Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 22/12/2005 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione all'effettuazione di operazioni finanziarie. |
Art. 2. Riforma del servizio regionale di riscossione. |
Art. 3. Oneri della contrattazione collettiva regionale. |
Art. 4. Interventi a sostegno del comparto agricolo. |
Art. 5. Assegnazioni ai comuni. |
Art. 6. Integrazione del fondo sanitario. |
Art. 7. Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. |
Art. 8. Disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo e aziende autonome provinciali per l'incremento turistico. |
Art. 9. Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica. |
Art. 10. Indicazione del prezzo di vendita dei prodotti in euro ed in lire. |
Art. 11. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 12. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 13. Disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi degli APQ e del POR. |
Art. 14. Interventi a favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966. |
Art. 15. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).. |
Art. 16. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).. |
Art. 17. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 18. Disposizioni relative alla Presidenza della Regione. |
Art. 19. Disposizioni relative al personale. |
Art. 20. Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio. |
Art. 21. Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. |
Art. 22. Disposizioni relative ai lavori pubblici. |
Art. 23. Disposizioni relative al lavoro. |
Art. 24. Disposizioni relative ai beni culturali. |
Art. 25. Disposizioni relative alla sanità. |
Art. 26. Disposizioni relative al territorio. |
Art. 27. Disposizioni relative al turismo. |
Art. 28. Variazioni di spesa per l'anno 2005. |
Art. 29. Variazioni al quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2005. |
Art. 30. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. |
Art. 31. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione. |
Art. 32. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana |
Art. 33. |
§ 5.3.368 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.
Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.
(G.U.R. 23 dicembre 2005, n. 56).
Art. 1. Autorizzazione all'effettuazione di operazioni finanziarie.
1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 riconosciuti alla Regione a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto. Le quote annuali riconosciute dallo Stato per le predette finalità sono utilizzate dalla Regione per far fronte a spese di investimento.
Art. 2. Riforma del servizio regionale di riscossione.
1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'articolo 8 del
2. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della "Riscossione Sicilia S.p.A.", con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione.
3 bis. Al fine di garantire le finalità di cui al disposto del comma 3 dell’articolo 3 del
4. Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali.
5. La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del
6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.
7. La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del
9. A decorrere dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del
10. La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.
11. Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:
a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e 2005;
b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00;
c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro 3.000.000,00.
12. Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
13. La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi.
14. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
15. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
Art. 3. Oneri della contrattazione collettiva regionale.
1. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi degli oneri sociali e dell'IRAP a carico della Amministrazione regionale, sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico 2002-2003, in 25.750 migliaia di euro e, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 11.148 migliaia di euro. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale per il biennio economico 2004-2005, comprensivi degli oneri sociali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati per l'esercizio finanziario 2005 in 31.384 migliaia di euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 17.381 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215707) e di 20.384 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215705).
2. Gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 4 della
3. Gli oneri da destinare per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 alle contrattazioni collettive regionali di cui ai commi 9 e 10 sono quantificati ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della
4. All'articolo 28, comma 1, della
Art. 4. Interventi a sostegno del comparto agricolo.
1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi:
a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura F1A del
b) 10.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 104 della
c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della
d) 100 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater del
e) 500 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 24 quinquies del
f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 68, comma 2, della
g) 100 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della
h) 6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell’articolo 18 bis della
h bis) 11.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell’anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (plasmopara viticola) attraverso l’erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito [8];
h ter) 500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto [9];
h quater) 12.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla
h-quinquies. 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti [11];
h-sexies. 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l’aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria [12];
h-septies. 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa [13];
h-octies. 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 5 della
h-nonies. 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall’adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell’OCM vitivinicolo [15];
h-decies. 500 migliaia di euro per l’integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell’articolo 15 della
Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal
Art. 5. Assegnazioni ai comuni.
1. Per l'esercizio finanziario 2005, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 30, comma 1, della
2. La somma di cui al comma 1 dell'articolo 30 della
3. I comuni sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. Integrazione del fondo sanitario.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per gli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1, del comma 2 e del comma 4, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di euro, 2.000 migliaia di euro e 1.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva di 645.276.179,77 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340). Per gli esercizi finanziari successivi, all'integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
Art. 7. Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. [17]
[1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio [18].
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile. Il Presidente della Regione fissa con proprie direttive gli indirizzi programmatici dell’attività dell’Agenzia avvalendosi del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che verifica in via successiva il rispetto di detti indirizzi da parte dell’Agenzia nell’esercizio della propria attività [19].
3. L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:
a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;
b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;
c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;
e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito [20];
f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;
g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeoclimatici;
h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;
i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;
l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;
m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;
n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;
o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);
p) [alla gestione delle emergenze infrastrutturali] [21];
q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;
r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;
s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;
t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere [22].
4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'art. 19, comma, 1 del
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
6. Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in sei settori, cui è preposto un direttore, concernenti:
- la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 3;
- l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) a n) del comma 3;
- infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;
- osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 4, i) ed l) dell'articolo 19, comma 1, del
- rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed n bis) dell'articolo 19, comma 1, del
- gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali [23].
6 bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma [24].
7. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, transitare all'Agenzia. Transitano altresì all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.
8. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza e di previdenza del personale dell'Amministrazione regionale [25].
9. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti [26];
a bis) il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattro componenti nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra persone che abbiano rilevante competenza nella materia per avere ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie [27];
b) Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Presidente della Regione e uno nominato dall'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'articolo 48 della
10. [Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata settennale non rinnovabile, anche tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali anche in quiescenza. Con il contratto è stabilito il trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della
11. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia ed alle competenze dei suoi organi collegiali sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione si avvale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione [30].
11 bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 24 della
12. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso l'ente di provenienza.
13. Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'O.M. n. 3224 del 28 giugno 2002 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale [32].
13 bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, dalla normativa regionale e dal CCRL si applica il
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall'articolo 3, comma 2, lettera h), della
15. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse previste dagli articoli 1 e 3 della
16. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su proposta dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio delle Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia.]
Art. 8. Disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo e aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della
"4 bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della
4 ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è erogata dalla Regione che continua a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo.
4 quater. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 ter e quanto a 5.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004 del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L'onere a carico dell'esercizio finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001. Per l'attuazione dei precedenti commi il Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.".
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 9. Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. E' fatto obbligo ai commissari liquidatori previsti dal comma 5 dell'articolo 31 della
9. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in 7.000 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1 del bilancio pluriennale della Regione. Gli stessi sono iscritti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
10. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
Art. 10. Indicazione del prezzo di vendita dei prodotti in euro ed in lire.
1. All'articolo 15 della
"1 bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti ed i direttori di farmacia limitatamente ai prodotti farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) ed e) della presente legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi a domanda individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende da essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono quelli specificati in un apposito regolamento emanato dal Governo regionale previo parere delle associazioni di categoria.
1 ter. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 22, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria compresa tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 50 per ciascuno dei prodotti che singolarmente o per gruppi sono sprovvisti di cartello recante il prezzo di vendita al pubblico senza il corrispondente ammontare in lire.
1 quater. Al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvede la polizia annonaria del comune ove si svolge la vendita al pubblico. I comuni sono autorizzati a stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti ad estendere i controlli di cui ai commi precedenti.
1 quinquies. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del comma 1 ter e limitatamente alla violazione dello specifico obbligo dettato dal comma 1bis, sono ripartiti nella misura del 30 per cento alla Regione siciliana e del restante 70 per cento ai comuni, i quali possono destinare una quota fino al 10 per cento di quella di propria spettanza alla stipula delle convenzioni previste dal comma 1 quater.
1 sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale, previo parere delle associazioni di categoria, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo.
1 septies. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi deve essere tracciato in maniera esplicita per il consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e la vendita.
1 octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, stabilirà le modalità di regolamentazione di quanto indicato al comma precedente, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 della
1 nonies. Al fine di verificare la trasparenza della tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al comma 1septies è istituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o suo delegato, e composta da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, da un rappresentante delle Associazioni degli agricoltori e da un rappresentante delle Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative.".
Art. 11. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 12. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 13. Disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi degli APQ e del POR.
1. Nell'ambito della quota massima dello 0,65 per cento delle risorse destinate ai programmi regionali di cui al punto 3.6 della
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta di riparto dell'Autorità di gestione del POR Sicilia, sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'attuazione del presente articolo.
Art. 14. Interventi a favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966.
1. Per le unità immobiliari della città di Agrigento ricadenti nelle zone fatte sgomberare, a seguito della frana del 19 luglio 1966, e dichiarati inagibili in base alle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonché in base alla successiva ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967 e successivamente demolite, i proprietari possono accedere alla corresponsione dell'indennità di espropriazione per tutte le unità immobiliari site entro e fuori il perimetro del rione Addolorata, qualora non abbiano esercitato per decorrenza dei termini, o abbiano esercitato in ritardo, l'opzione prevista dall'articolo 6 della
2. Alla quantificazione dell'indennizzo si procede mediante la valutazione degli stati di consistenza redatti ai fini contabili della demolizione del Genio civile di Agrigento. Per gli immobili crollati la valutazione è eseguita mediante documenti probatori forniti dai proprietari, previo accertamento d'ufficio presso il comune e l'ufficio del catasto.
3. Per gli immobili costruiti in difformità alle norme urbanistiche vigenti al momento dell'evento calamitoso, il contributo è commisurato alla sola indennità di espropriazione prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della
4. La domanda e la documentazione relativa devono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio del Genio civile di Agrigento. Si applica l'articolo 14 della
5. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con il proprietario dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, successivamente deceduto, succedono nella facoltà, previa esibizione dell'atto di successione, di presentare l'istanza per beneficiare dell'indennizzo.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva di 7.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 6.2.1.3.2, capitolo 273705) e 3.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1004 del bilancio pluriennale della Regione.
Art. 15. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)..
Art. 16. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)..
Art. 17. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 18. Disposizioni relative alla Presidenza della Regione.
1. Al comma 5 dell'articolo 195 della
2. La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle persone giuridiche ed alle associazioni che abbiano sede sociale nel territorio il diritto a presentare petizioni all'Assemblea regionale siciliana o alla Giunta regionale. La petizione può riguardare una richiesta o una lagnanza individuale o generale o un invito affinché l'Assemblea regionale siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni di interesse pubblico. La petizione può essere presentata per iscritto o per via telematica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina le modalità di presentazione nonché le forme ed i tempi di risposta. Per le petizioni da presentare all'Assemblea regionale siciliana si applicano le disposizioni del Regolamento interno.
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui all'Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il regolamento contabile emanato con il
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 100 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105722), per l'esercizio finanziario 2005, da assegnare ai proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 novembre 2002, verificatisi nel territorio del comune di Misterbianco, per fare fronte alle spese di ripristino degli immobili stessi.
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della
14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
15. Agli oneri di cui ai commi 13 e 14 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.1.2.3.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
20. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 19. Disposizioni relative al personale.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. All'articolo 6 della
"2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione siciliana, in servizio o in quiescenza.".
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13. All'articolo 13 della
"Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.".
14. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 della
a) in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della
b) invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) non vedenti o sordomuti, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16. All'articolo 26, comma 12, della
"a) le parole "Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa" sono soppresse;
b) dopo le parole "controllo" la parola "e" è sostituita con "e/o";
c) le parole "dipartimento bilancio e tesoro" sono sostituite con "dipartimento presso cui il personale è comandato";
d) il periodo "restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza" è sostituito con "sono a carico dell'Amministrazione di destinazione";
e) nell'ultimo periodo le parole "A detto personale" sono sostituite con le parole "Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale" e la parola "esclusivamente" è soppressa;
f) alla fine del comma 12 dell'articolo 26 della
Per le finalità di cui al presente comma la spesa, valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 1.000 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
17. Al comma 10 dell'articolo 1 della
"a) sostituire le parole "presso il dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica" con le parole "presso l'Assessorato regionale della sanità";
b) le parole "cinque unità" sono sostituite con le parole "35 unità";
c) le parole "dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica" sono sostituite con "dipartimento presso cui il personale è comandato";
d) le parole "restano a carico degli enti di provenienza" sono sostituite con le parole "sono a carico dell'Amministrazione di destinazione";
e) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo "Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41."".
18. Per le finalità di cui al comma 17 la spesa, valutata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, in 1.480 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.
19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
20. Le società partecipate dalla Regione possono procedere alla dislocazione del personale sulla base delle effettive esigenze comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze.
21. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
23. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
24. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
25. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28. All'articolo 13 della
29. Nei comuni nei quali ai sensi del
30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32. Al fine di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica di agente con funzioni di agente forestale che in prima applicazione viene fissato in n. 400 unità, il Dirigente generale del dipartimento foreste è autorizzato ad adottare gli atti relativi alla procedura concorsuale. La predetta procedura concorsuale è disciplinata dalle norme in atto in vigore per l'assunzione degli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. Il trattamento economico fondamentale spettante è quello previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 per la categoria B posizione economica "1" (allegato I) oltre l'indennità di amministrazione (allegato J) e l'indennità integrativa speciale (allegato H).
33. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
37. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
38. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 33 della
39. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
40. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
41. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
42. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
43. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
44. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
45. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
46. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
"1 bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla
47. I benefici previsti dalla
Art. 20. Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio.
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della
"p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.".
2. Nell'ambito delle disponibilità dell'UPB 8.1.2.3.2, capitolo 342525, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, in riferimento a quanto indicato dall'intesa del 30 maggio 2002 stipulata tra il Ministero delle attività produttive e la Regione siciliana, relativa all'istituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del sistema delle imprese (denominato e di seguito indicato SPRINT Sicilia) ed al relativo "Protocollo operativo per la costituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del sistema delle imprese" stipulato tra i soggetti promotori ossia, Ministero delle attività produttive, Regione siciliana, Istituto per il commercio con l'estero (ICE), Società italiana per le imprese all'estero (Simest S.p.A.), Istituto per i servizi assicurativi del Commercio con l'estero (SACE) e l'Unione regionale delle camere di commercio della Sicilia (UNIONCAMERE Sicilia), è autorizzato a finanziare le spese relative al "Piano di attività dello Sprint Sicilia", comprensive delle spese di funzionamento dello Sportello, delle spese relative alla dotazione di beni strumentali necessari allo sviluppo delle attività e delle spese relative al personale assegnato inclusi i relativi costi di missione. Il Piano di attività dello SPRINT Sicilia, di cui al comma 1, viene approvato dal Comitato di coordinamento istituito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su proposta del Responsabile dello SPRINT Sicilia.
3. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli ai sensi degli articoli 47 e seguenti del Titolo III della
Le delibere di cui alla presente disposizione diventano esecutive se, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, salvo eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo non si conclude con l'approvazione o con motivato provvedimento di annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto termine non opera nell'ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale. Il predetto termine di trenta giorni, rimane sospeso se, prima della scadenza, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ritenga di chiederne il riesame, debba richiederne il parere all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve essere reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia riproposta dagli enti o sia pervenuto il parere, l'atto diviene esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne sia stato disposto l'annullamento o l'approvazione.
Tutte le deliberazioni devono essere sottoposte, prima della loro adozione, al visto di legittimità da parte del direttore generale dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto motivando in merito. Eventuali deliberazioni adottate senza il predetto visto, devono essere trasmesse entro dieci giorni, con allegata la relazione del direttore generale, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rispettando i termini di cui alle disposizioni precedenti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 e seguenti del Titolo III della
4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della
5. Al comma 1 dell'articolo 6 della
6. La lettera b) dell'articolo 4 della
"b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione.".
7. Al comma 5, lettera a), dell'articolo 22 della
8. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto consuntivo esercizio finanziario 2001, 2002, 2003, decurtate dell'importo utilizzato ex articolo 19 della
a) ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252);
b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260);
c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della
d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
e) spese di manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267);
f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507).
9. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della
"7 bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale o banche.".
10. Il comitato di cui al decreto presidenziale n. 353 del 28 dicembre 2004, costituisce l'interfaccia regionale dell'autorità europea per la sicurezza alimentare di cui al
11. La durata minima delle operazioni di credito agrario attivate da imprese agricole singole e/o associate, è pari a mesi diciotto. Al fine di agevolare la ripresa delle aziende agricole siciliane singole e/o associate, colpite dalla grave crisi di mercato nel corso del 2004 e del 2005, gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005, nonché per le aziende agrumicole, ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento della scadenza della passività [36].
12. I prodotti freschi, i prodotti alimentari da essi derivati ed i succhi provenienti dallo loro spremitura, aventi succo e polpa pigmentata di colore rosso derivante dalla naturale presenza di coloranti appartenenti alla famiglia chimica degli antociani e delle antocianine, ottenuti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, ai sensi del
a) per il prodotto agrumicolo fresco - "vulcanina o vulcanico";
b) per il succo - "sanguinello".
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di cui al presente comma anche in sede comunitaria ed internazionale ed a dettare direttive per le modalità di applicazione della presente disposizione.
13. All'articolo 1 della
14. Alla fine dell'articolo 17 della
15. Le agevolazioni di cui all'articolo 60 della
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
19. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, della
20. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis.
1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni le autorizzazioni per attività commerciali di esercizi di vicinato e di medie strutture nei centri polifunzionali. Per centri polifunzionali si intendono quelli in cui le superfici destinate ad attività diverse da quelle commerciali siano non inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.".
21. Ai sensi dell'articolo 16 del
22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
23. Il comma 2 dell'articolo 11 della
"2. L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire alla Provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle azioni strategiche da realizzare, inserite nel "Piano utilizzo" approvato dalla Giunta regionale.".
24. Per gli interventi previsti dall'articolo 87 della
25. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad elevare la propria partecipazione azionaria di cui all'articolo 28 della
26. Il dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario la somma di 200 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.2, capitolo 148102), quale contributo per le spese di funzionamento. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
27. E' soppresso il comma 2 dell'articolo 40 della
28. Il dipartimento regionale dell'industria è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, a trasferire alle autorità portuali, la somma complessiva di 200 migliaia di euro (UPB 5.2.2.6.1, capitolo 642845) per l'erogazione di contributi in favore delle imprese portuali finalizzati al rinnovamento delle strutture produttive e dei beni strumentali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
29. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della
30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36. All'articolo 51, secondo comma, della
"3 bis. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento di cui al comma 9 dell'articolo 49. Dall'ultima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse che sarà erogato alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte del destinatario ed all'effettuazione del collaudo finale.".
37. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
38. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, freschi o trasformati incluso il settore vitivinicolo che siano ottenuti in Sicilia e nel rispetto delle regole di qualità e sicurezza alimentare.
39. L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare i disciplinari di produzione, i sistemi di qualità in conformità al
40. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
41. Nelle more della definizione delle esposizioni debitorie e dei servizi erogati, i consorzi di bonifica messi in liquidazione ai sensi della
42. Sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli enti di cui alla Tabella A della
43. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
44. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
45. A valere sul contributo a favore dell'Istituto di incremento ippico una quota pari a 50 migliaia di euro è destinata all'istituzione dell'anagrafe regionale degli equidi.
46. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al 1° gennaio 2006 relative a:
a) finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito della Sicilia S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 della
b) crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della
2 bis. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
2 ter. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.
2 quater. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.
2 quinquies. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 della
47. Al comma 4 dell'articolo 60 della
48. Ai commi 5 bis dell'articolo 14 e 4 bis dell'articolo 15 della
Art. 21. Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.
1. Gli operatori economici che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998 (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con decreto del 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 78 della
"1 bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.".
4. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 della
"1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.".
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
7. All'articolo 19, lettera c), della
8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:
a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;
c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.
Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).
9. Il comma 2 dell'articolo 43 della
"2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni".
Sono abrogati i commi 4 e 5 bis dell'articolo 43 della
10. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, sostituire le parole "30 novembre" con le parole "30 luglio" e, al comma 5, sostituire le parole "31 ottobre" con le parole "30 giugno".
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
14. Il comma 2 dell'articolo 68 della
Il comma 3 dell'articolo 68 della
"3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:
a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b) modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni:
d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.".
15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17. [E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della
18. All'articolo 17 della
19. [Le quote di trasferimento di fondi dalla Regione agli enti locali individuate dalla vigente normativa sono subordinate all'attivazione, a cura degli stessi enti beneficiari, del monitoraggio e della classificazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate secondo lo standard APA 2005 SIAE 0504789 del 21 ottobre 2005. I trasferimenti regionali di cui al presente comma sono graduati anche in funzione delle risultanze del predetto monitoraggio di sistema dell'ente locale] [39].
20. Per le finalità di cui all'articolo 59 della
21. Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della
22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
23. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
24. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
25. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33. Al comma 2 bis dell'articolo 19 della
34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 22. Disposizioni relative ai lavori pubblici.
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 124 della
"4 bis. Oltre agli interventi indicati al comma 2, sono considerati di preminente interesse regionale il decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri storici, che prospettano su spazi pubblici o dagli stessi comunque visibili. Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte le opere occorrenti per il rifacimento e la pulizia di dette parti di edifici e di altri manufatti. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare l'esecuzione delle predette opere sulla proprietà pubblica o privata.".
4. All'articolo 4 della
a) al comma 1, dopo le parole "
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il parere della commissione tecnica integrata di cui al comma 1 è obbligatorio, costituisce attestato di conformità allo strumento urbanistico, ed è propedeutico all'approvazione del progetto. Le spese di funzionamento della commissione tecnica trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. l'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo case popolari di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta municipale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità d'urgenza e indifferibilità delle opere previste e determina l'applicazione dell'articolo 22 bis del
d) al comma 6, dopo le parole "incarichi di progettazione" sono inserite le parole "e di studi di fattibilità anche di interventi di trasformazione urbana".
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della
"3 bis. L'assegnazione degli alloggi è, altresì, subordinata all'esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori di energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro stipulazione a seguito dell'esibizione della domanda di assegnazione con la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'istituto competente. Gli istituti autonomi case popolari comunicano ai sopradetti enti erogatori l'eventuale rigetto dell'istanza di assegnazione.".
6. Il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi della
7. La Regione siciliana, Assessorato regionale dei lavori pubblici, per far fronte alle obbligazioni scaturenti dalla Convenzione 20 aprile 2004 e del successivo atto integrativo di affidamento del servizio di fornitura idrica alla società Siciliacque, relativamente agli impegni contrattuali di AMAM per il periodo 1 luglio 2004-30 giugno 2009, è autorizzata ad utilizzare parte della somma di cui all'articolo 23 della
8. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della
9. La Regione, al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari il perseguimento dei propri fini istituzionali e di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle assegnazioni e/o delle residue economie fino alla concorrenza delle intere assegnazioni già attribuite nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica emanati in data antecedente l'entrata in vigore del
10. Qualora ricorrano le condizioni di carenze di organico o di adeguate professionalità all'interno dell'ente, previste dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della
11. Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro, le indicazioni sono effettuate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza a designare un proprio rappresentante. In sede di prima applicazione della presente norma si provvederà alle designazioni a far data dal 1° gennaio 2006.
[12. Al comma primo dell'articolo 14 della
13. Per le finalità di cui all'articolo 4 della
Art. 23. Disposizioni relative al lavoro.
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della
"5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'articolo 24 della
2. All'articolo 1 della
"6 bis. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".
3. La Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario alle imprese private che procedano alla utilizzazione, con contratto di prestazione d'opera o mediante assunzione di lavoratori detenuti in espiazione di pena. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301).
4. Al comma 3 dell'articolo 33 della
"e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della
5. Al comma 2 dell'articolo 33 della
6. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2006, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'art. 1 della
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della
"Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della
9. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 22 della
"5 quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento di quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5 ter.".
10. Al fine di procedere ad una più rapida attuazione delle riforme in materia di lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assegnare le risorse a tal fine stanziate dallo Stato al dipartimento regionale agenzia per l'impiego e la formazione professionale ed ai servizi periferici e centrali, ivi compresi quelli ispettivi, del dipartimento regionale del lavoro, nel rispetto della ripartizione territoriale prevista dallo Stato.
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12. Il secondo comma dell'articolo 4 ter della
"Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, scelti anche fra i componenti della Consulta regionale dell'emigrazione".
13. Il comma 4 dell'articolo 33 della
14. [Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1, della
15. L'intesa tra l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani stipulata o da stipularsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 bis della
16. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad approvare il piano regionale dell'offerta formativa 2006, dando corso allo stesso con effetto dal 1° gennaio 2006, nei limiti del monte ore complessivo approvato per il piano regionale dell'offerta formativa 2005 [43].
17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
18. Le procedure di decadenza dai lavori socialmente utili, previste dalla vigente disciplina, non trovano applicazione nei confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione sia venuto meno per cause esterne e comunque non imputabili alla volontà dei soggetti interessati alla stabilizzazione.
19. A far data dall'1 gennaio 2006 ai componenti i consigli di amministrazione dei CIAPI non trova applicazione il comma 2 dell'articolo 19 della
Art. 24. Disposizioni relative ai beni culturali.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Al fine di consentire l'immediata attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario per l'Università di Enna, nelle more della definizione delle procedure per l'istituzione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario secondo quanto previsto dalla
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della
5. All'articolo 66 della
"10 bis. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, in deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno accademico 2005-2006, i finanziamenti come previsto nel presente articolo al Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei corsi regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania e non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna.".
6. Alla determinazione della spesa da autorizzare per le finalità di cui all'articolo 18 della
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad effettuare interventi per consentire la realizzazione di impianti di sorveglianza e di misure antiterrorismo nelle zone archeologiche, nelle biblioteche, nei monumenti e nei musei ed istituzioni aventi carattere musicale.
12. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a consentire la realizzazione di locali idonei per lo svolgimento di servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi di cultura di cui all'articolo 101 del
13. Per le finalità dei commi 11 e 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 3.000 migliaia di euro di cui 1.000 migliaia di euro per le finalità del comma 11 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776060) e 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 12 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776061) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3, capitolo 381701. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
14. Per le finalità di cui all'articolo 20 della
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della
17. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con la Società italiana degli autori ed editori per il controllo dei proventi derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso per l'accesso a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici e mostre.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 50 migliaia di euro cui si provvede con una quota fino ad un massimo del 3 per cento dei proventi di cui all'articolo 7 della
19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
20. All'articolo 2, comma 1, della
21. Al comma 2 dell'articolo 10 della
22. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con
23. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la Fondazione Federico II apposita convenzione ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.
24. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato nell'esercizio finanziario 2005, a concedere alla "Fondazione Federico II" un contributo straordinario, pari a 597 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377757), a titolo di ristoro per i proventi derivanti dalla fruizione del complesso monumentale del Palazzo Reale di Palermo incassati dalla Regione per conto dell'Assemblea regionale siciliana nel periodo giugno 2004-giugno 2005. All'articolo 18 della
25. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della
"d) per un importo non inferiore al 75 per cento dello stanziamento del capitolo 109704 UPB 1.4.1.3.1 per la formazione linguistica dei partecipanti al master Euromediterraneo, del personale della Regione siciliana e di enti pubblici aventi sede nel territorio della Regione siciliana.".
26. All'articolo 33, comma 2, della
27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31. Al fine di perseguire l'obiettivo della rivitalizzazione sociale e culturale dell'area interessata, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2005, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 9.3.2.6.99, capitolo 776411) al comune di Naro per il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di un edificio di proprietà comunale da adibire a centro servizi alla produzione musicale, Casa della musica.
32. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
34. Al fine di valorizzare il complesso architettonico e l'annesso giardino storico della villa Merlo, è concesso al comune di Ficarazzi un contributo, per l'esercizio finanziario 2005, di 150 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.3, capitolo 377337), quale concorso della Regione nelle spese di gestione, manutenzione e per le attività culturali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
37. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
38. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
39. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
40. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
41. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 950 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377765).
42. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
43. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
44. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
45. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della
Art. 25. Disposizioni relative alla sanità.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. I soggetti accreditati per le branche a visita di cui al decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo all'Assessorato regionale della sanità e alle AUSL territorialmente competenti, trasferire la propria attività ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra le aziende sanitarie territorialmente competenti.
3. La Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri destinati alla sepoltura di animali d'affezione. Con successivo provvedimento l'Assessore regionale per la sanità disciplina, in armonia con la
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data di entrata in vigore dell'articolo 123 della
7. Le disposizioni contenute nella
a) mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 2 della
b) vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10 della
8. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un programma regionale unitario per l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centro per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,3 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l'autismo [45].
9. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della
10. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425310), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Trapani istituito con deliberazione del direttore generale n. 394 del 19 febbraio 2003. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
11. Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa e nella zona montana del Siracusano, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 2005, all'azienda sanitaria locale n. 8 un contributo straordinario di 400 migliaia di euro (UPB 10.7.2.6.1, capitolo 832401) per la realizzazione di un impianto di elisoccorso per l'ospedale d'area Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale "Di Maria" di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità pubblica.
12. Al punto 6, lettera a) quarto capoverso dell'allegato alla
13. Per le finalità di assistenza dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer, di cui all'articolo 34 della
14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della
17. Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla
18. Il farmaco "insulina galargine lantus" nelle sue diverse modalità di somministrazione è distribuito gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.
19. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425311), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Siracusa.
Art. 26. Disposizioni relative al territorio.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. Al primo capoverso del comma 82 dell'articolo 127 della
3. In caso di approvazione di un nuovo piano regolatore generale, le lottizzazioni o le convenzioni in precedenza approvate, le cui opere di urbanizzazione non siano state avviate nei cinque anni successivi e comunque entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono adeguate ai nuovi parametri urbanistici, secondo gli indici delle aree destinate a zona di espansione (zona C) se più restrittivi.
4. I soggetti assegnatari di beni acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni in quanto confiscati, ai sensi della
5. Il termine di cui all'articolo 18 della
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. Al comma 8 dell'articolo 17 della
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16. Per la predisposizione del piano particolareggiato del centro storico del comune di Agrigento, ai sensi dell'articolo 20 della
Art. 27. Disposizioni relative al turismo.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Al comma 1 dell'articolo 34 della
4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:
a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
1) unità di rete Egadi euro 370.000;
2) unità di rete Eolie euro 660.000;
3) unità di rete Pantelleria euro 40.000;
4) unità di rete Pelagie euro 180.000;
b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
1) unità di rete Eolie euro 250.000.
Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della
6 bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi [48].
6 ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6 [49].
7. Il comma 3 dell'articolo 1 della
"3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.".
All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9. Al comma 1 dell'articolo 28 della
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11. Al comma 1 dell'articolo 39 della
12. Il comma 1 dell'articolo 5 della
"1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della
1 bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della
13. Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della
14. Al comma 2 dell'articolo 56 della
Art. 28. Variazioni di spesa per l'anno 2005.
1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2005 dalle leggi sotto elencate sono modificate degli importi, in migliaia di euro, indicati a fianco delle medesime:
a)
b)
c)
d)
Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 19, comma 3 della
Alla tabella H di cui al comma 7 dell'articolo 128 della
UPB 1.3.1.3.99 |
Capitolo |
104539 |
+ |
500; |
UPB 1.3.1.3.99 |
Capitolo |
105718 |
+ |
200; |
UPB 1.3.2.7.1 |
Capitolo |
507602 |
+ |
50; |
UPB 2.2.1.3.2 |
Capitolo |
143708 |
+ |
200; |
UPB 2.2.2.6.1 |
Capitolo |
542861 |
- |
50; |
UPB 2.3.1.3.1 |
Capitolo |
147303 |
- |
536; |
UPB 2.3.1.3.2 |
Capitolo |
147302 |
+ |
280; |
UPB 2.3.2.6.2 |
Capitolo |
546805 |
- |
20; |
UPB 3.2.1.3.1 |
Capitolo |
183752 |
+ |
50; |
UPB 3.2.2.7.1 |
Capitolo |
583301 |
+ |
1.000; |
UPB 7.2.1.3.1 |
Capitolo |
313710 |
+ |
150; |
UPB 8.2.1.3.99 |
Capitolo |
344116 |
+ |
500; |
UPB 9.2.1.3.1 |
Capitolo |
373701 |
+ |
5.900; |
UPB 9.2.1.3.3 |
Capitolo |
372528 |
+ |
200; |
UPB 9.2.1.3.3 |
Capitolo |
373304 |
+ |
400; |
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
UPB 9.3.1.3.1 |
Capitolo |
377713 |
+ |
200; |
UPB 9.3.1.3.2 |
Capitolo |
377730 |
+ |
78; |
UPB 9.3.1.3.4 |
Capitolo |
377701 |
+ |
304; |
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
UPB 9.3.1.3.6 |
Capitolo |
377314 |
+ |
300; |
UPB 9.3.1.3.6 |
Capitolo |
377318 |
+ |
500; |
UPB 9.3.1.3.7 |
Capitolo |
377702 |
- |
4; |
UPB 9.3.1.3.7 |
Capitolo |
377718 |
+ |
4; |
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Variazione di spesa omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
UPB 10.2.1.3.3 |
Capitolo |
413718 |
+ |
300; |
UPB 12.2.1.3.4 |
Capitolo |
473301 |
+ |
1.000; |
UPB 12.2.1.3.4 |
Capitolo |
473302 |
+ |
1.060. |
Alla Tabella G allegata alla
UPB 2.3.1.3.1 |
Capitolo |
147301 |
- |
305; |
UPB 7.3.1.3.1 |
Capitolo |
318110 |
+ |
394; |
UPB 2.3.1.3.1 |
Capitolo |
147307 |
- |
10. |
Alla Tabella I allegata alla
UPB 5.2.2.6.3 |
Capitolo |
642802 |
- |
2.000. |
2. All'articolo 128, comma 1, tabella A della
a) accantonamenti positivi:
ripianamento deficit Aziende sanitarie ed ospedaliere + 259.274 migliaia di euro;
b) accantonamenti negativi:
dismissioni beni del patrimonio disponibile delle Aziende sanitarie + 259.274 migliaia di euro.
Art. 29. Variazioni al quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2005.
1. Al quadro delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:
ENTRATA
CENTRI DI RESPONSABILITA'
BILANCIO E FINANZE
BILANCIO E TESORO
Interventi regionali + 953.000.
SPESA
CENTRI DI RESPONSABILITA'
BILANCIO E FINANZE
BILANCIO E TESORO
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711 - Interventi regionali: + 953.000.
Art. 30. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "A".
Art. 31. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "B".
Art. 32. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse Tabelle "C" e "D".
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma inserito dall'art. 1 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 20 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 80 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 20 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 80 della
[7] Lettera così sostituita dall'art. 80 della
[8] Lettera aggiunta dall'art. 20 della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 20 della
[10] Lettera aggiunta dall'art. 20 della
[11] Lettera aggiunta dall'art. 80 della
[12] Lettera aggiunta dall'art. 80 della
[13] Lettera aggiunta dall'art. 80 della
[14] Lettera aggiunta dall'art. 80 della
[15] Lettera aggiunta dall'art. 80 della
[16] Lettera aggiunta dall'art. 80 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[18] Comma così modificato dall'art. 13 della
[19] Comma così modificato dall'art. 13 della
[20] Lettera così modificata dall'art. 48 della
[21] Lettera abrogata dall'art. 48 della
[22] Lettera così modificata dall'art. 48 della
[23] Comma così modificato dall'art. 48 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 48 della
[25] Comma così modificato dall'art. 48 della
[26] Lettera così modificata dall'art. 48 della
[27] Lettera aggiunta dall'art. 48 della
[28] Lettera già modificata dall'art. 48 della
[29] Comma così modificato dall'art. 48 della
[30] Comma così modificato dall'art. 13 della
[31] Comma aggiunto dall'art. 48 della
[32] Comma così modificato dall'art. 48 della
[33] Comma aggiunto dall'art. 48 della
[34] Comma così modificato dall'art. 48 della
[35] Comma così modificato dall'art. 7 della
[36] La Corte costituzionale, con sentenza 21 aprile 2021, n. 75, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[37] Comma già modificato dall'art. 7 della
[38] Comma abrogato dall'art. 15 della
[39] Comma abrogato dall'art. 21 della
[40] Comma così modificato dall'art. 5 della
[41] Comma abrogato dall’art. 12 della
[42] Comma abrogato dall'art. 30 della
[43] Comma così modificato dall'art. 3 della
[44] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[45] Comma già modificato dall'art. 72 della
[46] Comma così modificato dall'art. 24 della
[47] Comma già modificato dall'art. 53 della
[48] Comma aggiunto dall'art. 53 della
[49] Comma inserito dall'art. 31 della