Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 21/04/1995 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamento art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante provvidenze a favore dei lavoratori emigrati. |
Art. 2. Termine e modalità per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di ERP. |
Art. 3. Requisiti per l'assegnazione agli appartenenti alle forze dell'ordine degli alloggi di ERP. |
Art. 4. Integrazione alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, in materia di edilizia abitativa. |
Art. 5. Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 34. |
Art. 6. Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 4.3.112 - L.R. 21 aprile 1995, n. 37.
Rifinanziamento dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sui mutui per edilizia abitativa contratti dai lavoratori emigrati. Disposizioni varie in materia di edilizia residenziale pubblica. Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 34. Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati.
(G.U.R. n. 22 del 26 aprile 1995).
Art. 1. Rifinanziamento art. 14 della
1. Per le finalità dell'articolo 14 della
2. All'onere di lire 600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano collegati all'emergenza.
Art. 2. Termine e modalità per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di ERP.
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della
2. Il beneficio di cui all'articolo 5 della
Art. 3. Requisiti per l'assegnazione agli appartenenti alle forze dell'ordine degli alloggi di ERP.
1. Per gli appartenenti alle forze dell'ordine, al fine dell'assegnazione degli alloggi popolari compresi nelle quote di riserva di cui all'articolo 10 del
Art. 4. Integrazione alla
1. I benefici di cui alla
2. In sede di prima applicazione il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della
Art. 6. Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati.
1. Le funzioni amministrative in materia di contributi a privati trasferite alla Regione, a norma dell'articolo 2, comma 11, del decreto-
2. Sono, altresì, delegate ai comuni di cui al comma 1 le funzioni relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento e accatastamento con presentazione all'Ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati, nonché degli edifici pubblici [1].
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma aggiunto dall'art. 27 della