Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 07/08/1997 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Soggetti destinatari degli interventi. |
Art. 2. Contributo per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato. |
Art. 3. Individuazione dei datori di lavoro. |
Art. 4. Requisiti del datore di lavoro. |
Art. 5. Autorizzazione allo sgravio contributivo. |
Art. 6. Incentivi per l'assunzione di apprendisti. |
Art. 7. Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare. |
Art. 8. Incentivi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro. |
Art. 9. Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi. |
Art. 10. Incentivi per l'assunzione di soggetti in CIGS da almeno 24 mesi. |
Art. 11. Incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità. |
Art. 12. Incentivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608. |
Art. 13. Integrazione del contributo dello Stato. |
Art. 14. Divieto di cumulo. |
Art. 15. Modalità di erogazione del contributo. |
Art. 15 bis. |
Art. 15 ter. |
Art. 16. Controlli e accertamenti. |
Art. 17. Campo di applicazione. |
Art. 18. Controlli e sanzioni. |
Art. 19. Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. |
Art. 20. Norme transitorie. |
Art. 21. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. |
Art. 22. |
Art. 23. |
Art. 24. Comitato di valutazione. |
Art. 25. Cofinanziamento di misure di politiche attive del lavoro. |
Art. 26. Riorganizzazione di uffici dell'Amministrazione del Lavoro. |
Art. 27. Supporto agli uffici dell'Assessorato regionale del lavoro e rilevazione di dati. |
Art. 28. |
Art. 29. Conferenza annuale per l'occupazione. |
Art. 30. Società miste. |
Art. 31. Regolarizzazione imprese artigiane. |
Art. 32. Certificazione contributiva imprese artigiane. |
Art. 33. Consorzi di sviluppo industriale. |
Art. 34. Modifica della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68. |
Art. 35. Insediamenti produttivi derivanti dai patti territoriali e dai contratti d'area. |
Art. 36. Urbanizzazione aree artigianali. |
Art. 37. Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41. |
Art. 38. Variazione di destinazione di somme assegnate alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e alle Università. |
Art. 39. Rete per l'emergenza. |
Art. 40. Retribuzione ai dipendenti dell'elisoccorso. |
Art. 41. Assunzioni temporanee presso gli Enti locali. Priorità. |
Art. 42. Personale straordinario dei consorzi autostradali. |
Art. 43. Personale dei consorzi agrari. |
Art. 44. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 31. |
Art. 45. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15. |
Art. 46. Incremento delle somme stanziate sul capitolo 32002. |
Art. 47. Nuove competenze delle Ragionerie centrali. |
Art. 48. Mutui edilizia abitativa per gli emigrati. |
Art. 49. Soppressione del Comitato tecnico alberghiero. |
Art. 50. Controllo comunitario. |
Art. 51. Norma finanziaria. |
Art. 52. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione |
§ 3.16.231 - L.R. 7 agosto 1997, n. 30.
Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie.
(G.U.R. 11 agosto 1997, n. 43).
Titolo I
Misure di politiche attive del lavoro, norme in materia di
occupazione e modifiche alla
Art. 1. Soggetti destinatari degli interventi.
1. Destinatari degli interventi di cui al presente titolo sono:
a) apprendisti qualificati di cui alla
b) soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della
c) lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'art. 5 della
d) soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro;
e) soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;
f) lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;
g) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla
Art. 2. Contributo per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato.
1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 l'intervento regionale ha carattere aggiuntivo a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e consiste nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro nelle misure di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 per:
a) le assunzioni a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla
b) le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che non godono dei benefici della
c) le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;
d) le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi;
e) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;
f) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla
2. L'intervento di cui al comma 1 si applica anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche part-time, nelle misure previste negli articoli successivi e a carico del capitolo 33735 [2].
Art. 3. Individuazione dei datori di lavoro.
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
d) ogni altra categoria di datori di lavoro [3].
2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.
3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione siciliana.
Art. 4. Requisiti del datore di lavoro.
1. Le imprese di cui all'articolo precedente possono beneficiare delle provvidenze di cui al presente titolo per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carica nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
2. Per le finalità del presente titolo nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'art. 3 non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato nonché i lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolamentata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'articolo 5 della
3. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione non devono avere proceduto a riduzione di personale e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto [4].
4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo per le assunzioni o trasformazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali.
Art. 5. Autorizzazione allo sgravio contributivo.
1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo dovrà produrre apposita istanza in bollo all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per essere preventivamente autorizzato al conguaglio contributivo di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. [5].
Art. 6. Incentivi per l'assunzione di apprendisti.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono a tempo indeterminato soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 (apprendisti qualificati di cui all'articolo 21 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1997, e di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Art. 7. Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da qualificare.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono i soggetti di cui all'articolo 1, lettera b) un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal primo mese al settantaduesimo mese dalla data di assunzione ovvero dal trentasettesimo al settantaduesimo mese per le assunzioni che ricadono sotto la previsione dell'articolo 3 della
1 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione concede l'autorizzazione allo sgravio contributivo dal primo al settantaduesimo mese esclusivamente per le assunzioni non previste dall'articolo 3 della
1 ter. La concessione dei contributi a carico della Regione previsti dal presente articolo, per gli esercizi successivi all'anno 2001, è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa [8].
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Art. 8. Incentivi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che trasformano a tempo indeterminato contratti con soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1 (soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Art. 9. Incentivi per l'assunzione di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 per l'assunzione di soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 1 (soggetti disoccupati da almeno 24 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione [9].
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Art. 10. Incentivi per l'assunzione di soggetti in CIGS da almeno 24 mesi.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera f) dell'articolo 1 (lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi) un incentivo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione [10].
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1997, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Art. 11. Incentivi per l'assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 3 che assumono soggetti di cui alla lettera g) dell'articolo 1 (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1997, e di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Art. 12. Incentivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 13. Integrazione del contributo dello Stato.
1. Gli incentivi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 per i periodi non previsti negli stessi articoli ed antecedenti all'intervento regionale sono erogati sino alla concorrenza pari al totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali ai soggetti per i quali non è prevista o è prevista in parte la copertura statale.
Art. 14. Divieto di cumulo.
1. I benefici di cui al presente titolo non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all'occupazione.
2. Si applica quanto previsto dall'articolo 7 della
Art. 15. Modalità di erogazione del contributo.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa intesa con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro al predetto istituto e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso.
2. I benefici di cui al presente titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione comunicherà l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali l'INPS procederà al conguaglio. L'Assessore potrà provvedere altresì alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta mensile al datore di lavoro previa presentazione della denuncia semestrale delle retribuzioni all'INPS e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri [13].
4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti agli articoli precedenti [14].
5. Le somme impegnate o erogate a favore dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per le finalità di cui al presente titolo, rimaste inutilizzate, possono essere riconosciute al medesimo Istituto a titolo di acconto per i periodi di prosecuzione dei benefici [15].
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale l'emigrazione, previa intesa con gli istituti previdenziali, secondo le modalità previste all'articolo 15 e con i limiti di cui all'articolo 18, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro agli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso.
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, o dell'assunzione se successiva.
Art. 16. Controlli e accertamenti.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dal presente titolo per usufruire degli incentivi. In particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali e assistenziali.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione autorizza i datori di lavoro al conguaglio dei contributi di cui all'articolo 15, nelle more del completamento delle verifiche di cui al comma 1, qualora le istanze siano accompagnate da una dichiarazione di conformità resa ai sensi di legge da un soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 1 della
Art. 17. Campo di applicazione.
1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:
a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;
b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.
Art. 18. Controlli e sanzioni.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione non ammetterà al programma degli incentivi i datori di lavoro qualora dovessero riscontrarsi in sede di controlli, alternativamente o cumulativamente, la inesistenza o la non permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. Nell'ipotesi del comma 1, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi del presente titolo, dovrà restituirli secondo modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimane estraneo all'attività di controllo e sanzionatoria derivante dall'applicazione della presente legge.
4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione [18].
Art. 19. Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 15 del
a) i progetti di cui al comma 1 lettera b) del citato articolo 15 della
b) ai giovani impegnati nei progetti è erogata una indennità oraria pari a lire 8.000 per un impegno massimo di 100 ore mensili e per un periodo non superiore a 12 mesi. Tale indennità viene corrisposta dal soggetto attivatore del progetto, fermo restando che la metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa.
2. [19]
3. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano l'articolo 70, comma 2, della
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 20.000 milioni, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 33724.
5. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 sul capitolo 33724, relativo alle finalità di cui all'articolo 70, comma 2, della
Art. 20. Norme transitorie.
1. Le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10 della
2. Limitatamente alle assunzioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni indicate al comma 1 fino alla completa erogazione degli incentivi ivi previsti (capitoli 33708 e 33709).
Art. 21. Modifiche alla
Art. 24. Comitato di valutazione.
1. Per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione, è costituito apposito Comitato composto da non più di quattro esperti esterni all'Amministrazione e tre funzionari direttivi interni all'Amministrazione regionale nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Per gli oneri finanziari occorrenti al funzionamento del Comitato si provvederà in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 24, della
2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dalla Commissione regionale per l'impiego e la formazione professionale.
Art. 25. Cofinanziamento di misure di politiche attive del lavoro.
1. Per i fini di cui al presente titolo, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a cofinanziare misure di politica attiva del lavoro con le risorse del programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione siciliana.
Art. 26. Riorganizzazione di uffici dell'Amministrazione del Lavoro.
1. Al fine di attivare, coordinare, progettare, monitor are e comunque facilitare l'introduzione nel mercato del lavoro delle misure di politica attiva del lavoro di cui al presente titolo, il "Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili" di cui all'articolo 70 della
2. Per i fini di cui al comma 1 il "Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro" si avvale anche di personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
3. Le unità di personale, individuate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione presso il su citato "Coordinamento" dipenderanno funzionalmente dal Coordinatore regionale delle misure di politica attiva del lavoro e gerarchicamente dai capi degli uffici ove prestano servizio.
4. [24].
Art. 27. Supporto agli uffici dell'Assessorato regionale del lavoro e rilevazione di dati.
1. [25].
2. [26].
3. [27].
1. Al consulente o consigliere di parità regionali di cui al comma 5 dell'articolo 15 bis della
2. Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità prevista per gli assessori delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.001 abitanti [30].
3. Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla
4. Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in carica, è di cinque anni e non è rinnovabile.
Art. 29. Conferenza annuale per l'occupazione.
1. Al fine di realizzare il ruolo di indirizzo, programmazione e controllo delle politiche del lavoro nonché di favorire l'integrazione di tali politiche con gli interventi di formazione professionale è istituita la Conferenza regionale per l'occupazione.
2. La Conferenza regionale per l'occupazione è convocata, almeno una volta l'anno, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
Art. 30. Società miste.
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 21, del
«Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona ed il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del
2. I soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del
Titolo II
Norme in materia di attività produttive
Art. 31. Regolarizzazione imprese artigiane.
1. Per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 del
Art. 32. Certificazione contributiva imprese artigiane.
1. Ai fini della concessione dei benefici di cui agli articoli 27 e 28 della
Art. 33. Consorzi di sviluppo industriale.
1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 1988, 1989, 1990 e 1991 assegnati ai sensi dell'articolo 27 della
Art. 34. Modifica della
1. [31].
2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie delle imprese industriali, già perfezionate dalle banche prima dell'entrata in vigore della presente legge in applicazione dell'articolo 1, lettera a), della
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della
4. In relazione a quanto disposto nel comma 3, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
Art. 35. Insediamenti produttivi derivanti dai patti territoriali e dai contratti d'area.
1. Al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai patti territoriali e dai contratti d'area approvati dal Cipe sono ammessi insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area già approvati dal Cipe alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 della
2. La deroga di cui al precedente comma non si applica nelle aree di Parco e in quelle delimitate a riserva secondo la legislazione regionale vigente.
Art. 36. Urbanizzazione aree artigianali.
1. Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative mediante piani attuativi, redatti dagli stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali.
2. [33].
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano comunque nelle aree di Parco e nelle aree delimitate a riserva ai sensi della legislazione vigente.
Titolo III
Norme in materia di sanità
Art. 37. Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 3 della
1. I contributi e le sovvenzioni di cui agli articoli 2 e 3 della
Art. 38. Variazione di destinazione di somme assegnate alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e alle Università.
1. Il termine di cui all'articolo 12 della
2. Entro tale termine, fermi restando gli originari provvedimenti di assegnazione di somme per le spese in conto capitale relative agli esercizi finanziari 1993 e precedenti, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei Policlinici universitari sono autorizzati ad utilizzare le somme originariamente assegnate, ivi comprese le economie di gara eventualmente verificatesi, per nuove o attuali ulteriori esigenze connesse con il necessario rinnovo o ampliamento tecnologico o edilizio.
Art. 39. Rete per l'emergenza.
1. Fino al 31 dicembre 2000 la gestione dei servizi previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera b) della
2. La convenzione di cui al comma 1, da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, potrà prevedere la piena utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 dell'articolo 54 della
3. Il termine per l'utilizzazione delle somme di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 7 della
Art. 40. Retribuzione ai dipendenti dell'elisoccorso.
1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere direttamente ai soggetti di cui all'articolo 54 della
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 1, che graveranno sul capitolo 42730 del bilancio della Regione, valutati in 600 migliaia di euro, si fa fronte con una quota dei crediti riconosciuti alle società citate per la prestazione dei suddetti servizi, in virtù di apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile [36].
3. L'erogazione delle somme in favore dei soggetti di cui all'articolo 54 della
Titolo IV
Disposizioni varie
Art. 41. Assunzioni temporanee presso gli Enti locali. Priorità. [37]
[1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego della Regione avviano al lavoro manodopera sulla base delle richieste degli Enti locali da utilizzare per assunzioni temporanee non superiori a novanta giorni, osservando la priorità, qualora espressamente richiesta e manifestata dall'ente locale richiedente, della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attività e la residenza del lavoratore.]
Art. 42. Personale straordinario dei consorzi autostradali.
1. Per far fronte alle esigenze stagionali di particolare incremento del flusso dei veicoli, i consorzi autostradali siciliani sono autorizzati, in deroga all'articolo 6 della
Art. 43. Personale dei consorzi agrari. [38]
Art. 44. Modifica all'articolo 5 della
Art. 45. Modifica dell'articolo 12 della
1. [40].
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì alle somme sino ad oggi trasferite e non ancora utilizzate dagli Enti stessi.
Art. 46. Incremento delle somme stanziate sul capitolo 32002.
1. Il capitolo 32002 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 è incrementato di lire 5.000 milioni, al cui onere si fa fronte con parte delle disponibilità del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con
Art. 47. Nuove competenze delle Ragionerie centrali.
1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nulla osta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della
2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nulla-osta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Art. 48. Mutui edilizia abitativa per gli emigrati.
1. Per le finalità previste dall'articolo 14 della
Art. 49. Soppressione del Comitato tecnico alberghiero.
1. Il Comitato tecnico alberghiero di cui all'articolo 8 della
2. [41].
Art. 50. Controllo comunitario.
1. I singoli aiuti previsti dalla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione europea.
Art. 51. Norma finanziaria.
1. All'onere di lire 28.900 milioni per l'esercizio 1997 derivante dalle autorizzazioni di spesa relative agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si provvede per lire 16.000 milioni con le disponibilità del capitolo 33708 e per lire 12.900 milioni con le disponibilità del capitolo 33709.
2. La restante disponibilità dei capitoli di cui al comma precedente sarà utilizzata per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 20.
3. Gli oneri di lire 59.800 milioni derivanti dai medesimi articoli e ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.
4. Agli oneri ricadenti nel biennio successivo all'esercizio 1999, previsti complessivamente in lire 99.600 milioni, si provvede a norma dell'articolo 4 della
5. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 48 e ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
6. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.
7. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della
8. In relazione a quanto disposto nel comma 7 nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Lettera già modificata dall'art. 8 della
[2] Comma così modificato dall'art. 8 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 9 della
[4] Comma così modificato dall’art. 16 della
[5] Comma abrogato dall'art. 9 della
[6] Comma così modificato dall'art. 48 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 48 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 48 della
[9] Comma così modificato dall'art. 8 della
[10] Comma così modificato dall'art. 8 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 16 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[13] Comma così modificato dall'art. 4 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[15] Comma aggiunto dall’art. 16 della
[16] Articolo inserito dall'art. 9 della
[17] Articolo aggiunto dall'art. 4 della
[18] Comma aggiunto dall’art. 16 della
[19] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[20] Modifica ed integra la
[21] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[22] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[23] Comma così modificato dall’art. 47 della
[24] Sostituisce l'art. 11, comma 5, della
[25] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[26] Modifica l'art. 4 della
[27] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[28] Articolo sostituito dall'art. 18 della
[29] Comma così modificato dall’art. 31 della
[30] Comma così modificato dall’art. 31 della
[31] Sostituisce l'art. 1 della
[32] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[33] Comma abrogato dall’art. 139 della
[34] Termine prorogato dall'art. 13 della
[35] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 11 della
[36] Comma già modificato dall'art. 40 della
[37] Articolo abrogato dall’art. 49 della
[38] Articolo abrogato dall’art. 3 della
[39] Modifica l'art. 5 della
[40] Integra l'art. 12, comma 1, della
[41] Comma abrogato dall'art. 13 della