13 della
Art. 106. Consorzi di bonifica.
1. Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo 3 della
2. Per il triennio 2003-2005 sono assicurate agli operai, ai braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 2000-2002 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, a qualunque titolo salvo che in applicazione dell'articolo 3 della
a) 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
b) 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
c) 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2003 (U.P.B. 2.3.1.3.1).
5. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui ai commi 3 e 4 sono quantificati ai sensi della lettera g) dell'articolo 3 della
6. Alle spese di vigilanza e custodia delle dighe e delle opere di ritenuta soggette al
7. All'articolo 24 della
"6 ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del
8. Al comma 4 dell'articolo 6 della
9. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della
Art. 107. Provvedimenti in favore familiari vittime del dovere.
1. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della
2. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, il servizio competente del dipartimento regionale enti locali acquisisce dal Prefetto della provincia dove è stato commesso il delitto un dettagliato rapporto redatto secondo quanto stabilito all'articolo 6 del
Art. 108. Provvedimenti in favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Ustica. [60]
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 e di Punta Raisi del 23 dicembre 1978, nati o residenti in Sicilia, a condizione che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età o che non siano dipendenti di enti pubblici.
Art. 109. Proroga termine per la gestione del sistema di emergenza.
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 110. Pareri di idoneità statica e sismica.
1. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della
2. I competenti uffici di zona del Genio civile provvedono a disporre verifiche a campione dei progetti assoggettati alla procedura di cui al presente articolo.
Art. 111. Autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico.
1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche, dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di novanta giorni.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1, nei successivi trenta giorni, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che si pronunzia attraverso un commissario ad acta. Trascorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta il parere si intende reso in senso favorevole.
Art. 112. Scuole di restauro lapideo.
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può autorizzare gli enti locali ad istituire scuole di restauro lapideo in città facenti parte del patrimonio dell'Unesco per l'arte barocca.
Art. 113. Smaltimento dei reflui.
1. Nei comuni privi di fognature, in deroga alle disposizioni generali e fino alla realizzazione delle stesse, è possibile utilizzare una tipologia alternativa di scarichi prevista dalla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, con il supporto di una relazione idrogeologico-ambientale che accerti le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della citata delibera.
Art. 114. Organi collegiali CIAPI [62].
1. Per i centri interaziendali di addestramento professionale integrato della Sicilia, enti rientranti tra quelli ai quali si applica il dettato dell'articolo 83 della
2. L'onere conseguente all'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.
Art. 115. Assegnazioni
1. Le assegnazioni di cui alla
Art. 116. Diritto allo studio in favore di detenuti in espiazione di pena.
1. Al fine di estendere il diritto allo studio anche ai detenuti in espiazione di pena è stanziata la somma di euro 200 mila da assegnare agli Atenei. Detta somma è così ripartita:
a) 100 mila euro per le tasse e quote di iscrizione e per l'acquisto dei testi e dei materiali didattici;
b) 100 mila euro per l'attrezzatura e la predisposizione delle aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e per gli esami nonché per le correlate attività didattiche e di tutoraggio [64].
Art. 117. Assicurazione infortuni alunni scuole materne.
1. Dopo il comma 2bis dell'articolo 17 della
"2 ter. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il capitolo 372524 "Spese per l'assicurazione contro gli infortuni dei bambini delle scuole materne regionali" confluisce nel fondo previsto, dal comma 1, terzo capoverso, è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e posto a disposizione delle singole istituzioni scolastiche mediante mandato diretto.".
Art. 118. Norme in materia di autoservizi pubblici.
1. Dopo l'articolo 3quinquies della
"Art. 3 sexies. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla
2. Il comma 1 dell'articolo 8 della
"1. Le licenze sono concesse con bando di concorso esclusivamente a persona fisica. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze, anche se rilasciate da comuni diversi. Le autorizzazioni per il noleggio con conducente di autovetture sono concesse con bando di concorso a persone fisiche o giuridiche ed è ammesso il cumulo.".
Art. 119. Gestione del personale RESAIS.
1. Il comma 6 dell'articolo 7 della
"6. La gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della
2. La Resais subentra all'Assessorato regionale dell'industria ed agli enti economici in liquidazione di cui all'articolo 1 della
3. Ogni semestre la Resais presenta all'Assessorato regionale dell'industria una relazione sull'andamento del contenzioso e sulle transazioni intervenute.
Art. 120. Edifici di culto. [65]
1. Nelle more di una generale razionalizzazione della gestione del patrimonio regionale, finalizzata al contenimento dei costi di mantenimento, gli edifici di culto e le loro pertinenze di proprietà della Regione, affidati a qualunque titolo ad enti ecclesiastici da almeno 30 anni, sono ceduti in proprietà a titolo gratuito in favore degli stessi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per gli immobili che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico costituenti abbazie, certose e monasteri.
Art. 121. Gestione di riserve.
1. Le province regionali nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 bis della
Art. 122. Composizione Consiglio regionale delle miniere.
1. Il Consiglio regionale delle miniere è integrato da un geologo, membro di diritto, nominato dall'Assessore regionale per l'industria e scelto su una terna proposta dall'ordine regionale dei geologi.
Art. 123. Eliminazione barriere architettoniche.
1. Al fine di assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche degli edifici privati, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare i relativi fondi in favore dei comuni per consentire la liquidazione delle istanze presentate dai soggetti portatori di handicap riconosciuti invalidi secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria regionale formata ai sensi della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 500 migliaia di euro.
Art. 124. Contributi a favore dell'Azienda delle foreste demaniali.
1. L'articolo 14 della
"Articolo 14 - La Regione trasferisce annualmente all'Azienda delle foreste demaniali due contributi finalizzati rispettivamente al finanziamento integrale delle spese in conto capitale ed al pareggio del bilancio di parte corrente.
2. Alle erogazioni di cui al comma 1 provvede il dipartimento regionale bilancio e tesoro.".
Art. 125. Licei socio-psico-pedagogici. [66]
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, lo stanziamento di cui all'U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373710, è destinato agli istituti licei socio-psico-pedagogici sperimentali paritari legalmente riconosciuti (ex istituti magistrali) e scuole magistrali paritarie sperimentali - progetto Egeria.
Art. 126. Contingente dei Carabinieri.
1. Le somme stanziate, nell'esercizio finanziario 2003, per le finalità dell'articolo 18 della
Art. 127. Benefici in favore soci cooperative agricole.
1. I benefici di cui all'articolo 2 della
2. Per godere dei benefici di cui al comma 1, i soggetti garanti debbono avere già presentato domanda ed essere compresi nell'elenco delle cooperative escluse, approvato con decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 28 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Uf-ficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000.
Art. 128. Aggiornamento e revisione del piano regolatore generale degli acquedotti.
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della
Art. 129. Comuni con aree boscose superiori al 30 per cento dell'intero territorio.
1. Nei comuni le cui aree boscose superano il 30 per cento dell'intero territorio, la densità edilizia territoriale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della
Art. 130. Collegamenti marittimi isole minori.
1. Alla
"Articolo 5 bis. Norma transitoria.
1. Al fine di assicurare la continuità dei collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia, a partire dall'1 gennaio 2003 e fino all'affidamento dei servizi, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione il Capo II della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è prorogato il piano di riparto dei servizi di collegamento di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 40 della
Art. 131. Piani regolatori generali.
1. Nella redazione dei piani regolatori generali dei comuni con più di sessantamila abitanti caratterizzati dalla maggioranza della popolazione residente al di fuori del nucleo urbano centrale, in aggregazioni costituite da contrade e frazioni diffuse sul territorio e caratterizzati altresì dall'utilizzazione agricola del territorio stesso su proprietà fondiarie che presentano forti frazionamenti nelle zone agricole individuate nel piano regolatore stesso ai sensi del
Art. 132. Fondo di garanzia personale formazione professionale.
1. E' costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all'albo previsto dall'articolo 14 della
2. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2003, è di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa è quantificata ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della
3. I benefici non possono superare la durata di 60 mesi. Durante tale periodo l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a prevedere nel piano dell'offerta formativa appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonché l'inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario.
Art. 133. Banca del sangue cordonale.
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della
Art. 134. Concessioni immobili in uso gratuito.
1. Gli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale già in uso alle compagnie portuali della Sicilia che hanno mantenuto invariata l'utilizzazione e la destinazione, possono essere concessi in uso gratuito alle società sorte dalla trasformazione delle compagnie portuali a norma dell'articolo 21 della
Art. 135. Opere funzionali rete ferroviaria.
1. Nella fascia di 150 metri a partire dalla battigia sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla rete ferroviaria, munite di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, prescindendo dalle deliberazioni del consiglio comunale di cui all'articolo 16 della
Art. 136. Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina. [67]
1. Una quota del 20 per cento del contributo in favore dell'Ente autonomo regionale teatro di Messina è destinata ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, alla stabilizzazione dell'orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina.
Art. 137. Opera nazionale mutilati ed invalidi civili. [68]
[1. A decorrere dall'anno 2003 una somma pari al 30 per cento del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 19 della
Art. 138. Corsa dell'Etna.
1. E' consentito lo svolgimento della Corsa dell'Etna nella strada provinciale 92 della provincia di Catania dal chilometro 0,0 al chilometro 11,0, limitatamente al periodo dell'anno compreso tra il 15 marzo e il 15 settembre.
Art. 139. Abrogazione e modifiche di norme.
1. Il comma 20 dell'articolo 1 della
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
3. All'articolo 19 della
"2 bis. Con gli stessi fini e modalità dei commi 1 e 2 è concesso, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo all'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, all'Unione nazionale invalidi civili e all'Opera nazionale mutilati ed invalidi civili".
4. Alla fine del primo comma dell'articolo 59 della
"10) da un dottore agronomo forestale libero professionista, iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla Federazione regionale degli ordini professionali;
11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio.".
5. Nelle more della nomina del dottore agronomo forestale di cui al comma 4 restano valide le sedute del consiglio nella composizione attuale.
6. All'articolo 81 della
7. Al comma 2 dell'articolo 90 della
8. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della
9. Al punto 2) del comma 1 dell'articolo 60 della
10. Al comma 1 dell'articolo 172 della
11. Al comma 4 dell'articolo 94 della
12. Al comma 2 dell'articolo 5 della
13. Al comma 1 dell'articolo 9 della
14. Al comma 2 dell'articolo 3 della
15. Il comma 2 dell'articolo 36 della
16. Al comma 4 dell'articolo 29 della
17. Al comma 5 dell'articolo 127 della
18. All'articolo 64 della
a) la rubrica è così sostituita: "Valorizzazione beni culturali e riserve naturali";
b) è aggiunto il seguente comma:
"5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente applica, in quanto compatibili e nel rispetto delle specifiche finalità istitutive di ciascuna area naturale protetta, le disposizioni del presente articolo con riferimento alle riserve naturali, sentito l'ente gestore e con priorità del medesimo a parità di servizi offerti e di oneri finanziari.".
19. Alla
a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all'articolo 3 solo ove ricorrano le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti destinatari.";
b) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera:
"g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale.".
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della
21. Al comma 2 dell'articolo 13 della
22. Al comma 4 dell'articolo 79 della
23. Al comma 2 dell'articolo 88 della
24. Al comma 2 dell'articolo 6 della
25. All'articolo 42 della
26. All'articolo 9 della
"5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dell'articolo 13 del
27. Al comma 3 dell'articolo 9 della
28. Per le finalità assistenziali e amministrativo-gestionali delle strutture dei presìdi del Servizio sanitario regionale, le parole "enti ospedalieri" di cui alle leggi vigenti, sono sostituite dalle parole "Aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere".
29. Al comma 1 dell'articolo 39 della
30. Al comma 2 dell'articolo 16 bis della
31. Alla fine dell'articolo 36 della
"nonché per le spese di funzionamento della commissione giudicatrice di cui al bando di gara previsto dal decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002".
32. Al comma 1 dell'articolo 28 della
33. All'ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia si applicano, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, su proposta del direttore dell'ufficio speciale medesimo, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della
34. A decorrere dall'anno 2003 al capitolo di spesa 550801 del bilancio della Regione non si applica il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 102 della
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 della
a) le parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data del 31 dicembre 2002";
b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.".
37. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 63 della
a) le parole "alla data del 31 dicembre 1999" sono sostituite con le parole "alla data del 31 dicembre 2002";
b) alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo "Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.".
38. L'articolo 13 della
"Articolo 13. - Il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 10 deve avvenire entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza della commissione in carica.".
39. Al comma 2 dell'articolo 94 della
40. All'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 97 della
41. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della
42. Al comma 1 dell'articolo 65 della
43. All'articolo 120 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1.";
b) è aggiunto il seguente comma:
"3. Le disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si applicano anche alle istanze eventualmente già presentate riferite ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.".
44. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 19 della
"b) per la concessione di acque termali il canone risulta determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sul fatturato annuo delle aziende termali; entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende termali devono corrispondere il saldo dell'anno precedente e un acconto per l'anno in corso pari al 50 per cento di quanto versato complessivamente nell'anno precedente.".
45. Il Titolo I della
46. Il comma 2 dell'articolo 107 della
"2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo studio teologico San Tommaso con sede in Messina.".
47. Il comma 4 dell'articolo 25 della
"4. I proventi di cui al comma 3 dell'articolo 14 della
48. Al comma 2 dell'articolo 22 della
49. Al comma 5 dell'articolo 4 della
50. Al comma 3 dell'articolo 13 della
51. L'articolo 8 della
52. All'articolo 36 della
53. Al comma 3 dell'articolo 108 della
54. All'articolo 13 della
"7. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.".
55. L'articolo 5 bis del
56. Al comma 4 dell'articolo 5 della
57. Il comma 3 dell'articolo 2 della
58. Il comma 2 dell'articolo 29 della
"2. La lettera c) dell'articolo 4 della
59. La lettera l) dell'articolo 4 della
"l) dai presidenti dei consigli di circoscrizione di Ragusa Ibla e di Ragusa centro".
60. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della
"1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali.".
61. Il quarto capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della
62. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
63. Al comma 1 dell'articolo 122 della
64. Al comma 4 dell'articolo 76 della
65. Al comma 2 dell'articolo 22 della
66. Al comma 1 dell'articolo 3 della
67. Al comma 1 dell'articolo 4 della
68. Al punto f) dell'articolo 4 della
69. Il comma 1 dell'articolo 27 della
"1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione non coperti dallo stanziamento di bilancio o comunque oltre i limiti previsti da eventuali provvedimenti legislativi di supporto, deve essere portato preventivamente a conoscenza della Giunta regionale a cura dell'Assessore competente, la quale, previa acquisizione di relazione finanziaria dal dipartimento bilancio e tesoro ne autorizza l'adozione, della quale l'amministrazione è obbligata a dare conoscenza alla competente ragioneria centrale.".
70. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 27 della
71. Alla fine del comma 11 bis dell'articolo 1 della
72. Il comma 4 dell'articolo 1 della
73. All'articolo 46 della
74. All'articolo 195 della
75. Al comma 1 dell'articolo 68 della
Art. 140. Fondi globali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della
Art. 141. Effetti della manovra e copertura finanziaria.
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2003.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
TABELLE
(Omissis) [69].
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 23 maggio 2003, n. 24.
[2] Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 8 della
[3] Comma così modificato dall’art. 12 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 53 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 51 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 51 della
[7] Comma soppresso dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa
[8] Comma così modificato dall’art. 22 della
[9] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi il comma 2, art. 22, della
[10] Comma inserito dall’art. 22 della
[11] Comma così modificato dall’art. 22 della
[12] Comma così modificato dall’art. 22 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 55 della
[14] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 9 maggio 2003, n. 21, già modificato dall’art. 62 della
Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 8 della
[15] Comma così modificato dall’art. 26 della
[16] La Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio 2006, n. 39, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
[17] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[18] Per un proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 65 della
[19] Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 26 della
[20] Comma così modificato dall'art. 36 della
[21] Comma così modificato dall'art. 12 della
[22] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[23] Comma aggiunto dall’art. 55 della
[24] Comma aggiunto dall’art. 127 della
[25] Articolo così sostituito dall’art. 17 della
[26] Comma aggiunto dall’art. 76 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 31 della
[28] Comma aggiunto dall'art. 31 della
[29] Comma aggiunto dall’art. 62 della
[30] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[31] Comma abrogato dall’art. 16 della
[32] Articolo abrogato dall’art. 9 della
[33] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 9 maggio 2003, n. 21.
[34] La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2006, n. 448, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[35] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 9 maggio 2003, n. 21.
[36] Comma aggiunto dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa
[37] Articolo abrogato dall’art. 44 della
[38] Comma così modificato dall'art. 34 della
[39] Comma aggiunto dall'art. 34 della
[40] Comma aggiunto dall’art. 76 della
[41] Comma così modificato dall’art. 52 della
[42] Comma aggiunto dall’art. 127 della
[43] Comma già modificato dall’art. 76 della
[44] Comma soppresso dall’art. 127 della
[45] Comma già modificato dall’art. 23 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa
[46] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 9 maggio 2003, n. 21.
[47] Comma così modificato dall’art. 25 della
[48] Comma così modificato dall’art. 25 della
[49] Comma così modificato dall’art. 25 della
[50] Comma così sostituito dall'art. 114 della
[51] Comma aggiunto dall'art. 114 della
[52] Per una modifica agli artt. 5 e 8 del
[53] Comma così sostituito dall’art. 127 della
[54] Comma così modificato dall’art. 127 della
[55] Articolo abrogato dall'art. 94 della
[56] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 20 giugno 2003, n. 28.
[57] Articolo così modificato dall’art. 76 della
[58] Comma aggiunto dall'art. 40 della
[59] Comma così modificato dall’art. 1 della
[60] Articolo così modificato dall’art. 76 della
[61] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 9 maggio 2003, n. 21.
[62] Rubrica così modificata dall’art. 127 della
[63] Comma così modificato dall’art. 127 della
[64] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[65] Articolo così modificato dall’art. 76 della
[66] Articolo così modificato dall’art. 76 della
[67] Articolo sostituito dall’art. 127 della
[68] Articolo abrogato dall’art. 127 della
[69] Dopo la tabella E è aggiunta la tabella F dall’avviso di rettifica pubblicato nelle G.U. 23 maggio 2003, n. 24. Le tabella H ed I sono modificate dall’art. 76 della